ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E AREU PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER PERSONE CON UN’INFEZIONE ACCERTATA O SOSPETTA DI COVID-19 MA ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI - (“PROGETTO TRASPORTI PROTETTI...
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E AREU PER L’ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE PER PERSONE CON UN’INFEZIONE ACCERTATA O SOSPETTA DI COVID-19 MA ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI - (“PROGETTO TRASPORTI PROTETTI DA PRONTO SOCCORSO”)
TRA
Comune di Milano (di seguito denominata COMUNE), con sede in Xxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx, 0 X.X. x X. XXX 00000000000, in atto rappresentato dal Direttore pro tempore dell’Area Trasporti e Sosta, Dr.ssa Xxxxx Xxxx;
E
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU), con sede in Milano Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, X.X./X. XXX 00000000000, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
Di seguito AREU e COMUNE verranno congiuntamente definite le Parti
PREMESSO CHE
con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili noti come COVID-19 e che con successivi provvedimenti emergenziali sono state disposte misure volte a contenere il diffondersi del contagio;
considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono state adottate ulteriori urgenti misure per il contenimento del contagio;
l’emergenza epidemiologia da COVID-19 attualmente in atto ha colpito in maniera particolare il territorio della Regione Lombardia che, con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 è stata inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cui si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del D.P.C.M. sopracitato;
- sono in corso da parte delle competenti autorità gli interventi per il superamento del contesto di criticità e l’adozione di opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché' di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di protezione e prevenzione;
- con deliberazione n. 1310 del 20.11.2020, la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative in collaborazione con la ATS della Città di Milano e delle altre istituzioni competenti o coinvolte nell’ambito delle attività di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza.
DATO ATTO CHE
- una delle maggiori criticità maggiori recentemente emerse è rappresentata dal trasporto delle persone che hanno un’infezione accertata o sospetta di COVID-19 ma che sono asintomatici, o che manifestano i sintomi in forma lieve (paucisintomatici). Tali soggetti possono comunque contribuire alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione;
- il “trasporto protetto” di queste categorie di persone è una misura precoce di prevenzione in quanto permette l’isolamento sociale del cittadino, evitando l’utilizzo dei mezzi pubblici;
- in data 20 novembre 2020, l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) ha chiesto al Comune di Milano una collaborazione per la realizzazione di un progetto di trasporto sanitario semplice per persone con un’infezione accertata o sospetta di covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici (“progetto trasporti protetti da pronto soccorso”), da realizzare attraverso i taxi;
- in data 24 novembre 2020, tale progetto è stato presentato alla Commissione di monitoraggio taxi e le rappresentanze dei tassisti hanno formulato richieste di chiarimenti e osservazioni in proposito;
- con determinazioni dirigenziali n.9208 del 26.11.2020 e n. 9219 del 27.11.2020 del Direttore dell’Area Trasporti e Sosta è stata approvata una procedura operativa finalizzata alla costituzione di un elenco di tassisti da cui attingere nell’eventualità dell’attivazione di progetti di trasporto sanitario semplice da parte del Comune, anche in collaborazione con altri soggetti;
- con determinazione dirigenziale n.9278 del 27.11.2020 del Direttore dell’Area Trasporti e Sosta è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione tra il Comune di Milano ed AREU, per la realizzazione di un progetto di trasporto sanitario semplice per persone con un’infezione accertata o sospetta di covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici (“progetto trasporti protetti da pronto soccorso”), da realizzare attraverso i taxi.
VERIFICATO CHE
il progetto proposto da XXXX, prevede le seguenti caratteristiche:
- Destinatari:
Cittadini che hanno un’infezione accertata o sospetta di COVID-19:
• in forma asintomatica, oppure;
• lievemente sintomatica (febbre inferiore a 38 °C e tosse);
• autosufficienti;
• che sono dimessi dal Pronto Soccorso (che quindi non necessitano di ricovero);
• che devono fare rientro al proprio domicilio o ad un Covid-Hotel;
• che risiedono nella città metropolitana di Milano.
- Durata del progetto:
La durata del progetto è fissata indicativamente in 10 giorni a decorrere dal 30.11.2020, fatte salve eventuali necessità di prolungamento o riduzione dei tempi previsti in funzione delle reali esigenze che dovranno essere segnalate da AREU.
- Caratteristiche del conducente:
Il conducente deve indossare gli idonei D.P.I. : xxxxxxxxxx, guanti, in modo che il Trasporto avvenga nel rispetto delle disposizioni Ministeriali Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori.
Per ridurre al minimo il rischio sanitario, sulla base delle indicazioni di AREU, deve avere una età massima di 50 anni e non soffrire o over sofferto di patologie cardio-vascolari e respiratorie, attuali o pregresse.
- Caratteristiche del veicolo:
Il veicolo deve essere utilizzato in modo esclusivo nell’arco di un’intera giornata, essere riconoscibile per l’attività (adesivi di AREU) ed essere provvisto di:
• teleria mono uso, per ricoprire il sedile posteriore,
• setto divisorio tra il vano posteriore e anteriore del veicolo,
• almeno un dispenser per la disinfezione della cute.
Al termine di ciascuna corsa il veicolo deve essere idoneamente sanificato; al temine della giornata viene effettuato un trattamento centralizzato di disinfezione ambientale, da parte di un soggetto autorizzato che rilascerà apposito certificato, da consegnare all’Ufficio Autopubbliche.
Il taxi non potrà in alcun modo tornare a svolgere servizio ordinario prima consegna all’Ufficio Autopubbliche della certificazione relativa all’avvenuta sanificazione del mezzo, rilasciata da un soggetto autorizzato.
- Caratteristiche del servizio:
Il tassista dovrà garantire l’erogazione delle prestazioni – dalle ore 11:00 alle ore 21:00, nellambito del proprio turno di servizio.
Il numero di taxi necessari ogni giorno presso le diverse sedi dovrà essere comunicato da AREU all’Ufficio Autopubbliche quotidianamente, e potrà variare in funzione delle effettive esigenze e dell’evoluzione del quadro dell’emergenza sanitaria.
L’Ufficio Autopubbliche provvederà a contattare e designare i tassisti che parteciperanno al progetto, attingendo dall’elenco di diponibilità appositamente costituito, in ordine di iscrizione nell’elenco.
L’utilizzo dell’elenco sarà a rotazione, con l’intento di garantire la possibilità di partecipare alle iniziative a più tassisti possibili tra quelli resisi disponibili preliminarmente
I tassisti così individuati verranno segnalati ad AREU, che ne gestirà direttamente le corse mediante chiamata al numero di cellulare del tassista.
Le informazioni che saranno fornite nel corso della telefonata riguarderanno l’identificativo assegnato alla richiesta, la destinazione, il giorno e l’orario di partenza.
I trasporti si svolgeranno principalmente all’interno della città di Milano, comprendendo eventuali trasporti presso le strutture/i domicili situate/i nell’immediato hinterland di Milano, più precisamente dai pronto soccorso di seguito elencati al domicilio dei cittadini:
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Xxxxx Xxxxx e Xxxxx (2 P.S.);
- ASST Fatebenefratelli e Xxxxx (2 P.S.);
- Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico Milano.
I taxi sosteranno nelle aree dedicate di parcheggio limitrofe ai P.S. e il personale del Pronto Soccorso accompagnerà/indirizzerà all’area di sosta il cittadino, che poi sarà lasciato dal taxi davanti al proprio domicilio, evitando quindi il contatto tra tassista e cittadino.
L’esecuzione della singola prestazione di trasporto avrà avvio dal momento dell’arrivo della chiamata agli incaricati del trasporto, i quali stazioneranno all’interno dei plessi Ospedalieri. Il termine del trasporto dovrà essere comunicato al referente di AREU, mezzo contatto telefonico.
- Corrispettivo:
Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base dal tassametro, in funzione delle corse effettuate. Qualora tale importo, su base giornaliera, fosse inferiore a €.150, sarà riconosciuto da AREU al tassista un importo forfettario, sino all’importo massimo complessivo di €. 150, comprensivo del
corrispettivo derivante dall’applicazione del tassametro ad ogni corsa, per sostenere i costi connessi alla resa disponibilità del mezzo per tale servizio, tra cui i costi di sanificazione del veicolo.
Il correspettivo sarà erogato direttamente da AREU ai singoli tassisti a fronte dell’emissione di fattura elettronica, che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall’effettuazione del servizio. A fine giornata, il tassista dovrà rilasciare ad AREU un resoconto sottoscritto, riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa ed il relativo importo.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.
Art. 2 Oggetto e finalità
AREU ed il Comune di Milano (Direzione Mobilità e Trasporti – Area Trasporti e Sosta) si impegnano al rispetto del presente Accordo di collaborazione, finalizzato a garantire, tramite l’impiego del servizio taxi di Milano e limitatamente al territorio del Comune di Milano, il trasporto sanitario semplice a chiamata, a mezzo taxi, per persone con un’infezione accertata o sospetta di covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici (“Progetto trasporti protetti da pronto soccorso) presso i domicili dei pazienti che necessitano del relativo servizio.
Le finalità del presente accordo mirano alla prevenzione del contagio da Covid-19 in quanto il trasporto protetto permette l’isolamento sociale del cittadino, evitando l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Art. 3 Obblighi delle parti AREU garantisce:
- la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei cittadini che hanno un’infezione accertata o sospetta di covid-19 tramite l’integrazione del Comune di Milano – Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili.
- La comunicazione all’Ufficio Autopubbliche mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili dei numeri di taxi necessari ogni giorno presso le diverse sedi che potrà variare in funzione delle effettive esigenze e dell’evoluzione del quadro dell’emergenza sanitaria.
- la tempestiva acquisizione di ogni segnalazione di anomalia o criticità che può evidenziarsi anche in fase di analisi e riesame della procedura, sia prima dell’avvio della sperimentazione che nel corso della medesima;
- la fornitura ai tassisti aderenti al servizio dei DPI necessari allo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza;
- il pagamento delle prestazioni direttamente ai tassisti, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall’effettuazione del servizio. A fine giornata, il tassista dovrà rilasciare un resoconto sottoscritto riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa ed il relativo importo.
Il Comune di Milano garantisce:
- l’individuazione dei tassisti che parteciperanno al progetto, attingendo dall’elenco di disponibilità appositamente costituito, secondo la procedura definita con determinazioni dirigenziali n.9208 del 26.11.2020 e n.9219 del 27.11.2020 del Direttore dell’Area Trasporti e Sosta;
- la tempestiva comunicazione ad AREU dei nominativi dei tassisti coinvolti nel progetto;
- il monitoraggio del rispetto degli obblighi assunti dagli operatori taxi rispetto al servizio da rendere.
Art. 4 Durata
La durata del progetto è fissata indicativamente in 10 giorni a decorrere dal 30.11.2020, fatte salve eventuali necessità di prolungamento o riduzione dei tempi previsti in funzione delle reali esigenze che dovranno essere segnalate da AREU.
Art. 5 Oneri e costi
Il corrispettivo del servizio da riconoscere ai tassisti coinvolti sarà determinato sulla base dal tassametro, in funzione delle corse effettuate. Qualora tale importo, su base giornaliera, fosse inferiore a €.150, sarà riconosciuto da AREU al tassista un importo forfettario, sino all’importo massimo complessivo di €.150, comprensivo del corrispettivo derivante dall’applicazione del tassametro ad ogni corsa, per sostenere i costi connessi alla resa disponibilità del mezzo per tale servizio, tra cui i costi di sanificazione del veicolo. Il correspettivo sarà erogato direttamente da AREU ai singoli tassisti a fronte dell’emissione di fattura elettronica, che dovrà pervenire ad AREU entro una settimana dall’effettuazione del servizio. A fine giornata, il tassista dovrà rilasciare un resoconto sottoscritto riportante le corse effettuate, la destinazione di ciascuna corsa ed il relativo importo.
I costi derivanti dal presente accordo sono a carico di AREU in quanto titolare del Servizio di Trasporto sanitario a chiamata. AREU si impegna a liquidare, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile, gli importi delle fatture trasmesse dai titolari di licenza, preventivamente verificata da AREU nell’ambito dei propri specifici impegni.
Nessuna spesa è a carico del Comune di Milano.
Con la stipula del presente contratto, le Parti si impegnano ad adempiere al dettame della legge inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la fatturazione elettronica.
Art. 6 Controversie
In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 7 Imposte ed oneri
Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell’imposta di bollo, sono a carico delle singole parti.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
Art. 8 Riservatezza dei dati
Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento
Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Art. 10 Recesso delle Parti
Le Parti possono recedere dal presente accordo prima del termine indicato all’art. 6 in qualsiasi momento, comunicando la volontà per PEC agli altri soggetti sottoscrittori, con decorrenza dal giorno seguente la comunicazione.
Art. 11 Norme finali
Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento giuridico generale. Il presente accordo è approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Milano, 27.11.2020
Azienda Regionale Emergenza Urgenza il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Comune di Milano
Il Direttore Area Trasporti e Sosta Dr.ssa Xxxxx Xxxx