Cessione - Pegno - Vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice. In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Cessione - Pegno - Vincolo. Il Contraente può cedere ad altri la polizza, nonché vincolarla in pegno o in altre forme. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale di polizza mediante un’appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle di switch, richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
Cessione - Pegno - Vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vinco- lare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando Pramerica, a seguito di comu- nicazione scritta del Contraente, abbia emesso la relativa appendice. In presenza di un pegno o di un vincolo il pagamento di qualsiasi prestazione richiede l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Cessione - Pegno - Vincolo. È facoltà del Contraente cedere ad altri il contratto, così come darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. In questi casi il Contraente deve darne tempestiva comunicazione scritta all’Impresa che ne prende atto con emissione di apposita appendice al contratto da firmarsi dalle Parti.
Cessione - Pegno - Vincolo. In conformità con quanto disposto dall'art. 1407 del Codice Civile, il Contraente può cedere ad un terzo il contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l’Impresa viene informata per iscritto dal Contraente dell'avvenuta cessione. L’Impresa deve procedere nel più breve tempo possibile ad effettuare l'annotazione dell'avvenuta cessione nel contratto e sue Appendici. L’Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 1409 del Codice Civile. Il Contraente può vincolare o costituire in pegno, in qualsiasi momento, le prestazioni assicurate a favore di un terzo. Tale atto diventa efficace nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione nel contratto o in sue Appendici. In tale caso, nessuna richiesta di pagamento o, più in generale, nessun atto dispositivo od omissivo sul contratto potrà essere disposto dal Contraente senza il preventivo o contestuale assenso scritto del terzo vincolatario o del creditore pignoratizio.
Cessione - Pegno - Vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. L’impresa invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente. Nel caso di vincolo, le operazione di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, le operazione di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito cedere il Contratto, costituire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto Incaricato come previsto dall'art. 48 del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.
Cessione - Pegno - Vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Cessione - Pegno - Vincolo. Art. 12 Beneficiari
Cessione - Pegno - Vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni assicurate. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Cessione - Pegno - Vincolo. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto dal momento del ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. La Società provvede a farne annotazione sul documento temporis” fino alla data della richiesta di riscatto è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese antecedente la data della richiesta di riscatto. Il suddetto importo è diminuito dell’effetto di eventuali riscatti parziali e/o programmati intervenuti prima della data di richiesta del riscatto. Tale importo viene poi ridotto dal costo di riscatto riportato nella seguente tabella:
1 Riscatto non ammesso 2 4% 3 3% 4 2% 5 1% 6 e + 20 euro