RESPONSABILITA’ PER DANNI. L'appaltatore è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare della Società che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento dell'appalto stesso. L’appaltatore è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione dell'appalto possano derivare agli ospiti dei soggiorni, a persone, a cose o animali. L’Istituto non risponderà dei danni provocati alla struttura e agli arredi durante lo svolgimento del soggiorno anche se causati dolosamente.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. Il Comodatario è costituito custode dell’immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell’articolo 2051 C.C.. Il contratto prevederà a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura di 500,00 € (versamento alla Tesoreria Comunale –) oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente alla durata della concessione per il medesimo importo. Il deposito cauzionale o la garanzia fidejussoria saranno svincolati alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e dell’adempimento degli obblighi contrattuali. Il comodatario provvederà –rispettivamente- prima della sottoscrizione del contratto a trasmettere le seguenti polizze assicurative: Polizza infortuni per gli utenti con massimali per sinistro pari a euro 1.500.000,00= con il limite di euro 750.000,00= per ogni dipendente infortunato; Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi, comprendendo in quast’ultimo concetto sia il Comune di Latiano sia gli utenti (RCT) sia verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, che prevedano le seguenti prestazioni minime: RCT – massimale unico per sinistro di euro 1.500.000,00=. Nel novero dei terzi devono essere incluse le persone non dipendenti che partecipano alle attività (fornitori, tecnici, ecc.). nonchè gli utenti. Devono essere comprese le seguenti garanzie: Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito di esecuzione delle attività Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o di terzi Responsabilità personale dei dipendenti a qualunque titolo (compreso il responsabile della sicurezza – L. 81/08 ai lavoratori parasubordinati) Utilizzo di lavoratori interinali Attività di manutenzione RCO – massimale per sinistro euro 1.500.000,00 con il limite di euro 750.000,00 per ogni dipendente infortunato. La garanzia deve essere estesa ai eventuali lavoratori parasubordinati, alle figure professionali utilizzate ed a eventuali lavoratori interinali. Deve essere compreso il c.d. “Danno Biologico”.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, risultassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio. L’Appaltatore, fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente, ove sia possibile, dovrà in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione di quanto danneggiato.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni provocati a terzi (persone o cose) durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto o di eventi, iniziative o manifestazioni collegati ad esso. Pertanto la medesima manleva l’Unione dei Comuni del Sarrabus da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’espletamento di tale servizio. La ditta aggiudicataria è responsabile dell’operato del personale da esso dipendente e della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste nel presente capitolato. La ditta aggiudicataria è inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, opere, materiali, ecc. che a giudizio della Stazione Appaltante risultassero causati dal personale della ditta, anche nel caso che questi fossero prodotti da negligenza e da non corretta custodia. In tal caso la Ditta stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese all’integrale risarcimento dei danni verificatisi, con esonero di ogni responsabilità dell’Ente a riguardo. Qualora nel corso dei servizi in oggetto, si verifichino irregolarità, problemi od altri inconvenienti di qualsiasi natura, la Ditta deve darne comunicazione tempestiva all’Ufficio di Piano e comunque prestarsi per tutti gli accertamenti del caso. A tal fine, la Ditta aggiudicataria, provvederà a sottoscrivere una polizza assicurativa per danni e responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile per se stessa ed il personale impegnato, per l’eventuale responsabilità verso terzi esonerando l’Unione dei Comuni del Sarrabus per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. Una copia di detta polizza, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti, dovrà essere depositata prima della stipula del contratto.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’aderente al progetto solleva l’Amministrazione dalla responsabilità per danni che dovesse subire o cagionare, a sé, ad altri od a cose, in relazione alle attività del progetto di cui trattasi.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. L’Impresa subappaltatrice assume ogni responsabilità riguardo a qualsiasi danno a persone e/o cose, causato a terzi, all’Impresa e alla Stazione appaltante ed ai loro dipendenti e per eventuali danni ambientali per inquinamento in esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente contratto e ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto. L’impresa subappaltatrice, inoltre, assume l’onere e la responsabilità di richiedere e conseguire quelle autorizzazioni amministrative, sanitarie o di altro genere indispensabili per l’esecuzione del presente contratto di subappalto senza la corresponsione degli oneri aggiuntivi.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. 10.1 – Il consulente sarà responsabile, così come previsto dal presente contratti nonché dalle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i
RESPONSABILITA’ PER DANNI. 11.1 - Il Consulente sarà responsabile, così come previsto dal presente contratto nonché delle norme del codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati alla FNOPO e agli OPO territoriali in occasione o per lo svolgimento del servizio a lui affidato.
11.2 - Il Consulente sarà responsabile anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti danni il Consulente manterrà indenne la FNOPO e gli OPO territoriali.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. La parte conduttrice e’ responsabile verso la parte locatrice di ogni abuso o trascuratezza nell’suo dell’immobile locato e dei suoi impianti, ed in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, perdite visibili ecc. La parte conduttrice dovra’ osservare scrupolosamente le norme dettate dalla parte locatrice. La parte conduttrice e’ al corrente del divieto di tenere animali domestici in genere. Inoltre esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilita’ per danni diretti ed indiretti che dotessero derivare alle parti o a terzi occupanti i locali da fatti od omissioni, dolosi, o colposi, dei dipendenti della parte conduttrice e da terzi in genere.
RESPONSABILITA’ PER DANNI. 23.1. Sono a carico del Fornitore i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o a cose di Fincantieri e/o di terzi.
23.2. In relazione alle responsabilità gravanti sul Fornitore, lo stesso si obbliga contestualmente alla sottoscrizione dell’ordine, a presentare alla FINCANTIERI una idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia assicurativa, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e/o prestatori d’opera, inclusi gli impianti i macchinari le opere ed il personale, connessi, collegati e comunque derivanti dalla esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale minimo per singolo sinistro di Euro 2 (due) milioni per danni a persone e di Euro 500 (cinquecento) mila per danni a cose, importi sottoposti alla rivalutazione automatica annuale pari all’indice ISTAT del costo della vita con decorrenza gennaio 2010, o maggior valore indicato nelle condizioni particolari d’ordine. La polizza di cui al presente comma e deve coprire l'intero periodo di durata dell'ordine. La garanzia assicurativa prestata dal Fornitore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese sue subappaltatrici e subfornitrici.