Statistiche sinistri. La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, 30/10 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel). Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro: • numerazione attribuita alla pratica • breve descrizione e data di accadimento dell’evento, • stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito) • importo liquidato o posto a riserva • sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Si precisa in proposito che: • i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker; • in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; • l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o pec assegnando alla Società non oltre 20 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Xxxxx Xxxxx.
Statistiche sinistri. La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale al 30.06 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel). Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro: • numerazione attribuita alla pratica • data di accadimento, • stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito) • importo liquidato o posto a riserva • sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Si precisa in proposito che: • i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker; • in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate; • l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Statistiche sinistri. La Società entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico. Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Statistiche sinistri. La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestralità, a partire dalla data di decorrenza della polizza, indicando: ❑ sinistri denunciati; ❑ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); ❑ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ❑ sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Quanto precede fatte salve diverse esigenze da concordare fra le parti nella previsione di esperimento di gara pubblica.
Statistiche sinistri. La Società si impegna a comunicare con cadenza mensile ad EMAPI le informazioni inerenti le denunce di sinistro e le liquidazioni operate nello stesso mese. Verranno forniti tramite supporto elettronico concordato con EMAPI i seguenti dati: numero sinistro, dati anagrafici e n. matricola degli iscritti alle Casse, data denuncia e tempistiche di gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo: data di invio, data di ricezione e data chiusura del sinistro), data liquidazioni e di effettivo pagamento, tipologia evento (es. malattia o infortunio), causa del decesso (es: patologia o caratteristiche dell’infortunio), motivazione dettagliata di reiezione/sospensione. La Società si impegna a comunicare trimestralmente ad EMAPI, attraverso supporto elettronico concordato con EMAPI, le statistiche (di ciascun periodo assicurativo) riepilogative dei sinistri aperti, liquidati/riservati e rigettati. La Società si impegna a fornire i suddetti dati, compresi gli aggiornamenti degli stessi, sino a un anno oltre la data di cessazione della Convenzione. La Società si impegna altresì a fornire ad EMAPI ogni informazione utile circa i sinistri, oltre che la relativa documentazione; la Società si impegna infine, per il tramite della propria struttura organizzativa e del proprio personale localizzati in Italia, a fornire ad EMAPI ogni assistenza utile in merito ai sinistri.
Statistiche sinistri. La Società entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico. Nel caso di procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’art. 4, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui la disdetta è stata inviata. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
Statistiche sinistri. L’Impresa è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza, a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni da ricevimento della stessa, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzino: - la controparte; - gli importi pagati e riservati; - la tipologia; - lo stato per ciascun sinistro; a mezzo tabulato predisposto dall’Impresa delegataria.
Statistiche sinistri. La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco che riporti: - i sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva; - i sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato e della data di liquidazione; - i sinistri senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni; - i sinistri respinti, con precisazione scritta delle motivazioni. Tutti i sinistri dovranno essere corredati della data di apertura della pratica presso la Società, della data di accadimento del sinistro, dell’indicazione del bene danneggiato, della descrizione dell’evento e della data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.
Statistiche sinistri. La Società si impegna a comunicare con cadenza mensile ad EMAPI le informazioni inerenti le denunce di sinistro e le liquidazioni operate nello stesso mese. Verranno forniti tramite supporto elettronico concordato con EMAPI i seguenti dati: numero sinistro, dati anagrafici e n. matricola degli iscritti alle Casse, data denuncia e tempistiche di gestione dei sinistri (a titolo esemplificativo: data di invio del questionario e delle richieste di documentazione da parte della Società, data di restituzione del questionario compilato e dell’invio della documentazione da parte dell’Assicurato, data di chiamata a visita, data chiusura del sinistro), data liquidazioni (primo pagamento e pagamenti successivi). La Società si impegna a comunicare trimestralmente ad EMAPI, attraverso supporto elettronico concordato con EMAPI, le statistiche (di ciascun periodo assicurativo) riepilogative dei sinistri aperti, liquidati/riservati e rigettati.
Statistiche sinistri. La Società entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità è tenuta a fornire all’Ente Contraente e al Broker indicato in polizza, un riepilogo dei sinistri che evidenzi la controparte danneggiata, gli importi pagati/riservati, la data di accadimento e di denuncia e lo stato per ciascun sinistro. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.