INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. 22 ART. 12 –
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. Il corrispettivi definiti in sede di offerta non potranno subire variazioni in aumento per tutto il periodo contrattuale
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. Il corrispettivo non potrà subire variazioni in aumento per tutto il periodo contrattuale, salve le riduzioni previste all’art. 22.
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. I prezzi degli articoli non potranno subire variazioni in aumento per tutto il periodo contrattuale.
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, fermo restando l’eventuale adeguamento da rinnovo del CCNL- Enti Pubblici non economici.
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. Il prezzo offerto, determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste all’art. 5, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea. Pertanto l’appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. Il corrispettivo offerto, sotto forma di canone mensile per apparecchiatura, determinato a proprio rischio dell’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sarà fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio e/o alea. Pertanto l’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera c) del decreto medesimo o, in mancanza in ragione del 75 % dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (indice F.O.I.).
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI. Il prezzo offerto, sotto forma di corrispettivo per i 24 mesi di durata del contratto, determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste dal Capitolato speciale d’appalto e dalla restante documentazione di gara, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea. Pertanto l’appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato. In applicazione dell’art. 106, comma 1°, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 che precede, sulla base dell’indice FOI specifico, che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.