COMUNE DI ONIFAI
COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
via Municipio,17 -08020 Onifai
(tel. 000000000/– telefax 078497278)
AREA SOCIO – CULTURALE
Associazione di Comuni Loculi e Onifai
CAPITOLATO TECNICO
Servizio associato di trasporto scolastico degli studenti della Scuola Primaria e della Scuola secondarie di I grado residenti rispettivamente a Loculi e Onifai e frequentanti
le classi dell’Istituto Comprensivo Soro Delitala di Irgoli
Anno scolastico 2017/2018
Premesso che:
- in data 08/03/2016 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni di Loculi e Onifai per la gestione associata del servizio trasporto scolastico presso la scuola primaria e secondaria di primo grado di Irgoli.
- ai sensi dell’art. 1 di suddetta convenzione è stato stabilito altresì che la sede del Comune Capofila è individuata, per il primo biennio, nel Comune di Onifai, al quale compete la gestione del servizio compreso l’onere di individuare l’operatore economico che dovrà garantire il servizio di trasporto scolastico e dovrà provvedere alla stipula del contratto e alla gestione organizzativa ed economica dello stesso;
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto.
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio associato di trasporto scolastico degli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado dei comuni associati di Loculi e Onifai
Il servizio si configura come servizio di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.
Articolo 2 – Descrizione del Servizio.
Il servizio consiste nel trasporto, mediante scuolabus, degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dei comuni associati alle relative classi situate a Irgoli: scuola primaria in via San Xxxxxxx e Scuola Secondaria di primo grado in via Verdi.
Il servizio è comprensivo del servizio di assistenza e vigilanza degli studenti trasportati su tutti gli automezzi. Il servizio viene garantito mediante l’utilizzo dei seguenti scuolabus:
✓ n. 2 scuolabus modello Xxxxxxxx Xxxx Sprinter da 38/41 posti ciascuno di proprietà dell’ente,
immatricolati in data 07/12/2016, che saranno ceduti in comodato d’uso alla ditta aggiudicataria mediante apposito contratto stipulato tra le parti esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico.
I costi per la gestione dei mezzi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a carico del comodatario.
✓ n. scuolabus di capienza e caratteristiche adeguati fornito dalla ditta aggiudicataria del servizio in caso di mal funzionamento degli scuolabus dati in comodato dalla Associazione di Comuni Loculi -
Onifai.
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: Lotto 1 di gara
3. Servizio per il trasporto degli studenti del comune di Loculi.
Servizio rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Loculi che frequenteranno la le relative classi dell’Istituto Comprensivo Soro Delitala di Irgoli. Gli studenti residenti a Loculi e che dovranno utilizzare il servizio trasporto scolastico sono stimati in numero pari a 38.
Lotto 2 di gara
4. Servizio per il trasporto degli studenti del comune di Onifai.
Servizio rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Onifai che frequenteranno la le relative classi dell’Istituto Comprensivo Soro Delitala di Irgoli. Gli studenti residenti a Onifai e che dovranno utilizzare il servizio trasporto scolastico sono stimati in numero pari a 40 circa.
Il servizio comporta il trasferimento degli studenti, dai punti di riunione o raccolta dislocati all’interno dei territori comunali, fino agli istituti scolastici di rispettiva destinazione. I punti di riunione e/o raccolta possono essere posti fuori e dentro l’aggregato urbano. Qualora vi siano studenti portatori di disabilità, impossibilitati a raggiungere le fermate prestabilite, lo scuolabus – previ opportuni accordi - potrà recarsi anche presso il domicilio degli stessi.
I tempi di partenza ed arrivo dei mezzi ed i percorsi vengono stabiliti in relazione alla diversa articolazione dell’attività scolastica (per esempio: uscite differenti tra scuole primarie e scuole secondarie), alle richieste delle Amministrazioni comunali interessate, alle istanze dell’utenza, alle esigenze di organizzazione del servizio, al rispetto di particolari coincidenze orarie (anche tra mezzi non appartenenti allo stesso percorso). Il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o modifiche organizzative e strutturali al servizio, in qualunque momento, senza che l’appaltatore abbia nulla da pretendere.
Il servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari sia antimeridiani che pomeridiani stabiliti dalle autorità scolastiche, ivi compresi i giorni per gli esami finali.
Il servizio di trasporto deve essere garantito anche nei giorni in cui il calendario scolastico prevede lo svolgimento di esami, di assemblee e riunioni a scuola, o di altro.
L’aggiudicatario del servizio è inoltre tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nelle singole scuole nell’ipotesi di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, esami finali o per altre circostanze.
Articolo 3 – Organizzazione del Servizio.
Nello specifico, il servizio richiede l’organizzazione dei seguenti mezzi di trasporto: 1° mezzo di trasporto per i seguenti spostamenti:
Scuola primaria e secondaria di primo grado di Irgoli.
a) trasporto degli studenti del Comune di Loculi presso la Scuola primaria e secondaria di primo grado di Irgoli;
2° mezzo di trasporto per i seguenti spostamenti:
Scuola primaria e secondaria di primo grado di Irgoli.
b) trasporto degli studenti del Comune di Onifai presso la Scuola primaria e secondaria di primo grado di Irgoli;
3° mezzo di trasporto per i seguenti spostamenti:
Deve essere reso disponibile dalla ditta aggiudicataria in caso di mal funzionamento degli scuolabus dati in comodato d’uso
Il servizio associato di trasporto scolastico è strutturato in modo da evitare l’inutile o la duplice percorrenza delle distanze necessarie per raggiungere le diverse sedi dell’istituto scolastico Soro – Delitala di Irgoli, facendo quindi affidamento al minor numero di mezzi di trasporto, di proprietà dell’ente e dell’appaltatore o nella sua disponibilità giuridica, idonei e di capacità adeguata agli studenti da trasportare, tenendo presente che il numero di questi può anche mutare in corso d’anno.
Nel caso in cui si renda indispensabile od opportuno apportare modifiche e/o variazioni alle modalità di svolgimento del servizio nessun ulteriore costo sarà posto a carico dei Comuni associati nel caso in cui tali variazioni comportino una produzione media chilometrica giornaliera inferiore al 10 per cento.
Il costo unitario dei chilometri che eccedono la franchigia sarà determinato di comune accordo tra le parti.
Articolo 4 – Viaggi e visite d'istruzione
Il servizio comporta altresì il trasporto degli studenti in occasione di viaggi di istruzione, visite guidate e percorsi formativi, visite a biblioteche, musei e ad altre scuole, cinema, teatro, eccetera, in orario scolastico o extrascolastico. Questi viaggi sono da considerarsi compresi nell’affidamento e non devono intendersi come prestazioni aggiuntive, analoghe o similari. Il numero dei viaggi previsto è di quattro per ciascun Comune e comprende anche gli studenti residenti non pendolari. Con ogni viaggio si possono coprire distanze superiori anche ai 100 chilometri, purché si svolgano in ambito regionale e si concludano in giornata.
Per prestazioni relative a servizi aggiuntivi, analoghi o simili sia scolastici che extrascolastici le ditte concorrenti dovranno indicare un costo orario anche parametrato alle eventuali distanze da percorrere, da sottoporre allo stesso ribasso percentuale di gara.
Articolo 5 – Caratteristiche e continuità del servizio.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi a ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per dimostrata causa di forza maggiore. Quando per eventi eccezionali (emergenza neve, dissesti stradali, calamità naturali, eccetera) l’appaltatore non possa espletare il servizio, lo stesso deve darne immediata comunicazione all’Istituto Comprensivo, alla Scuola e al Comune di riferimento.
Nello svolgimento del servizio l’appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.
In caso di proclamazione di scioperi generali o di categoria, l'appaltatore deve comunque assicurare il servizio di trasporto ai sensi della legge 12/06/1990 n. 146 e ss. mm. e ii. L’appaltatore è quindi tenuto a rispettare quanto previsto dalla richiamata normativa in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
In previsione di eventuali interruzione delle attività scolastiche per qualsiasi motivo, l’Istituto Comprensivo ne dà tempestiva comunicazione l'appaltatore del servizio.
In caso di interruzione dell'attività scolastica già iniziata, l'appaltatore, appena ricevuta la comunicazione dall’Istituto Comprensivo o dalla Scuola, deve attivarsi immediatamente per garantire il più sollecito trasporto degli studenti.
Resta chiaro ed inteso che l'appaltatore deve eseguire due sole corse, una di andata e una di ritorno. Per cui, in caso di sciopero parziale proclamato durante l'attività didattica e al quale aderisce solo una parte del personale docente, l'appaltatore deve concordare con l’Istituto Comprensivo la soluzione meno
pregiudizievole per gli studenti, tenendo a mente che, per motivi contrattuali, il numero delle corse non può essere aumentato.
Nell’ipotesi in cui, a causa di avarie impreviste gli automezzi non potessero essere utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sue cura e spese, l’Istituto Comprensivo, la Scuola, il Comune e gli studenti interessati e ad assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi. In nessun caso gli studenti possono essere lasciati incustoditi.
Nei casi di sospensione o di interruzione del servizio, al di fuori delle suddette ipotesi, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penale, così come determinata dagli articoli successivi, nonché all'eventuale risarcimento dei danni salva, laddove ne sussistano i presupposti, la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 6 – Durata dell’appalto.
Il contratto ha la durata di anni scolastici 1 (uno) valevole per l’anno scolastico 2017/2018.
Il servizio ha inizio con l’avvio delle lezioni didattiche e termina con la chiusura dell’anno scolastico.
Alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018 il rapporto tra l’ente e l’appaltatore si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.
Resto inteso che nelle more della procedura di scelta del nuovo contraente per il prossimo anno scolastico, la ditta appaltatrice del servizio è comunque tenuta a garantire lo svolgimento del servizio alle stesse condizioni contrattuali.
Nell’ipotesi in cui, a causa di questioni differenti, quali ad esempio problematiche inerenti la procedura di aggiudicazione, la durata effettiva del servizio risultasse inferiore all’anno scolastico, il compenso sarà rapportato all’effettivo periodo di servizio reso.
Articolo 7 – Riserva di scioglimento per riorganizzazione del servizio
In caso di attivazione di servizi simili, l’Associazione di Comuni Loculi - Onifai si riserva la facoltà di sciogliere il servizio oggetto d'appalto in tutto o in parte previo congruo preavviso (30 giorni) corrispondendo alla ditta il dovuto per il servizio reso senza che la stessa possa vantare richiesta di ulteriori oneri.
L’Associazione di Comuni si riserva inoltre di sciogliere il contratto prima della sua naturale conclusione (per motivi di ordine finanziario, di riorganizzazione del servizio), previo preavviso di almeno 30 giorni senza che la ditta possa vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa.
Articolo 8 – Importo a base di gara e importo dell’appalto.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, ammonta a complessivi euro 27272.73, oltre all’IVA di legge, per un importo complessivo di 30.000.00 euro.
Il costo dell'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale nel quale confluiscono anche i finanziamenti regionali, oltre che l’eventuale contribuzione degli utenti.
L’importo a base di gara su cui applicare il ribasso, per singolo anno scolastico, è pari ai seguenti importi:
1. Lotto 1 di gara: €13.636.36, oltre l’Iva di Legge pari a € 1363.64, per un importo complessivo di € 15.000,00
Servizio per il trasporto degli studenti del Comune di Loculi.
Servizio rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Loculi che frequenteranno la le relative classi dell’Istituto Comprensivo Soro Delitala di Irgoli.
2. Lotto 2 di gara: €13.636.36, oltre l’Iva di Legge pari a € 1363.64, per un importo complessivo di € 15.000,00
3. Servizio per il trasporto degli studenti del Comune di Onifai.
Servizio rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Onifai che frequenteranno la le relative classi dell’Istituto Comprensivo Soro Delitala di Irgoli.
All’impresa aggiudicataria sarà liquidato per lo svolgimento del servizio, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere in funzione del presente capitolato, il corrispettivo determinato in dieci mensilità.
Articolo 9 – Rischi da interferenze
L’importo degli oneri della sicurezza da rischi di natura interferenziale è pari a zero. Si precisa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 3 del 5/03/2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, la ditta o le ditte sono tuttavia tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Articolo 10 – Descrizione delle tratte e dei percorsi.
Di seguito vengono descritte le linee oggetto del servizio associato di trasporto scolastico. Gli itinerari e gli orari specificati non costituiscono alcun vincolo per l’ente.
(Primo mezzo di trasporto) Comune di Loculi
Scuola primaria c/o comune di Irgoli Scuola secondaria di I grado c/o comune di Irgoli
Percorso Loculi - Irgoli
Flussi in entrata e in uscita da scuola
Collegamento tra Loculi e Irgoli e viceversa per assicurare la frequenza degli scolari presso Scuola Primaria e gli studenti presso la Scuola Secondaria di I grado di Irgoli
Scuola primaria c/o il comune di Irgoli
Scuola secondaria di I grado presso il comune di Irgoli Movimenti stradali con l’impiego di un solo mezzo di trasporto
Articolazione dell’orario per circa 208 giorni di lezione di cui n. 2 giorni di lezione in orario antimeridiano in caso di mensa scolastica per gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado
Se la ditta aggiudicataria decide di far viaggiare contemporaneamente gli studenti della scuola primaria con gli studenti della scuola secondaria di primo grado si stima una percorrenza giornaliera di 7,80 km per un totale di 38 bambini/ragazzi
(Secondo mezzo di trasporto)
Comune di Onifai
Scuola primaria c/o comune di Irgoli Scuola secondaria di I grado c/o comune di Irgoli
Percorso Onifai - Irgoli
Flussi in entrata e in uscita da scuola
Collegamento tra Onifai e Irgoli e viceversa per assicurare la frequenza degli scolari presso Scuola Primaria e gli studenti presso la Scuola Secondaria di I grado di Irgoli
Scuola primaria c/o il comune di Irgoli
Scuola secondaria di I grado presso il comune di Irgoli Movimenti stradali con l’impiego di un solo mezzo di trasporto
Articolazione dell’orario per circa 208 giorni di lezione di cui n. 2 giorni di lezione in orario antimeridiano in caso di mensa scolastica per gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado
Se la ditta aggiudicataria decide di far viaggiare contemporaneamente gli studenti della scuola primaria con gli studenti della scuola secondaria di primo grado si stima una percorrenza giornaliera di 7,80 km per un totale di 40 bambini/ragazzi
Articolo 11 – Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio.
Il servizio associato si articolerà nel trasporto degli studenti secondo gli orari ed i luoghi di partenza e destinazione indicati per ciascun comune.
Gli orari di ingresso e uscita da scuola, i tempi di spostamento dei mezzi, le località e i luoghi di partenza e destinazione indicati nel presente capitolato sono semplicemente indicativi e potranno variare in base alle esigenze degli Organi scolastici, delle Amministrazioni comunali interessate e dell’utenza.
Il servizio prevede il trasporto quotidiano degli studenti nel pieno e rigoroso rispetto dell’orario scolastico. Gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione entro l’orario di inizio delle lezioni, possibilmente almeno 5 minuti prima, e al termine delle ore di lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il viaggio di ritorno. Nell’ipotesi di proseguimento o svolgimento delle attività didattiche in orario pomeridiano i giorni e gli orari di ingresso ed uscita da scuola saranno concordati con gli organi scolastici.
Nell’ipotesi in cui si verificassero scioperi e/o riunioni sindacali dei docenti e/o del personale ausiliario della scuola che possano determinare la sospensione anticipata delle lezioni, i servizi di trasporto devono essere garantiti dalla ditta aggiudicataria.
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l’Amministrazione Comunale di riferimento declina sin da ora ogni responsabilità.
Il Servizio deve essere effettuato nell’arco di sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato compreso. L’orario di ingresso e di uscita da scuola è presuntivo. Gli orari di servizio sono determinati in modo che la velocità massima dei mezzi sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni al fine di garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza del servizio, corrispondendo nel contempo alle esigenze del traffico stradale.
Si ipotizzano rientri pomeridiani legati alle lezioni in orario pomeridiano per gli studenti frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado per n. 2 giorni a settimana. In tali giorni i ragazzi usufruiranno del servizio mensa presso la scuola.
Sono previste fermate di servizio per consentire sia la salita che la discesa degli scolari. La lista di tali luoghi sarà comunicato alla ditta appaltatrice del servizio.
Capolinea: piazzali e/o luoghi pubblici antistanti il plesso scolastico di Irgoli.
Esigenza di disporre della figura dell’assistente almeno dieci minuti prima della partenza del pullman per organizzare e coordinare la partenza dei ragazzi.
L’elenco dettagliato degli alunni sarà comunicato alla ditta appaltatrice del servizio.
Gli orari di ingresso e uscita da scuola, i tempi di spostamento dei mezzi, le località e i luoghi di partenza e destinazione indicati nel presente capitolato sono solo indicativi e potranno variare in base alle esigenze degli Organi scolastici, delle Amministrazioni comunali interessate e dell’utenza.
Mezzo di trasporto: si richiede un mezzo di trasporto con una capienza adeguata al numero degli studenti da trasportare.
Articolo 12 – Mezzi di trasporto Il servizio in appalto prevede l’impiego di tre scuolabus, di cui:
✓ n. 2 scuolabus Xxxxxxxx Xxxx Sprinter di proprietà dell’ente, immatricolati in data 07/12/2016, ceduti in comodato d’uso alla ditta aggiudicataria mediante apposito contratto stipulato tra le parti, esclusivamente per il servizio di trasporto scolastico, con capienza cadauno di 38/41 posti;
✓ n. 1 scuolabus di proprietà o nella disponibilità giuridica dell’impresa.
Sono a carico del comodatario i costi per la gestione dei suddetti mezzi, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri per le polizze assicurative per la responsabilità e incolumità degli utenti del servizio.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti spese:
✓ spese relative al carburante;
✓ spese per il cambio e la sostituzione di pneumatici usurati;
✓ spese per cambio olio e liquidi, cambio filtri, cambio candele, cambio pastiglie freni, eccetera;
✓ spese per la sostituzione di batterie;
✓ spese per il lavaggio esterno e la pulizia interna dei mezzi;
✓ spese per l’effettuazione di tagliandi e di controlli periodici richiesti per garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento;
✓ spese per la preparazione meccanica dei mezzi da inviare a controllo o revisione;
✓ spese per la custodia giornaliera degli scuolabus messi a disposizione della ditta aggiudicataria dalla stazione appaltante;
Per il mezzo di proprietà della ditta aggiudicatrice devono essere di proprietà della ditta appaltatrice del servizio e devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti 31/01/1997 (riguardante i veicoli da adibire al trasporto scolastico) nonché dal decreto del Ministro dei Trasporti 01/04/2010 (riguardante le caratteristiche costruttive degli scuolabus) e da ogni altra norma di riferimento in materia di trasporto scolastico.
Nello svolgimento del servizio devono essere utilizzati veicoli efficienti, di capacità adeguata agli studenti da trasportare ed in piena regola con quanto prescritto dalle disposizioni vigente in materia di trasporto pubblico e scolastico.
Devono essere garantiti standard ottimali di sicurezza, confort e igiene.
L’appaltatore non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se non con preventiva autorizzazione del Comune di riferimento. Il nuovo automezzo dovrà possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto a quello del quale viene chiesta la sostituzione.
Sui veicoli non possono essere trasportati un numero di persone superiori a quello consentito dalla carta di circolazione. Sugli stessi possono viaggiare solo gli studenti aventi diritto. E’ vietato il trasporto sugli scuolabus di persone che non hanno alcun titolo in relazione agli obblighi del servizio.
Almeno dieci (10) giorni prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario deve presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi, compresi quelli di scorta, che intende utilizzare per il servizio oggetto del presente capitolato, nonché il piano preventivo annuale di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, verifica efficienza impianto frenante, pulizia, eccetera), contenente la descrizione e le modalità degli interventi e delle riparazioni programmate, indicando se saranno effettuati presso officine di proprietà o di altri.
Per motivi di sicurezza e di prevenzione da inquinamento acustico e ambientale, è vietato tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di attesa dell’uscita degli studenti da scuola, nonché durante le fasi di salita. I mezzi possono essere accesi una volta terminata la fase di salita e immediatamente prima di partire.
Articolo 13 – Personale: requisiti dei conducenti e norme di comportamento
Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’appalto, l’impresa aggiudicataria si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei previsti requisiti di legge per la guida di scuolabus, ovvero patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C).
I nominativi di tutti i conducenti unitamente alla fotocopia dei documenti di riconoscimento, delle patenti di guida e degli ulteriori documenti obbligatori per legge devono essere trasmessi al Comune, prima della stipula del contratto di appalto.
In caso di sostituzione degli autisti o degli assistenti di bordo con altri in possesso dei requisiti di legge e di capitolato, l’impresa aggiudicataria deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
I conducenti dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e di discesa degli studenti, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli studenti.
I conducenti dovranno mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli studenti e dei genitori, nonché di collaborazione con il personale dell’Ente, dei Comuni associati e/o della scuola preposto alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione del servizio.
Il personale addetto alla guida e l’assistente di bordo devono essere dotati di telefono cellulare di servizio per consentire la tempestiva comunicazione all’impresa appaltatrice del servizio di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, eccetera) e per ogni altro motivo di emergenza legato al servizio che richieda il contatto anche immediato con i genitori degli studenti, l’ufficio comunale dei comuni associati o viceversa.
Il Comune potrà richiedere la sostituzione del conducente assegnato qualora, comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l’inadeguatezza dell’incaricato rispetto alle capacità sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio.
Il personale, compreso l’assistente di bordo, osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento civile rispetto alla persona e un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli studenti e comunque tale da escludere, tassativamente, qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma del codice penale, ovvero l’uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.
L’appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa Unione in qualità di ente appaltante.
Il Comune può pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione deve essere effettuata dall’appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.
Il personale dell’impresa, inoltre, non dovrà assolutamente creare intralcio allo svolgimento dei compiti di controllo da parte dei dipendenti incaricati del Comune e dei comuni associati, bensì dovrà adoperarsi e collaborare per risolvere nel più breve tempo possibile qualsiasi problema o evento imprevisto.
Articolo 14 - Attività di vigilanza: requisiti degli assistenti di bordo e norme di comportamento L’aggiudicatario del servizio, nell’esecuzione del presente contratto, è obbligato ad impiegare per tutta la durata contrattuale oltre al conducente del mezzo, un assistente di bordo, in misura di uno per ciascun automezzo.
L’impresa deve garantire la vigilanza e l’assistenza necessaria affinché gli studenti non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo o di pregiudizio per la loro incolumità. L’accompagnatore è responsabile dei minori sia nelle fasi di salita e discesa dall’autobus che durante tutto il tragitto, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli stessi. L’accompagnatore curerà che all’interno del mezzo gli
studenti tengano un comportamento educato e non creino disturbo, restino seduti per tutta la durata del percorso, non creino alcun disagio agli altri passeggeri oppure all’autista, non compiano danneggiamenti al mezzo. Ad ogni studente assegna un posto a sedere da utilizzare per tutti i viaggi da svolgere nell’arco dell’anno scolastico, questo accorgimento consentirà di ottimizzare le operazioni di sistemazione degli studenti all’interno dei mezzi prima della partenza, di evitare eventuali contrasti tra ragazzi e di risalire con facilità all’autore di eventuali danni ai mezzi di trasporto. La sorveglianza viene esercitata dal momento di affidamento degli studenti da parte dei genitori sino a quando alla vigilanza di questi si sostituisca quella del personale scolastico. Viceversa, nella corsa di ritorno, la sorveglianza è esercitata dal momento iniziale dell’affidamento da parte del personale scolastico sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori o di chi ne esercita le veci. Nell’ipotesi in cui qualche genitore o chi ne fa le veci non si presenti in orario a prendere il proprio figlio al ritorno da scuola, il minore deve essere accompagnato presso l’ufficio di vigilanza municipale del luogo. L’autista e l’accompagnatore non possono in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, in quanto contravverrebbero ai loro obblighi di assistenza e vigilanza. Tali obblighi terminano laddove inizia quello del personale scolastico ausiliario, posto sotto la direzione e il coordinamento degli istituti scolastici, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d’ingresso entrano a scuola.
Il Comune si riserva la facoltà di operare tutti i controlli che riterrà opportuni per verificare l’andamento e lo svolgimento del servizio. A tal proposito se nulla osta saranno messe a punto, sentito l’appaltatore del servizio, anche delle forme di coinvolgimento dei genitori per verificare l’andamento e le modalità di esecuzione del servizio.
Si riserva inoltre la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione di tutto il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi di scorrettezza e/o comportamenti irriguardosi nei confronti degli studenti.
Il conducente e l’assistente di bordo rispondono di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus.
Nel caso in cui renda necessario dare attuazione ad un sistema di coincidenze che comporti il trasferimento di studenti tra veicoli dovrà essere prestata la massima attenzione e premura durante le operazioni di transito affinché tali operazioni si svolgano in totale sicurezza per i trasportati. Durante l’attesa della coincidenza gli studenti devono stazionare a bordo e non possono scendere dal mezzo, non possono inoltre essere lasciati a terra in attesa dell’altro mezzo di trasporto. Qualora, a causa di contingenze e/o imprevisti, si rendesse necessario percorrere brevi tratti a piedi per raggiungere o guadagnare l'ingresso della scuola, gli studenti saranno accompagnati a coppie dall'accompagnatore, mentre l'autista vigilerà gli studenti che in attesa stazioneranno sul mezzo di trasporto.
Devono usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita dei ragazzi sull’automezzo e della loro discesa assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Tenere la velocità nei limiti di sicurezza e non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione. Non fumare sul mezzo. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.
Articolo 15 – Obblighi e responsabilità dell’appaltatore del servizio
L’appaltatore è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso o autorizzazione per il regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente capitolato.
L’appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e locale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro.
E’ altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E’ responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, di altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e, comunque, s’impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.
L’impresa appaltatrice è responsabile dell’osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
L’inottemperanza a tali obblighi, accertata dal Comune o a questa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto. Resta comunque salva la possibilità per il Comune di trattenere sulle somme da corrispondere all’appaltatore un ammontare ritenuto adeguato a garantire l’adempimento di tali obblighi contributivi. Il pagamento in favore dell’appaltatore delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l’Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra l’appaltatore non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né potrà avanzare pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie.
L’impresa aggiudicataria è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L’impresa deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
L’impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte del Comune.
L’appaltatore è tenuto a fornire alla stazione appaltante indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e del rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Se richiesto devono essere forniti: oltre i nominativi degli autisti e degli accompagnatori, copia della denuncia prodotta agli enti assicurativi e previdenziali, il numero di matricola dei dipendenti, il numero di iscrizione nel libro paga, il numero di posizione previdenziale e assistenziale, gli estremi del contratto di lavoro applicato.
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l’aggiudicatario ha l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e del Comune, o che potranno entrare in vigore durante il corso del contratto.
Partecipare, con il soggetto referente, sia ad incontri che ad eventuali assemblee pubbliche per illustrare le modalità di svolgimento del servizio e/o per la risoluzione di problematiche segnalate dall’utenza o da enti e/o soggetti terzi.
La ditta è tenuta a dare immediata comunicazione formale degli eventuali incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, la ditta dovrà comunicare al Comune i provvedimenti adottati nei loro confronti e farsi carico di qualsiasi onere.
Articolo 16 – Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza
L’impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008.
L’aggiudicatario deve dimostrare di essere in regola con il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare:
1) prima della stipula del contratto, di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione;
2) prima della stipula del contratto, di aver effettuato la Valutazione dei rischi dell’attività oggetto dell’appalto e redatto il relativo documento;
3) cinque giorni prima dell’inizio del servizio, di aver designato gli addetti al Primo soccorso e all’Antincendio e di averli adeguatamente formati.
Fintanto che tali adempimenti non saranno regolarizzati l’aggiudicatario non potrà erogare il servizio oggetto dell’appalto e ricadrà nelle penalità previste dall’articolo 18 o nell’ipotesi di risoluzione di cui all’articolo 27 del capitolato.
L’appaltatore, prima dell’avvio del servizio di trasporto è tenuto a organizzare almeno una giornata di formazione per il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulle modalità di accompagnamento degli utenti.
Articolo 17 – Responsabilità per danni e assicurazioni relative
L’aggiudicatario del servizio risponde direttamente dei danni alle persone, compresi i trasportati, siano essi studenti che dipendenti della ditta, nonché agli animali e alle cose e ai terzi provocati nell'esecuzione del servizio.
Restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune, anche oltre i massimali previsti nelle polizze assicurative, sollevando in tal senso il Comune e tutto il personale preposto da ogni responsabilità civile e penale e assumendo in proprio l’eventuale lite.
Indipendentemente dalle coperture assicurative e dai massimali garantiti, l’appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.
Per la responsabilità dell’impresa appaltatrice si richiama l’articolo 1681 del codice civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono le persone dei viaggiatori durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate dei mezzi.
A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria deve costituire con primarie compagnie di assicurazione appropriate polizze assicurative, valevoli per tutto il tempo di durata del contratto, da presentarsi prima della stipula del contratto d’appalto del servizio.
L’appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di xxxxx, l’appaltatore deve essere provvisto per tutta la durata dell’appalto della seguente polizza assicurativa:
a) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) comprensiva della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dei mezzi e Responsabilità Civile verso Operatori o Prestatori di Lavoro (R.C.O.), quale ulteriore garanzia, a copertura di tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus che restano a carico dell’Amministrazione Comunale. L’appaltatore deve munirsi, a sue spese, di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, aventi le seguenti caratteristiche minime:
- deve essere stipulata con riferimento all’appalto del servizio di trasporto scolastico;
- deve essere di durata pari a quella dell’appalto del servizio di trasporto;
- deve avere un massimale unico e non inferiore a 6.000.000,00 di euro sia per la garanzia R.C.T. che per la garanzia R.C.O.;
- deve espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi il Comune e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
Resta salva la facoltà dell’impresa aggiudicataria del servizio di stipulare in aggiunta o ad integrazione delle anzidette polizze assicurative qualsiasi contratto assicurativo che consideri opportuno o che ritenga funzionale a proteggerlo e tutelarlo dai rischi posti a suo carico, dato che eventuali scoperti e franchigie restano a carico dell’appaltatore del servizio.
La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse prima della stipula del contratto ed entro il termine stabilito dalil Comune, determinerà la decadenza all’aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 18 - Inadempimenti, sanzioni e penalità
Ogni singolo inadempimento alle prescrizioni del presente capitolato comporta l’applicazione delle seguenti penalità, il cui importo, nei casi di indicazione di un limite minimo e di uno massimo, dovrà essere quantificato in concreto in relazione alla gravità della violazione e dell’eventuale recidiva:
• penalità di 300,00 euro ogni qual volta viene negato l’accesso agli incaricati dall’Amministrazione del Comune a eseguire i controlli di conformità al presente capitolato;
• penalità di 200,00 euro per ogni trasportato non avente diritto;
• penalità di 300,00 euro per ogni constatata violazione all’obbligo di riconsegna degli studenti ai genitori o ad altro adulto dagli stessi incaricato;
• penalità di 200,00 euro per ogni servizio di trasporto (anche se riguardante viaggi di istruzione o altro) non espletato (giornata intera o parziale);
• penalità di 300,00 euro per ogni mancanza giornaliera dell’assistente di bordo;
• penalità da 100,00 a 300,00 euro in caso di ripetute inosservanze degli orari di effettuazione dei servizi o di inadempienze e in relazione alla frequenza con cui si è verificato il disservizio;
• penalità da 200,00 euro al giorno quando l’impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta del Comune, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
• penalità da 200,00 euro al giorno per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni, eccetera nei tempi e modalità previsti dal presente capitolato;
• penalità da 200,00 euro al giorno in caso di rilievi alle condizioni igienico -sanitarie degli automezzi adibiti al servizio;
• penalità da 200,00 euro al giorno per variazione dei percorsi o di fermate non autorizzate e in caso di mancato rispetto delle fermate e/o punti di raccolta;
• penalità da 200,00 euro al giorno quando l’impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;
• penalità da 100,00 euro al giorno quando l’impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sugli scuolabus, prescritto dal presente capitolato;
• penalità da 100,00 euro al giorno per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta;
• penalità da 100,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la trasmissione del piano annuale dei trasporti o proposte di modifica;
• penalità da 100,00 a 200,00 euro per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai punti che precedono, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione del Comune.
Il Comune provvederà a contestare la violazione con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dalla ditta aggiudicataria, dal ricevimento della quale l’impresa disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Quando non pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione del Comune, si provvederà ad applicare la penale, a valere sui corrispettivi futuri o, in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx cauzione.
Se la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.
Per i casi non specificamente previsti l’importo della penale verrà determinato per analogia con la violazione più assimilabile.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Articolo 19 – Garanzie a corredo dell’offerta - Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base complessivo indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con versamento sul conto corrente bancario c/o l’Agenzia di Orosei del Banco di Sardegna intestato a “Unione dei Comuni della Valle del Cedrino” con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per l’appalto del servizio di trasporto scolastico associato Loculi – Onifai: lotto: ” o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Articolo 20 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative - Cauzione definitiva
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
Si applica il comma 7 del precedente articolo.
Articolo 21 - Luogo di esecuzione e foro competente.
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Oristano.
Articolo 22 – Conoscenza delle condizioni di appalto.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi richiesti.
Articolo 23 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto.
L’appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e subappalto È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall’art. 118 del d.lgs. n.163/2006.
Articolo 25 – Pagamento delle fatture.
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro i termini espressamente concordati con la ditta aggiudicataria e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente.
Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte dell’ente ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.
Articolo 26 – Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip.
Il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Articolo 27 – Risoluzione.
Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
- fallimento dell’impresa aggiudicataria del servizio;
- dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda dell’impresa aggiudicataria, inerente le attività e i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune;
- cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti a esso connessi, senza autorizzazione del Comune.
Il contratto può essere risolto su iniziativa del Comune:
-in relazione a gravi inadempienze da parte dell’impresa aggiudicataria agli obblighi concernenti la corretta gestione del servizio di cui al presente capitolato, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione da parte dell’utenza;
- in caso di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza;
- in caso di accertata violazione delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore, di tutela assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva;
Nei casi di cui al comma precedente, la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. o con pec indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il Comune provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
Articolo 28 – Sintesi degli obblighi e degli adempimenti pre-contrattuali a carico dell’aggiudicatario Riferimento articolo 12, comma 7:
Almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario deve presentare al Comune tutta la documentazione relativa ai mezzi, compresi quelli di scorta, che intende utilizzare per il servizio oggetto del presente capitolato, nonché il piano preventivo annuale di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, verifica efficienza impianto frenante, pulizia, eccetera), contenente la descrizione e le modalità degli interventi e delle riparazioni programmate, indicando se saranno effettuati presso officine di proprietà o di altri.
Riferimento articolo 13, comma 2:
I nominativi di tutti i conducenti unitamente alla fotocopia dei documenti di riconoscimento, delle patenti di guida e degli ulteriori documenti obbligatori per legge devono essere trasmessi al Comune, prima della stipula del contratto di appalto.
Riferimento articolo 16, comma 2:
L’aggiudicatario deve dimostrare di essere in regola con il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare:
1) prima della stipula del contratto, di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione;
2) prima della stipula del contratto, di aver effettuato la Valutazione dei rischi relativa all’attività oggetto dell’appalto e redatto il relativo documento;
3) cinque giorni prima dell’inizio del servizio, di aver designato gli addetti al Primo soccorso e all’Antincendio e di averli adeguatamente formati.
Riferimento articolo 16, comma 4:
L’appaltatore, prima dell’avvio del servizio di trasporto è tenuto a organizzare almeno una giornata di formazione per il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulle modalità di accompagnamento degli utenti.
Riferimento articolo 17, comma 6:
A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria deve costituire con primarie compagnie di assicurazione appropriate polizze assicurative, valevoli per tutto il tempo di durata del contratto, da presentarsi prima della stipula del contratto d’appalto del servizio.
Articolo 29 – Spese contrattuali.
Il Contratto verrà stipulato con il Comune di Onifai, capofila de servizio trasporto scolastico associato anche per conto del Comune di Loculi.
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie, registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
In conformità a quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, il costo di pubblicazione del bando di gara dovrà essere rimborsato, a cura dell’impresa aggiudicataria, a favore della stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Articolo 30 - Effetti obbligatori del contratto.
Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l’Amministrazione del Comune capofila solo dopo l’esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.
Articolo 31 – Revisione prezzi del servizio.
La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio del Comune di Oristano.
Articolo 32 – Norma di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.
Articolo 33 - Privacy
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno dell’amministrazione;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile del servizio amministrativo.
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Associazione dei Comuni Loculi - Onifai.
Onifai,
Il Responsabile del Servizio Servizi Socio – Culturali del
Comune di Onifai