CONTRATTO DI LOCAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Ufficio del Registro,
tra
Il Comune di Latina (LT) con Sede in Latina, Piazza del Popolo N° 1, partita IVA e codice fiscale n° 00097020598, rappresentato in questo atto dal Dirigente del Servizio Polizia Locale e Trasporti, Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato ad Anzio (RM) il 10 agosto 1968 e domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Amministrazione che rappresenta, ed in seguito indicato come "Conduttrice”
ed
il Condominio “TORRE PONTINA supercondominio”, con sede legale in Latina, xxx Xxxxxx x.00/00, partita IVA 02432480594 nella persona dell’Amministratore, Sig. Di XXXX Xxxxxxxx, nato a Latina,il 23.06.1981 residente a Latina, strada Torta n. 355, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come “Locataria”,
ART. 1 - OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di Lastrico solare, di immobile ubicato in Latina, via Ufente, n.20 – 22 catastalmente identificato al foglio n. 168 Part.2290 sub 634 il tutto, per complessivi mq 5, come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto.
La porzione di lastrico solare sarà utilizzata per l’installazione di una antenna radio per telecomunicazioni, ripetitore per l’impianto di videosorveglianza cittadino.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento, e senza restrizioni, all’immobile locato, da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata (nel seguito il “Contratto”) in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Le parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata.
La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall’art. 29 della legge 392 del 1978.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che la porzione di lastrico solare locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la collocazione di un antenna per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico videosorveglianza cittadino.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta manutenzione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale , cui la Locatrice ora per allora acconsente.
La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l’autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest’ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nell’Immobile locato il predetto Impianto o aggiornarne le funzionalità.
La Locatrice autorizza la Conduttrice al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’area di proprietà privata.
La Conduttrice dichiara che l’Impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di accedere all’immobile prima dell’inizio della locazione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all’utilizzo dell’immobile stesso.
ART. 4 CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 1000,00 (Euro mille),
da corrispondere unica rata da pagarsi entro la prima decade del mese di febbraio, con bonifico bancario presso l’Istituto di credito Banca Marche,
su C.C. intestato a “Condominio Torre Pontina Supercondominio”, IBAN: XX00X0000000000000000000000
Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’immobile locato ovvero locare a terzi l’immobile alla scadenza del Contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.
ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO
La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell’immobile, con preavviso di 120 (centoventi) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento trasmissione via fax. In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.
ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio: La Locatrice: via Ufente n.ri 20-22
La Conduttrice: in Xxxxxx xxx Xxxxxx, xx0 - 00000 - Xxxxxx.
ART. 8 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione. La sede della mediazione sarà Latina.
Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Latina, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART. 9- ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Conduttrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con il presente Contratto.
Art. 10- DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per
accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
La Locatrice La Conduttrice
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione dell’immobile), 5) (Cessione contratto dei crediti e sublocazione immobile), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente).
Per accettazione