Verificato che Clausole campione

Verificato che la proposta progettuale è coerente con il con il Piano di Assetto del Territorio e con il Documento Programmatico del Sindaco del nuovo Piano degli Interventi (PI); - le parti intendono concludere un accordo per la realizzazione di una proposta di intervento, ai sensi dell'Art. 6 LR 11/2004, comprendente la determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale del Piano degli Interventi; - i contenuti perequativi della proposta sono conformi e rispettosi dei criteri e modalità applicative stabiliti dal PAT, segnatamente dall'Art. 13 delle relative Xxxxx Xxxxxxxx; - tale accordo, costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, dovrà essere successivamente recepito con deliberazione di adozione del Consiglio Comunale, ed è da intendersi condizionato alla conferma delle sue previsioni nel provvedimento di approvazione.
Verificato che gli importi di ciascun affidamento risultano al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - per i presenti affidamenti si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120; Comune di Napoli Data: 16/11/2022, DETDI/2022/0000439 - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 36, comma 9-bis e dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo previa consultazione di almeno 10 operatori economici per ciascun accordo quadro, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, selezionati mediante estrazione dall’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli; - in conformità a quanto stabilito dalle “linee guida per l’istituzione e la tenuta dei nuovi elenchi degli operatori economici fornitori del Comune di Napoli” di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1002/2011, in aggiunta ai 10 invitati, per ciascun accordo quadro, sarà individuato un ulteriore partecipante, selezionato tra gli iscritti all’elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex articolo 629 del codice penale (di cui alla nota nota PG/2021/568451 del 22-07-2021 del Gabinetto del Sindaco - Servizio Ufficio di Gabinetto), ove siano presenti nel predetto elenco soggetti in possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti; - con nota PG/2022/816064 dell’11/11/2022 il Dirigente del Servizio Gare-Lavori – Area Centro Unico Acquisti e Gare ha espresso parere favorevole in relazione alla procedura prescelta; - ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, per la presente procedura la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarà fissato un termine di ricezione delle offerte non superiore a 10 giorni dalla richiesta; - l’ANAC, con delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, ha stabilito il valore del contributo da versare da parte della stazione appaltante, in relazione all’importo posto a base di gara che, per gli affidamenti in questione, è pari a € 600,00 per ciascun accordo quadro, somma già inserita nei rispettivi quadri economici.
Verificato che. − Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto Bando di gara, finalizzato alla stipula di una Convenzione per la fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi (ottava edizione – XX 000000) – CIG 97431204F9, ai sensi dell’art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell’art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001; − La fornitura risulta aggiudicata in via definitiva a Telecom Italia S.p.A. (cf e pi 00488410010), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx n. 1, la convenzione attiva dal 25/10/2023 e valida per un periodo di 12 mesi; − Le licenze di interesse e contenute all'interno della convezione sono le seguenti:
Verificato che sulla base del Verbale di accordo del 20/2/2020, la somma sopra citata può essere liquidata a Zètema, dal Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, nell’ambito della fatturazione della Società relativamente all’acconto del mese di dicembre 2019 ed al conguaglio dell’ultimo trimestre dell’anno 2019 per le prestazioni di cui al Disciplinare del Dipartimento collegato al Contratto di servizi 2017-2019; l’art. 7, comma 3 della Parte Generale del Contratto di servizi 2027 – 2019 prevede, per i corrispettivi da rendere a Zètema da parte di Roma Capitale in relazione al suddetto Contratto, l’applicazione di un incremento del 14% per la copertura delle spese generali della Società, delle imposte dirette ed indirette e degli oneri indiretti con riferimento ai servizi resi; quanto sopra, è esplicitato dal Piano Economico, per ciascuna annualità, anche con riferimento alle voci economiche “Promozione Roma Pass – Contributi marketing ad operatori italiani/esteri” (Attività di promozione) ed “Adeguamenti tecnologici e formazione addetti redazione; attività di comunicazione per la promozione turistica e servizi di informazione; interventi per la dismissione dei chioschi ex PIT e il ripristino delle aree di pertinenza” (Gestione Redazione Banca dati); la Convenzione prot. L 222/2017 – AR/ni del 9/6/2017 (cfr. art. 4) prevede che Zètema Progetto Cultura S.r.l. corrisponda a P*Stop S.r.l. una somma – determinata sula base del numero delle Roma Pass vendute e dell’importo spettante al Concessionario per ciascuna card turistica, calcolato come sopra - cui è applicabile la sola IVA, senza riconoscimento di diverse maggiorazioni per Zètema; pertanto, la liquidazione del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale a Zètema della somma di Euro 119.666,93 non può prevedere il pagamento del citato incremento del 14%, ma la sola IVA, nell’aliquota del 22%, pari ad Euro 26.326,72, per un importo totale lordo di Euro 145.993,66 da versare successivamente, da parte di Zètema, alla società P*Stop S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte del Concessionario; di conseguenza, tale cifra, per una migliore evidenza di rappresentazione economico, finanziaria e contabile nell’ambito del dettaglio del Piano Economico allegato alla fatturazione di riferimento e del documento di rendicontazione a conguaglio dei costi dei servizi resi nel trimestre, pur provenendo dal concorso di importi tratto dalle voci economiche sopra citate (Euro 69.861,...
Verificato che la proposta progettuale è coerente con il con il Piano di Assetto del Territorio e con il Documento Programmatico del Sindaco del nuovo Piano degli Interventi (PI); - le parti intendono concludere un accordo per la realizzazione di una proposta di intervento, ai sensi dell’Art. 6 LR 11/2004, comprendente la determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale del Piano degli Interventi; - i contenuti perequativi della proposta sono conformi e rispettosi dei criteri e modalità applicative stabiliti dal PAT, segnatamente dal Titolo V delle relative Xxxxx Xxxxxxxx; - tale accordo, che costituisce parte integrante del Piano degli Interventi, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , recepito con deliberazione di Consiglio Comunale n. del di adozione della variante n. al P.I. e confermato nelle sue previsioni nel provvedimento di approvazione della variante n. deliberazione di Consiglio Comunale n. del . al P.I. di cui alla Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue:
Verificato che le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
Verificato che ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell’articolo 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (approvato con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017) e dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai RUP e al responsabile del Servizio competente per l’adozione del presente atto; - per l’affidamento in questione ricorrono i presupposti di cui all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la prenotazione degli incentivi per funzioni tecniche; - ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Comune di Napoli Data: 16/11/2022, DETDI/2022/0000439 - l’assenza nel contenuto del presente documento e nei relativi allegati di dati personali. - risulta necessario provvedere all’approvazione degli elaborati di gara allegati alla presente determinazione costituiti, per entrambi i lotti di ciascun accordo quadro, da:
Verificato che. IL RUP ha accertato in capo al soggetto affidatario i requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, come da attestazione sottoscritta in data 26/01/2021; - pertanto, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 può disporsi l’efficacia del presente affidamento.
Verificato che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto del consumo di tabacchi (FOI-nt), da ottobre 2014 a ottobre 2015, è pari a 0,0%, come pubblicato nel sito ISTAT in data 13 novembre 2015; - tutti i preventivi di spesa sopra riportati presentano una variazione massima rispetto all’anno precedente non superiore alla suddetta variazione dell’indice ISTAT FOI-nt.

Related to Verificato che

  • VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;

  • Verifica Il Concessore di licenza ha il diritto di verificare il rispetto del presente Contratto da parte dell'Utente. L'Utente accetta di: (1) implementare misure di protezione interne per prevenire qualsiasi copia, distribuzione, installazione, utilizzo o accesso non autorizzato al Software o alle Offerte di sottoscrizione; b) conservare record sufficienti a certificare la conformità al Contratto e, su richiesta del Licenziante, fornire e certificare le metriche e/o i rapporti basati su tali record che giustificano il numero di copie (per prodotto e versione) e architetture di rete ragionevolmente ricollegabili alle licenze e alla distribuzione del Software o delle Offerte di sottoscrizione; (3) consentire a un rappresentante del Licenziante o a un revisore indipendente ("Revisore") di ispezionare ed esaminare i computer e i record dell'Utente (inclusi quelli dei suoi contraenti o delle sue affiliate/consociate con accesso) durante i normali orari di lavoro, per verificarne la conformità ai termini di licenza per i prodotti software e/o le Offerte di sottoscrizione del Licenziante. Su presentazione della dichiarazione di riservatezza sottoscritta dal Licenziatario e dal Revisore per la salvaguardia delle informazioni riservate dell'Utente, l'Utente dovrà cooperare pienamente alla revisione e fornire l'assistenza necessaria e l'accesso a record e computer. Se una verifica dovesse rivelare che l'Utente ha o abbia in passato installato, utilizzato o effettuato l'accesso al Software o alle offerte di sottoscrizione senza possedere una licenza, dovrà, entro 30 giorni, acquistare un numero di licenze o offerte di sottoscrizioni sufficienti per rimediare a tali ammanchi senza poter beneficiare di alcuni sconto e sarà soggetto ai costi di licenza relativi alla durata dell'ammanco. Se viene riscontrata una carenza di licenze pari almeno al 5%, l'Utente dovrà rimborsare al Licenziante i costi sostenuti per la revisione.

  • Verifiche L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

  • Verifiche e monitoraggio Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – il presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 13. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • VERIFICA DEI REQUISITI Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/16, Poste si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica (es. mediante attestazioni cliente finale, referral, whitepaper, contratti, fatture, bilanci, etc.) della veridicità delle dichiarazioni rese, in sede di istanza/offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dall’Impresa/R.T.I./Consorzio e l’Impresa/R.T.I./Consorzio dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. Pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla/o stessa/o rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 D.P.R. 445/2000, si procederà all’esclusione dalla gara dell’Impresa/RTI/Consorzio. Nel caso d’avvenuta aggiudicazione, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. Poste si riserva la facoltà di incamerare la garanzia provvisoria fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Poste si riserva la facoltà di procedere a favore dell’Impresa che segue in graduatoria.

  • Verifica di conformità 1. Successivamente alla consegna dei prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il RUP o il DEC effettua la verifica di conformità dei prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. 2. L’esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dall’Agenzia avvengono a spese dell’Aggiudicatario. 3. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall’Aggiudicatario. 4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, l’Agenzia rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei prodotti consegnati, l’Agenzia invierà una segnalazione scritta all’Aggiudicatario attivando le pratiche di reso. 5. L’Aggiudicatario si impegna a ritirare, senza alcun addebito all’Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con l’Agenzia le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 6. Qualora l’Agenzia non provveda diversamente dandone notizia all’Aggiudicatario o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 7 - Penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti. 7. L’esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l’Aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all’atto dei controlli sopra citati.

  • VERIFICA DI CONFORMITA’ Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.