CONTRATTO DI FORNITURA DI
REP. N.
CONTRATTO DI FORNITURA DI
UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE SISMICO MULTICANALE TELEMETRICO DIGITALE DA INSTALLARE SULLA NAVE DA RICERCA OGS EXPLORA PER LA CONDUZIONE DI PROSPEZIONI SISMICHE MARINE
TRA
OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)
E
SOCIETÀ AGGIUDICATARIA DELLA GARA CIG 6175595635, CUP F86D14000260001 REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ) del mese
di ......, in Sgonico, presso la sede di Borgo Grotta Gigante n. 42/c dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), davanti a me dott. ...... ........., nato a ....... il , domiciliato per la mia carica in Sgonico,
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00/x, incaricato quale Ufficiale Rogante della redazione e della ricezione degli atti e contratti nell'interesse del predetto OGS, a norma dell’art. 15, VI comma, lettera f) dello Statuto dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) e con espressa rinuncia dei testimoni in quanto i contraenti si trovano nelle condizioni volute dalla legge per rinunciarvi, e col mio consenso, si sono personalmente costituiti:
1. il ................ ............, nato a ............................... il ......................, nella sua
qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), di seguito denominato OGS, domiciliato per la sua carica presso l’OGS (C.F. e partita I.V.A. n. 00055590327), con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x, 00000 Xxxxxxx (XX), munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell’art. 6, II comma dello Statuto OGS;
2. il .............., nato a ............... il ....................., nella sua qualità di
.................... della Società ........., (C.F. e partita I.V.A. ............), con sede
legale in ...................., via ................. n. , munito dei necessari poteri per
la sottoscrizione del presente atto giusta la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. , che si allega sotto la lettera “A”;
detti comparenti della cui identità personale, capacità e veste io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, mi richiedono di ricevere il seguente atto in forza del quale:
P R E M E S S O
− che l’OGS è tra l’altro proprietario della n/r OGS Explora;
− che l’OGS ha manifestato la necessità di affidare la fornitura di un sistema di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismiche
marine;
− che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. 094/2015 dd. 13.04.2015 è stata autorizzata l’indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di cui sopra;
− che la procedura aperta si è regolarmente svolta;
− che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. XXX dd. 00.00.2015, la gara a procedura aperta per l’affidamento fornitura di un sistema di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismiche marine è stata aggiudicata in via definitiva alla Società con
sede a ;
− che l’OGS ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della …………………….., rilasciato in data ,
avente esito regolare;
− che con atto del Direttore Generale dell’OGS n. XXX dd. 00.00.2015 è stata autorizzata la stipula del contratto di fornitura della strumentazione sopra indicata in forma pubblico amministrativa elettronica con la Società
…………….., nel prosieguo denominata “Impresa”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’OGS affida all’Impresa, che accetta, la fornitura della seguente strumentazione:
“N. 1 sistema di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismiche marine
marca ……. modello “
Art. 2 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. La fornitura dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 150
(centocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. La strumentazione dovrà essere consegnata presso il Porto di Trieste o presso altro un altro Porto dello Stato Italiano, che verrà comunicato all’Impresa da parte dell’OGS almeno tre giorni solari prima della data indicata dall’Impresa quale data di spedizione della strumentazione.
3. Il corrispettivo contrattuale indicato nel successivo articolo 5 deve intendersi comprensivo delle spese di consegna presso la località indicata nel comma precedente.
4. Prima della spedizione della strumentazione da parte dell’Impresa, l’OGS si riserva la facoltà di richiedere che la consegna dei beni avvenga in una località non compresa nel territorio dello stato italiano. La differenza di costo per tale diversa località di consegna rimarrà a carico di OGS.
1. Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e scadenza ad avvenuto rilascio da parte dell’OGS delle dichiarazioni di regolare fornitura.
2. Il contratto potrà essere prorogato dall’OGS in forma scritta soltanto per giustificato motivo.
Art. 4 – SUBAPPALTO
L’Impresa potrà affidare in subappalto le seguenti prestazioni:
……………………….
nei termini ed alle condizioni stabilite nell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ovvero
L’Impresa non potrà affidare in subappalto alcuna parte della fornitura oggetto del presente contratto.
Art. 5 - CORRISPETTIVO
All’Impresa verrà corrisposto il corrispettivo di € …………,… (Euro
……………………………./…..).
Tale corrispettivo è al netto di IVA (è in corso di analisi se la fornitura è imponibile IVA ovvero non imponibile IVA ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e
s.m.i. poiché tutta la strumentazione scientifica oggetto del presente contratto verrà installata a bordo della n/r OGS Explora)
Il corrispettivo di cui al primo comma è fissato a corpo e compensa tutti gli oneri connessi all'effettuazione della fornitura, ritenendosi l’Impresa in tutto soddisfatta con il suo pagamento secondo le modalità successivamente stabilite.
Il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutto il periodo di vigenza del contratto e verrà pagato dall’OGS secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6. L’Impresa non avrà perciò diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione. Tali prezzi verranno applicati dall’Impresa all’OGS anche in caso di eventuale rinnovo del contratto, salvo le ipotesi di adeguamento dei prezzi stabilito dall’articolo 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Avendo il contratto ad oggetto la fornitura di beni senza installazione, in conformità al disposto della determina dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3/2008, all’Impresa non è dovuto
alcun onere della sicurezza per rischi da interferenze e per tale motivazione non è stato redatto il DUVRI.
Art. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Impresa potrà emettere la fattura di vendita ad avvenuta consegna del bene presso la località indicata nel precedente articolo 2 ovvero presso quelle concordate per iscritto con l’OGS successivamente alla stipula del contratto e prima della spedizione degli strumenti.
Il pagamento della fattura sarà effettuato a trenta giorni dalla sua ricezione, dimostrata dall’apposizione del timbro di protocollo dell’OGS su tale documento, a condizione dell’avvenuto rilascio da parte dell’OGS della dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura e dell’ottenimento del
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell’Impresa. Qualora venissero rilevate irregolarità nell’esecuzione della fornitura, il termine decorrerà dal giorno dell’effettiva regolarizzazione della stessa.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato intestato alla …………………………. avente IBAN
……………………………, sul quale sono autorizzate ad operare le seguenti persone:
……………………….., codice fiscale ;
……………………….., codice fiscale ………………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., l’Impresa si obbliga alla puntuale osservanza delle norme ivi contenute in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, prendendo atto altresì che la violazione
delle predette disposizioni comporta la risoluzione del presente contratto oltre alle altre sanzioni previste.
A tale scopo ogni transazione economica derivante dal presente contratto dovrà:
a) essere identificata con il seguente codice CIG 6175595635 e codice CUP F86D14000260001;
b) essere effettuata utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario sopra indicato o quelli accesi successivamente e comunicati all’OGS nei termini previsti, tramite bonifico bancario salvo i casi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..
Qualora l’Impresa per le transazioni economiche derivanti e connesse al presente contratto non si avvalga di banche o della società Poste italiane S.p.A. il presente contratto è risolto di diritto.
In caso di inadempimento contrattuale l’OGS si riserva la facoltà di non procedere alla liquidazione del corrispettivo sino a regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, senza che l’Impresa possa pretendere il riconoscimento di interessi di mora.
L’OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso. Non potranno essere richiesti pagamenti in acconto per parti di attività non completamente eseguite o comunque non istruite positivamente.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto esclusivamente nelle ipotesi ed alle condizioni indicate nell’articolo 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Impresa esonera e tiene indenne l’OGS da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione del presente contratto.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall’eventuale risarcimento danni, l’Impresa ha costituito la garanzia definitiva dell’importo di € …………………,….. (Euro
…………………../….) a mezzo fidejussione bancaria/assicurativa n.
………………… rilasciata da …………………...
Tale cauzione è effettuata a garanzia.
L’OGS ha inoltre il diritto di valersi della cauzione:
- per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Impresa, sino all’individuazione del nuovo contraente;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori dedicati all’esecuzione del presente contratto.
L’Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’OGS avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’OGS, a pena di risoluzione del contratto.
Lo svincolo della cauzione avverrà in forma scritta, entro tre mesi dalla
chiusura del contratto con esito positivo. Art. 8 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’Impresa si obbliga:
- in relazione alla fornitura:
□ a sviluppare le attività di cui ai precedenti articoli in costante collaborazione con il personale dell’OGS che verrà comunicato all’Impresa al momento della stipula del contratto. Tale responsabile dell’OGS provvederà a coordinare le attività della ditta, direttamente o per tramite di soggetto incaricato;
□ a garantire l’esecuzione delle attività previste dal contratto secondo i tempi e le esigenze manifestati dai competenti uffici dell’OGS ed indicati negli allegati al bando di gara;
□ la responsabilità della buona esecuzione della fornitura fino alla completa esecuzione delle prestazioni richieste, così come risultante dal Verbale di ultimazione della fornitura;
□ ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento dell’incarico;
□ ad osservare, ed a far osservare al proprio personale, la massima riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti in occasione dell’espletamento dell’attività oggetto della fornitura affidata;
□ a non corrispondere ne promettere ad alcuno denaro o altra utilità finalizzata a facilitare l’esecuzione del contratto;
□ a segnalare qualsiasi illecita richiesta o pretesa da chiunque avanzata che possa influenzare il buon andamento del servizio.
- in relazione al personale:
□ fornire personale, attrezzature, materiali, mezzi d’opera e quanto altro serve per svolgere le attività previste nel presente contratto;
□ l’osservanza nei confronti sia del personale dipendente sia degli eventuali collaboratori esterni di tutte le norme retributive ed assicurative stabilite dalle disposizioni di legge, dai regolamenti e contratti di lavoro vigenti e da quelli che dovessero entrare in vigore durante il corso dei lavori, comprese quelle sull’eventuale impiego dell’autovettura per motivi di servizio;
□ l’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti, in vigore o che lo diventeranno nel corso dell’appalto, relativi a malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro del personale, alle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie, per la disoccupazione, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori. L’Impresa dovrà, in ogni momento nel corso dell’appalto, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di essere in regola e di aver provveduto a quanto sopra. L’Impresa assumerà a proprio completo carico ogni e qualsiasi onere diretto ed indiretto derivante dall’eventuale inosservanza, anche parziale, delle disposizioni legislative in materia retributiva, assicurativa e previdenziale. L’Impresa è, altresì, obbligata ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e dei
contratti collettivi sull'assunzione di personale disabile, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
□ l’attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgeranno le prestazioni richieste, nonché alle modifiche che si dovessero verificare. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente ad associazioni di categoria o receda da esse;
□ l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al contenuto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
□ a mantenere indenne l’OGS in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento della fornitura.
L’OGS declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi problema che dovesse sorgere tra il personale adibito alla fornitura, nonché per eventuali incidenti e/o infortuni, di qualsiasi natura, dovessero occorrere al personale dell’Impresa durante l’esecuzione della fornitura.
L’Impresa si impegna a non divulgare informazioni o materiale o quant’altro di cui viene a conoscenza durante la prestazione o che viene prodotto durante il lavoro, senza preventivo assenso dell’OGS, come indicato dal successivo art. 9 del presente contratto.
L’Impresa si impegna a non utilizzare il materiale prodotto durante la prestazione, senza l’autorizzazione dell’OGS che ne è proprietario e può disporne liberamente, con il solo obbligo di citare l’autore.
Sono a carico dell’Impresa le spese contrattuali (compresi bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati) .
Art. 9 – RISERVATEZZA
L’Impresa non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento della fornitura, se non preventivamente autorizzata dall’OGS.
L’Impresa si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
L’Impresa deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento; si impegna, altresì, ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal contratto.
Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto
e lo stesso non potrà essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, a pena di nullità, salve le ipotesi previste dall’articolo 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Qualsiasi atto diretto a nascondere l’eventuale cessione, fa sorgere in capo all’OGS il diritto alla risoluzione del contratto, ed eventuale risarcimento dei danni.
Art. 11 - OBBLIGHI DELL’OGS
L’OGS si impegna a mettere a disposizione dell’Impresa le informazioni, i dati, e quant’altro in possesso al fine di consentire l'espletamento della fornitura.
Art. 12 – PENALI
Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Impresa e/o comunque gli inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento della fornitura o nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. L’OGS, a mezzo lettera raccomandata A.R. o fax o PEC, intimerà all’Impresa di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro 10 giorni solari dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà dell’OGS procedere all’applicazione di penali.
L’OGS, a tutela della qualità della fornitura, si riserva di applicare la penale di natura pecuniaria di seguito indicata:
- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei beni presso la località indicata nel precedente articolo 2 o nella diversa località concordata per
iscritto con l’OGS, un importo pari allo 0,50% del prezzo dello strumento, sino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo contrattuale.
Le penali complessivamente non potranno comunque superare il 10% dell’importo contrattuale, oltre il quale l’OGS avrà facoltà di risolvere il contratto.
Rimane inteso che l’applicazione della penale non esclude la facoltà da parte dell’OGS, nei casi di inadempienza, anche di uno solo degli obblighi contrattuali assunti, di risolvere il contratto.
Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., i seguenti casi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell’Impresa;
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione delle disposizione in materia di sicurezza;
d) interruzione non motivata della fornitura;
e) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dall’OGS a seguito della comminazione di 3 (tre) sanzioni pecuniarie, di cui all’articolo relativo alle penali;
f) cessione totale o parziale del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti previsti, rispettivamente agli
artt. 116 e 117 del D. Lgs. n. 163/06;
g) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
h) inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti Legge n. 136/2010;
i) abbandono e/o interruzione non motivata della fornitura, salvo che per cause di forza maggiore;
l) mancata reintegrazione della cauzione di cui l’OGS abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’OGS, salvo il risarcimento dei danni per un’eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti.
3. In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’OGS in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
4. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave difficoltà nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’OGS il diritto di eseguire d’ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. All’Impresa inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’OGS.
5. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Impresa per il fatto che ha determinato l’inadempimento.
6. Per il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei
danni, l’OGS potrà provvedere tramite trattenute sui corrispettivi di appalto o incameramento della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dalla richiesta dell’OGS.
Art. 14 – RECESSO
1. L’OGS, ai sensi dell’art. 1671 c.c., può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso, l’Impresa ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute e del mancato guadagno. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento e indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura che dovrà essere emessa dopo l’accettazione da parte dell’OGS della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute.
2. Inoltre, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 13 del Decreto Legge n. 95/2012 dd. 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135/2012 dd. 6 agosto 2012, l’OGS ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Impresa non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx S.p.A., delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Art 15 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Trieste.
Art. 16 - DOMICILIO
Per qualsiasi controversia comunque ed in ogni caso connessa e/o dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede dell’OGS a Sgonico (TS), Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x.
Art .17 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Le spese contrattuali sono a carico dell’Impresa.
Il presente atto è soggetto a registrazione sin dall’originale ed avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA verrà registrato in misura fissa ai sensi del
D.P.R. 131/1986.
Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI
L’OGS, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, informa l’Impresa che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.
Art. 19 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxx.
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è ……………………………...
OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE)
X.XX XXXX.XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX IMPRESA
DOTT………………………..
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. si approvano specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17.
IMPRESA
DOTT………………………..
Il presente contratto è stato redatto con procedure informatiche.
E richiestone io Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e che occupa diciassette facciate e fin qui della diciottesima, che ho letto alle parti contraenti, che approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me e in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me pubblico ufficiale verificata, dispensandomi fa leggere gli allegati.
L’UFFICIALE ROGANTE X.XX XXXX. XXXXXXXX XXXXXX