ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di gas naturale all’impianto del Cliente e eventuali prestazioni accessorie previste dalle “Condizioni Particolari di Fornitura” (di seguito “CPF”). Il Fornitore Utilità S.p.A., (di seguito “Utilità” o il “Fornitore”) si impegna a somministrare al Cliente i quantitativi di gas naturale necessari a soddisfare il fabbisogno dei Punti di Riconsegna (di seguito denominati “PDR”) indicati nel modello “Modulo di adesione per Clienti finali” (di seguito denominato “Modulo di adesione”) e, per Clienti con più PDR, nell’Allegato “Dati tecnici di fornitura”. Utilità e il Cliente saranno di seguito denominati singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”.
1.2 Ai fini dell’esecuzione del Contratto il Fornitore, o altra Società dallo stesso incaricata, provvederà a stipulare i contratti per i servizi di trasporto e distribuzione del gas ed a porre in essere quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dal distributore competente. I servizi cesseranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto. Le caratteristiche del gas fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle CPF, nelle presenti “Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di gas naturale” (di seguito “CGC”) e nel Modulo di adesione, prevalgono le prime.
ART. 2 – DEFINIZIONI
2.1 Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Bonus sociale: è la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati;
Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica che utilizza il gas per gli usi previsti nel Modulo di adesione; Cliente domestico: Cliente che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione secondo quanto previsto dall’art. 2.3. lett. a) del TIVG; Consumatore: il Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo; Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: l’apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del gas dell’utenza del Cliente;
Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell’accesso consentito dall’impresa di distribuzione, è in carico ad Utilità;
Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale di gas, servizio esercitato in concessione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 164/00;
Fattura: è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con Utilità. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate liberamente tra le parti. Dal 1° gennaio 2003, i clienti finali di gas naturale sono “idonei” e possono quindi liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale;
Misuratore accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
Misuratore non accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata;
Misuratore parzialmente accessibile: misuratore cui l’impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato;
Servizio di tutela: è il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA. Secondo le previsioni del TIVG e s.m.i. hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; Utenza: il luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas.
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE
3.1 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui Xxxxxxx ha conoscenza dell’adesione del Cliente all’offerta di somministrazione di gas naturale dalla stessa formulata. L’adesione si perfeziona alternativamente mediante: a) la compilazione e sottoscrizione del Modulo di adesione in formato cartaceo; b) il completo inserimento dei dati richiesti nel Modulo elettronico disponibile sui sistemi informatici di Utilità o di soggetti incaricati da Utilità o sul sito internet di Utilità e la selezione dell’apposito pulsante “accetta”, la selezione del predetto pulsante anche online deve intendersi quale sottoscrizione del Modulo di adesione agli effetti del presente Contratto; c) registrazione vocale da intendersi quale sottoscrizione del Modulo di adesione agli effetti del presente Contratto.
3.2 Nei casi di conclusione del contratto con un Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali di Utilità o a distanza, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione. Le attività necessarie all’esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento. Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato con comunicazione scritta ad Utilità tramite raccomandata, fax o pec. Resta inteso, a scanso di qualsiasi dubbio interpretativo, che i Clienti finali domestici che abbiano concluso il Contratto presso i locali commerciali di Utilità non potranno esercitare il diritto di ripensamento di cui al presente Articolo. Il Cliente finale domestico avente diritto al ripensamento potrà fare richiesta, nell’adesione, di dare esecuzione al Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento. In tal caso per l’indicazione della data di attivazione ai sensi dell’art. 4.1 si farà riferimento unicamente alla data di conclusione del contratto. Il cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto di ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere i seguenti importi: i) un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; ii) il pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa qualora eserciti il ripensamento dopo che sia stata avviata la fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da Utilità le attività di esecuzione del Contratto al quale il Cliente domestico ha ripensato, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da Utilità per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
3.3 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR, il Cliente finale domestico stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione ad Utilità, che provvederà, anche tramite l’eventuale Utente del servizio di distribuzione.
3.4 Il Contratto è sospensivamente condizionato all’assenza di tutti i seguenti eventi, cosicché le seguenti condizioni sospensive si intenderanno verificate qualora non sia riscontrato alcuno degli eventi descritti di seguito:
a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive, a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
b) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di gas naturale e i servizi direttamente connessi, ivi inclusa copia della fattura relativa all’ultimo mese di fornitura con il precedente Fornitore;
c) mancata attivazione o efficacia dei servizi di trasporto e di distribuzione per cause non imputabili ad Utilità;
d) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione SEPA di cui al punto 7.3.1 che segue;
e) morosità pregressa relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente, nonché negativo esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L’attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare eventi negativi, o anche attraverso banche dati appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell’energia elettrica e del gas. Utilità si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali.
FORNITURA GAS NATURALE
Condizioni generali di contratto
f) il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR interrotto a seguito dell’intervento di interruzione dell’alimentazione per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso;
g) il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR per il quale il Distributore ha promosso iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell’alimentazione, fatturandone i relativi oneri direttamente al Cliente, che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
h) il Distributore segnali che il PDR rientra tra quelli per i quali il Fornitore ha la possibilità di revoca della richiesta di accesso in quanto servito, all’atto della richiesta stessa o in precedenza, nell’ambito del Servizio di Default distribuzione;
i) Utilità alla data di attivazione della fornitura non abbia altre forniture di gas naturale per almeno 100.000 Smc presso il medesimo City Gate o cabina REMI (punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e la rete di distribuzione locale del gas naturale) presso cui si colloca il PdR del Cliente.
3.5 Tali condizioni sospensive verranno accertate da Utilità. Al mancato verificarsi anche solo di una delle suddette condizioni sospensive Utilità potrà rinunciare a far valere la stessa e quindi dare esecuzione alla somministrazione, ovvero non dare esecuzione alla somministrazione di gas naturale. In tale secondo caso Xxxxxxx invierà comunicazione al Cliente entro 20 giorni dalla conclusione, il contratto sarà da intendersi inesistente, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno e nessuna responsabilità potrà essere ascritta ad Utilità. In assenza della comunicazione entro il termine il contratto è da considerarsi efficace. Utilità si riserva di inviare in ogni caso una lettera di conferma della conclusione del contratto con cui il Cliente verrà informato dell’avveramento delle condizioni sospensive. Tale lettera di conferma potrà essere inviata anche a mezzo mail all’indirizzo espressamente indicato dal Cliente nel modulo di adesione.
3.6 E’ facoltà di Utilità esercitare la revoca della richiesta di accesso (c.d. switch con riserva) di cui all’art.8.2 del TIMG. A tal fine si precisa che: a) l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione di Utilità le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta: i) l’eventuale chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità; ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza (FUI – FDD); iii) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura formulata da Utilità; iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione nella fornitura eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per sostituzione nella fornitura formulata da Utilità; v) l’accessibilità o meno del PDR; b) qualora Utilità eserciti tale facoltà non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente venditore verranno meno.
ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE
4.1 ll Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso delle Parti di cui al successivo art. 10. La fornitura decorre dalla data di attivazione che avverrà, compatibilmente ai termini previsti per l’attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione, alla data indicata nella sezione “Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura” del Modulo di adesione e dell’Allegato – “Dati tecnici di fornitura” nel caso di Cliente con più PDR e determinata in conformità ai seguenti criteri: a) qualora la conclusione del contratto o – se il Cliente ne ha diritto - la scadenza del periodo di ripensamento si siano verificati nei primi 5 (cinque) giorni solari del mese, verrà indicata come data di attivazione il primo giorno del primo mese successivo, fermo quanto previsto dall’art. 3.2; b) in caso contrario, la data di attivazione coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo.
4.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato a Utilità affinché proceda in suo nome e per suo conto a formalizzare la comunicazione di recesso al precedente fornitore. A tal fine il Cliente rilascia a Utilità apposita procura a recedere. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Tale comunicazione verrà trasmessa nei modi previsti dalla Delibera 783/2017/R/com e s.m.i. e con i relativi tempi di preavviso.
4.3 E’ responsabilità del Cliente indicare eventuali diversi tempi di preavviso ovvero diversi tempi di attivazione della fornitura a lui applicabili per vincoli contrattuali del precedente rapporto di fornitura con il fornitore uscente o altro motivo. Il Cliente manleva Utilità da ogni responsabilità o pretesa di terzi al riguardo.
4.4 In caso di ritardo o impossibilità dell’avvio rispetto a quanto indicato nel Modulo di adesione, sarà data comunicazione al Cliente mediante comunicazione scritta.
4.5 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente il cui PDR è attivo il subentrante dovrà richiedere a Utilità la voltura e comunicare l’eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo Contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l’avvio dell’esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Utilità si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del Contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il PDR interessato e alla contestuale cessazione amministrativa.
ART.5 - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA E ALTRI CORRISPETTIVI
5.1 Utilità applicherà, ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati da ciascun PDR, i corrispettivi sottoscritti dal Cliente e contenuti nelle CPF, corrispondenti all’opzione indicata dal Cliente stesso nella sezione “Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura” del Modulo di adesione, alla voce “Offerta acquistata”. Il Cliente avente diritto al Servizio di Tutela dichiara di essere consapevole di poter scegliere, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione, di essere servito alle condizioni del Servizio di Tutela.
5.2 Nel caso in cui nelle CPF sia previsto un periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il periodo di applicabilità decorre dalla data di attivazione della fornitura di cui all’art. 4. Nel caso in cui le CPF prevedano già nuove condizioni economiche, queste troveranno automaticamente applicazione al termine del periodo di applicabilità delle prime.
5.3 In aggiunta ai prezzi di cui alle CPF per il gas fornito oltre a XXX e accise secondo quanto dichiarato dal Cliente e quanto indicato all’art. 8, verranno fatturati a carico del Cliente i corrispettivi seguenti.
5.3.1 Corrispettivi di vendita: a) un corrispettivo QVD, espresso in quota fissa e quota variabile, a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo uguale al valore del corrispettivo QVD (commercializzazione della vendita al dettaglio) previsto per i clienti di cui all’art. 4.1.b del TIVG e pubblicato nella Tabella 1 allegata al TIVG e s.m.i. che verrà applicato a tutti i Clienti indipendentemente dalla tipologia e dai consumi; b) un corrispettivo mensile a copertura dell’attività di gestione amministrativa della pratica contrattuale (Agap), pari a 4,50 €/mese/PdP; c) ulteriori corrispettivi pari alle seguenti componenti previste dal TIVG per il servizio di tutela: GRAD, Cpr, CCR, e CMEM ad esclusione della componente PFOR.
5.3.2 Corrispettivi per servizi di rete: a) verranno fatturate al Cliente le componenti della tariffa obbligatoria di distribuzione, misura e relativa commercializzazione e le componenti di trasporto previste per il servizio di tutela (QTi).
5.3.3 Corrispettivi aggiuntivi: a) un importo pari a 2,95 euro nei casi di mancato addebito SEPA di cui all’art. 7.3.1;
b) un contributo in quota fissa pari a quello previsto dall’art.11 dell’Allegato A della Delibera n. 301/12/R/eel come successivamente modificato e integrato, attualmente pari a 23 euro, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite la stessa Utilità di cui all’art. 6.8 quali a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura; c) gli importi addebitati o ceduti dal fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa; d) eventuali oneri, corrispettivi, maggiorazioni, o costi aggiuntivi stabiliti o aggiornati dall’ARERA o dal Distributore e di competenza del Cliente.
5.3.4 Servizio Cambio Prezzo: qualora sia previsto dalle CPF, il Cliente ha facoltà di cambiare le condizioni economiche di fornitura selezionando un’altra offerta, sia a prezzo fisso che a prezzo variabile, fra quelle disponibili per la vendita al momento della richiesta. Tale facoltà può essere esercitata a partire dal primo mese di somministrazione e una sola volta ogni 12 mesi di fornitura. Il Cliente potrà attivare il Servizio Cambio Prezzo contattando il Numero Verde 800 94 39 39 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20). Utilità applicherà le nuove condizioni di fornitura entro l’inizio del terzo mese di fornitura successivo a quello in cui sono state sottoscritte e ricevute da Utilità le nuove CPF. Il suddetto Servizio prevede un corrispettivo fisso di 10 €/PdR/mese che verrà addebitato da UTILITÀ nei primi 4 mesi di fornitura e, successivamente, ogni 12 mesi di fornitura.
5.4 Tutte le componenti determinate dall’ARERA la cui applicazione è prevista dalla stessa o comunque qui richiamate come parametro per la determinazione dei corrispettivi verranno applicate seguendo gli eventuali aggiornamenti e le variazioni stabilite dall’ARERA. Nel caso in cui gli importi unitari non siano disponibili in tempo
utile per l’emissione delle fatture, il Fornitore potrà fatturare usando gli ultimi importi disponibili fermo il successivo conguaglio con la prima fattura utile. Nel caso di cessata o discontinua pubblicazione, abrogazione, annullamento o restrizione dell’ambito applicativo di indici, componenti tariffarie, delibere dell’ARERA o altre norme di legge richiamate nelle CPF o al presente articolo, Utilità si riserva di individuare nuovi indici o componenti tariffarie la cui applicazione produca effetti sostanzialmente identici ai primi o applicare comunque le componenti tariffarie nella loro ultima versione precedente ai suddetti eventi.
5.5 Successivamente alla cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno addebitati / accreditati gli eventuali importi per rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale dichiarata dal Distributore competente ed i costi di logistica connessi alla fornitura e rimasti in carico al Fornitore. In particolare qualora la fornitura dovesse cessare per qualsiasi motivo prima della scadenza dell’anno termico, come definito nel Codice di Trasporto e nel Codice di Distribuzione, Utilità si riserva la facoltà di addebitare al Cliente tutti gli oneri dovuti al Trasportatore e/o Distributore in relazione agli impegni di capacità di trasporto non recuperati mediante accordo con il fornitore entrante.
5.6 ll Cliente in mancanza dell’allacciamento alla rete, è tenuto a versare a Utilità un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all’accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all’ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.
ART. 6 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE, VARIAZIONI E GESTIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA
6.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del contatore stesso.
6.2 Gli impianti del Cliente devono essere conformi alle norme di legge vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine Utilità può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente e, qualora dovesse accertare delle irregolarità, potrà richiedere la sospensione della somministrazione del gas naturale fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità.
6.3 Utilità non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà richiedere alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del contatore.
6.4 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a Utilità eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo Utilità, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall’art. 13.
6.5 ll Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a Utilità qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione di Utilità o del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.
6.6 Il Cliente consente a Utilità, al Distributore o a soggetti dagli stessi incaricati, l’accesso agli impianti e alle apparecchiature del Distributore ove ubicati all’interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di gas naturale fraudolenti.
6.7 Il Cliente può richiedere a Utilità la verifica del corretto funzionamento del contatore. Utilità provvederà in tali casi ad inoltrare la relativa richiesta al Distributore. Qualora le verifiche eseguite dal Distributore evidenziassero un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi e nessun costo di intervento sarà addebitato al Cliente. A valle della ricostruzione dei consumi, Utilità disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso effettuati dal Cliente. Qualora, invece, la verifica confermasse il corretto funzionamento del contatore, Utilità addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica.
6.8 Utilità ai sensi e nei limiti della RQDG, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore l’esecuzione di attività relative alla gestione del PDR e del relativo gruppo di misura (contatore e/o correttore), quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il Cliente potrà reperire l’apposita modulistica facendone richiesta ad Utilità. Oltre a quanto previsto all’art. 5.3.3.c) sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore per tutte le altre prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di Rete Tipo (Allegato 2 alla Del.108/06 dell’ARERA e s.m.i.) tra cui l’esecuzione di lavori semplici e complessi, l’attivazione e disattivazione della fornitura, la verifica del gruppo di misura, ecc. Utilità, ove ciò sia consentito, si riserva la facoltà di inoltrare dette richieste di prestazioni solo previa verifica dell’accettazione in forma scritta da parte del Cliente del pagamento di tutti gli oneri connessi.
ART. 7 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
7.1 Rilevazione dei consumi
7.1.1 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi comunicati dal Distributore o delle autoletture inviate dal Cliente validate dal Distributore, sempre che tali dati siano resi disponibili a Utilità dal Distributore e salvo conguaglio, errori od omissioni del Distributore stesso. Inoltre, i corrispettivi verranno applicati ai volumi di gas naturale prelevati dal Cliente con riferimento al PCS (Potere Calorifico Superiore) del mese di fornitura. Nel caso in cui il PdR ove il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile, secondo quanto previsto dall’ARERA nella RTDG e s. m. i..
7.1.2 Il Distributore è responsabile dell’attività di misura dei consumi di gas naturale. La rilevazione dei consumi del gas avverrà mediante lettura periodica del contatore da parte del Distributore, secondo le periodicità stabilite dal TIVG o mediante autolettura.
La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore secondo la periodicità minima prevista dal TIVG, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
7.1.3 Con riferimento a PDR non dotati di smart meter la periodicità di rilevazione è fissata in: a) 1 (un) tentativo l’anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno; b) 2 (due) tentativi l’anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 3 (tre) tentativi l’anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; d) 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
7.1.4 Con riferimento a PDR dotati di smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.
7.1.5 Il Cliente titolare di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere a Utilità l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell’ambito della finestra temporale indicata da Utilità in bolletta.
7.1.6 Il Cliente titolare di PDR dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere a Utilità l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
7.1.7 Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore.
7.1.8 In mancanza di lettura del Misuratore, Utilità utilizzerà ai fini di fatturazione eventuali autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore. In assenza di tali dati potrà procedere alla fatturazione in acconto sulla base di consumi stimati. L’acconto sarà calcolato sulla base dei dati storici di consumo effettivi del Cliente, quali il profilo di prelievo ed il consumo annuo comunicato dal Distributore in fase di switch, eventualmente integrati con altre informazioni utili quali l’andamento climatico, la tipologia d’uso del gas ed il tipo di apparecchiature alimentate a gas comunicate dal Cliente.
7.1.9 La prima fatturazione stimata emessa nei confronti di nuovi Clienti viene effettuata sulla base dei consumi medi annui e del profilo di prelievo relativo alla tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del contratto.
7.1.10 Al ricevimento dei dati di consumo effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, ovvero di autoletture validate dal Distributore, Utilità provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. A tal fine Utilità attribuisce i consumi di gas naturale del Cliente su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiederne l’eventuale rettifica. Utilità darà corso alla rettifica, se dovuta, secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del contatore gas, Utilità fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti dal Distributore, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente.
7.1.11 I volumi di gas naturale prelevati dai PDR non dotati di convertitore o nel caso di mal funzionamento dello stesso verranno adeguati mediante l’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi misurati per il gas “C”, secondo le disposizioni della RTDG.
7.1.12 Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l’accesso al personale incaricato dal Distributore e/o da Utilità alla rilevazione della lettura. Il Cliente si impegna a comunicare a Utilità l’autolettura del contatore gas alla data di avvio della somministrazione e al momento della cessazione della somministrazione.
7.1.13 In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, Utilità fornirà, nella prima bolletta utile, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore competente.
7.1.14 In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, Utilità riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo versato dal Distributore.
7.2 Modalità di fatturazione
7.2.1 La fatturazione dei consumi di gas per PDR per il quale non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avverrà con periodicità mensile per i punti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno e bimestrale per i punti con consumi inferiori a 5.000 Smc/anno. La fatturazione dei consumi di gas per PDR per il quale è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avverrà con periodicità mensile. Nel rispetto delle previsioni contenute nel TIF il Fornitore si riserva la possibilità di concordare diverse frequenze di fatturazione con il Cliente prevedendo un maggior numero di fatturazioni nel corso dell’anno.
7.2.2 Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
7.2.3 La fattura di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. Nel caso di PDR per i quali non è obbligatoria la rilevazione mensile con dettaglio giornaliero (non smart meter) il Cliente ha la possibilità di effettuare l’autolettura, comunicandola a Utilità, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i.. In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, Utilità emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.
7.2.4 La fattura viene inviata in formato cartaceo. Utilità rende disponibile gratuitamente il servizio “Fattura Online”. Il Cliente attiva il servizio selezionando l’apposita voce nel Modulo di adesione e indicando l’indirizzo mail ove ricevere la notifica di emissione della fattura. In tal caso il Cliente avrà l’onere di visualizzare la fattura, collegandosi al sito web xxx.xxxxxxx.xxx e accedendo alla propria Area Riservata, e stampare copia della stessa, sollevando pertanto Utilità da ogni obbligo di spedizione in formato cartaceo. Nel caso in cui il Cliente non abbia compilato tale voce la fattura verrà inviata a mezzo posta ordinaria.
7.2.5 Ai sensi della del. 501/14/R/Com ARERA, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica. Utilità mette a disposizione gli elementi di dettaglio all’interno dell’Area Riservata del Cliente ovvero tramite invio su richiesta e pubblica su xxx.xxxxxxx.xxx una guida alla lettura e il relativo glossario.
7.3 Modalità e termini di pagamento
7.3.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo addebito diretto SEPA con valuta fissa per il beneficiario. Il Cliente con la sottoscrizione del “Mandato per addebito diretto SEPA” riportato nel Modulo di adesione autorizza Utilità a richiedere alla banca del Cliente l’addebito sul suo conto e autorizza la banca del Cliente a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Utilità. Per i Clienti non domestici verrà attivato il mandato B2B riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese e il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul suo conto. Utilità si riserva la facoltà di attivare il mandato Core per clienti non domestici in alternativa al mandato B2B. Per i Clienti domestici verrà attivato il mandato Core riservato esclusivamente ai rapporti con condomini e persone fisiche. Utilità informerà il Cliente di eventuali ulteriori forme di pagamento comprese, ove disponibili, modalità gratuite di pagamento accessibile nel territorio della provincia servita. La modalità di pagamento SEPA non prevede alcun ulteriore addebito da parte di Utilità. Nel caso in cui il Cliente non autorizzi o revochi l’addebito SEPA e/o il mandato, ovvero nel caso in cui a seguito di due tentativi di allineamento da parte di Utilità questo non abbia avuto esito positivo, o l’addebito SEPA risulti insoluto per “mancanza mandato”, oltre agli eventuali costi di transazione, verrà addebitato per ogni fattura un importo a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Utilità indicato all’art. 5.3.3.a). Tale importo verrà altresì addebitato nel caso in cui il Cliente richieda diversa modalità di pagamento. Nei suddetti casi di mancato addebito o mancato allineamento Utilità avrà facoltà di modificare la modalità di pagamento in bonifico bancario fermo l’addebito dell’importo di cui all’art. 5.3.3.a). Resta inteso che qualora il Cliente ritorni al pagamento a mezzo addebito diretto SEPA, Utilità cesserà di addebitare il corrispettivo menzionato dal seguente ciclo di fatturazione.
7.3.2 Ai sensi dell’art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
7.3.3 In caso di mancato pagamento, qualora risultino posizioni a credito del Cliente, Utilità ha facoltà di compensare tali posizioni.
ART. 8 - DIRITTI, TRIBUTI E DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA
8.1 Oltre agli importi previsti nel presente Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che Utilità è tenuta a pagare in relazione alla somministrazione del gas. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da Utilità sul proprio sito internet all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xxx - Supporto Clienti. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve farne specifica richiesta a Utilità alla data di sottoscrizione del Contratto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione. Pertanto, l’applicazione di un trattamento fiscale agevolato rispetto a quello previsto verrà effettuata da Utilità solo sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto.
8.2 In mancanza di diversa comunicazione del Cliente, Utilità considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l’istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDR, già ritenute valide nell’ambito di un precedente Contratto di somministrazione di gas tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest’ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l’integrazione o la modificazione.
8.3 Il Cliente assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva Utilità da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a Utilità. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Utilità, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Utilità fosse tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni.
8.4 ll Cliente si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare ad Utilità, entro il 2° (secondo) giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, esente ecc.)
8.5 Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato.
8.6 Ogni rimborso da Utilità al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Utilità all’Amministrazione Finanziaria e/o alle Regioni, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Utilità potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria e/o dalle Regioni.
ART. 9 - RITARDO NEI PAGAMENTI, SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER MOROSITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI
9.1 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da Utilità, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del tasso di mora ex D. lgs. 9/10/02 n. 231 in vigore alla data dell’inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di Utilità di messa in mora del Cliente. Saranno altresì posti a carico del Cliente le spese legate all’insolvenza (es. addebiti insoluti e protesti), le spese della diffida
ed ogni ulteriore spesa di recupero del credito. E’ facoltà di Utilità affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti, con eventuale ed ulteriore addebito dei relativi costi di recupero del credito. Utilità ha altresì diritto di ridurre i termini di pagamento delle fatture in emissione in caso di accertato ritardo nei pagamenti e di richiedere il pagamento “a vista” dovessero rilevarsi eventi di cui all’art. 10.7.
9.2 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da Utilità le procedure previste in caso di morosità del Cliente dall’ARERA potranno essere attivate da Utilità fin dal giorno successivo alla scadenza. In particolare,
Utilità invierà al Cliente titolare di PDR disalimentabile una comunicazione di costituzione in mora a
mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) indicante, il termine ultimo per il pagamento dell’insoluto, comunque non inferiore a: i) 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata; ii) 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento da parte di Utilità della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC; iii) 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui Utilità non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata. Il Cliente dovrà comunicare a mezzo fax o email a Utilità l’avvenuto pagamento. Utilità, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal suddetto termine senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli importi insoluti e in costanza di mora, potrà richiedere al Distributore la chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. Qualora Utilità proceda nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con una nuova comunicazione di costituzione in mora, relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione, il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi. In tal caso inoltre i termini di cui ai precedenti punti i), ii), iii) sono rispettivamente ridotti a 7 (sette), 5 (cinque), 10 (dieci) giorni. Utilità, in caso di sospensione/interruzione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas naturale, nel limite del costo previsto dal Distributore.
9.3 Nel caso in cui a seguito di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, Utilità si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto con il Cliente e di richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile.
9.4 L’esercente la vendita corrisponderà al Cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari a euro 30,00 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Corrisponderà altresì un importo pari a euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento; 2) non sia stato rispettato il termine massimo (3-tre- giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; 3) non sia stato rispettato il termine minimo (3-tre-giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa di distribuzione di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità. In tali casi, oltre a ricevere l'indennizzo, il Cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al Cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione.
9.5 Nel caso in cui l’intervento di chiusura del PDR non fosse fattibile, indipendentemente dalla motivazione, Utilità si riserva di richiedere al Distributore il ricorso all’intervento di interruzione dell’alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente, qualora fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di interruzione della fornitura non risultasse fattibile, Utilità si riserva di richiedere al Distributore la cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi presso il PDR dalla data di efficacia della Cessazione.
9.6 In questo caso, Utilità sarà tenuta a trasmettere all’impresa di distribuzione, se richiesti: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; iii) copia della comunicazione di risoluzione del Contratto con il Cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; iv) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
9.7 Il Cliente è obbligato a consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PDR in caso di inadempimento del Cliente medesimo.
9.8 A far data dall’avvenuta cessazione amministrativa del PDR disalimentabile il Distributore, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà all’attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
9.9 Utilità ha inoltre diritto di sospendere/interrompere l’erogazione del gas naturale, anche senza preventiva comunicazione scritta, nei seguenti casi: a) appropriazione fraudolenta del gas naturale; b) manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura; c) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto (superamento dei quantitativi massimi concessi, uso del gas naturale difforme, cessione del gas naturale a terzi, etc.); d) situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas naturale o gravi deficienze tecniche.
9.10 Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un PDR non disalimentabile Utilità potrà provvedere alla richiesta al Distributore di cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
9.11 Utilità si riserva la facoltà di richiedere l’indennizzo previsto dal Sistema Indennitario, disciplinato con deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e s.m.i., per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Utilità si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente “CMOR” (corrispondente all’indennizzo) così come risultante dai flussi informativi del SII o addebitatale dal Distributore, relativa all’attivazione del Sistema Indennitario rispetto ad una precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore.
ART. 10 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
10.1 Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, anche limitatamente ad alcune forniture, nei termini di seguito indicati. Qualora il recesso sia manifestato dal Cliente al fine di cambiare venditore la comunicazione di recesso deve pervenire ad Utilità entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore e secondo le procedure indicate nella Delibera 783/2017/R/com e s.m.i., ad eccezione di quanto indicato al comma successivo.
10.2 Nel caso in cui i consumi di un Cliente, titolare di uno o più PDR per “usi diversi” o nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico come definiti all’art. 2.3 lett. d) e c) del TIVG, superino complessivamente i
200.000 Smc/anno, ovvero nel caso di fornitura di controparti pubbliche, il recesso deve essere esercitato con un preavviso minimo di 12 (dodici) mesi, restando inteso che il termine di preavviso decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
10.3 Qualora sia manifestato senza il fine di cambiare Fornitore, il recesso è esercitato direttamente dal Cliente, il termine di preavviso è pari a 1 (uno) mese e decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In entrambi i casi il termine decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione.
10.4 Nel caso di recesso dal contratto per cambio venditore, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a Utilità da parte del venditore entrante secondo le procedure indicate nella Delibera 783/2017/R/com e s.m.i. Nei soli casi di cui all’art. 10.2 è facoltà del Cliente in alternativa inviare autonomamente la comunicazione di recesso ad Utilità in forma scritta mediante raccomandata A/R o PEC. Nel caso di recesso dal contratto per cessazione della fornitura, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a Utilità da parte del Cliente in forma scritta mediante raccomandata A/R o PEC.
10.5 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, Utilità, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale costituita da un importo fisso di 100 (cento) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 21 (ventuno) centesimi di euro per mc per il consumo medio mensile stimato in base al consumo annuo comunicato dal Distributore.
10.6 Utilità ha facoltà di recedere unilateralmente da contratti di mercato libero in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi, ovvero 3 (tre) mesi nei confronti dei Clienti di cui all’art. 10.2, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione.
10.7 Utilità ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R, PEC o fax al Cliente, qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi, fermo restando il diritto da parte di Utilità di richiedere al Cliente il risarcimento di tutti gli oneri rimasti a suo carico in conseguenza della risoluzione del Contratto: a) accertamento degli eventi di cui all’art. 3.4;
b) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione SEPA, ove prevista dal Contratto come modalità di pagamento e/o mancata costituzione di garanzia prevista all’art 15; c) impossibilità di procedere alla somministrazione di gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Utilità, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Utilità nei confronti del Cliente; d) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 15 (quindici) giorni, reiterato ritardato pagamento delle fatture o mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa Utilità; e) mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Utilità per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali o eccessiva onerosità sopravvenuta; f) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dagli artt. 6 e 14; g) variazioni delle condizioni patrimoniali del cliente tali da porre in evidente pericolo il pagamento. In caso di risoluzione il venditore richiederà la cessazione amministrativa del servizio di distribuzione nei termini e modi indicati all’art. 16.4 e) della Delibera n.138/04 s.m.i.;
h) tentativo di alterazione della misura o prelievo fraudolento del gas naturale a danno di Utilità e/o del Distributore;
i) dichiarazioni mendaci da parte del Cliente (ivi incluso l’utilizzo del gas naturale per usi diversi da quelli dichiarati dal Cliente nel Modulo di Adesione).
10.8 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 11.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le Parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.
10.9 Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, ecc.), il PDR resti nella titolarità di Utilità per il servizio di Distribuzione locale, Utilità provvederà alla richiesta di sospensione della fornitura e successiva cessazione amministrativa.
10.10 In caso di recesso e/o risoluzione per sospensione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas naturale e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. In ogni caso, eventuali prelievi di gas naturale intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
ART. 11 - FORZA MAGGIORE
11.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Utilità, in tutto o in Parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.
11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.
11.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione, lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10.8.
ART. 12 – CESSIONE
12.1 ll presente Xxxxxxxxx potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti. Tale limitazione troverà applicazione anche nell’ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal Cliente. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del Contratto realizzate da Utilità a favore di una qualsiasi società: (a) da questa controllata; (b) di questa controllante; (c) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; (d) controllante o Partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.
12.2 Resta fin d’ora inteso che a seguito della cessione del presente Contratto da parte del Cliente ai sensi del comma precedente, il Cliente medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti di Utilità ai sensi del presente Contratto, solo se (a) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest’ultimo, e (b) le obbligazioni di pagamento facenti capo al Cliente siano state da questo integralmente soddisfatte.
12.3 In caso di morosità del Cliente, il consenso di cui all’art. 12.1 potrà essere subordinato al fatto che il subentrante si assuma in solido le obbligazioni del Cliente e pertanto risponda degli inadempimenti pregressi al subentro configurando così anche la fattispecie di “Morosità del Cliente finale”. Utilità avrà quindi diritto di attivare le procedure previste all’art. 9 del presente Contratto.
12.4 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il Contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti a Utilità.
12.5 Utilità si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Xxxxxxxxx, impegnandosi sin d’ora il Cliente ad accettare detta cessione.
ART. 13 - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
13.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Utilità si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali in vigore, applicate ai contratti sul Mercato Libero, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione etc. Ai fini del Contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Utilità per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali, eccessiva onerosità sopravvenuta o comunque qualsiasi altra circostanza che di volta in volta renda ragionevole una variazione del rapporto contrattuale. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui Utilità le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte di Utilità. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo indicato nella comunicazione di variazione che dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 10.1.
13.2 Per i Clienti di cui all’art. 10.2 i suddetti termini sono ridotti: le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 2° (secondo) mese successivo a quello in cui Utilità le ha comunicate e il Cliente potrà recedere inviando comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento delle modifiche che potrà avvenire anche in bolletta. In difetto queste ultime si intenderanno accettate.
13.3 In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.
ART. 14 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA
14.1 La fornitura viene concessa per gli usi specificati nel Modulo di adesione nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con Utilità e a valle di specifica autorizzazione del Distributore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare i volumi e conseguentemente il valore della potenzialità e della pressione al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della capacità di portata degli impianti del Distributore.
14.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al comma che precede, effettui un prelievo in eccedenza, Utilità potrà risolvere di diritto il Contratto.
14.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a Utilità o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza, ivi compresi i danni relativi alla qualità del servizio erogato da Utilità al Cliente medesimo o a terzi.
14.4 Il Cliente dichiara di essere intestatario del punto di fornitura, di avere pieno titolo per sottoscrivere il presente Contratto, richiedere la fornitura, di avere la piena disponibilità degli immobili in cui sono situati i propri impianti e manleva Utilità da ogni responsabilità al riguardo. Il gas non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Modulo di adesione e nell’Allegato “Dati tecnici di fornitura” (per Clienti con più PDR), né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
14.5 ll Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel Modulo di adesione e/o nell’Allegato “Dati tecnici di fornitura” (per Clienti con più PDR) ed in particolare nell’uso del gas.
14.6 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Utilità non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti, e segnatamente per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuti alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
14.7 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause
di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasporto e distribuzione, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità.
14.8 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili a Utilità, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
14.9 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare Utilità per ogni contestazione o richiesta di pagamento di oneri o danni che dovessero pervenire alla stessa nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
14.10 In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore; Utilità emetterà la fattura per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.
14.11 Gli impianti del Cliente a valle del PDR, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell’utilizzo del gas naturale.
ART. 15 – FORME DI GARANZIA
15.1 Utilità, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto potrà richiedere al Cliente, anche successivamente all’attivazione, garanzie quali fideiussioni bancarie e/o deposito cauzionale, per un importo complessivamente pari a 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste all’indirizzo indicato da Utilità entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta. Tale garanzia potrà essere richiesta da Utilità anche in corso di vigenza del Contratto, qualora il Cliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione, tale da pregiudicare l’affidamento concesso, o dovessero rilevarsi eventi di cui all’art.10.7. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.
ART. 16 – REGISTRAZIONE
16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli artt. 5 (secondo comma) e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e s.m.i., il Contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa e solo in caso d’uso il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
ART. 17 – RINVIO NORMATIVO
17.1 Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall‘ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’Autorità e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili. ART. 18 – COMUNICAZIONI E RECLAMI
18.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.
18.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad Utilità, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i PDR.
18.3 Qualsiasi comunicazione del Cliente inerente al Contratto dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Utilità SpA – Servizio Clienti, Xxxxx Xxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Fax 00000000000 – Mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx - PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx. Qualsiasi comunicazione di Utilità inerente al Contratto dovrà essere inviata presso i recapiti indicati dal Cliente nel Modulo di adesione. A tal fine Utilità si riserva di utilizzare prioritariamente i canali di posta elettronica forniti dal Cliente e/o acquisiti da banche dati pubbliche.
18.4 Utilità comunica sulla fattura e sul sito xxx.xxxxxxx.xxx i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito rende disponibile un modulo scaricabile per l’inoltro di reclami. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Utilità un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico; d) sevizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas); e) codice identificativo del PDR, ove disponibile, o, qualora non disponibile, il codice Cliente; f) breve descrizione dei fatti contestati. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito xxx.xxxxxxx.xxx, nonché ai recapiti di cui al punto 18.3.
18.5 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione. L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.
ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
19.1 Utilità elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove è erogata la fornitura di gas o, nei casi di persona giuridica, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/ o di domicilio del Cliente medesimo.
ART. 20 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI
20.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.
ART. 21 - BONUS SOCIALE
21.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.
21.2 Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il n° verde 800.166.654.
ART. 22 - RATEIZZAZIONE
22.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di bonus sociale secondo quanto stabilito dal TIVG e dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. In particolare, Utilità è tenuta ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi: a) clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli a seguito di consumi stimati sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto; e) fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
22.2 Ai Clienti titolari di Bonus gas serviti nel mercato libero la rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a: (i) fatture che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione; (ii) fatture emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.
22.3 Il Cliente con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno e servito nel mercato libero, anche se non titolare di bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com ha diritto alla rateizzazione nei casi di cui ai precedenti commi 22.1 lett.d) e 22.1 lett.e).
22.4 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale Utilità provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.
22.5 La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza. Successivamente alla ricezione della richiesta di rateizzazione Utilità, tramite comunicazione scritta, indicherà al Cliente le modalità ed i nuovi termini di scadenza per il pagamento delle rate.
22.6 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento al comma 22.1: (i) nei casi a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; (ii) nel caso d), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; (iii) nel caso e), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
22.7 Le rate non sono cumulabili.
22.8 Utilità ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, Utilità provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
22.9 Utilità si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi.
22.10 Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
22.11 Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio fornitore, Utilità ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.
22.12 La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 (cinquanta) euro.
22.13 Utilità ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
ART. 23 – INDENNIZZI AUTOMATICI
23.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Utilità corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
23.2 Utilità corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.
23.3 L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
23.4 Utilità corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro: a) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; b) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
23.5 L’indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio Fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore al Fornitore.
23.6 Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
ART. 24 – ASSICURAZIONE GAS
24.1 I Clienti finali civili gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni - anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti - gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale, da essa sono esclusi: a) i Clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25; b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.
24.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Per informazioni relative agli eventuali sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione si può contattare il CIG al numero 800.929.286 o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxx.xx.
24.3 La denuncia dell’eventuale sinistro deve essere inoltrata direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) utilizzando l’apposito modulo; copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili presso gli uffici commerciali di Utilità e sul sito internet xxx.xxxxxxx.xxx.
ART. 25 - RIFERIMENTI NORMATIVI
25.1 Nell’ambito del presente Contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 (D. Lgs. 164/00); Delibera ARERA
n. 229 del 18 ottobre 2001, e s.m.i. (Del. 229/01); Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 (D. Lgs. 231/02); Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04); Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000, x. 000 (X. Lgs. 206/2005), che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” (Codice del Consumo); Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”; Legge 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata nella G.U. n.189 del 14 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”(L. 124/2017); Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 (L. 205/2017); Delibera ARERA 108 del 6 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 7 giugno 2006 (Del. 108/06); Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011 pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i.. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG); Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV); Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e
s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG); Delibera ARERA 367/2014/R/gas del 24 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 25 luglio 2014 e s.m.i. (Del. 367/2014/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG); Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com) che disciplina la voltura; Delibera ARERA Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com) che adotta il testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA (TICO); riforma le modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura per i clienti finali di piccole dimensioni e apporta modifiche al TIV e alla deliberazione 138/04; Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), approva un nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita (TIQV); Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF); Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017 (Del. 593/2017/R/com), pubblicata sul sito ARERA il 4 agosto 2017 che ha approvato il “Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale” (TSIND); Delibera 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 (Del. 783/2017/R/com), pubblicata sul sito ARERA il 24 novembre 2017.