ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di lavoro temporaneo ai sensi del D.lgs. 276/2003 di Laureati qualifica C1 e Diplomati qualifiche B1 e B2 presso l’INPDAP per un periodo pari a massimo mesi 27.
CAPITOLATO DI APPALTO ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La convenzione – quadro ha per oggetto la regolamentazione delle modalità di espletamento del servizio di
fornitura di lavoro temporaneo presso gli Uffici delle Direzioni Regionali dell’Istituto nei casi e con le modalità previste dal Dlgs 276/2003 e s.m.i. che si intendono integralmente richiamate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Enti pubblici non economici. Nell’ambito dell’importo massimo previsto vengono stipulati i singoli contratti applicativi tra la Società aggiudicataria e l’INPDAP, che avranno durata richiesta dall’INPDAP nell’ambito della durata massima del contratto quadro (tra il 1 ottobre 2010 e il 31 dicembre 2012, salvo l’esercizio della facoltà di ripetizione del servizio per 1 ulteriore anno ex art. 57 c.5 lett.b d.lgs. 163/2006), , con sottoscrizione ed assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dell’Ufficio II Gare e contratti e delle singole Direzioni Regionali.
Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all’apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo comprende l’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro. L’I.N.P.D.A.P. procederà sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale alla richiesta di Laureati qualifica C1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Enti pubblici non economici e Diplomati qualifiche B1 e B2 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Enti pubblici non economici presso gli Uffici della Direzione Generale e delle Direzioni Regionali dell’Istituto.
Il ricorso all’istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire all’Inpdap uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità da impiegare in attività connesse ai progetti a termine indicati dall’Istituto in conformità delle attuali disposizioni normative nonché per esigenze di sostituzione temporanea di dipendenti di ruolo nei casi previsti dalla legge ( es.: malattia e/o maternità).
Per quanto attiene ai progetti a termine, dovranno essere fornite professionalità da inquadrarsi in B1, idonee ad essere impiegate sulle attività di implementazione della posizione assicurativa e per assicurare la regolarità e correntezza del flusso delle entrate, e professionalità da inquadrarsi in C1, con laurea in ingegneria, idonee ad essere impiegate sulla gestione e sviluppo del sistema informativo.
Alla società aggiudicataria verranno consegnate dall’ INPDAP le schede relative ai progetti e ai requisiti di professionalità richiesti al personale somministrato, a cui la società dovrà attenersi scrupolosamente nella selezione.
ART. 2 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel Disciplinare di gara. La procedura di gara dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente, in particolare dovranno essere osservati i principi previsti dal Dlgs 276/2003; dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni.
L’oggetto della gara è ricompreso allegato II B del d.lgs.163/2006 e pertanto l’aggiudicazione dell’appalto, in conformità all’art. 20 del D.lgs. 163/06 è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68, dall’articolo 65, dall’articolo 225 di tale decreto legislativo, nonché dalle norme espressamente richiamate dagli atti di gara.
ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolto, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) la convenzione quadro definisce le clausole normative regolatrici dei singoli contratti applicativi di cui al punto b, nonché i quantitativi massimi di fornitura di ciascuno di essi.
b) la Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato in qualità di Centrale Unica Acquisti dell’istituto procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle singole richieste di lavoro temporaneo per gli Uffici della Direzione Generale, mentre le singole Direzioni Regionali dell’Istituto provvederanno alle singole richieste di lavoro temporaneo per le sedi comprese nei rispettivi territori. Al momento della richiesta verrà fornita la descrizione del profilo professionale, del grado di competenze e conoscenze richiesto per lo svolgimento delle attività cui sarà adibito il lavoratore e indicazioni delle modalità e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta;
c) la ditta aggiudicataria dovrà fornire, entro dieci giorni dalla sottoscrizione dei contratti l’elenco del personale richiesto dall’Istituto per i progetti a termine, ed entro 2 giorni dalla sottoscrizione dei contratti l’elenco del personale richiesto per le sostituzioni, con l’indicazione delle esatte generalità, titoli di studio e curricula e della Sede di assegnazione. Il personale non gradito dall’INPDAP dovrà essere sostituito, in qualsiasi momento, nel corso dell’appalto. Durante la permanenza nei locali dell’Istituto il prestatore di lavoro temporaneo dovrà mantenere un contegno irreprensibile nei confronti degli ospiti e del personale dipendente dall’INPDAP, ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite;
d) l’impresa pone preferibilmente a disposizione dell’INPDAP personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso l’Istituto stesso o presso altre amministrazioni del medesimo comparto, sottoponendo previamente ad una selezione volta ad accertare le competenze richieste al candidato in relazione al profilo di appartenenza;
e) Le richieste di lavoratori nell’ambito dell’importo massimo previsto avverranno da parte della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti per gli Uffici della Direzione Generale e dalle varie Direzioni Regionali coinvolte. La Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti per gli Uffici della Direzione Generale e ciascuna delle Direzioni Regionali coinvolte provvederanno alla stipula dei relativi contratti applicativi e all’assunzione degli impegni di spesa e al pagamento a favore della società aggiudicataria. L’impresa si obbliga a garantire la sottoscrizione dei singoli contratti sia con l’ Istituto sia con i lavoratori presso le Sedi Regionali di assegnazione del personale richiesto.
f) i lavoratori di volta in volta assegnati sono soggetti ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 10 di calendario calcolati sull’intero arco temporale assegnato. Entro tale termine potrà essere richiesta la sostituzione del lavoratore, senza alcun onere a carico dell’Istituto;
g) l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo l’articolazione oraria di volta in volta prevista fatte e in nessun caso potrà darsi luogo a pagamento di ore di straordinario;
h) l’impresa si obbliga a retribuire il personale interinale con condizioni pari a quelle previste dal C.C.N.L. Enti Pubblici non economici per i lavoratori di pari categoria, nonché dal contratto integrativo di Ente, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
i) la contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporanea;
j) la contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta fornitura;
k) qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta affidataria non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l’INPDAP potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa parie al 20% dell’importo di esse e ciò sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l’avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall’INPDAP per le somme come sopra trattenute;
l) l’INPDAP corrisponderà alla ditta affidataria il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenze del lavoratore per malattie, infortunio ferie o permessi come previsto dal CCNL nessun corrispettivo è dovuto all’impresa fornitrice la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro;
m) l’INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione ed informazione, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/2008.
n) L’Istituto si riserva, nell’ambito dell’importo massimo contrattuale stabilito e della durata del contratto, di contrarre le ore di lavoro prestato dalle singole unità di personale somministrato, ad esempio tramite la richiesta di personale part-time, ovvero di variare la composizione delle qualifiche richieste.
Art. 4- EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto in modo continuo, non potrà essere interrotto per nessuna ragione. La ditta aggiudicataria del servizio non può sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la stazione appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell’appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.
Art.5 - DURATA.
L’appalto di servizi di cui trattasi avrà la durata di mesi 27 a partire dalla data di stipula del contratto o il minor tempo entro cui si esaurisca il valore massimo del contratto. La ditta dovrà rendersi disponibile a dare inizio alla prestazione del servizio a partire dal secondo giorno successivo alla data della sottoscrizione del contratto.
E’ riservata alla facoltà discrezionale di INPDAP l’eventuale ripetizione di anni 1 ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del Dlgs 163/2006 alle medesime condizioni contrattuali, previo accertamento che sussistano ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione. Tale eventualità sarà portata a conoscenza della ditta affidataria tramite raccomandata a.r. nei quindici giorni antecedenti la data di scadenza del contratto. In assenza di tale comunicazione il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla scadenza
E’ tuttavia fatto salvo l’obbligo per la ditta affidataria di continuare l’espletamento del servizio, dietro richiesta dell’INPDAP, giustificata dall’esigenza di continuità del servizio, alle medesime condizioni dell’offerta, per non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto.
ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al “Prime rate” più 2 punti. Il deposito cauzionale che dovrà essere costituito nei modi indicati nel disciplinare di gara deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
ART. 7- PREZZO DEL SERVIZIO
Il “costo orario lavoratore” è determinato sulla base di un divisore orario pari a 156 (ore convenzionali mensili) e include le seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell’attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):
- retribuzione oraria
- retribuzione differita ( tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)
- Indennità di Ente
- Contribuzione di legge
- Assicurazione INAIL con tasso del 4°/°°
Nel “costo orario lavoratore” non sono compresi i seguenti elementi:
- Ore straordinarie ( normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previso nel vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici;
- Eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito del rinnovo C.C.N.L.
- Trasferte fuori Sede.
- Buoni pasto del valore di € 10 di cui € 8 da fatturare all’INPDAP (esente da IVA) e € 2 a carico del dipendente.
Al lavoratore inquadrato in posizione economica B1, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2008-2009 spetta il seguente trattamento economico:
Stipendio tabellare mensile | 1.518,21 |
Indennità di Ente (dall’1.01.2009) | 154,14 |
1672,35 | |
126,52 | |
1.798,87 | |
156 | |
Quota oraria (€/ora) | 11,53 |
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE* | |
Ritenuta CPDEL 23,80% | 2,74 |
Ritenuta ENPDEP 0,093% | 0,01 |
INAIL 5‰ | 0,05 |
IRAP 8,50% | 0,98 |
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora) | 15,31 |
137,06 | |
Quota TFR mensile | |
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare. L’Inpdap prevede il pagamento di giorni di ferie non usufruibili solo nel caso di cessazione dal servizio. Relativamente agli oneri indicati vale la normativa vigente in materia di ripartizione oneri tra Ente utilizzatore e Società somministratrice di prestatori di lavoro temporaneo |
* I valori indicati sono relativi ai dipendenti di ruolo. Ai prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere applicate le aliquote contributive INPS.
• TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
• Ferie e festività soppresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività soppresse/anno.
• Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del “costo orario del lavoratore” (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale). Oneri assicurativi:
• Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall’art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
• Tariffa INAIL: 0722
• Posizione INAIL: n. 65406424
Al lavoratore inquadrato in posizione economica B2, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2008-2009 spetta il seguente trattamento economico:
Stipendio tabellare mensile | 1.615,81 |
Indennità di Ente (dall’1.01.2009) | 154,14 |
1.769,95 | |
134,65 | |
1.904,60 | |
156 | |
Quota oraria (€/ora) | 12,21 |
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE* | |
Ritenuta CPDEL 23,80% | 2,91 |
Ritenuta ENPDEP 0,093% | 0,01 |
INAIL 5‰ | 0,05 |
IRAP 8,50% | 1,04 |
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora) | 16,21 |
145,87 | |
Quota TFR mensile | |
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare. L’Inpdap prevede il pagamento di giorni di ferie non usufruibili solo nel caso di cessazione dal servizio. Relativamente agli oneri indicati vale la normativa vigente in materia di ripartizione oneri tra Ente utilizzatore e Società somministratrice di prestatori di lavoro temporaneo |
* I valori indicati sono relativi ai dipendenti di ruolo. Ai prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere applicate le aliquote contributive INPS.
• TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
• Ferie e festività soppresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività soppresse/anno.
• Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del “costo orario del lavoratore” (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale). Oneri assicurativi:
• Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall’art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
• Tariffa INAIL: 0722
• Posizione INAIL: n. 65406424
Al lavoratore inquadrato in posizione economica C1 secondo quanto previsto dal CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2008-2009 spetta il seguente trattamento economico:
Stipendio tabellare mensile | 1.762,32 |
Indennità di Ente (dall’1/1/2009) | 182,58 |
1.944,90 | |
146,86 | |
2.091,76 | |
156 | |
Quota oraria (€/ora) | 13,41 |
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE* | |
Ritenuta CPDEL 23,80% | 3,19 |
Ritenuta ENPDEP 0,093% | 0,01 |
INAIL 5‰ | 0,05 |
IRAP 8,50% | 1,14 |
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora) | 17,81 |
Quota TFR mensile | 159,10 |
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare. L’Inpdap prevede il pagamento di giorni di ferie non usufruibili solo nel caso di cessazione dal servizio. Relativamente agli oneri indicati vale la normativa vigente in materia di ripartizione oneri tra Ente utilizzatore e Società somministratrice di prestatori di lavoro temporaneo |
* I valori indicati sono relativi ai dipendenti di ruolo. Ai prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere applicate le aliquote contributive INPS.
• TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
• Ferie e festività soppresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività soppresse/anno.
• Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del “costo orario del lavoratore” (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una
giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).
• Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall’art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
• Tariffa INAIL: 0722
• Posizione INAIL: n. 65406424
E’ riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30’ dopo aver completato almeno 6 ore e 30’ di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30’. L’importo del buono pasto è di 12,00 Euro (con fatturazione all’INPDAP dell’80% e recupero del restante 20% sulla busta paga del lavoratore).
ART. 8- MODALITA’ DI PAGAMENTO
La Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato in qualità di Centrale Unica Acquisti per l’Istituto procederà alla sottoscrizione del contratto quadro con la Ditta aggiudicataria del servizio, la Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti per gli Uffici della Direzione Generale e ciascuna delle Direzioni Regionali interessate dal servizio procederà quindi ai relativi impegni di spesa e pagamenti nella misura del personale richiesto.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’INPDAP.
La fatturazione dovrà essere così ripartita: una fattura per la Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti e per ciascuna delle Direzioni Regionali sedi di assegnazione del personale richiesto.
Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo l’INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Impresa fornitrice:
- entro le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni;
- entro le ore 12,00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.
Ogni singola fattura per essere liquidata dovrà essere corredata dalla scheda di cui sopra a prova della regolarità del servizio eseguito e dall’attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLE PARTI
a) l’Impresa fornitrice si obbliga a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento nonché a versare i contributi previdenziali;
b) l’impresa fornitrice si obbliga a pagare eventuali miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione direttamente e contestualmente sia ai prestatori di lavoro a termine in servizio che a quelli cessati;
c) l’INPDAP comunicherà all’impresa somministratrice i Contratti Collettivi Nazionali da applicarsi nonché i relativi trattamenti retributivi e previdenziali e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto;
d) il prestatore di lavoro temporaneo dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall’INPDAP per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti;
e) l’Impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal DPR 1124/65 e successive modificazioni.
ART. 10 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’impresa fornitrice ometta di eseguire anche parzialmente la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Istituto potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dalla assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Istituto. Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Istituto potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’impresa fornitrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
ART. 11 - SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro entro 5 giorni dalla richiesta dell’INPDAP. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore con ogni onere a suo carico entro il termine di giorni 2.
Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura la società fornitrice su specifica richiesta dell’ Istituto dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.
ART.12 - INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, fermo restando l’eventuale adeguamento da rinnovo del CCNL- Enti Pubblici non economici.
ART.13 -PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall’impresa appaltatrice come previsto dall’art. 6 della legge n. 196/97.
L’INPDAP comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto di contestazione.
L’Impresa appaltatrice porterà a conoscenza dell’INPDAP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
ART.14 - FALLIMENTO DELL’ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE
L’assuntrice si obbliga per sé e per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’Assuntrice la stazione appaltante la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Istituto di scegliere nei confronti degli eredi e ed aventi causa, tra continuazione o recesso dal contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi, un’altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. Il subappalto è consentito nei limiti di legge previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario ed espressa preventiva autorizzazione dell’Istituto; in caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova dell’avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell’aggiudicatario in relazione a quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall’Istituto.
ART. 16 – PENALI
In caso di ritardo nella sostituzione o fornitura di prestatori di lavoro rispetto al termine di 5 giorni dalla richiesta la Centrale Unica Acquisti, su indicazione dell’ufficio II Gare e Contratti e delle Direzioni Regionali, provvederà ad applicare una penale del 30% del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.
Eventuali ulteriori inadempienze di obblighi contrattuali o derivanti dalla presente convenzione-quadro, dal capitolato, dal disciplinare di gara e dal bando di gara saranno contestate con lettera raccomandata a/r e comporteranno l’eventuale applicazione di penali pari al 5% dell’importo.
E’ in facoltà dell’Istituto procedere alla risoluzione dei singoli contratti in caso di applicazione di n. 3 penali.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Centrale Unica Acquisti si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione-quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, fatto salvo il risarcimento dei danni.
L’ufficio II Gare e Contratti e le singole Direzioni Regionali in caso di reiterato inadempimento notificato per iscritto, della seguente tipologia:
- se l’impresa appaltatrice ometta di fornire l’elenco dei prestatori di lavoro temporaneo entro il termine essenziale di giorni 2 dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto;
- in caso di applicazione di un numero di penali superiore a tre;
- in caso di mancata fornitura di lavoratori con contratto di somministrazione su richiesta dell’Istituto e secondo i termini indicati dallo stesso.
Fatto salvo quanto ulteriormente contenuto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel bando di gara e ne contratto, si indicano inoltre esemplificativamente, ma non esaustivamente, i casi di risoluzione del contratto quadro:
- in caso di frode o inadempienza negli obblighi derivanti da contratto, capitolato, disciplinare di gara e bando di gara;
- in caso di cessione di azienda o di cessione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di morosità e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della società aggiudicataria
- nei casi di cessione del contratto o subappalto;
- nei casi sospensione ingiustificata del servizio;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- ritardato o mancato inizio del servizio;
In caso di risoluzione del contratto sono fatti salvi i pagamenti relativi al servizio fino al momento prestato salvo l’incameramento del deposito cauzionale definitivo ed il risarcimento del maggior danno.
ART. 18 – FACOLTA’ DI RECESSO
L’I.N.P.D.A.P. per sopravvenute diverse ragioni di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere da ciascuno dei contratti applicativi ovvero dall’intero contratto quadro dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.
ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’istituto si riserva la facoltà di effettuare verifica e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte della aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l’aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali.
ART. 20 -TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Inpdap esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.
Il titolare dei dati in questione è l’INPDAP.
ART. 21 - SPESE IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico della Ditta Aggiudicataria. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia. E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di registrazione a propria cura e spese del contratto concluso con l’INPDAP.
Art. 22- NOMIMA DEL RESPONBSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La ditta aggiudicataria accetta con la sottoscrizione del contratto la nomina al responsabile esterno del trattamento dei dati personali in relazione ai dati dell’Istituto di cui la ditta verrà a conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente il Foro di Roma.
ART. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio al bando di gara ed alle leggi e Regolamenti in vigore.
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx)