Forme di garanzia. Condizioni di Assicurazione - pag. 18 di 26 La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qua- lora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coin- volgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alco- lemico non superiore a 1,2 g/l;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conse- guenza diretta e esclusiva di evento della circolazio- ne che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a E 250,00;
f) sia sottoposto a procedimento penale per delitto dolo- so, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia prov- vederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di E 2.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diver- sa da assoluzione, proscioglimento derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del re- ato, la Compagnia richiederà allo stesso il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, noti- zia di coinvolgimento nell’indagine penale;
g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza – In- giunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale: • quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sini- stro e sull’attribuzione della responsabilità; • ove la sanzione amministrativ...
Forme di garanzia. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in ve- ste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (L. 41/2016); la garanzia è operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alco- lemico non superiore a 1,2 g/l;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conse- guenza diretta e esclusiva di evento della circolazio- ne che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a E 250,00;
Forme di garanzia. Nel testo che segue si intende per: La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Cod. Civ.. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
Forme di garanzia. (vale la forma di garanzia indicata sulla scheda di Xxxxxxx)
Forme di garanzia. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato o per eventi che lo coinvolgano in ve- ste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
Forme di garanzia. In funzione della forma prevista, sono prestate le garanzie riportate nelle sezioni dedicate: ▪ Forma Base ▪ Forma Super Ciascuna forma di Assistenza è operante solo se richiamata nella Scheda di polizza.
Forme di garanzia. Nel caso di regime matrimoniale di comunione dei beni, la richiesta di prestito verrà sottoscritta da entrambi i coniugi. L’erogazione del prestito è condizionata alla verifica della garanzia fornita dal T.F.R. maturato e accantonato in azienda e/o presso il Fondo di Tesoreria INPS al momento della richiesta, che non potrà essere inferiore ad 1/5 del capitale richiesto in prestito. Le Imprese, a garanzia della erogazione del prestito, nel caso di mancata capienza del T.F.R. maturato e accantonato in azienda e/o presso il Fondo di Tesoreria INPS, chiederanno agli interessati di sottoscrivere, con oneri a loro carico, una Polizza Vita temporanea "Caso Morte", per un capitale pari alla somma erogata, eleggendo l'Impresa erogante quale beneficiaria sino alla concorrenza del debito residuo, od altre forme di garanzia. Il dipendente avrà l’obbligo di rilasciare all’organo Gestore del Fondo Pensione comunicazione delle garanzie fornite a copertura del prestito. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anticipatamente rispetto all’estinzione del debito si potrà determinare, alternativamente, la seguente casistica: • il debito residuo verrà trattenuto in unica soluzione dalle spettanze di fine rapporto; • nel caso in cui le spettanze di fine rapporto non siano sufficienti, il lavoratore potrà estinguere il debito attraverso un versamento (bonifico o assegno) a favore della società del Gruppo Aviva in Italia creditrice, entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
Forme di garanzia concorrenza di € 200,00 per sinistro; fino alla
Forme di garanzia. La Società intende prestare la garanzia Cristalli nella forma del risarcimento in forma specifi- ca, cioè assumendosi l’onere di riparare diret- tamente il veicolo danneggiato. La garanzia è prestata con la “Scelta Medium” oppure con la “Scelta Large”.
Forme di garanzia. In riferimento all’art. 7.1 il Contraente può scegliere tra le due seguenti opzioni. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assi- curato o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Faxxx xllecito di terzi;
b) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha pri- vato della patente di guida, adottato in conseguenza diret- ta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia pro- vocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veico- lo coinvolto in un Incidente stradale con terzi;