REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N.
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto per l'affidamento dei servizi organizzativi, logistici e di supporto necessari alla realizzazione dell’evento “Invest in Sardinia day”
L’anno 2013, il giorno del mese di , in Cagliari, presso la Società Finanziaria Regione Sardegna SpA (siglabile SFIRS) , nella sua xxxx xx xxx X. Xxxxxxxxxx x.0 Xxxxxxxx, innanzi a me, dott. xxxxxxxxxxx, nominato con xxxxxxxxxxxxxx ………………………………, sono presenti xxxxxxxxxxxx, nat_ a ( ) il / / , , nella sua qualità di Dirigente xxxxxxxxxx in rappresentanza della SFIRS codice fiscale 00206010928, ed il Sig , nat_ a ( ) il / / , nella sua qualità di della Società con sede in
via , codice fiscale , di seguito per brevità denominata "Società",
Detto Raggruppamento a tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio in , via
.
PREMESSO
che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnicoamministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che la Società dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre,
accettare integralmente:
• bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla G.U.C.E. del / / , supplemento n. e relativo Capitolato speciale redatto ed approvato dalla SFIRS
• documentazione di offerta tecnica ed economica di gara, trasmesse dalla società a SFIRS all’interno del plico di gara in data / / ;
• verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del / / , n.
;
che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ed ha altresì prestato la cauzione definitiva prescritta;
Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa
prodotti dalla SFIRS presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dalla Società, i primi prevarranno sui secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dalla Società ed accettate dalla SFIRS.
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
In base al presente contratto, la Società si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo e comunque nei termini essenziali nello stesso stabiliti, tutto quanto previsto nelle offerte tecnica ed economica in premessa individuate, secondo quanto previsto nel capitolato d’oneri in premessa citato e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
Salva quindi ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato e nell'offerta di gara, la Società dovrà fornire servizi organizzativi, logistici e di supporto necessari alla realizzazione dell’Evento “Invest in Sardinia Day” (in Cagliari, nei giorni 6 e 8 novembre 2013), servizi consistenti in particolare nelle seguenti attività:
(Lotto 1 o Lotto 2)
La prestazione delle attività sopra individuate comprende evidentemente la realizzazione ed erogazione di tutti i servizi e prodotti menzionati nelle corrispondenti sezioni di capitolato ed offerta tecnica di gara.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che la Società dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la SFIRS, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
La Società si impegna inoltre a prestare tutti le attività ulteriori ed accessorie previste nell’offerta tecnica dalla medesima presentati ed in ogni caso tutti quei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
ARTICOLO 3 DURATA
Il presente contratto ha validità dalla data di stipula e termine al 31.01.2014, fatti salvi i termini essenziali per la realizzazione delle specifiche linee di attività, così come derivanti dallo stesso oggetto del contratto.
ARTICOLO 4
ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELLA SOCIETÀ
Faranno carico alla Società, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 8, tutti gli oneri ed i rischi relativi e connessi alle attività, alle acquisizioni ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione dell’oggetto contrattuale.
La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la SFIRS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. La Società si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione a SFIRS di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
È in facoltà della SFIRS di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto la Società si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.
E in facoltà della SFIRS di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla SFIRS medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la SFIRS.
ARTICOLO 6
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il cronoprogramma delle attività contrattuali, salvo variazioni concordate, è quello riportato a pagina / paragrafo dell'offerta tecnica di gara.
In ogni caso il servizio dovrà essere erogato con la necessaria flessibilità operativa a seguito di necessità e/o esigenze non pianificabili alla data di stipulazione del presente contratto dalla SFIRS, e che saranno all’occasione concordate in tempo reale con la SFIRS medesima.
Le attività svolte dovranno essere consuntivate in appositi documenti di "Stato di Avanzamento Lavori”, riepilogativo di tutte le attività realizzate e contenente tra l'altro, distintamente per ogni Azione e in coerenza con le corrispondenti previsioni contenute nella offerta economica di gara.
Detti SAL saranno in numero di 2, il primo (20%) alla stipula del presente contrattoal periodo sino al 30 ottobre 2013, il secondo relativo al periodo successivo, con termine alla data di conclusione delle attività contrattuali.
Gli stessi S.A.L. dovranno essere sottoposti all’approvazione della SFIRS entro quindici giorni dal termine del periodo di riferimento.
ARTICOLO 7 VERIFICHE
Salva ogni diversa modalità di verifica che la SFIRS intenderà disporre in corso d’opera, le prestazioni fornite dal Raggruppamento saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:
• verifica di corrispondenza, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi promessi, con riferimento alle disposizioni di capitolato e di offerta, alle previsioni dei piani di lavoro, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
• verifica di corrispondenza ed adeguatezza dell'impiego di risorse, sulla base delle previsioni di impegno contenute nell'offerta di gara.
ARTICOLO 8 CORRISPETTIVI
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico della Società è stabilito in € ( ), oltre €
( ) a titolo di IVA, per un importo complessivo di € ( ), così suddivisi (IVA inclusa) per linea di costo e/o per singola azione:
Tutte le tariffe da cui derivano gli importi di cui sopra sono accettate dalla Società in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
ARTICOLO 9
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi di competenza della Società verranno liquidati, in ragione delle prestazioni o delle forniture effettivamente erogate, ad avvenuta approvazione da parte della SFIRS dei S.A.L. ove sono rendicontati i servizi detti.
In caso di Raggruppamento, alla data di maturazione delle rispettive competenze, sarà cura della Società mandataria raccogliere le fatture degli altri componenti il Raggruppamento, verificarne la correttezza e trasmetterle alla SFIRS.
Tutti i pagamenti di competenza della Società saranno effettuati a mezzo
mandati di pagamento intestati alla medesima da emettersi sul c/c IBAN Banca .
Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla SFIRS, in mancanza di ragioni ostative imputabili al Raggruppamento, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.
ARTICOLO 10
MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, entro il limite del quinto del corrispettivo indicato al precedente art.10, il Raggruppamento espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.11 del R.D. 18.11.1923, n.2440 e dall’art.120 del R.D. 23.5.1924, n.827.
In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo previsto, si applicheranno i medesimi prezzi unitari applicati per il presente contratto.
In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo previsto in contratto, il Raggruppamento non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre i prezzi contrattuali per la parte del contratto correttamente eseguita.
ARTICOLO 11 PENALI
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei prodotti o nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma richiamato al precedente art. 6 la SFIRS, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla Società, applicherà alla Società una penale così determinata:
· 3 % (tre per cento) del corrispettivo relativo al singolo prodotto o del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività nel periodo di riferimento, per ogni giorno di ritardo fino al quinto;
· 6 % (cinque per cento) del medesimo corrispettivo, per ogni giorno di ritardo successivo al quindicesimo giorno, fino ad un massimo pari al 60 % (cinquanta per cento) del corrispettivo concordato per la realizzazione del prodotto o linea di attività.
Peraltro data la natura dei servizi oggetto di affidamento, l'esplicito collegamento funzionale dei medesimi alla realizzazione degli eventi di cui in epigrafe e quindi l'intrinseca essenzialità di tutti i relativi termini di adempimento, la SFIRS - ferma restando l’applicazione delle penali
previste nei precedenti commi - avrà diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., compreso quello di immagine, nonché la risoluzione di diritto del presente contratto, nell’ipotesi in cui l'inadempimento totale o parziale della Società, comprometta sotto qualsiasi profilo la perfetta realizzazione degli eventi detti.
Nel caso in cui la società non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, la SFIRS potrà inoltre anche sospendere l’importo relativo all’azione contestata sino ad esatto adempimento delle obbligazioni dette.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati alla Società dalla SFIRS La Società potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di sette giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la SFIRS potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
In caso di persistente inadempimento o comunque in caso di particolare urgenza , è riconosciuta alla SFIRS la facoltà, previa comunicazione alla Società, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando alla Società inadempiente i relativi costi sostenuti.
ARTICOLO 12 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, la Società ha costituito un deposito cauzionale di €
( ), nella misura del 5% dell’importo contrattuale, al netto di IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 8, mediante fideiussione n. accesa in / / presso
, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.
In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la SFIRS si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della SFIRS.
In caso di inadempimento a tale obbligo la SFIRS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 13
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
La SFIRS acquisisce la titolarità di tutti i prodotti, documentazione e codici e quant'altro realizzati in esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 14
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della SFIRS azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
La SFIRS assume l’onere di informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.
ARTICOLO 15
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
ARTICOLO 16
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.
La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
La Società è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. La Società è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, al personale, ai consulenti, nonché ai beni mobili e immobili dell’SFIRS, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento della Società anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla SFIRS per porre fine all’inadempimento, la SFIRS ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società.
Resta sempre salvo il diritto della SFIRS al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 18 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno risolte secondo quanto previsto dall’art. 34 del Capitolato Speciale. Unico foro competente sarà quello di Cagliari.
ARTICOLO 19
ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI
ANTIMAFIA
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine, la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che la Società è tenuta a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.633, per cui peraltro dovrà applicarsi al presente contratto l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986,n.131.
Viene dato atto che alla data della stipula del presente contratto ancora non sono pervenute le informazioni del Prefetto di cui all’art.10 e ss. del D.P.R. n.252 del 3 giugno 1998, attestanti l’insussistenza di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.10 della Legge n.575/65 ovvero dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/94,
informazioni comunque già richieste da parte della SFIRS.
In ragione del carattere di obiettiva urgenza che il presente contratto riveste, lo stesso viene tuttavia stipulato senza attendere tali informazioni prefettizie ex art.11 comma 2 del cit. D.P.R. n.252/1998.
Nel caso in cui tali informazioni non dovessero risultare positive, si applicherà pertanto il disposto di cui al medesimo comma 2 dell’art.11 del D.P.R. n.252/98.
E richiesto, io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.
Questo atto, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone sin qui di ventidue facciate e di quattro righe della ventitreesima, nonché di un allegato composto di un foglio.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
per la SFIRS
per la Società ………………….
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., la Società dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all’art. 18 primo capoverso (clausola compromissoria) e secondo capoverso (deroga alla competenza territoriale).