Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di...
Canoni. (1) I canoni provenienti da uno Stato Contraente e di cui il beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili solamente in detto altro Stato.
(2) Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
(3) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell’altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell’Articolo 7.
(4) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00), da corrispondere in un’unica rata anticipata di Euro 9.500 (Euro Novemilacinquecento,00) da pagarsi entro la prima decade dell'annualità di riferimento, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito , agenzia di ............. sul conto corrente n° 20517 con codice IBAN ................................................... intestato al Comune di Pula. Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio. Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice. La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti. La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
Canoni verifica annuale delle condizioni reddituali degli assegnatari Entro il 31/12 di ogni anno comunicazione al Comune degli esiti della verifica ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di competenza Determinazione, aggiornamento periodico e ricalcalo dei canoni di locazione ERP Entro il 31/10 di ogni anno comunicazione al Comune dell’elenco degli assegnatari che non hanno provveduto a consegnare la documentazione reddituale richiesta Adeguamento del canone su richiesta dell’assegnatario Entro il mese successivo alla data della richiesta
Canoni. Questo blocco di attività riguarda il complesso di azioni da svolgere per gestire i ricavi che derivano dalla locazione e dalla concessione in uso degli immobili.
1 Verifica annuale delle condizioni reddituali degli assegnatari 2 Determinazione, fatturazione, riscossione, aggiornamento periodico e ricalcolo dei canoni di locazione ERP 3 Applicazione delle indennità di occupazione per gli alloggi esclusi dalla normativa di edilizia residenziale pubblica
Canoni. Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), da corrispondere con rata anticipata da pagarsi, entro il 18 dicembre di ciascun anno, con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cadoneghe presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto Sportello Tesoreria Padova, avente codice IBAN IT 54 L 06225 12186 100000046986, intestato al Comune di Cadoneghe Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxx (Xx). Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell’art.1. La Locatrice dichiara che la locazione ha ad oggetto area non destinata a parcheggio, non avente destinazione edificatoria e quindi in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 punto 8 del DPR 633/1972. Il canone verrà pagato a fronte della relativa fattura che dovrà pervenire al Conduttore. La mancata presentazione della fattura impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento dei relativi canoni di locazione ed impedirà il termine di cui al paragrafo sottostante. Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e sarà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT. Il canone per la prima annualità dovrà essere versato entro il 28.02.2016. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 ( cinque), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell’Immobile. _ __ _ PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
Canoni. Il Cliente s'impegna a pagare le spese e i canoni reciprocamente convenuti tra le parti in relazione al Software fornito, ai Servizi di Manutenzione e ai Servizi Professionali prestati in conformità con il presente Contratto, ivi incluse le spese di spedizione, movimentazione, assicurazione di trasporto e le altre spese indicate nel preventivo applicabile di SISW, nonché ogni altra spesa reciprocamente convenuta tra le parti. I canoni di Licenza a Noleggio e i canoni di Abbonamento devono essere pagati in via anticipata e vengono fatturati secondo quanto specificato dalle parti negli LSDA. I canoni di Manutenzione sono contenuti nel preventivo formulato da SISW in relazione ai Servizi di Manutenzione.
Canoni. L’ammontare dei Canoni è funzione di una serie di elementi tra i quali il costo del bene, la quota parte del prezzo del bene versata alla stipula del contratto di leasing a titolo di anticipo sulla locazione, la periodicità dei pagamenti, il prezzo di esercizio dell’opzione finale di acquisto. La composizione del canone è costituita come segue: - rimborso del capitale derivante dal piano di ammortamento calcolato sulla base del tasso di interesse rilevato all’inizio del contratto; - interessi calcolati sulla base del capitale residuo.
Canoni. 3.1 Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 5000,00 (cinquemila/00) suddiviso in quattro rate trimestrali anticipate di Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00), ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Bra, Filiale di Sommariva Perno (CN), Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, SWIFT CODE XXXXXX00 intestato a Comune di Sommariva Perno.
3.2 Il canone decorrerà e verrà corrisposto dalla data dell'ottenimento delle autorizzazioni.
3.3 Il canone predetto verrà aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.
3.4 In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.
3.5 E’ espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.
Canoni. I canoni, se previsti, si basano sull’Uso Autorizzato ottenuto, specificato nella fattura. IBM non rilascia crediti o rimborsi per somme già dovute o pagate, salvo se diversamente specificato in questo Accordo. Se il Licenziatario desidera aumentare il proprio Uso Autorizzato, dovrà comunicarlo in anticipo ad IBM o ad un rivenditore autorizzato IBM e pagare tutti i corrispettivi applicabili.