RESPONSABILITA’ PER DANNI. L'appaltatore è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare della Società che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento dell'appalto stesso. L’appaltatore è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione dell'appalto possano derivare agli ospiti dei soggiorni, a persone, a cose o animali. L’Istituto non risponderà dei danni provocati alla struttura e agli arredi durante lo svolgimento del soggiorno anche se causati dolosamente.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Comodatario è costituito custode dell’immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell’articolo 2051 C.C.. Il contratto prevederà a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura di 500,00 € (versamento alla Tesoreria Comunale –) oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente alla durata della concessione per il medesimo importo. Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Il comodatario provvederà –rispettivamente- prima della sottoscrizione del contratto a trasmettere le seguenti polizze assicurative: Polizza infortuni per gli utenti con massimali per sinistro pari a euro 1.500.000,00= con il limite di euro 750.000,00= per ogni dipendente infortunato; Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quast’ultimo concetto sia il Comune di Latiano sia gli utenti (RCT) sia verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, che prevedano le seguenti prestazioni minime: RCT – massimale unico per sinistro di euro 1.500.000,00=. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.). nonchè gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito di esecuzione delle attività Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o di terzi Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza – L. 81/08 ai lavoratori parasubordinati) Utilizzo di lavoratori interinali Attività di manutenzione RCO – massimale per sinistro euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai eventuali lavoratori parasubordinati, alle figure professionali utilizzate ed a eventuali lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. “Danno Biologico”.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, risultassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio. L’Appaltatore, fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche, nonché secondo le direttive e il controllo dell’U.T.C. Nell'esecuzione dei servizi l'impresa appaltatrice dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a: - garantire la sicurezza e l’incolumità fisica dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto del Comune, comprese le persone da questo preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo dei servizi; - evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’impresa appaltatrice. L’impresa appaltatrice è dovrà sempre ritenersi responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali od alle cose, sollevando pertanto il Comune nonché i propri dipendenti da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; l’aggiudicatario sarà pure responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi. In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’impresa appaltatrice al patrimonio comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’impresa appaltatrice. Nel caso in cui la stessa non provveda nel termine indicato, l’U.T.C. farà eseguire d’ufficio gli interventi i cui costi verranno detratti dagli importi dovuti all’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio. Nel caso in cui tali importi non fossero sufficienti a coprire il credito, il Comune potrà eventualmente procedere ad escutere la garanzia definitiva. In alternativa l’impresa appaltatrice potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta all’U.T.C. entro il termi...
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Fornitore sarà responsabile ai sensi della normativa generale in materia di responsabilità professionale per i danni cagionati all’Ente in occasione o per lo svolgimento dell’attività oggetto della presente procedura di affidamento. Nello stesso modo sarà responsabile dei danni cagionati a terzi e imputabili a proprio dolo e colpa e per i quali si impegna a mantenere indenne l’amministrazione.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al concedente o a terzi, cose o persone nell’esecuzione delle attività di impresa oggetto del contratto. In caso di grave inadempimento da parte del concessionario delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di pretendere dal concessionario il risarcimento di tutti i danni patiti a qualsiasi titolo.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’aderente al progetto solleva l’Amministrazione dalla responsabilità per danni che dovesse subire o cagionare, a sé, ad altri od a cose, in relazione alle attività del progetto di cui trattasi.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’affittuario, dalla data di consegna dei beni oggetto del presente contratto, esonera ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, da ogni responsabilità civile e penale verso se stessa o terzi per eventuali danni che potessero derivare dall’esercizio dell’attività di gestione dei beni affittati. Qualora per opera di qualsiasi persona, venissero arrecati danni, commessi furti, occupazioni o altri reati sulle proprietà affittate, sarà obbligo dell’affittuario di inoltrare immediata denuncia alle forze dell’ordine avvertendo contemporaneamente, per iscritto ATS Sardegna.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’ente aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, sia nei propri confronti sia nei confronti dell’Ente appaltante, per effetto ed in conseguenza dell’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura di gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Lo stesso, pertanto, ha l’obbligo, prima della consegna del servizio, di stipulare idonea polizza assicurativa secondo le indicazioni riportate nel C.S.A.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. 10.1 – Il consulente sarà responsabile, così come previsto dal presente contratti nonché dalle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i