MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE Clausole campione

MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e suc- cessive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione rivolgen- dosi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia. Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della pre- sente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ul- timo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo dell’Assicurato.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione più vicino alla Residenza o, se diverso, del Domicilio Elettivo dall’Aderente. Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo dell’Aderente.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell’organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. La sede della mediazione sarà Roma. Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo obbligatorio di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione del luogo dove l’Impresa ha sede o, se diverso, del luogo dove l’Impresa ha eletto domicilio. Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro in cui l’Impresa ha sede o del diverso domicilio elettivo dell’Impresa.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente, Assicurato e/o avente diritto. In tal caso, l’Aderente, l’Assicurato e/o qualunque avente diritto, deve far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede della Compagnia. Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Xxxxxxx, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente, Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente, Assicurato e/o avente diritto.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e comunque ogni controversia connessa con l’oggetto dello stesso, nulla escluso, dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole tra le Parti, ricorrendo eventualmente anche all’istituto della Mediazione ai sensi della normativa vigente, mediante gli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione. La sede della mediazione sarà Bologna. Qualora la controversia non sia stata risolta tramite composizione amichevole o tramite Mediazione, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente ed il foro sarà esclusivamente quello di Bologna. TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE Il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 3.5 (Designazione dell’Account Principale), Art. 4 (Obblighi e garanzie del Fornitore), Art. 5 (Clausola risolutiva espressa - diritto di recesso), Art. 6 (Limitazioni di responsabilità e assenza di garanzie di COOP ITALIA), Art. 7 (Diritti di proprietà industriale e intellettuale), Art. 10 (Modifiche delle Condizioni generali di partecipazione), Art. 12 (Mediazione e foro competente). TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE DATA Allegato: Regolamento di partecipazione agli Eventi eseguibili tramite il Portale di Coop Italia. DATI DELL’ACCOUNT PRINCIPALE (ART. 3.5)
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto. In tal caso, l'Aderente, l'Assicurato e/o qualunque avente diritto, deve far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede della Compagnia. È, altresì, possibile, ma non obbligatorio, stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con l'Impresa, secondo quanto disciplinato dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014. Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Xxxxxxx, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente, Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al presente Contratto saranno devolute ad un tentativo di mediazione. La sede della mediazione sarà Latina. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Latina, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE. Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, tutte le controversie relative o comunque collegate al Contratto di Assicurazione saranno devolute ad un tentativo obbligatorio di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione più vicino del luogo di residenza dell’Aderente/Assicurato o, se diverso, del luogo dove l’Aderente/Assicurato ha eletto domicilio. Per qualsiasi controversia giudiziale relativa o connessa al Contratto di Assicurazione hanno giurisdizione esclusivamente i Tribunali italiani ed è esclusivamente competente il Foro in cui l’Aderente ha sede o del diverso domicilio elettivo dell’Aderente/Assicurato.