Rischi da interferenze Clausole campione

Rischi da interferenze. 1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto. 2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Rischi da interferenze. Sono i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che all’interno dell’Azienda possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del committente e di personale di altre ditte d’appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: ▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; ▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni del fornitore di servizi; ▪ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare il fornitore di servizi, e non compresi tra quelli specifici dell’attività propria del fornitore di servizi; ▪ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Rischi da interferenze. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l’attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/=.
Rischi da interferenze. 1. I rischi da interferenze sono stati calcolati da AMA ed inseriti nel Piano di sicurezza e coordinamento. 2. Contestualmente all’attività di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, l’Appaltatore deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Testo Unico sulla sicurezza, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 46, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e al medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
Rischi da interferenze. L’attività di certificazione di accordo preventivo oggetto del presente regolamento non comporta rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.
Rischi da interferenze. Si evidenzia che, data la natura intellettuale del servizio, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e che è dunque possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per la sicurezza. Non sussistendo rischi interferenti da valutare gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. L’offerta presentata dai concorrenti, pertanto, dovrà riportare gli oneri per la sicurezza aziendali ex art.95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Rischi da interferenze. Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze connessi alla concessione, si fa presente che lo svolgimento del servizio stesso non comporta interferenze con il personale del Comune concedente, fatta eccezione per gli ausiliari del traffico che svolgono quotidianamente attività intellettuale presso il Comando dei Vigili Urbani per la quale non sono previsti rischi particolari. Gli oneri connessi all’eliminazione delle interferenze sono pertanto nulli.
Rischi da interferenze. 1. La stazione appaltante non ha predisposto il DUVRI in quanto, in base alle modalità di strutturazione dei servizi richiesti, non sussistendo contiguità fisica o di spazio tra il personale comunale e i dipendenti della ditta aggiudicataria del servizio, non esistono rischi derivanti da possibili interferenze, e quindi non è stato quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta pertanto pari a 0 (zero) euro. 2. Le ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare in ogni caso nell’offerta economica i propri costi aziendali per la sicurezza concernenti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi al presente appalto.
Rischi da interferenze. 1. Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze connessi al servizio in questione si fa presente che lo svolgimento del servizio stesso non comporta interferenze con il personale della Stazione Appaltante, fatta eccezione per gli ausiliari del traffico che svolgono quotidianamente attività intellettuale presso il Comando Polizia Municipale per la quale non sono previsti rischi particolari, per cui gli eventuali rischi possono essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati. 2. Gli oneri connessi all’eliminazione delle interferenze e non soggetti a ribasso, di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, sono pertanto nulli. In caso di esecuzione/fornitura all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il Gestore si obbliga, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento convocate. A tal fine, prima dell'avvio del servizio il Gestore, congiuntamente al committente, procederà alla ricognizione degli spazi ove avrà luogo l'esecuzione del servizio, dando atto nel verbale di cooperazione e coordinamento dell'effettiva assenza di interferenze, ovvero, qualora se ne riscontrasse la necessità, della possibile presenza di interferenze, presentando alla stazione appaltante il DUVRI debitamente modificato. 3. Il Gestore dovrà trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito “piano di sicurezza” relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara, con un'analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del committente. 4. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva, congiuntamente al Gestore, ovvero su proposta di quest'ultimo, di redigere in corso d'opera un nuovo verbale di coordinamento procedendo conseguentemente all'aggiornamento del DUVRI. 5. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determina la risoluzione del contratto.
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