POLIZZA R.C. PROFESSIONALE ODONTOIATRI N. 700.32.2000
POLIZZA R.C. PROFESSIONALE ODONTOIATRI N. 700.32.2000
detta in seguito semplicemente POLIZZA, stipulata tra
A.N.D.I. Servizi srl – Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 XXXX – P.I. 03647161003 – e Società CATTOLICA di ASSICURAZIONE Società Cooperativa - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - Polizza n° 700.32.2000 - Edizione 31/12/2011 PREMESSA ALLA POLIZZA
Condizioni assicurative e durata della Polizza
La presente Polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2011 e cessa alle ore 24 del 31.12.2014 , tuttavia, ai fini di cui agli artt. 11 - 2°capoverso e 23, nonché in tutti i cas i in cui la continuità comportasse un vantaggio per l’Assicurato e/o per la Contraente, si considera prosecuzione di quelle precedenti. La proroga della Polizza e le modalità di disdetta sono regolate dall’articolo 9. Le condizioni di polizza sono costituite dalla premessa, dalle Definizioni e dai 30 articoli che seguono. Gli allegati di seguito indicati integrano le condizioni di polizza e contengono le informazioni previste dalla legge nei confronti degli Assicurati.
Modalità di deposito delle condizioni assicurative
Le condizioni e gli allegati che costituiscono parte integrante delle disposizioni e delle procedure contrattuali, le variazioni nonché le informazioni rilevanti relative alla presente Polizza vengono depositate presso la sede di A.N.D.I. SERVIZI
S.r.l. – Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 XXXX – P.I. 03647161003 – e in ogni momento può esserne richiesta copia tramite XXXX Xxxxxxxx. Inoltre, la lettura e la stampa del testo di Xxxxxxx e delle eventuali successive variazioni potranno essere effettuate collegandosi al sito internet xxx.xxxx.xx. Con il pagamento dell’adesione il Socio dà comunque atto di essere in possesso, di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le disposizioni contrattuali.
DEFINIZIONI
A.N.D.I.: Associazione Nazionale Dentisti Italiani, alla quale, salvo che nei casi espressamente previsti, è necessario essere iscritti per poter fruire della copertura assicurativa. Gli odontoiatri non Soci, pertanto, di norma non sono assicurabili.
ANDI Servizi – CONTRAENTE: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il
premio.
ASSICURATO: Ciascun Socio esercente l'attività odontoiatrica che aderisca alla Polizza. Se l’Assicurato non rinnova l’iscrizione all’A.N.D.I. e non provvede al regolare pagamento della quota associativa, l’assicurazione si risolve immediatamente.
ASSOCIATO: L’odontoiatra che faccia parte di uno Studio Associato.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Esercizio dell'attività odontoiatrica specifica indicata
dall’Assicurato.
COMPAGNIA: CONVENZIONE: COSTO – IMPORTO:
L'Impresa di assicurazione con la quale è in corso la Polizza.
L’insieme delle normative e delle procedure anche oltre il testo di Xxxxxxx che costituiscono gli obblighi e i diritti riguardanti le parti interessate.
Quanto dovuto dall’Assicurato per l’adesione alla Polizza e per le variazioni.
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DIFENSORI:
DURATA DELLA POLIZZA:
Tutti i soggetti che hanno abilitazione e competenza per intervenire sia in ambito stragiudiziale che giudiziale civile e penale nonché in qualsiasi altra procedura finalizzata alla valutazione del danno e della responsabilità.
Il numero di anni che ANDI Servizi e la Compagnia fissano per la durata del Contratto al quale i singoli Soci possono aderire se iscritti all’A.N.D.I. ed in regola con il pagamento della quota associativa.
HORUS BROKER SRL – INTERMEDIARIO:
MODULO DI ADESIONE:
Intermediario della Polizza, iscritto alla Sezione B del RUI n. B000245478. Horus Broker Srl ha inoltre le competenze specificate nel testo di Xxxxxxx nonché negli altri documenti ad essa collegati.
Lo specifico documento compilato dai Soci che intendono aderire alla Polizza.
ODONTOIATRA: L’odontoiatra o il medico abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
POLIZZA: PREMIO:
L'annualità assicurativa o la frazione di anno indicata nel RIEPILOGO DELLA COPERTURA.
Il documento che prova il contratto di assicurazione. Importo dovuto dalla Contraente alla Compagnia.
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE GENERALE E VERSO I DIPENDENTI:
RIEPILOGO DELLA COPERTURA:
Quella derivante dall'attività professionale, dai rischi accessori, aggiuntivi e da ogni altro rischio previsto dalla Polizza.
Gli elementi essenziali della copertura contenuti nel documento che viene rilasciato all’Assicurato da Horus Broker Srl in occasione di pagamenti o variazioni.
SINISTRO: La richiesta di risarcimento per i danni per i quali è prestata l’assicurazione. Sono parificate alla richiesta di risarcimento le altre comunicazioni di cui all’art. 25 lettera a).
SOCIO: L’odontoiatra iscritto ad A.N.D.I. ed in regola con il pagamento della quota associativa.
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CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA
Art. 1) Dichiarazioni dell’Assicurato - Aggravamento di rischio - Diminuzione di rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato per iscritto formano la base del contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti, compresi quelli di cui agli articoli 1892 e 1893 c.c. Per coloro che alla data del 31/08/2011 erano già Assicurati con la precedente Convenzione, le dichiarazioni inesatte e reticenti avranno rilevanza soltanto se sono state frutto di dolo.
Per gli aggravamenti successivi, l'Assicurato è tenuto a darne al più presto avviso alla Compagnia tramite Horus Broker Srl, senza che, comunque, l'omissione colposa pregiudichi l'efficacia della Polizza.
Inoltre la Compagnia rinuncia al diritto di recesso e potrà solo fissare un aumento del costo , ove non già conosciuto, secondo criteri di equità, dandone tempestivamente comunicazione all'Assicurato tramite Horus Broker Srl.
Questi, per il maggior rischio, sarà sempre tenuto a corrispondere l'aumento entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione. Per il periodo di maggior rischio futuro, l'Assicurato dovrà, per contro, manifestare per iscritto la propria adesione tramite Horus Broker Srl e, ove non lo faccia, sempre entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione, il contratto si considererà risolto dallo spirare del termine medesimo. Gli effetti della risoluzione saranno regolati dalle norme, quando più favorevoli, previste per il recesso da parte della Compagnia (art. 2).
Anche nel caso di diminuzione di rischio, la Compagnia rinuncia alla facoltà dì recesso e provvederà a determinare il minor costo, ove già non conosciuto, secondo criteri di equità, dandone tempestiva comunicazione all'Assicurato tramite Horus Broker Srl. Questi potrà aderire fornendo tramite Horus Broker Srl il proprio assenso scritto entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione della Compagnia. In caso contrario si determinerà la risoluzione del contratto e la Compagnia rimborserà all'Assicurato il costo imponibile per il periodo di assicurazione pagato e non goduto, come stabilito al precedente capoverso.
Commento all’art. 1
La rappresentazione del rischio fatta dall’Assicurato all’Assicuratore nelle trattative preliminari è di fondamentale importanza, tanto che la legge sanziona le dichiarazioni inesatte e le reticenze con l’inefficacia totale del contratto, in caso di dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) e con la riduzione dell’impegno dell’Assicuratore in proporzione del minor importo percepito, in caso di colpa lieve (art. 1893 c.c.). L’Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all’Assicuratore anche degli aggravamenti di rischio successivi, pena sempre l’inefficacia del contratto o, nella migliore delle ipotesi, la riduzione proporzionale dell’importo dovuto dall’Assicuratore. La Polizza modifica quindi in parte le disposizioni di legge in modo più favorevole per l’Assicurato.
Art. 2) Cessazione dell'assicurazione
Quando non disposto diversamente da singoli articoli della Polizza, a parziale deroga dell'art. 1896 del Codice Civile, nel caso di cessazione dell’assicurazione, la Compagnia rimborserà gli importi imponibili relativi alla parte di rischio non corso.
Art. 3) Coesistenza di altre assicurazioni
Qualora l’Associato sia garantito da altra polizza di responsabilità professionale di rischio non inferiore – secondo la graduatoria del successivo art. 12 – a quello assicurato con la presente Polizza ed intenda fruire degli sconti previsti, aderendo alla Polizza sarà a tutti gli effetti assicurato a termini della stessa. In tal caso tuttavia la Compagnia interverrà solo in eccedenza e ad integrazione del primo contratto, intendendosi con ciò che la Compagnia sarà tenuta solo per quanto non dovuto dal precedente Assicuratore.
A tutela dell’Assicurato, qualora le Compagnie interessate non si accordassero tempestivamente sulla ripartizione del sinistro o vi fosse comunque inadempimento, la Polizza opererà come se non fossero impegnati altri Assicuratori, salvo il diritto di regresso e/o subentro nei diritti dell’Assicurato da parte della Compagnia solvente.
All’atto della domanda di adesione con la quale richiede lo sconto per Polizza coesistente, l’Assicurando deve allegare copia del frontespizio del contratto in corso o comunque le parti di tale contratto dove sono indicati i massimali e la scadenza. Egli è altresì tenuto a fornire ogni altra documentazione o indicazione che la Compagnia gli richiedesse. Per contro, se l’Assicurato non beneficia degli sconti per secondo rischio è tenuto a segnalare le altre assicurazioni coesistenti solo in caso di sinistro, secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.
La cessazione della copertura di primo rischio in data non nota all’Assicuratore e a lui non tempestivamente comunicata comporta che per il contratto di secondo rischio opera una franchigia assoluta pari al massimale della polizza di primo rischio.
Commento all’art. 3
Le coperture di secondo rischio, quando sono ad integrazione sia dei massimali che delle garanzie, di fatto funzionano parte a secondo rischio e parte a primo rischio come nella Polizza. Possono offrire pertanto opportunità molto vantaggiose per l’Assicurato, ma presentano anche un grosso pericolo, purtroppo tutt’altro che teorico: la mancanza di accordo dei diversi Assicuratori sui loro impegni al verificarsi di un sinistro. Il contenzioso tra di essi comporta la sospensione della definizione del sinistro e l’Assicurato, invece che essere tutelato da due polizze, paradossalmente può essere costretto a rispondere di tasca propria verso il danneggiato. La clausola di Polizza prevede che, in caso di controversia tra gli Assicuratori, Cattolica assuma in proprio la tutela dell’Assicurato, salvo rivalersi in seguito verso l’altra Compagnia. Questa tutela certa dell’Assicurato si concilia con il vantaggio economico del secondo rischio, che nel nostro caso è cospicuo anche se ora, rispetto al passato, è stabilito con percentuale unica del 50% e massimale minimo di I rischio di 1.000.000,00 (art. 12). Ovviamente la cessazione della polizza di primo rischio in data ignota all’Assicuratore di secondo rischio e non tempestivamente comunicata dall’Assicurato comporta una scopertura pari al massimale della polizza di primo rischio.
Art. 4) Massimale - Scoperti - Spese
Il massimale prescelto vale per l'insieme delle garanzie prestate e si considera al netto dell'applicazione degli scoperti pattuiti. Restano in tutti i casi salve le disposizioni di cui all'art. 1917 c.c. penultimo comma.
Art. 5) Diritto di surrogazione
Fermo quanto previsto dall'art. 3) e salvo il caso di sinistro doloso, dietro richiesta scritta dell’Assicurato, indirizzata tramite Horus Broker Srl alla Compagnia, questa rinuncerà al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., fatto salvo quanto previsto all’art. 19 per i collaboratori odontoiatri, nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei dipendenti e dei collaboratori per i quali è obbligatoria o richiesta dalla Pubblica Amministrazione l’assicurazione della responsabilità personale, salvo che questa non venga prestata da altra Compagnia. In tutti i casi è condizione per la rinuncia alla rivalsa la rinuncia ad esercitarla anche da parte dell’Assicurato. Su richiesta dell’Assicurato la Società rinuncerà inoltre al diritto di rivalsa, esclusi sempre gli eventi dolosi, per la parte in cui tale rivalsa dovesse determinare anche indirettamente un danno economico dimostrabile a carico dell’Assicurato, dei suoi familiari conviventi o di discendenti e ascendenti, ancorché non conviventi.
Commento all’art. 5
Questa norma è volta unicamente ad evitare inutili generosità nei confronti di terzi estranei alla sfera economica dell’Assicurato. “Salvo quanto previsto dall’art. 19 per i collaboratori odontoiatri” ribadisce che il fatto di odontoiatri, ancorché dipendenti, non è coperto dall’assicurazione del titolare. Il collaboratore odontoiatra, dipendente o meno, può essere assicurato con le modalità previste dall’art. 30.
Art. 6) Recesso in caso di sinistro
In caso di sinistro la Compagnia ha facoltà di disdettare la copertura relativa al singolo Assicurato che ha presentato la denuncia, con preavviso scritto di 30 giorni inviato a tutte le parti interessate. La Contraente entro il predetto termine potrà respingere il recesso, ma si impegna a tener conto della sinistralità reiterata ed anomala e quindi del necessario equilibrio tecnico da perseguirsi nell’interesse della generalità degli Assicurati. In luogo del recesso la Contraente può comunque sempre richiedere alla Compagnia che per il riequilibrio del rischio specifico vengano proposte all’Assicurato condizioni di copertura alternative a quelle di Convenzione. La nuova copertura sarà totalmente indipendente dalla Convenzione, dalle procedure e dal sistema operativo collegato alla Convenzione stessa.
La Contraente ha inoltre la facoltà, fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, di disdettare l’intera Polizza con un preavviso di 120 giorni. Anche la Compagnia ha tale facoltà purché l’ammontare totale dei danni dell’anno liquidati e/o riservati superi l’80% del montepremi annuale dell’intera Polizza. In caso di recesso della Compagnia questa restituisce alla Contraente la parte di premio imponibile non goduta.
Tuttavia, se il recesso dalla Polizza viene effettuato dalla Compagnia, questa è tenuta a ricercare in collaborazione con il broker le cause che hanno determinato lo squilibrio.
Sulla base delle risultanze di tale analisi, la Compagnia almeno 30 giorni prima della cessazione del contratto, proporrà equi correttivi tecnici che, se accettati dalla Contraente , renderanno nullo il recesso.
Parimenti il recesso non avrà effetto se la Compagnia nei tempi indicati non effettuerà alcuna proposta.
Commento all’art. 6
La risoluzione del contratto a seguito di sinistro è una facoltà che l’Assicuratore, salvo rarissime eccezioni, si riserva in tutte le polizze, senza che l’Assicurato abbia al riguardo qualche possibilità di difesa. Nel caso della nostra Polizza invece la Contraente ha la facoltà di respingere il recesso. Va però tenuto presente che a fronte di sinistralità anomale l’interesse primario è quello di tutelare tutti gli Assicurati evitando di mettere a rischio l’intero contratto. Inoltre ANDI Servizi si adopererà per quanto possibile, e in ciò la Compagnia si è impegnata a collaborare, affinché al Socio venga proposta un’alternativa assicurativa sia pure con premi tecnici stabiliti dalla Compagnia stessa fuori Convenzione.
Art. 7) Premio minimo di Polizza
Al perfezionamento della Polizza la Contraente versa alla Compagnia, che ne dà ricevuta con il presente documento, il premio forfetario di € 51,65 comprensivo di imposte. Tale premio, che non sarà in nessun caso rimborsato, vale quale premio minimo per le coperture provvisorie che fosse necessario emettere. Se tale premio fosse già stato versato in precedenza, anche se su polizza diversa, non è più dovuto.
Art. 8) Variazioni e comunicazioni
Se non diversamente specificato, tutte le variazioni o modificazioni del testo contrattuale devono risultare da apposito atto scritto ed essere depositate e inoltre comunicate con le modalità previste nella PREMESSA ALLA POLIZZA e, se più favorevoli, sono applicabili a tutti gli Assicurati. In caso contrario al momento in cui ne ricorre l’applicazione gli interessati potranno richiedere che le variazioni valgano solo per le domande posteriori di almeno 10 giorni al deposito delle nuove condizioni e per i rinnovi purché depositati almeno 10 giorni prima del tempo utile per la disdetta del singolo contratto. Quando per le comunicazioni sia prevista una forma specifica, l’inosservanza della stessa da parte dell’Assicurato o di Horus Broker Srl non le invalida qualora venga provato che sono comunque pervenute al destinatario. Sono equiparate alle comunicazioni dell’Assicurato quelle effettuate alla Compagnia da Horus Broker Srl in occasione dell’invio degli elenchi mensili e potranno essere anche posteriori alla variazione stessa, ma in tal caso quelle comportanti aumenti di costi avranno effetto solo dopo che la maggiorazione è stata corrisposta restando tuttavia salve le diverse disposizioni di singoli articoli ed in particolare dell’art. 11. Il cambio del massimale e l’applicazione dello sconto per Studio Associato posteriori all’inizio della copertura potranno venire effettuati solo per l’annualità successiva, purché ne venga fatta richiesta entro il tempo utile per la regolare corresponsione dell’importo dovuto per la nuova annualità.
Commento all’art. 8
Questo articolo sottolinea il diverso momento di decorrenza per le variazioni delle condizioni della Polizza: quelle favorevoli sono immediatamente applicabili a tutti gli Assicurati, quelle sfavorevoli valgono per le nuove adesioni mentre per i soggetti già assicurati possono restare inapplicabili fino al rinnovo annuale.
Art. 9) Proroga della Polizza e disdetta
In assenza di disdetta da parte della Contraente o della Compagnia, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza fissata al punto “Durata della Polizza”,
quest’ultima si intende prorogata di un anno, e così successivamente. I singoli Assicurati potranno per contro disdettare la propria copertura mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.
Art. 10) Adesioni
Il Socio interessato all'assicurazione di cui alla presente Polizza, trasmetterà ad Horus Broker Srl una comunicazione su apposito modulo, la cui compilazione è condizione preliminare per l'accettazione della domanda di adesione o di riadesione. Per quanti non sono già Assicurati con la precedente Polizza Convenzione alla data del 31/12/2011 la Compagnia si riserva di accettare la domanda sulla scorta di quanto esposto dall’Assicurando in questa circostanza, anche con documenti separati che hanno comunque rilevanza ai fini degli articoli 1892 e 1893 C.C.. In tutti i casi l’accettazione potrà anche essere subordinata alla pattuizione di specifiche condizioni eventualmente in deroga alla normativa generale di Convenzione.
Salvo che nei casi espressamente previsti, l’inesistenza o la cessazione della qualità di Socio rende nulla la copertura per il periodo durante il quale non vi è stata appartenenza all’Associazione e per gli importi già corrisposti si applica quanto previsto dall’art. 2 di polizza.
Commento all’art. 10
Oltre a sottolineare la necessità della corretta e completa compilazione del modulo di Domanda di Adesione, viene rimarcata l’assoluta “condicio sine qua non” dell’appartenenza ad ANDI. In caso contrario la copertura assicurativa è nulla anche se il costo relativo è stato corrisposto. Per i nuovi Soci si considera data di iscrizione all’Associazione quella della domanda presentata all’Associazione stessa. La domanda inoltre deve essere confermata entro 90 giorni, pena la nullità della copertura assicurativa.
Art. 11) Decorrenza, durata e proroga dell’assicurazione. Modalità di pagamento
L’adesione alla Polizza decorre dalle ore 24 della data di pagamento dell’importo dovuto o da quella successiva prevista dalla Domanda di Adesione, che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli, e cessa alle ore 24 del 31 dicembre di ciascun anno. Se la copertura non si riferisce ad un’annualità intera, il costo verrà calcolato in ragione dei giorni di effettiva garanzia prestata nell’anno di assicurazione, ma in nessun caso il rateo potrà essere inferiore a euro cinquanta. Salvo che per l’applicazione del costo minimo, il suesposto criterio si applica in tutti i casi in cui i conteggi non si riferiscono ad anni assicurativi interi.
In assenza di disdetta della singola adesione o di altra causa di cessazione dell’assicurazione, alla scadenza annuale la copertura si intende tacitamente prorogata per l’annualità successiva e l’importo dovuto deve venire corrisposto entro il 31 gennaio di tale annualità. Tale termine vale anche quando la copertura prosegue con nuova Polizza (vedi anche PREMESSA ALLA POLIZZA). In caso di ritardo la garanzia prende effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. I pagamenti da parte dell’Assicurato devono avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Detto bonifico, dal quale dovranno sempre risultare il nominativo dell’Assicurato e le eventuali sigle identificative indicate da Horus Broker Srl, andrà effettuato sul c/c bancario che verrà indicato da Horus Broker Srl e si considera sempre come giorno di pagamento quello in cui viene dato ordine di bonifico o, se posteriore, quello della valuta. Inoltre i pagamenti effettuati dall’Assicurato nonché quelli eventualmente a suo favore vanno arrotondati all’unità di euro, per difetto se la frazione di euro è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se è pari o superiore. Il ritardo dell’accredito successivo all’ordine di bonifico non influisce sulla copertura se non è imputabile all’Assicurato, purché questi regolarizzi la sua posizione contabile non appena ne verrà richiesto.
Gli importi raccolti verranno trasmessi alla Compagnia entro il 15 del mese successivo, salvo che per il mese di luglio che verrà cumulato con il mese di agosto. Alla Compagnia verrà trasmesso contestualmente anche l’elenco degli Assicurati cui gli importi si riferiscono, precisando le caratteristiche delle singole coperture, e più precisamente: dati anagrafici, indirizzo, codice fiscale, importo e data di pagamento, decorrenza della copertura, tipologia dell’attività odontoiatrica, massimale, eventuali condizioni speciali.
Se viene applicato lo sconto per Studio Associato dovrà venire specificato il nominativo di almeno un altro odontoiatra appartenente allo studio che abbia già aderito o aderisca contestualmente alla Polizza.
Nel caso di utilizzo dello sconto per coesistenza di altra copertura per la R.C. Professionale, dovrà venire altresì indicata la percentuale di sconto ed il massimale della polizza coesistente. Se la prima polizza non prosegue a tempo indeterminato ne verrà specificata nel documento riepilogativo qui sotto indicato la scadenza e se questa non coinciderà con quella annua della copertura di Polizza, l’importo relativo all’anno in cui cessa verrà comunicato anticipatamente all’Assicurato. Nel caso di cessazione della polizza a tempo indeterminato o di cessazione anticipata di quella con scadenza predefinita, l’Assicurato tramite Horus Broker Srl ne darà tempestivo avviso alla Compagnia, alla quale corrisponderà il maggior costo entro 30 giorni da quando gli verrà comunicato. In difetto permarrà a suo carico quanto sarebbe stato dovuto dall’assicuratore di primo rischio.
Analogamente anche per i Neolaureati che beneficiano dello sconto previsto ne va precisata la data di decorrenza e di cessazione e, ove questa non coincida con la data di scadenza dell’annualità successiva, l’importo per quest’ultima verrà comunicato anticipatamente all’Assicurato. Del pari, se il diritto allo sconto
cessa prima della data prevista, l’Assicurato tramite Horus Broker Srl ne darà tempestivo avviso alla
Compagnia, alla quale corrisponderà il maggior importo entro 30 giorni da quando gli verrà comunicato. In difetto, si applica quanto stabilito dall’art. 1 per l’aggravamento di rischio.
A ciascun Assicurato verrà rilasciato da Horus Broker Srl un documento che riepiloga gli elementi essenziali della sua copertura.
Relativamente agli elenchi mensili, non oltre 45 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Compagnia segnalerà ad Horus Broker Srl gli eventuali errori, che comunque non influiranno sulla operatività della garanzia a condizione che vengano effettuate le rettifiche e regolati gli eventuali conguagli da parte degli Assicurati.
Commento all’art. 11
Si consiglia di effettuare il bonifico con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza, ad evitare che eventuali ritardi della valuta determinino pericolose scoperture di premio e conseguentemente di garanzie.
In forza del principio generale di cui alla “PREMESSA ALLA POLIZZA – Condizioni assicurative e durata della Polizza” è stato precisato che il termine per il pagamento fissato al 31 gennaio vale anche quando la copertura prosegue con nuova Polizza.
Art. 12) Costo annuo
Il costo annuo verrà calcolato in funzione del massimale scelto da ciascun Assicurato, in relazione a quanto indicato nella seguente tabella:
ATTIVITA’ ODONTOIATRICA ASSICURATA | GRADO CRESCENTE DI RISCHIO | MASSIMALE euro 2.000.000,00 | MASSIMALE euro 3.000.000,00 |
Senza interventi di implantologia o attività parificate | A | 750,00 | 850,00 |
Con interventi di implantologia osteointegrata o attività parificate | B | 980,00 | 1.100,00 |
Con interventi di implantologia in genere o attività parificate | C | 1.230,00 | 1.400,00 |
Sono parificate alla chirurgia implantologica le seguenti attività, anche se non abbinate o finalizzate a riabilitazioni implantologiche: rialzo del seno mascellare per via laterale vestibolare, rialzo del seno mascellare per via crestale, intervento di aumento di spessore della cresta mascellare (c.d. split crest mascellare), intervento di aumento di spessore della cresta mandibolare (c.d. split crest mandibolare), innesto di osso eterologo (e cioè prelevato da altro essere vivente – in genere bovino) o di biomateriale di sintesi, innesto di osso autologo, intervento di prelievo osseo autologo in sede intraorale (escluso intervento di prelievo extraorale, in quanto non annoverabile tra le garanzie previste dalla polizza), inserimento di membrana per ricopertura totale o parziale di superficie implantare esposta, intervento di aumento di cresta tramite osteodistrazione progressiva.
Non rientra invece nell’”attività implantologica” l’inserimento, ai fini esclusivamente ortodontici e per un tempo limitato a quello del trattamento ortodontico, dei c.d. mini-impianti ortodontici (più esattamente TADs - Temporary Anchorage Devices).
I costi sopra esposti comprendono le imposte (nell'attuale misura del 22,25%) e potranno essere ridotti a richiesta di ciascun interessato, come da tabella sotto riportata in relazione all'esistenza di altra polizza di assicurazione, determinandosi in tal caso un’assicurazione di secondo rischio. Quando il massimale di primo rischio non è unico, per la determinazione degli sconti vale la massima esposizione della Compagnia, senza considerare i sottolimiti. I costi, sempre su richiesta dell’Assicurato, saranno, inoltre, ridotti nella misura del 10%, nell’ipotesi in cui egli eserciti la propria attività anche quale associato ad uno studio professionale odontoiatrico, purché vi sia almeno un altro odontoiatra dello studio iscritto A.N.D.I. ed aderente alla Polizza. Vale in tal caso quanto stabilito dall’art. 28. Tramite Horus Broker Srl l'Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione del predetto rapporto di associazione professionale ed a versare la differenza calcolata dalla cessazione stessa. In difetto in caso di sinistro resterà a suo carico il 10% di ogni importo dovuto dalla Compagnia, fermi gli altri scoperti altrimenti previsti.
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SCONTI PER COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI (SECONDO RISCHIO) aventi decorrenza dalle ore 24
del 31/12/2011
Massimale minimo della Polizza in corso con altra Compagnia | Sconto in percentuale |
€ 1.000.000,00 | 50% |
Fermo l’adeguamento dei premi e dei massimali ai 2.000.000,00 di euro, le percentuali di sconto in vigore al termine dell’annualità 2011 se il primo rischio prosegue vengono mantenute fino alla cessazione del primo rischio.
CONDIZIONI PER LE ADESIONI DEI NEOLAUREATI AVENTI DECORRENZA A PARTIRE DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2011
ATTIVITA’ ODONTOIATRICA ASSICURATA | GRADO CRESCENTE DI RISCHIO | MASSIMALE Euro 1.500.000,00 |
Senza interventi di implantologia | A | 312,00 |
Con interventi di Implantologia Osteointegrata | B | 390,00 |
I neolaureati, che svolgono attività professionale esclusivamente sul territorio Italiano e solo in qualità di collaboratori presso strutture o studi odontoiatrici di terzi, hanno diritto all’applicazione dei costi di cui alla precedente tabella. Lo sconto non è cumulabile con quello di secondo rischio e potrà venire applicato per un massimo di due anni dalla data di iscrizione all’Albo.
Nel caso l’Assicurato non svolgesse più la propria attività esclusivamente come collaboratore si applica quanto stabilito dall’art. 1 per l’aggravamento di rischio.
Le condizioni in corso per i neolaureati la cui copertura fosse già in vigore al termine dell’annualità 2011 vengono mantenute inalterate fino alla scadenza del periodo previsto per lo sconto.
Commento all’art. 12
Lo sconto per il secondo rischio può essere cumulato con lo sconto del 10% per lo Studio Associato e ciò rende la Polizza assolutamente competitiva per il costo oltre che per l’ampiezza delle garanzie. Lo sconto per i neolaureati che esercitino esclusivamente in Italia è inoltre subordinato al loro ruolo di collaboratori presso strutture o studi odontoiatrici di terzi senza alcuna funzione di direzione sanitaria o di responsabilità che eccedano la semplice pratica. Per la durata dell’applicazione dello sconto fa fede la data di iscrizione all’Albo e per il computo del costo verrà applicato il sistema del “pro rata temporis”.
Art. 13) Partecipazione agli utili - Controllo statistico
Al termine di ogni periodo assicurativo annuo, viene riconosciuto il diritto alla partecipazione ai benefici di gestione, che verranno calcolati come segue:
il punto di equilibrio tra premi imponibili e sinistri pagati e/o obiettivamente risarcibili viene convenzionalmente fissato al 70%.
Se il rapporto sarà inferiore, l'importo corrispondente al miglior risultato verrà considerato utile a favore della Contraente nella misura del 35%.
Per le modalità e i tempi di liquidazione della predetta partecipazione si rinvia all’apposito regolamento concordato tra Contraente e Compagnia e che costituirà parte integrante del presente articolo.
Qualora la Polizza cessasse anticipatamente, la partecipazione agli utili per il periodo assicurativo in corso al momento della cessazione è dovuta solo se il recesso è imputabile alla Compagnia. In nessun caso il conguaglio con gli anni precedenti potrà dar luogo a rimborsi a favore della Compagnia.
Allo scadere di ogni trimestre, la Compagnia invierà ad Horus Broker Srl adeguati tabulati statistici con il risultato sinistri a premi nonché le eventuali rettifiche sugli andamenti degli anni precedenti. Horus Broker Srl ha inoltre facoltà di richiedere precisazioni ed aggiornamenti in qualsiasi momento.
Nel corso del rapporto assicurativo Horus Broker Srl e Compagnia collaboreranno per portare ai supporti statistici le integrazioni e gli aggiornamenti che l'esperienza indicherà come opportuni.
Commento all’art. 13
La funzione principale è quella di riequilibrio in presenza di premi eccedenti il rischio reale, mentre l’obbligo statistico consente la disponibilità di informazioni specifiche sull’attività odontoiatrica scorporate dal resto delle professioni sanitarie.
Art. 14) Reintegro automatico delle somme assicurate
In caso di esaurimento del massimale nel corso dell'anno assicurativo per effetto di uno o più sinistri indennizzabili a termini di Polizza, il massimale assicurato verrà automaticamente reintegrato nel valore originario.
L'Assicurato, ove non rinunci a tale agevolazione con comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia tramite Horus Broker Srl, si impegna a versare l’importo relativo al periodo di reintegro.
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Art. 15) Coassicurazione
Qualora l’assicurazione prestata con la presente Xxxxxxx fosse ripartita per quote tra più Compagnie, queste andranno indicate nello specifico allegato. Ciascuna di esse sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Art. 16) Foro competente
Per le vertenze riguardanti l’Assicurato, Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di residenza dell’Assicurato stesso. Per le vertenze riguardanti Horus Broker Srl, Foro competente invece è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria ove vi è la residenza o la Sede del convenuto.
Art. 17) Interpretazione del contratto
In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato.
Commento all’art. 17
La clausola, seppur laconica, è assai importante poiché è a vantaggio dell’Assicurato ed evita allo stesso tempo possibili lungaggini interpretative o ricorsi all’arbitrato. Vedasi anche il commento all’art. 26.
Art. 18) Norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE (CONVENZIONALMENTE DEFINITA R.C.T.) E LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I COLLABORATORI (CONVENZIONALMENTE DEFINITA R.C.O)
Art. 19) Oggetto della responsabilità R.C.T. e R.C.O. - Estensione Territoriale
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni pregiudizio economico quale responsabile ai sensi di legge di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale assicurata a termini dell’art. 12. Sono inoltre compresi i danni derivanti da comportamenti anche dolosi posti in essere da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, sempre in relazione all’attività assicurata, con la sola esclusione dei collaboratori odontoiatri, anche se dipendenti, per la cui assicurazione vale quanto disposto dall’art. 30. A titolo di specificazione tradizionale si precisa che la garanzia opera anche per quanto dovuto in forza di norme generali o leggi speciali, per rivalse, regressi e recuperi comunque denominati. Si precisa che nei confronti dei dipendenti e degli altri soggetti per i quali è obbligatoria l’iscrizione all’assicurazione di legge contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali quali, a titolo esemplificativo, i tirocinanti, la garanzia opera nei limiti della responsabilità prevista dalle leggi vigenti alla data della sottoscrizione della Polizza. Ove le stesse variassero si applicherà quanto disposto in tema di aggravamento e diminuzione di rischio. L'assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi previsti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò sia conseguenza di inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.
Salvo quanto previsto dall'art. 20 lettera a), l’assicurazione della responsabilità professionale derivante dall'attività clinica esercitata sul paziente é operante solo sul territorio dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Tuttavia, su richiesta scritta dell’Assicurato, l’estensione della garanzia per l’attività clinica svolta anche all’estero in Paesi specificatamente indicati verrà concessa, per quanto riguarda il costo, secondo i seguenti criteri:
a) per un solo Paese UE, senza maggiorazioni;
b) per più Paesi UE, con maggiorazione del 50%;
c) per il resto del mondo, esclusi sempre USA e CANADA, e con il limite di due Paesi, ma la possibilità di abbinare più Paesi UE, con maggiorazione del 100%.
Ai fini dell’estensione della copertura per l’attività svolta all’estero i Paesi costituiti in forma federale si considerano un Paese unico.
Per le altre garanzie, l'assicurazione è operante per il mondo intero, sempre fatta eccezione per USA e CANADA.
Le precedenti maggiorazioni non vengono applicate per chi si rechi all’estero, ferma sempre l’esclusione di USA e CANADA, per svolgervi attività di volontariato nell’ambito delle iniziative umanitarie di A.N.D.I., intendendosi per tale l’Associazione, le Fondazioni e le Società alla stessa ricollegabili. L’estensione sarà valida per un periodo non superiore ai 30 giorni annui per Assicurato e verrà regolata con specifica appendice in cui verranno indicati:
• dati anagrafici dell’Assicurato;
• luogo dove viene svolta l’attività professionale di volontariato;
• indicazione dell’organizzazione nell’ambito della quale viene svolta detta attività.
Commento all’art. 19
Si tratta del cuore della copertura, tuttavia per una corretta comprensione deve essere integrato con i rischi previsti negli artt. 20,21,22: è dalla somma algebrica delle esclusioni e delle estensioni che si ottiene la reale portata della garanzia e pertanto raccomandiamo una attenta lettura anche dei precitati articoli. La responsabilità professionale è garantita anche per fatto dei collaboratori, fatta eccezione per i collaboratori odontoiatri. La limitazione è dettata da comprensibili motivazioni tecnico-assicurative. I costi individuali sono fortemente
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“mutualistici” e le uniche personalizzazioni sono l’attività implantologica o meno e la scelta del massimale. In pratica quindi i rischi ed i costi sono valutati per “testa” e i collaboratori odontoiatri , dipendenti o non, sarebbero multipli di teste e quindi di rischi a parità di costo, col risultato di creare un vulnus al concetto di mutualità. La Polizza disciplina in modo soddisfacente (un Paese UE senza maggiorazione) l’attività svolta all’estero ed, estende gratuitamente la copertura, con la sola esclusione di USA e Canada, per le attività di volontariato collegate ad ANDI, Fondazione Andi Onlus e gli Organismi ad esse contigui.
Art. 20) Esemplificazioni e rischi aggiuntivi
Premesso che l’assicurazione si estende a tutte le operazioni complementari e comunque ricollegabili all’attività professionale, fatta eccezione per la Direzione Sanitaria, la cui assicurazione può avvenire solo con specifica estensione, si precisa che deve intendersi garantita anche la RCT e RCO derivante all’Assicurato:
a) oltre che per la responsabilità prevista al precedente art. 19 e al di fuori dei limiti geografici indicati nello stesso articolo, per i danni causati nel mondo intero, esclusi USA e CANADA, sia da prestazioni odontoiatriche che di medicina e chirurgia, purché effettuate per ragioni di urgenza e/o emergenza in ottemperanza ad obblighi di legge e/o deontologici, sia su pazienti sia su altre persone;
b) a seguito di rifiuto di prestazione professionale o per omissione di intervento;
c) per l'attività di formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa;
d) dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di addestramento, seminari, gite aziendali;
e) dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne, sia interne che esterne ai locali utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne;
f) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
g) da arredi, attrezzature e dotazioni in genere comprese le macchine automatiche per la distribuzione dicibi e bevande;
h) dall'attività di radiodiagnostica in genere;
i) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e relative pertinenze utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione e degli impianti fissi dei predetti immobili, inclusi ascensori, montacarichi e cancelli elettrici; i danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne sono compresi solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture;
j) da fatto delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso i locali utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione;
k) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con il limite di € 250.000,00;
l) per danni a cose di xxxxx in consegna o custodia a seguito di furto con il limite di € 1.500,00 per singolo sinistro;
m) per danni causati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà, in usufrutto, locazione o leasing dell'Assicurato, od allo stesso intestate al PRA.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Se per i danni da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne di cui alla lettera i) nonché per il “ricorso terzi” e/o il “rischio locativo” di cui alla lettera k) operano altre polizze, anche se non sono previsti sconti per coesistenza di altro contratto (artt. 3 e 12), le garanzie della presente copertura interverranno solo in eccedenza e ad integrazione di quanto dovuto in forza di dette polizze, fermo sempre quanto previsto dall’art. 3 a tutela dell’Assicurato in caso di mancato accordo sulla ripartizione del sinistro.
Commenti all’art. 20
Sono garantiti anche rischi “complementari” quali la conduzione dello Studio e le attività indipendenti quali la docenza e l’espletamento di perizie e consulenze. Va segnalato che, soprattutto in caso di condomini, parte delle estensioni contenute sono comprese nella Polizza globale fabbricati e quindi in questo caso, od in altri simili, di coesistenza di assicurazioni, le coperture di cui ai punti i) e k) sono prestati dalla Polizza a secondo rischio anche se la copertura è a primo rischio.
Art. 21) Novero dei terzi
Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi esclusivamente l'Assicurato, il coniuge e i figli dello stesso nonché i dipendenti e i collaboratori rientranti nella garanzia R.C.O., salvo quando subiscano un danno nella loro qualità di pazienti.
Commento all’art. 21
L’esclusione dei dipendenti e dei collaboratori rientranti nella R.C.O. è ovvia. Per il resto è tradizionale e giustificata dal fatto che sul piano economico si tratta di solito non di un danno a terzi, ma allo stesso Assicurato. Peraltro nelle clausole abituali la lista degli esclusi è assai più lunga: ascendenti, discendenti, familiari conviventi, etc.
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Art. 22) Esclusioni e Norme Inderogabili
L'assicurazione, sia R.C.T. che R.C.O., non vale:
a) per fatti che anteriormente alla decorrenza della copertura siano già stati oggetto di una delle comunicazioni di cui all’art. 25 lettera a) o per i quali l’odontoiatra fosse privo di assicurazione al momento del loro verificarsi;
b) per i danni derivanti dalla proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali o simili;
c) per i danni derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti finiti interamente o parzialmente di asbesto e, inoltre, all’uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
d) per i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
Relativamente alla sola garanzia R.C.T., l’assicurazione non vale inoltre per i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in conseguenza di:
e) sua responsabilità professionale quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell'attività professionale;
f) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto all'art. 20) lettera h;
g) fatti di circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al precedente art. 20) lettera m;
h) fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati derivanti da inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo del rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio, di cui alle relative leggi;
Inoltre l’assicurazione R.C.T.:
i) non comprende i danni alle persone trasportate su veicoli a motore, salvo quanto previsto all'art. 20) lettera m;
j) non garantisce il compenso relativo alle prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro (vedasi anche art. 26);
k) non comprende né i danni derivanti da spargimento da acqua, umidità, stillicidio, insalubrità dei locali , salvo quanto previsto all’art. 20 lettera i) né quelli verificatisi in occasione di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni.
Commento all’Art. 22
La categoria delle NORME INDEROGABILI è stata introdotta per temperare le conseguenze di quanto precisato ora dal terzo capoverso dell’art. 23, là dove stabilisce che nei periodi continuativi di assicurazione in caso di variazioni di rischio o della normativa contrattuale si applica quanto previsto dalla Polizza al momento in cui sono stati commessi i fatti, che hanno poi provocato la richiesta di risarcimento.
Infatti la diversa normativa in essere al momento di tale richiesta potrebbe contenere disposizioni che l’assicuratore non può evitare di applicare. Generalmente tale normativa deriva da un’imposizione che l’assicuratore stesso subisce dal riassicuratore.
Sono considerate inderogabili le esclusioni di cui alle lettere c), d), e), f), h) del presente articolo
Art. 23) Xxxxxx e termine della garanzia – Condizioni assicurative di riferimento – Garanzia pregressa – Garanzia postuma
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta o per le denunce da lui effettuate alla Compagnia durante il tempo di operatività del contratto (artt. 22 lettera a) e 25 lettera a). I rinnovi, le sostituzioni contrattuali ed il passaggio da una Convenzione cessata ad una successiva, si considerano un unico periodo continuativo di assicurazione sempreché non vi siano state interruzioni (vedasi anche PREMESSA ALLA POLIZZA – Condizioni assicurative e durata della Polizza). I ritardi nella corresponsione del premio annuo che comportano l’annullamento della posizione assicurativa (art. 1901 c.c.) determinano anche la cessazione del periodo continuativo di assicurazione.
La scadenza della Convenzione con passaggio ad altra Polizza ANDI/CATTOLICA viene regolata come se si trattasse di scadenza annuale, salvo che l’interessato prima del pagamento del premio non richieda che la sua venga considerata nuova adesione a tutti gli effetti.
Qualora nei periodi continuativi di assicurazione si verifichino variazioni del rischio e/o della normativa contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 22 sotto il titolo “NORME INDEROGABILI”, in caso di sinistro varranno le condizioni di assicurazione in vigore al momento in cui sono stati commessi gli errori e/o le negligenze che hanno provocato il sinistro, sempreché anche la sua denuncia sia stata regolarmente e tempestivamente effettuata nello stesso periodo continuativo di copertura. In tutti gli altri casi valgono le disposizioni che seguono.
Garanzia pregressa - Qualora le denunce si riferiscano a negligenze o errori pregressi rispetto alla decorrenza della copertura di Xxxxxxx, questa varrà solo se la polizza di responsabilità professionale esistente all’epoca dei fatti non fosse più operante per difetto di garanzia postuma. In tal caso, salvo quanto precisato nel capoverso che segue e fermi i limiti e le esclusioni della Polizza di Convenzione, questa si farà carico delle obbligazioni della polizza cessata.
Nel caso di Compagnie sottoposte ad amministrazione controllata, straordinaria e/o liquidazione coatta, non si considerano assicurati i periodi durante i quali sono stati applicati i predetti provvedimenti.
Garanzia postuma – L’assicurazione può proseguire alle condizioni e con i limiti previsti dai punti che seguono anche dopo il termine dell’assicurazione.
In caso di cessazione dell’attività, purché questa non dipenda da radiazione dall’Albo per fatti professionali, la copertura resta in vigore fino al termine dell’annualità per l’invio delle denunce nonché per i rischi ancora compatibili con i titoli professionali dell’Assicurato. Inoltre entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, elevati a 180 per gli eredi, vi è il diritto di:
a) richiedere, dietro pagamento di un’annualità, che la garanzia rimanga operante per tutte le successive richieste di risarcimento, purché si riferiscano a negligenze od errori verificatisi durante il periodo di operatività della copertura di Polizza.
b) richiedere, se la copertura è stata ininterrottamente in vigore da almeno 10 anni (vedi PREMESSA ALLA POLIZZA), che la garanzia postuma operi anche per i fatti anteriori alla decorrenza dell’adesione al contratto, salvo i periodi specificatamente esclusi. In tal caso il costo è pari a due annualità e per gli errori e le negligenze pregresse vale quanto stabilito dall’art. 22 lettera a) e dal presente articolo sotto il titolo GARANZIA PREGRESSA
c) Al di fuori dei casi precedenti, qualora vi sia recesso o disdetta da parte della Compagnia, l’Assicurato, dietro corresponsione di un’annualità e limitatamente alle negligenze ed agli errori verificatisi al tempo del Contratto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’assicurazione ha diritto di richiedere di essere garantito per le denunce presentate nei quattro anni successivi al termine della copertura, ridotti a tre per gli interventi di implantologia effettuati con metodologie diverse da quella osteointegrata.
Sia per l’estensione a) che b) la garanzia postuma decorre dal termine dell’annualità in cui è cessata l’attività se la domanda è antecedente alla scadenza annuale, dalla data della domanda se questa è successiva. La postuma in corso di attività di cui al precedente punto c) decorre dalla data della domanda. Indipendentemente dalla forma di garanzia postuma, questa, per i sinistri coperti da altre polizze, interverrà solo in eccedenza e ad integrazione di quanto dovuto in forza di dette polizze, ma con l’applicazione della regola prevista dall’art. 3 ove non vi fosse accordo sulla ripartizione del sinistro. In tutti gli altri casi si applicheranno le condizioni di assicurazione in vigore al momento in cui sono stati commessi gli errori o le negligenze che hanno determinato il danno. Per qualsiasi tipologia di postuma l’importo relativo a tale estensione deve essere corrisposto entro 30 giorni da quando gli interessati hanno ricevuto, tramite Horus Broker Srl, la comunicazione che la loro richiesta è stata accettata.
Commento all’art.23
Nelle polizze di responsabilità civile l’efficacia temporale è un aspetto di rilevante importanza. La disciplina legale (art. 1917 c.c.) prevede che la copertura sia operante per i sinistri accaduti durante il rapporto contrattuale, indipendentemente da quando il danneggiato avanzi la pretesa risarcitoria. Al sistema “accadimento” per una serie di ragioni, che sarebbe troppo lungo analizzare in questa sede, si è affiancato il sistema “richiesta”, che sta diventando quasi esclusivo in alcuni settori di attività. Sono garantiti i fatti denunciati durante il periodo dell’assicurazione, compresi quelli precedenti, purché non già oggetto di richiesta o comunque non già noti all’Assicurato. Dunque, i sinistri non sono più denunciabili dopo la cessazione del rapporto assicurativo. Il problema non si pone nel caso di un passaggio volontario ad altro assicuratore purché l’Assicurato si preoccupi che esso si faccia carico delle denunce relative al passato. La situazione diviene seria quando il rapporto si scioglie per iniziativa dell’assicuratore, poiché l’Assicurato non è preparato e, se la causa è un sinistro, è per di più gravato da un “marchio” che renderà oltremodo difficile reperire disponibilità vantaggiose sul mercato. Il periodo di tolleranza per la presentazione di queste denunce tardive è chiamato in linguaggio tecnico “garanzia postuma”. Nel regime “richiesta” classico l’assicuratore dovrebbe essere illimitatamente responsabile per il passato e cedere all’assicuratore che subentra i sinistri postumi. Nella pratica attuale, alla filosofia del regime “richiesta” sono stati apportati interventi sempre più restrittivi per cui il passato può essere ridotto ad un brevissimo periodo (un paio d’anni) e ciò non è bilanciato dalla previsione di un periodo di postuma sufficientemente lungo. Il regime temporale della nostra Polizza ha alcune peculiarità: l’assicuratore si fa carico del passato illimitatamente, subentrando negli obblighi dei precedenti assicuratori quando questi non siano più tenuti a rispondere del sinistro per mancanza o superamento del periodo di garanzia postuma. La pregressa è dunque illimitata temporalmente, ma non risponde dei periodi nei quali non vi è stata assicurazione o, per dirla in gergo assicurativo, il professionista è rimasto assicuratore di se stesso. E’una limitazione, ma vi è una ragionevolezza, poiché è assodato che chi è stato assicurato genera una sinistralità storica minore di chi è stato privo di copertura assicurativa per lunghi periodi. L’alternativa sarebbe stata una pregressa molto breve e quindi penalizzante per chi si era sempre preoccupato della propria tutela assicurativa ovvero per la grande maggioranza dei professionisti. Per quanto riguarda la postuma, essa è opzionale (pagamento di una annualità) ed illimitata nel tempo in caso di cessazione dell’attività mentre quando vi è recesso o disdetta da parte della Compagnia, il pagamento di un’annualità dà diritto alla garanzia per quattro anni, tre per l’implantologia non osteointegrata.
Accanto a questa postuma classica, vi è ora una possibilità di portata assoluta. Infatti la postuma tradizionale, a seguito di cessazione dell’attività, si fa carico delle denunce relative a errori avvenuti durante l’operatività del contratto, lasciando quindi privi di tutela assicurativa i fatti anteriori alla decorrenza della copertura alla quale si “aggancia” la postuma. La Polizza dà ora una seconda possibilità di cui alla lettera b) dell’articolo che si commenta. Chi raggiunge un’anzianità assicurativa ANDI/CATTOLICA di almeno 10 anni ininterrotti potrà infatti scegliere che la postuma valga anche per i fatti anteriori alla adesione iniziale (vedi PREMESSA ALLA POLIZZA – Condizioni assicurative e durata della Polizza).
Per quanto riguarda poi le precisazioni relative ai riferimenti contrattuali nel caso di variazioni della copertura durante il periodo assicurato si legga quanto già detto nel commento all’art. 22.
Art. 24) Limiti di indennizzo e scoperto
La presente Polizza prevede un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo a scelta del singolo Assicurato tra quelli previsti all’art. 12, fermo quanto indicato dall’art. 14.
Limitatamente alla responsabilità verso terzi specifica della chirurgia implantologica o delle prestazioni parificate, rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro ed il massimo di 2.500,00 euro. Tuttavia nel caso di danni neurologici conseguenti a prestazioni implantologiche o a queste parificate, viene applicato lo scoperto del 20% senza limite massimo e con il minimo di euro 2.500,00 qualora l’intervento non sia stato preceduto da adeguati esami radiologici volti ad individuare la localizzazione e il decorso delle strutture nervose nell’area interessata dall’intervento, a seconda della condizione clinica e della zona anatomica interessata. Salvo i casi di future tecnologie ancora più efficaci si rende dunque necessaria, allo stato attuale, la preliminare effettuazione di almeno uno tra i seguenti esami, scelto secondo il criterio della maggiore utilità nella situazione specifica: ortopantomografia con associata valutazione dell’ingrandimento, radiografia endorale eseguita con tecnica radiologica parallela, Dental Scan o similari procedure di rilievo tridimensionale
Commento all’art. 24
L’indicazione relativa alle analisi preventive, prima che assicurativa, è una cautela deontologica, opportuna quindi, anche se non sanzionata, quando i trattamenti riguardino persone anziane, debilitate, oppure affette da particolari patologie. Naturamente le analisi varieranno a seconda dei casi.
Art. 25) Denuncia e altre comunicazioni di responsabilità
L 'Assicurato entro quindici giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza è tenuto a:
a) inoltrare ad Xxxxx Xxxxxx Xxx a mezzo lettera raccomandata denuncia di ogni richiesta di risarcimento. Con le stesse modalità l’Assicurato deve inoltre effettuare denuncia delle notifiche e degli avvisi giudiziari nonché di ogni altra comunicazione scritta riguardante fatti garantiti dalla Polizza. Horus Broker Srl, verificata la completezza della denuncia, ne farà invio alla Compagnia. In caso di denuncia tardiva da parte dell’Assicurato, resterà a suo carico ogni maggior onere sofferto dalla Compagnia a causa del ritardo, mentre l'omissione fraudolenta comporta la perdita del diritto alla copertura assicurativa;
b) collaborare anche successivamente con la Compagnia fornendo ogni utile informazione.
L'Assicurato ha altresì la facoltà di segnalare ad Horus Broker Srl tutti gli avvenimenti che possono venire ragionevolmente considerati suscettibili di impegnare la Compagnia.
Tali segnalazioni avranno valore di denuncia fatta eccezione per il diritto di recesso, qualora Horus Broker Srl ritenga utile inoltrarle anche nell'interesse della Compagnia.
Relativamente ai sinistri a II rischio l’Assicurato ha facoltà di darne avviso solo nel momento in cui vi sia la certezza del coinvolgimento di garanzie della Polizza, derogando dunque anche alla normativa prescrizionale.
Commento all’art. 25
Il termine di presentazione della denuncia è fissato in 15 giorni invece dei 3 giorni previsti dall’art. 1913 c.c. e questo perché spesso la complessità delle prestazioni che possono aver generato il sinistro richiedono un’approfondita analisi. Anche in assenza di un atto formale, l’Assicurato, in accordo con Xxxxx Xxxxxx Srl, ha facoltà di denunciare qualsiasi evento che possa essere ritenuto causa di richiesta di danni. E’ consigliabile utilizzare il Modello di Denuncia di Xxxxxxxx allegato a questo testo commentato perché in esso sono elencati anche tutti i documenti che è necessario trasmettere affinché la pratica abbia un iter il più possibile efficace.
Art. 26) Gestione del sinistro - Arbitrato irrituale
Anche al fine di tutelare il prestigio professionale e il buon nome dell'Assicurato, la Compagnia si obbliga a definire il danno in via transattiva, salvo il caso di opposizione al risarcimento da parte dell'Assicurato (vedasi anche successivo art. 27), entro e non oltre quarantacinque giorni dalla denuncia.
Qualora la Compagnia ritenga che il fatto denunciato non sia coperto dalle garanzie di Polizza o che non ne sia possibile una tempestiva definizione transattiva, deve darne motivato avviso all'Assicurato tramite Horus Broker Srl entro il succitato termine di quarantacinque giorni.
Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla portata della garanzia o sulla gestione del sinistro, in luogo dei mezzi di tutela ordinari è in facoltà dell'Assicurato di richiedere oppure di consentire che la soluzione della vertenza venga demandata ad un Collegio di tre Arbitri, uno scelto da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due Arbitri di parte, tra gli odontoiatri esperti in odontoiatria legale che risiedono nella Provincia ove ha sede lo studio dell'Assicurato.
In caso di disaccordo, alla nomina del Presidente provvede il Presidente della Commissione Odontoiatri dell'Ordine competente o il Segretario, qualora il Presidente sia parte in causa.
Le parti dovranno far pervenire al Collegio arbitrale tutta la documentazione in loro possesso relativa al caso in contestazione. Inoltre se i punti in discussione riguardano in tutto o in parte la restituzione del compenso (art. 22 lettera j) oppure franchigie e scoperti (art. 24) , entrambe le parti devono fornire al Collegio anche una specifica relazione su tali aspetti. Il Collegio Arbitrale, al quale viene concessa fin d'ora ampia dispensa in tema di privacy, avrà diritto di chiedere tramite il Presidente ogni ulteriore informazione alle parti o anche a terzi.
Il Collegio si pronuncerà a maggioranza senza formalità di legge e verbalizzerà motivatamente la propria decisione, che avrà valore vincolante. Qualora la decisione arbitrale accolga anche parzialmente le ragioni dell’Assicurato, l’intero costo dell’arbitrato graverà sulla Compagnia. Se l’arbitrato concerne più aspetti, saranno integralmente a carico della Compagnia esclusivamente gli onorari concernenti i punti in cui la Compagnia risulti, anche se solo in parte, soccombente. In tal caso gli Arbitri dovranno pertanto scorporare i costi a carico esclusivamente della Compagnia da quelli globali. In caso contrario ciascuna delle parti è tenuta al pagamento del proprio Arbitro e al 50% del costo del Presidente del Collegio Arbitrale.
In caso di divergenze con la Compagnia, anche se non riguardanti la gestione dei sinistri o interpretazioni contrattuali, anche la Contraente può richiedere il ricorso all’arbitrato con le modalità e gli effetti previsti per il singolo Assicurato.
Quando riguarda la gestione del sinistro, la decisione arbitrale non fa comunque venire meno l'obbligo della Compagnia di vigilare sulle evoluzioni della vertenza, adeguando ad esse il proprio comportamento anche in contrasto con l’originario parere arbitrale.
L'Assicurato ha altresì la facoltà di resistere in proprio alle pretese del danneggiato anche nel caso di parere contrario del Collegio Arbitrale. In tale ipotesi la Compagnia ha diritto di mettere a disposizione dell'Assicurato la somma che avrebbe documentatamente liquidato in sede di transazione, unitamente alla dichiarazione della controparte di accettazione di tale somma a totale tacitazione di ogni pretesa, risultando così la Compagnia sollevata da ogni ulteriore onere ed impegno nei confronti del danno che si sarebbe potuto definire. Quanto previsto dal presente capoverso si applica anche nel caso di rifiuto relativamente alla restituzione del compenso.
Commento all’art. 26
E’ certamente uno degli articoli qualificanti della Polizza. Innanzitutto introduce il principio che nell’ambito della responsabilità professionale non vi è solo danno a terzi, ma anche al prestigio del Professionista e pertanto la gestione del sinistro deve tener conto dell’esigenza di tutela del suo buon nome. L’affermazione non è platonica, poiché l’Assicurato ha la facoltà di contrastare l’impostazione liquidativa della Compagnia chiedendo in merito la pronuncia di un Collegio Arbitrale la cui presidenza è affidata ad un odontoiatra legale. Anche eventuali dissensi sulla portata della copertura sono, a scelta dell’Assicurato, risolti dal Collegio Arbitrale in alternativa alla procedura giurisdizionale ordinaria.
Relativamente a quest’ultimo punto, va ricordato che il Collegio Arbitrale deve tener conto di quanto disposto all’art. 17. La nuova formulazione dell’art. 22 riguarda l’espicitazione delle conseguenze in caso di rifiuto da parte dell’Assicurato di aderire alla decisione arbitrale riguardante la restituzione del compenso: anche in tal caso vale la regola che la Compagnia può liberarsi da qualsiasi obbligo mettendo a disposizione dell’Assicurato l’importo con il quale era possibile definire il sinistro.
Art. 27) Nomina di legali e xxxxxx - Xxxxxxx
Senza il previo consenso scritto della Compagnia, al quale si considera equiparata la decisione arbitrale, l’Assicurato, al di fuori delle sedi investigative, giudiziarie o amministrative competenti, non deve ammettere sue responsabilità, né effettuare pagamenti. Parimenti, senza il consenso dell'Assicurato, la Compagnia non può procedere a risarcimenti, ma in tutti i casi è obbligata ad assumere la gestione delle vertenze a proprie spese, anche per quanto riguarda legali e periti. Tale gestione attiene sia al campo stragiudiziale che giudiziale nonché ad ogni grado di giudizio civile, penale, tecnico o conciliativo, fino all’esaurimento di ogni procedimento e, se l’Assicurato ne fa espressa richiesta scritta, indipendentemente dall'eventuale liquidazione del danno.
I legali ed i periti verranno nominati dall'Assicurato all’interno di appositi elenchi, concordati tra la Contraente e la Compagnia. Tali elenchi indicheranno anche i criteri di competenza territoriale alla quale gli Assicurati dovranno attenersi, salvo diversa deroga scritta autorizzata dalla Compagnia.
L’Assicurato potrà scegliere anche autonomamente Professionisti al di fuori dei precitati elenchi, dandone solo comunicazione alla Compagnia, ma i relativi costi saranno a suo esclusivo carico e comunque, se ne verrà richiesto nel comune interesse, dovrà affiancare ai propri anche i difensori che la Compagnia gli indicherà.
Ove il contenzioso riguardi anche il compenso (art. 22 lettera j), pur essendo questo estraneo alla copertura assicurativa, qualora l’Assicurato ne faccia richiesta oppure il danneggiato non accetti trattative separate, la Compagnia gestirà il sinistro nel suo complesso. In questo caso, successivamente alla definizione degli importi dovuti, la Compagnia comunicherà all’Assicurato, fornendogli anche la relativa documentazione, la somma a suo carico e le coordinate per il pagamento. Se l’Assicurato, senza giustificato motivo, non provvedesse al bonifico secondo le indicazioni ricevute dalla Compagnia, questa non sarà più tenuta a farsi carico della gestione della vertenza per la parte riguardante il compenso. Nel caso poi che il danneggiato non accettasse la liquidazione al netto del compenso, tutti i maggiori oneri derivanti alla Compagnia dall’omissione dell’Assicurato saranno a carico di quest’ultimo.
Cattolica potrà affidare in tutto o in parte la gestione del sinistro di sua competenza a Horus Broker Srl, che vi provvederà direttamente o tramite suoi collaboratori iscritti al R.U.I., ma restano comunque di competenza esclusiva della Compagnia la definizione delle responsabilità e degli importi di danno. La collaborazione di Xxxxx Xxxxxx Xxx non comporta alcuna legittimazione passiva a termine dell’ultimo comma dell’art. 1917 c.c., ma ove lui o un suo collaboratore venisse erroneamente chiamato in causa per sinistri riguardanti la presente Polizza, la Compagnia si obbliga a mallevarlo.
Commento all’art. 27
Generalmente l’assistenza legale delle Compagnie termina con la liquidazione del sinistro o al massimo con la conclusione del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro stesso. La Polizza prevede invece l’obbligo illimitato dell’assistenza a spese della Società. Da sottolineare anche l’aspetto qualitativo: in genere le Compagnie si affidano a fiduciari la cui attività non si svolge di certo prevalentemente nel campo della responsabilità civile professionale odontoiatrica. La Polizza prevede invece specifici elenchi di Legali e Periti e l’Assicurato potrà scegliere tra essi i componenti del proprio collegio di difesa. Per quanto riguarda la chiamata in causa della
Compagnia, prevista dall’art. 1917 c.c., è una scelta sulla quale è bene che l’Assicurato si consulti preventivamente con Horus Broker Srl, poiché, se non vi sono contestazioni, è un’iniziativa inutile o addirittura controproducente. In tutti i casi, Horus Broker Srl è il Gestore della Polizza, non l’Assicuratore e pertanto la chiamata in causa sarebbe errata e i costi ricadrebbero sull’Assicurato.
L’art. 2, ricollegandosi agli artt. 22 e 26, introduce inoltre importanti precisazioni su due aspetti. Il primo riguarda la restituzione del compenso, che generalmente confluisce nella richiesta omnicomprensiva effettuata dal danneggiato e che più o meno tacitamente viene affidata alla difesa effettuata dalla Compagnia. Poiché quest’ultima non ha però, di solito, un mandato incondizionato, si sono indicate le conseguenze allorquando l’Assicurato non condividendo l’impostazione dell’Assicuratore per quanto riguarda la gestione globale del danno, assume una posizione indipendente. Poiché tale scelta potrebbe però determinare il fallimento anche della transazione riguardante il risarcimento e non solo per la parte concernente il compenso, l’art. 27 precisa che se l’ingiustificata resistenza dell’Assicurato determinasse maggiori oneri per l’Assicuratore, questi potrà rivalersene verso l’Assicurato stesso.
L’altro aspetto riguarda i procedimenti conciliativi. E’ evidente che l’accenno fatto dall’art. 27 si riferisce alle procedure di mediazione recentemente introdotte. La relativa normativa è stata oggetto di numerose critiche e molte Compagnie sembrano non volersene avvalere. In attesa che la situazione si chiarisca meglio, la posizione di Cattolica non è dogmatica e la Compagnia dichiara la propria disponibilità in tutti i casi in cui la mediazione rappresenti una reale opportunità di pervenire ad una definizione del danno tecnicamente corretta.
Art. 28) Studio Associato
L’appartenenza ad uno Studio odontoiatrico associato, sempreché la sua costituzione sia avvenuta a termini di legge e così pure le eventuali variazioni successive, dà diritto ad uno sconto del 10% anche se non tutti gli odontoiatri Associati aderiscono alla presente Polizza, purché il numero degli Assicurati non sia inferiore a due. Se vi è adesione alla Polizza da parte di almeno un associato allo Studio iscritto A.N.D.I. sono assicurabili con una maggiorazione del 50% del costo anche gli altri odontoiatri associati allo Studio non soci A.N.D.I., a condizione che nell’ultimo quinquennio non abbiano ricevuto richieste di risarcimento per danni clinici. Relativamente all’attività prestata per lo Studio associato cui si riferisce lo sconto, l’assicurazione opera limitatamente a quanto dovuto dai singoli Assicurati o dallo Studio per loro conto senza alcun maggiore obbligo derivante dal vincolo di solidarietà. Per le eventuali attività prestate al di fuori dello Studio associato valgono invece le norme generali. L’intestazione dell’assicurazione allo Studio è possibile su richiesta degli interessati solo se tutti gli odontoiatri associati dello Studio aderiscono alla presente Polizza. In caso di cessazione dell’associazione allo Studio, vale quanto stabilito dall’art. 12.
Commento all’art. 28
Lo sconto del 10% si ha nel momento in cui almeno due associati abbiano aderito alla Polizza. Ove la situazione si modificasse, l’Assicurato perde il diritto allo sconto ed, in assenza di comunicazione alla Compagnia, in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%. Può aderire alla Polizza anche un associato non iscritto ANDI con un aumento del 50% del costo purché non abbia avuto sinistri nel precedente quinquennio.
Art. 29) Società Professionale
L’appartenenza ad una Società che svolge esclusivamente attività odontoiatrica comporta l’operatività dell’assicurazione anche a favore della Società nei limiti delle coperture dei singoli odontoiatri e alle seguenti condizioni:
1. che tutti gli odontoiatri che vi operano siano iscritti A.N.D.I. e assicurati a termini della presente assicurazione;
2. che di tale Società immobili, arredi, attrezzature, servizi amministrativi, infermieristici ed ausiliari in genere non vengano impiegati per attività diverse da quelle collegate con i sopra indicati odontoiatri.
Per le eventuali attività prestate dagli Assicurati al di fuori della Società valgono le norme generali.
Commento all’art. 29
Si sottolinea la necessità che tutti gli Odontoiatri operanti nella Società siano iscritti ANDI ed aderiscano alla Polizza.
Art. 30) Collaboratori
Il titolare o contitolare di Studio odontoiatrico, purché anch’egli garantito dalla presente Xxxxxxx, può richiedere che venga assicurata con copertura separata anche la responsabilità personale di uno o più collaboratori odontoiatri, limitatamente all’attività svolta per conto dello studio stesso. Per detti collaboratori, se Soci A.N.D.I., i costi assicurativi previsti dall’art. 12 sono ridotti del 50%, sempreché gli emolumenti corrisposti dallo studio siano inferiori al 50% del complessivo reddito professionale annuo del collaboratore. La riduzione del costo assicurativo non è cumulabile con quella di secondo rischio. Se nel corso del periodo di assicurazione la previsione che ha comportato la riduzione si rivelasse errata, ne deve venire data immediata comunicazione alla Compagnia e ad Horus Broker Srl a mezzo lettera raccomandata allegando copia del bonifico con il quale è stato integrato l’importo precedentemente corrisposto.
Per il collaboratore non Socio A.N.D.I. valgono le stesse regole, salvo che la riduzione del costo è limitata al 25% e non potrà venire assicurato se negli ultimi 5 anni gli sono pervenute richieste di risarcimento per danni clinici.
La copertura del collaboratore odontoiatra, nei limiti in cui la sua prestazione risulti in garanzia, comporta l’operatività dell’assicurazione del titolare dello Studio per le richieste che gli venissero rivolte, anche in assenza di responsabilità, nella sua qualità di destinatario del mandato professionale. La stessa estensione sussiste quando il collaboratore è assicurato con la presente Polizza in modo autonomo.
Commento all’art. 30
Gli Odontoiatri iscritti ANDI che collaborano con uno Studio possono venire assicurati dal Titolare con possibilità di uno sconto del 50% che nella pratica dovrebbe essere fruibile nella maggior parte dei casi, mentre per i non iscritti ANDI lo sconto è ridotto al 25%.
La circostanza che il Collaboratore ed il Titolare siano entrambi assicurati con la stessa Xxxxxxx porta un ulteriore vantaggio. La richiesta che venisse rivolta al Titolare a titolo puramente contrattuale in quanto destinatario dell’appalto dell’opera professionale, anche in assenza di sue responsabilità operative, è coperta a tutti gli effetti anche per quanto riguarda la difesa legale.
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Clausola Broker
La Contraente dichiara di aver affidato l’intermediazione e gli ulteriori adempimenti del presente contratto a HORUS BROKER SRL con Unico Socio., Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Polizza saranno svolti dalla summenzionata Società
Per quanto riguarda gli incassi degli importi dovuti dagli Assicurati, verranno effettuati da Horus Broker Srl, che trasmetterà alla Compagnia i premi alla stessa spettanti. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, dei pagamenti così effettuati.
Agli effetti dei termini fissati dalle “Norme” ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto degli Assicurati alla Compagnia s’intenderà come fatta dagli Assicurati stessi. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente e dagli Assicurati al suddetto Broker sarà considerata come inviata alla Compagnia, se trasmessa alla stessa, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL CONTRAENTE
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di accettare specificatamente gli artt. 3 (Coesistenza di altre assicurazioni) – 6 (Recesso in caso di sinistro) – 16 (Foro competente) – 22 (Esclusioni) – 25 (Denuncia ed altre comunicazioni di responsabilità) – 26 (Gestione del sinistro – arbitrato irrituale) – 27 (Nomina di legali e periti) del contratto assicurativo in forma collettiva n.700.32.101308 stipulato tra XXXX Xxxxxxx s.r.l. e Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. Dichiara altresì di accettare la normativa di cui all’art. 23 del predetto contratto che regola l’inizio ed il termine della garanzia in deroga al 1°comma dell’art. 1917 c.c.
CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. IL CONTRAENTE
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