Dipartimento Tutela Ambientale
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali.
Servizio Aziende Agricole Direzione Azienda Castel di Xxxxx
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA PICCOLA UTENSILERIA MACCHINE UTENSILI MATERIALI TERMO IDRAUILI, ELETTRICI ED EDILI PER LE AZIENDE AGRICOLE DI ROMA CAPITALE
– PERIODO 2018-2019
ART. 1 – DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Atto si intende per:
a) Amministrazione: Roma Capitale, Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere degli Animali e Aziende Agricole;
b) Accordo Quadro: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, con il quale l’Amministrazione comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) importi contrattuali: gli importi dei singoli ordinativi di fornitura corrispondente al prezzo di listino dei singoli prodotti al netto del ribasso offerto;
f) importo di aggiudicazione: EUR 21.960,00 IVA compresa
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’ Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura di che dovrà essere eseguita dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli Ordinativi di fornitura disposti dall’Amministrazione (che assumano valenza di contratti applicativi dell’Accordo quadro).
Con l’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire i beni del presente Atto, ovvero materiali di ferramenta, piccola utensileria macchine utensili materiali termo idraulici, elettrici ed edili per l’esecuzione di lavori in economica diretta, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste.
Il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile (valore massimo dell’Accordo quadro) pari a € 21.960,00 IVA inclusa in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall’Amministrazione.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del
Roma Capitale
presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Fermo restando quanto sopra, l’Amministrazione potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016.
ART. 3 - DURATA
Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 1, il presente Accordo Quadro avrà durata fino al 31/12/2019 a decorrere dalla sua sottoscrizione.
Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE
I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016 e dai R.D. 2440/23 e 827/24, dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Comune, dalle condizioni generali e particolari della fornitura riportate nelle Condizioni di Fornitura e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.
In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nelle Condizioni di Fornitura e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nelle Condizioni di Fornitura. Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell’Accordo Quadro.
ART. 5 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo di spesa a base d’asta, per la fornitura dei materiali di cui all’oggetto del presente appalto, è di € 21.960,00 IVA (euro
ventunonovecentosessanta/00), IVA compresa e risulta così ripartita per tipologia e per annualità del servizio:
- Anno 2018 € 7.320,00 - Anno 2019 € 14.640,00
I prezzi dei prodotti oggetto di fornitura sono determinati dall’applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara da applicare ai singoli prezzi dei “listini prezzi ufficiali” delle aziende produttrici in vigore al momento dell’ordinazione del materiale.
Il ribasso offerto deve essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi casa costruttrice.
Sono a carico dell’impresa per le forniture superiori a 50 euro i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso. Resta inteso che non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, l’Amministrazione affiderà le suddette forniture alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione l’Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.
Le singole forniture verranno richieste dall’Amministrazione appaltante mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
L’Amministrazione è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.
I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a € 50,00 ma, in ogni caso, la consegna del materiale dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite.
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il presente Accordo Quadro costituisce parte integrante del Contratto di Fornitura.
ART. 7 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
I prodotti oggetto di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda della necessità di manutenzione, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative e idonei per l’utilizzo da parte del personale comunale addetto.
ART. 8 – CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le forniture e prestazioni connesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
ART. 9 - PUNTO DI CONSEGNA E MODALITA’ DI ORDINAZIONE E RITIRO
9.1 PUNTO RITIRO
L’appaltatore ha l’obbligo, pena la revoca dell’aggiudicazione e, laddove stipulato, la risoluzione del contratto, di allestire entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento, un punto di ritiro del materiale ordinato. Il punto vendita dovrà soddisfare le seguenti esigenze minime e non derogabili pena la revoca dell’aggiudicazione:
- essere allestito all’interno del territorio comunale o nei comuni immediatamente confinanti di Fiumicino e Guidonia;
- essere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (è ammessa ½ giornata di chiusura infrasettimanale a scelta dell’Appaltatore);
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di fornire assistenza e consulenza al personale manutentivo comunale circa l’acquisto, le caratteristiche, i prezzi del materiale;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di elaborare, all’istante, preventivi di spesa circa uno o più componenti;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ricevere gli ordinativi e, successivamente di consegnare il materiale precedentemente ordinato;
- essere presidiato da consulenti di vendita in grado di ritirare il materiale difettato, guasto o errato;
- essere dotato di linea telefonica, fax ed indirizzo di posta elettronica al quale potranno essere inoltrati gli ordinativi;
Il punto di ritiro dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata dell’appalto. Nel caso in cui il punto di ritiro cessasse l’attività, ovvero dovesse non essere più presidiato da idonei consulenti di vendita, previa messa in mora con assegnazione di un termine, non inferiore a sette giorni naturali e consecutivi, per provvedere alla riattivazione si darà per risolto il contratto avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa.
9.2 MODALITA’ DI ORDINAZIONE
L’ordinativo del materiale potrà avvenire secondo le seguenti procedure:
- a mezzo fax o e-mail direttamente al punto di ritiro del materiale di cui al paragrafo precedente;
- a mezzo fax o e-mail al centro vendita dell’appaltatore; Sono previste le seguenti tipologie di ordinativo:
- Urgente: il materiale dovrà essere disponibile entro 24 ore naturali e consecutive dall’ordinazione. La dichiarazione d’urgenza deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o mail, all’atto dell’ordine dal Capo Attività competente.
- Non urgente: il materiale dovrà essere disponibile entro 5 giorni lavorativi dall’ordinazione;
- Programmabile: il materiale ordinato dovrà essere disponibile entro 30 giorni lavorativi dall’ordinazione;
9.3 MODALITA’ DI RITIRO
Il ritiro del materiale avverrà direttamente dal personale comunale presso il punto di ritiro di cui al paragrafo precedente, dietro presentazione di copia dell’ordinativo di fornitura;
In quanto trattasi di mera fornitura non è necessaria la valutazione dei rischi interferenti e quindi la redazione del DUVRI.
Qualora si ravvisi la necessità, espressamente indicata nel modulo d’ordine, della somministrazione del materiale direttamente presso le Aziende Agricole di Castel di Xxxxx e Tenuta del Cavaliere, l’appaltatore darà corso alla medesima previa redazione del DUVRI .
Sono in ogni caso a carico dell’impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso.
ART. 10 - VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI PRODOTTI
Ad ogni singola consegna di materiale, verrà redatto un verbale di consegna, verifica e collaudo del bene consegnato. Lo stesso verrà sottoscritto da entrambe le parti.
Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.
Nel caso di ritiro diretto sarà il dipendente incaricato dell’Amministrazione a verificare la congruità del prodotto.
Qualora non venga redatto verbale, si intende accettata la fornitura.
I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio all’ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell’impresa.
ART. 11 - GARANZIA
L’assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo. La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente Capitolato. Il ritiro del materiale difettoso e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate.
ART. 12 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
a) Nell’esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Appalto, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al settore di appartenenza.
b) L’Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
c) I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
d) Nel caso fosse riscontrata l’inosservanza di quanto sopra indicato, l’Amministrazione Appaltante si riserva di adottare, in accordo con le XX.XX., tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.
ART. 13 RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi d Fornitura.
ART. 15 - PAGAMENTI
La fatturazione dovrà avere cadenza mensile. I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
Sui preventivi di accompagnamento della fattura dovrà essere tassativamente indicato, per ogni articolo e pena impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa:
- il codice commerciale dell’articolo somministrato,
- il prezzo di listino della casa costruttrice a base di gara,
- il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara,
- le bolle di trasporto e consegna materiale corrispondenti,
I suddetti dati possono essere allegati su PDF separato.
Si comunica che ai fini della fatturazione elettronica, il codice unico uffcio IPA
ONVE0B
Dietro richiesta del RUP, prima dell’emissione dei certificati di pagamento intermedi e del pagamento finale, l’impresa dovrà produrre il DURC reperibile presso INPS ed INAIL. Ove l’impresa non produca il documento nel termine fissato dal RUP, il medesimo sarà richiesto d’ufficio con l’avvertenza che i termini di legge e del presente contratto relativi all’evasione dei certificati di pagamento e dei mandati di pagamento, intermedi e finale, restano sospesi fino all’acquisizione della documentazione.
Il Fornitore, ai fini dell’accredito delle somme ad esso dovute, comunica che le stesse dovranno essere accreditate presso , e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc .
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall’Amministrazione.
Articolo 16 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
ART. 17 - TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente è tenuto a sottoscrivere il Patto di Integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con
D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C.
n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2019-2020 che si unisce alle condizioni contrattuali quale parte integrante.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 18 - PENALI
Verranno applicate penali nei seguenti casi e nelle seguenti misure:
- In caso di ritardo totale rispetto ai termini di cui all’art. 9 nella consegna: l’ 3% (tre per cento) del prezzo del bene ordinato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo ovvero frazione di giorno nel caso di consegne urgenti.
- In caso di ritardo nel ritiro della merce rifiutata: l’ 1% (uno per cento) del prezzo del bene rifiutato per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.
- In caso di ritardo nella sostituzione di beni difettosi: l’ 1% (uno per cento) del prezzo del bene difettoso per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo.
La contestazione verrà effettuata a cura della stazione appaltante, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 48 (quarantotto) ore dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall’avvenuta conoscenza. L’impresa potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente all’ Amministrazione mediante lettera raccomandata entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni da parte dell’impresa nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, verranno applicate le penali contrattuali. La liquidazione della penale avverrà mediante detrazione dei crediti dalle fatture emesse o, in difetto, sulla cauzione definitiva.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo quadro; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso d’inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l’altra può chiedere la risoluzione del contratto se l’inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti.
Fatte salve le altre ipotesi contemplate da disposizioni di leggi vigenti, la ditta può essere dichiarata decaduta:
a) se non provvede regolarmente ad effettuare le forniture disposte;
b) se nel corso dell’appalto si rende inadempiente o gravemente negligente in modo tale da compromettere il regolare andamento della fornitura, intendendo per gravemente negligente il ripetersi per almeno 3 volte nell’arco temporale di un mese la mancata fornitura di cui al precedente art. 7;
c) se cede l’appalto;
d) se effettua il sub-appalto senza il preventivo consenso del Comune;
e) se viene condannata per frode o dichiarata fallita.
La ditta dichiarata decaduta incorre nella perdita della cauzione a titolo di penale, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
In tutti i casi di risoluzione per colpa della ditta è in facoltà del Comune di assicurare la prosecuzione dell’appalto mediante l’affidamento al secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
L’inadempienza o la negligenza sarà previamente contestata all’impresa con intimazione a provvedere ed a fornire giustificazioni nel termine perentorio di gg. 7 e con diffida di decadenza.
ART. 20 - ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di Legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1453 cc e ss. per ogni altra violazione dei patti contrattuali o disposizioni di legge o regolamenti relativi al servizio che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
In tutti i casi in cui si proceda alla risoluzione del contratto (giudiziale o di diritto) per
inadempimento, la ditta appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione appaltante, salvo il maggior danno per tutte le altre circostanze che possono verificarsi, si applica l’art. 110 del D.Lgs 163/06.
Il contratto è inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti di un dipendente pubblico e/o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla redazione degli atti di gara, alle procedure di affidamento o all’esecuzione del contratto siano state adottate misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 317 del codice penale;
b) qualora nei confronti dell’affidatario (appaltatore) o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti della società affidataria (appaltatrice) siano adottate misure cautelari o sia disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318,319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322,322bis,346bis, 353, 353bis del codice penale.”
Ai sensi dell’art. 3 comma 9bis della Legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo della domiciliazione bancaria o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto;
ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA
Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione di importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dall’Amministrazione.
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ 80%.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e/o l’Ordinativo di Fornitura.
ART. 22 – RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Il recesso dall’accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Si conviene altresì che l’Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio
annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
L’Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi,
può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Xxxx, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Ai sensi dell’art. 1 comma 13, del Decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, qualora la Consip stipuli una convenzione per l’acquisto del servizio in oggetto che preveda prezzi inferiori a quelli previsti nell’accordo quadro stipulato con l’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante può recedere dal contratto, pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, con un preavviso di 15 giorni qualora l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri della convenzione Consip.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
ART. 22 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE DEL FORNITORE
Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel
Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di
rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Amministrazione.
I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico
,numero di fax
, indirizzo e-mail .
ART. 23 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra l’Amministrazione Appaltante e l’Appaltatore, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite al Foro competente di Roma.
ART. 24 SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE
Sono a carico dell’Impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all’atto dei pagamenti, oltre naturalmente a
tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro e tutte le spese per la stesura del contratto.
ART. 25 - TUTELA DELLA PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate
Tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’amministrazione stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice;
nel fornire altresì all’Amministrazione tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
ART. 26 - VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.
Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, ART. 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di fallimento del Fornitore e o per tutte le altre ipotesi previste dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 si procede ai sensi del medesimo articolo.
ART. 28 – CLAUSOLA FINALE
Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE IL DIRETTORE
AGGIUDICATARIO FORNITURA DOTT. AGR. XXXXXXXX XXXXX
Il R.P. AGGIUDICATARIO APPALTO IL DIRETTORE DOTT. AGR. XXXXXXXX XXXXX