Contract
XL Insurance Company SE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
N° XIT0009497AV19A/2020/02
ASSICURATO
ASL DI PARMA
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 Xxxxx (XX) P. IVA 01874230343
La Società suindicata assicura, alle Condizioni Generali, Speciali e Particolari della presente polizza, i rischi della responsabilità civile ivi indicati, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che l’Assicurato indicato nella Scheda Applicativa della presente Polizza sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento di danni, nella sua qualità di proprietario/esercente per i rischi descritti nella Scheda Applicativa.
Il presente contratto è stipulato dalla Società per il periodo che va dalle ore 24:00 del 15/04/2020 alle ore 24:00 del 15/04/2021.
Milano, 23/06/2020
XL Insurance Company SE
Polizza n.
SCHEDA APPLICATIVA
Società
XIT0009497AV19A/2020/02
XL INSURANCE COMPANY SE - Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Agente di XL Insurance Company SE
KRM Underwriting srl
Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Assicurato
ASL DI PARMA
Indirizzo Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 Xxxxx (XX)
P. IVA 01874230343
Proprietario
L’assicurato dichiara e la Società prende atto che il proprietario degli apparecchi SAPR assicurati è: ASL DI PARMA
Indirizzo Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0/X 00000 Xxxxx (XX)
P. IVA 01874230343
Aeromobili a pilotaggio remoto
DJI - Mavic 2 Zoom - APR 0M6DG140017027 / targa ITA- 2962509
DJI - Mavic 2 ENTERPRISE DUAL . APR 298DG2N001Q0J1 / targa ITA- 5354161
Operatori e Assicurati Addizionali
XXXXXX Xxxxxx C.F. NLLFNC69T05C413C
XXXXX Xxxxxxx X.X. FRRLNZ74B05G337F XXXXXXX Xxxxxxx X.X. FNTFPP71T19G337U XXXXXXX Xxxxxxx X.X. MRTSFN80R31G337A XXXXXXXXX Xxxxxxxx C.F. GMBCST86H14C469U
Broker
Marsh
Indirizzo Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx (XX)
P. IVA 01699520159
Durata dell'assicurazione:
dalle ore 24:00 del 15/04/2020 alle ore 24:00 del 15/04/2021
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1) DATI DELL'AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO
Attività assicurate:
• Operazioni specializzate non critiche
• Operazioni specializzate critiche (*)
• Rilevamento ottico/termico
• Rilievi fotogrammetrici
• Ispezione e valutazione di infrastrutture
(*) L’autorizzazione Enac per le operazioni critiche deve essere fornita preventivamente agli assicuratori Attività indoor: NO
Dati identificativi SAPR - modello | serial number | MTOM Kg. | anno costruzione |
DJI - Mavic 2 Zoom | APR 0M6DG140017027 / targa ITA- 2962509 | 0,905 | 2019 |
DJI - Mavic 2 ENTERPRISE DUAL | APR 298DG2N001Q0J1 / targa ITA- 5354161 | 1,100 | 2019 |
2) INFORMAZIONI SUL PAYLOAD (ACCESSORI E CARICHI EXTRA SAPR)
Numero di serie | MTOM Kg. | Marca e modello | Anno costruzione | Descrizione |
- | - | - | - | - |
3) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
MASSIMALE | ||
RC Terzi | Euro | 1.600.000,00 € |
Franchigia | Euro | - € |
Estensione ai Rischi Guerra: SI | Vedi Appendice di estensione per la Responsabilità Civile ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio. |
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Sinistri subiti negli ultimi 3 anni:
Dati identificativi SAPR | Data del sinistro | Descrizione dell'evento | Stima del danno | |
- | - | - | Euro | - |
Polizze annullate negli ultimi 3 anni
SI | NO | Causa dell'annullamento: |
- | X | - |
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Informazioni sui Piloti:
Cognome e Nome | Addestramento costruttore | Ore di pilotaggio ai comandi previste per l’anno |
XXXXXX Xxxxxx | VL/Mc del 02/08/2019 I.APRA.013864 | > 50 |
XXXXX Xxxxxxx | XX/Mc del 28/10/2019 I.APRA.01 4805 | > 50 |
XXXXXXX Xxxxxxx | VL/Mc del 28/09/2019 I.APRA.014120 | > 50 |
XXXXXXX Xxxxxxx | XX/Mc del 28/09/2019 I.APRA.014118 | > 50 |
XXXXXXXXX Xxxxxxxx | X.APRA.005912 | > 50 |
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. | SI | NO |
Condizioni Speciali Assicurazione Responsabilità Civile | - | X |
Limiti Territoriali (vedi Articolo 4 Condizioni Generali)
Italia, inclusi territori della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e Paesi dell’Europa
Occidentale.
4) CONTEGGIO DEL PREMIO
Premio finito alla firma per il periodo dalle ore 24:00 del 15/04/2020 alle ore 24:00 del 15/04/2021:
Premio imponibile | Euro | 651,16 |
Imposte 7.50% | Euro | 48,84 |
Premio finito | Euro | 700,00 |
L’ASSICURATO
Firmato digitalmente da:XXXXXXX XXXXXX Luogo:Parma
Data:30/07/2020 17:22:53
Milano, 23/06/2020
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INDICE
DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 - Danni esclusi
Art. 3 – Persone non considerate Terzi Art. 4 - Limiti territoriali
Art. 5 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio
Art. 8 - Recesso dal contratto Art. 9 - Imposte e tasse
Art. 10 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
CONDIZIONI SPECIALI
Art. 1 - Descrizione del rischio
Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi Art. 3 - Danni esclusi
Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
Art. 5 - Variazione dell’apparecchio SAPR indicato in Frontespizio
Art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza Art. 9 - Effetti verso i terzi danneggiati
Art. 10 - Rivalsa verso l’Assicurato
Art. 11 – Franchigie e deduzionil'Assicurato
Art. 12 – Esclusione atti terroristici di cui all’ “US Terrorism Risck Insurance Act 2002 (TRIA)”
Art. 13 – Sanction and Embargo Clause Art. 14 – Conteggio del premio
Art. 15 – Clausola Broker
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DEFINIZIONI
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Assicurato: il soggetto indicato sulla Scheda Applicativa che stipula l’assicurazione ed il cui interesse
è protetto dall'assicurazione stessa.
2. Corpo: l'apparecchio come sopra definito.
3. Franchigia: l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
4. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
5. Perdita totale: il danno che si verifica quando l'apparecchio SAPR è perduto o è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'apparecchio SAPR può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l'apparecchio SAPR si presume perduto.
6. Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
7. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
8. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
9. Società: l'Impresa assicuratrice.
10. Volo: il periodo di utilizzo di un apparecchio SAPR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'apparecchio SAPR è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; per gli apparecchi SAPR sprovvisti di motore, il periodo che intercorre tra l'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo
11. Aeromodellista: persona che è ai comandi di un aeromodello.
12. Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
13. Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.
14. Aree congestionate: aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive, e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei di persone.
15. Area di buffer: area intorno a quella delle operazioni, stabilita per garantire i livelli di safety applicabili per la tipologia di operazioni. Tale area, deve avere caratteristiche analoghe a quella delle operazioni, l’adeguatezza delle sue dimensioni è determinata attraverso la valutazione dei possibili comportamenti dell’APR in caso di malfunzionamenti.
16. Attività di ricerca e sviluppo: consente lo svolgimento di attività di ricerca pura o finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi equipaggiamenti, nuove installazioni, tecniche di impiego od usi.
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17. Beyond Line Of Sight (BLOS): operazioni condotte ad una distanza che non consente al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo aereo, che non consente di gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.
18. Detect and Avoid (D&A) o Sense and Avoid (S&A) : La capacità del pilota, tramite sistemi, di evitare collisioni a terra con veicoli ed aeromobili e collisioni in volo con altri utilizzatori dello spazio aereo, di rispettare le regole dell’aria, di evitare collisioni con il terreno, di evitare condizioni meteorologiche avverse, di rispettare i segnali visivi e di mantenere la pertinente visibilità e distanza dalle nubi in modo equivalente al See and Avoid previsto per gli aeromobili con pilota a bordo.
19. Extended Visual Line Of Sight (EVLOS): operazioni condotte in aree le cui dimensioni superano i limiti delle condizioni VLOS e per le quali i requisiti del VLOS sono soddisfatti con l’uso di metodi alternativi.
20. Massa operativa al decollo: valore di massa al decollo dell’APR in configurazione operativa, incluso
il pay load (apparecchiature e istallazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni previste).
21. Operazioni Specializzate: per lo scopo del Regolamento Enac del 16/07/2015, si intendono le attività che prevedono l’effettuazione, con un SAPR, di un servizio professionale a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento.
22. Osservatore SAPR: persona designata dall’operatore che, anche attraverso l’osservazione visiva dell’aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del volo.
23. Pilota remoto: persona responsabile della condotta del volo, che mediante una stazione di controllo a terra, agisce sui comandi di volo di un APR.
24. See and avoid: La capacità del pilota, tramite visione diretta, di evitare collisioni a terra con veicoli ed aeromobili, in volo con altri utilizzatori dello spazio aereo, di rispettare le regole dell’aria, di evitare condizioni meteorologiche avverse, di riconoscere segnali visivi, di mantenere la pertinente distanza dalle nubi.
25. Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.
26. Sistema autonomo: SAPR per il quale il pilota non ha possibilità di controllare il volo del mezzo intervenendo in tempo reale.
27. Spazio Indoor: spazio confinato all’interno di luoghi chiusi.
28. To be seen: la proprietà di un APR per le sue dimensioni e caratteristiche di essere avvistato analoga a quelle di un aeromobile con pilota a bordo ai fini del rispetto delle regole dell’aria.
29. Visual Line of Sight (VLOS): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni1.
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Nota 1: la distanza entro cui possono essere svolte operazioni in VLOS è funzione della capacità del pilota di determinare l’effettiva condizione dell’APR in termini di posizione, assetto e velocità, nonché presenza di ostacoli e/o altri aeromobili. Il pilota è il responsabile finale nel determinare le condizioni di VLOS, che possono essere influenzate da condizioni meteo, posizione del sole e ostacoli.
Acronimi:
▪ AGL Above Ground Level
▪ APR Aeromobile a pilotaggio remoto
▪ ATS Air Traffic Services
▪ ATZ Aerodrome Traffic Zone
▪ CTR Controlled Traffic Region
▪ BLOS Beyond Line of Sight
▪ EASA European Aviation Safety Agency (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea)
▪ EVLOS Extended Visual Line Of Sight
▪ SAPR Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto
▪ SNA Servizi di Navigazione Aerea
▪ VFR Visual Flight Rules
▪ VMC Visual Meteorogical Conditions
▪ VLOS Visual Line of Sight.
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AVVERTENZE
✓ Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
✓ L’Assicurato attesta la consegna in fase pre-contrattuale dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo Informativo (ove previsto dal Regolamento Isvap 35/2010) ovvero delle condizioni di assicurazione (tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall’Assicurato)
✓ Il Premio può essere corrisposto in contanti, purché di importo non superiore ad euro 750,00 annui, ovvero con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge come di seguito indicato:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a)
Il Premio può essere frazionato in rate semestrali o in rate trimestrali a condizione che l’importo di ciascuna rata sia superiore a Euro 250,00. L’eventuale frazionamento è indicato nella Scheda Applicativa.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento dell'attività di volo con aeromobili APR, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.
Art. 2 - Danni esclusi
La Società non risponde:
I. dei danni causati da:
a) presenza di amianto e/o da lavorazione di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati;
b) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
II. dei danni verificatisi in occasione di:
✓ guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
✓ scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
✓ azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
✓ atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da xxxxx;
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✓ confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
✓ dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da persone che agiscano senza il consenso del Proprietario;
✓ occorsi in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l'apparecchio SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II). L'apparecchio SAPR si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario a partire dal momento in cui verrà a lui restituito.
Art. 3 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o
collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime.
Art. 4 - Limiti Territoriali
L'assicurazione è valida per sinistri occorsi entro i limiti territoriali indicati nella Scheda Applicativa. L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2 - Danni esclusi.
Art. 5 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.
Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute l’Assicurato non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.
Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
XL Insurance Company SE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..
Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio
In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell’Assicurato, il
rischio viene trasformato o aggravato.
Art. 8 - Recesso dal contratto
Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dall’Assicurato ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
In tutti i casi, la Società rimborserà all’Assicurato, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagata al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art. 9 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
Il contratto è regolato dalla legge italiana.
La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
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CONDIZIONI SPECIALI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 1 - Descrizione del rischio
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti ai seguenti artt. 2 e 3 ed indicati in Frontespizio, per:
✓ morte e lesioni personali;
✓ perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
La Società risponde altresì, nei termini di cui al comma precedente, dei danni cagionati a terzi durante voli effettuati da persona diversa dall'Assicurato.
Art. 2 - Assicurazione della responsabilità per danni cagionati a terzi
La Società risponde, nei termini previsti dal precedente art. 1, dei danni cagionati a terzi durante il volo e/o durante la giacenza degli apparecchi SAPR indicati in Frontespizio.
Art. 3 - Danni esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni causati:
a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
b) da apparecchi SAPR non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti o attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
c) a cose che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
d) da piloti o da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni.
e) direttamente o indirettamente dalle sementi e/o sostanze chimiche e/o materie similari, diffuse, spruzzate o accidentalmente rilasciate dal SAPR assicurato.
Art. 4 - Mutamento della proprietà dell'apparecchio SAPR
Se l'apparecchio SAPR assicurato viene venduto a soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.
Art. 5 - Variazione dell'apparecchio SAPR indicato in Frontespizio
L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere apparecchi SAPR rispetto a quelli indicati in Frontespizio.
Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della variazione indicato dall'Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24 del giorno del ricevimento della conferma da parte della Società.
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Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c..
La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.
Art. 7 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di avvenuto sinistro.
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
Se l'inosservanza dell'obbligo di cui al punto a) è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 9 - Effetti verso i terzi danneggiati
Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su richiesta di quest'ultimo.
La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.
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Art. 10 - Rivalsa verso l'Assicurato
La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi e cose sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 11 – Franchigie e deduzioni
L’indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia assoluta indicata nella
Scheda Applicativa.
Art. 12- Esclusione atti terroristici di cui all’”US Terrorism Risk Insurance Xxx 0000 (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’”US Terrorism Risk Insurance Xxx 0000 (TRIA)”, l’Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell’esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
Art. 13 - Sanctions and Embargo Clause
Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l’allegata clausola in lingua inglese “Sanctions and Embargo Clause” AVN111.
Art. 14 - Conteggio del premio
Premio finito alla firma come indicato nella Scheda Applicativa.
Art. 15 – Clausola Broker
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato nella Scheda Applicativa.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato
dal Broker indicato nella Scheda Applicativa.
Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dall’Assicurato al Broker che provvederà al versamento alla Società Assicuratrice. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’Art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell’Assicurato, alla Società Assicuratrice o Agente della stessa, si intenderà come fatta dall’Assicurato, parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società Assicuratrice.
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L’ASSICURATO
Milano, 23/06/2020
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CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
(Polizza di Assicurazione dell’Aeromobile)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 5 (Adempimento degli obblighi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da parte dell’Esercente diverso dall’Assicurato);
Art. 7 (Inoperatività della garanzia nei casi di variazione del rischio); Art. 21 (Recesso dal contratto – Anticipata risoluzione);
Art. 22 (Deferimento ad arbitrato non rituale delle divergenze sul valore commerciale dell’aeromobile al
momento del sinistro, sulla stima delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà effettuarle).
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
(Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile dell’Aeromobile)
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 8 (Cessazione dell’assicurazione per mutamento della persona dell’esercente di aeromobile) Art. 12 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)
Art. 14 (Recesso dal contratto – Anticipata risoluzione) Clausola di regolazione del premio
CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
(Polizza di Assicurazione Cumulativa contro gli Infortuni Aeronautici)
Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle <Norme che regolano l'assicurazione>:
Art. 7 (Facoltà di recesso in caso di sinistro)
Art. 9 (Deroga alla competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria) Art.23 (Deferimento di controversie a un collegio medico)
nonchè l’art. 2 delle Condizioni particolari: somme massime assicurabili.
L’ASSICURATO
La Contraente/Assicurata dichiara di aver ricevuto prima della conclusione del contratto le Condizioni di Assicurazione e la Documentazione Informativa precontrattuale applicabile, ai sensi dell'art. 185 CAP e del regolamento ISVAP 41 del 2/8/2018 e successive modifiche.
L’ASSICURATO
XL Insurance Company SE
Informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami per XL Insurance Company SE
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il contraente ha la possibilità di inoltrare reclamo per iscritto a XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia presso l’ufficio reclami della sede secondaria italiana, Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) a xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo indirizzato a XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Facsimile di reclamo all’IVASS:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx
Sul sito di IVASS è consultabile una guida sulla presentazione dei reclami al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx.xxx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere invia extragiudiziale è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx- finance/consumer-finance-and-paymens/retail-financial-services/financial-dispute-resolution- network-fin-net/xxx-xxx-xxxxxxx-xxx-xxx.xx
L’ASSICURATO
Milano, 23/06/2020
XL Insurance Company SE
Informativa resa all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) per il trattamento dati relativi alle procedure assuntive e di gestione e/o liquidazione di sinistri, nonché pratiche di risarcimento.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e in relazione ai Suoi dati personali che intendiamo trattare, La informiamo al fine di permetterci di svolgere correttamente le procedure di accertamento del danno e di liquidazione connesse alla gestione di rapporti assicurativi alle quali Lei è interessato in qualità di:
☐ Assicurato ☐ Contraente ☐ Terzo interessato a pratiche di risarcimento
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la XL lnsurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxx 00.
2. Come utilizziamo i Suoi dati personali e le basi giuridiche del trattamento
Tratteremo i Suoi dati personali per le seguenti finalità e in conformità alle seguenti basi giuridiche:
i. Trattamento necessario per dare seguito alla sua richiesta di indennizzo: gestione e/o liquidazione di sinistri in esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito dell'attività assicurativa o riassicurativa esercitata da XL lnsurance Company SE, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge;
ii. Trattamento necessario per legge: rispetto degli obblighi di legge come previsti dalla normativa di settore in materia assicurativa;
iii. Legittimo interesse del titolare: perseguimento del legittimo interesse di XL lnsurance Company SE per effettuare analisi su dati, per prevenire e accertare casi di frode, riciclaggio, terrorismo e altri reati, per sviluppare nuovi servizi e migliorare i servizi esistenti, per svolgere e sviluppare le nostre attività, per svolgere attività amministrative in relazione ai nostri servizi, per esercitare, salvaguardare e tutelare i nostri diritti ai sensi di legge ovvero i diritti di terzi, per svolgere attività di ricerca e sviluppo relativamente a nuovi prodotti assicurativi, per svolgere attività di revisione contabile della nostra attività;
iv. Il Suo consenso espresso, per il trattamento di eventuali categorie di dati personali, quali informazioni sanitarie (come ad esempio anamnesi, risultati e informazioni inerenti a test genetici, storico delle prescrizioni, certificato di morte e relazioni inerenti a diagnosi, esami e trattamenti medici). Il trattamento sarà effettuato nella misura in cui sia strettamente inerente e necessario alla gestione e/o liquidazione del sinistro.
3. Categorie di dati oggetto del trattamento
Le categorie di dati oggetto di trattamento potranno essere le seguenti:
- dati anagrafici;
- dati relativi al tempo, al luogo e alle modalità del sinistro;
- dati retributivi;
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari di dati (come ad esempio i dati relativi alla salute).
L'eventuale rifiuto dell'interessato al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di
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adempiere a obblighi legali e di gestione e/o liquidare il sinistro.
4. Condivisione dei dati
Oltre ai casi in cui la comunicazione dovesse essere obbligatoria per legge, regolamento o disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre società appartenenti al gruppo AXA; compagnie di assicurazione, coverholder, intermediari, istituti finanziari, retrocessionari e partner commerciali; acquirenti, nell'ambito di operazioni societarie; o società clienti.
Potremmo altresì comunicare i Suoi dati a società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri in nome e per conto di XL lnsurance Company SE, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento opportunamente designati da parte di XL lnsurance Company SE e raccoglieranno e tratteranno i Suoi dati in nome e per conto di questa. In certi casi, il primo contatto e la successiva gestione della pratica di liquidazione e pagamento dei sinistri potrebbero avvenire interamente da parte di tali società.
5. I Suoi diritti
Ha taluni diritti rispetto ai Suoi dati personali. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai Suoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i Suoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).
Per eventuali domande in merito ai Suoi diritti o perplessità sulle modalità con cui vengono utilizzati i Suoi dati personali, La invitiamo a contattare il Responsabile della protezione dei dati designato da XL lnsurance Company SE, all'indirizzo : xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.
Ci impegniamo a collaborare con Lei al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o
questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia ritenesse che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrà il diritto di presentare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Trasferimento internazionale dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti, conservati e trattatati in un paese non ricompreso nell'elenco dei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali ai sensi della normativa europea o secondo quanto sancito dalla Commissione Europea. Abbiamo adottato adeguate misure di sicurezza (come ad esempio impegni contrattuali) in conformità alla normativa applicabile per garantire che i Suoi dati siano adeguatamente protetti.
7. Periodo di conservazione
Conserveremo i Suoi dati personali per il tempo necessario alla corretta evasione della pratica di gestione e/o liquidazione del sinistro, e per un determinato periodo a seguito della chiusura della stessa, in conformità alla nostra Global Records Management Policy.
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei Suoi dati personali, La invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo http:/xxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx- and-cookies.
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8. Brokers, altri intermediari, partner commerciali, datori di lavoro e ulteriori terze parti
Nel caso tu fornisca a noi informazioni relative ad altri soggetti, l'Assicuratore tratterà i relativi dati personali in linea con quanto disposto sopra. Si prega di fornire a tali soggetti la presente informativa, sollecitandone la lettura dal momento che la stessa descrive le modalità secondo cui noi raccogliamo, utilizziamo, condividiamo e otteniamo dati personali quando prestiamo i nostri servizi assicurativi e riassicurativi.
L’ASSICURATO
Firmato digitalmente da: XXXXX XXXXXXXXXX Data: 29/07/2020 13:52:11
Milano, 23/06/2020
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Clausola n. 5/SAPR2006
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I RISCHI GUERRA, TERRORISMO/DIROTTAMENTO/ SABOTAGGIO (AVN 52 E)
Art. 1 - Estensioni di copertura
In deroga all'art. 2.II delle Condizioni generali di polizza di cui la presente appendice è parte integrante, ed in considerazione del premio addizionale di XXX, la Società - con effetto dal XXX, risponde dei danni verificatisi in occasione di:
(contrassegnare le lettere corrispondenti ai rischi che si intendono garantire)
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'apparecchio SAPR in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'apparecchio SAPR e agiscano senza il consenso dell'Assicurato.
Art. 2 - Esclusione
La cancellazione del punto a) dell'art. 2.II (guerra, invasione, etc.), non comprende le responsabilità per i danni, alle cose ed agli animali sulla superficie situati al di fuori dei territori del Canada e degli Stati Uniti d'America, a meno che siano causati o dipendenti dall'uso di aeromobili.
Art. 3 - Limite di responsabilità
Il limite di responsabilità per la copertura prevista dalla presente appendice è quello indicato nella Scheda Applicativa, ovvero il limite applicabile di polizza se inferiore, per avvenimento ed in aggregato annuo (il sottolimite). Questo sottolimite si intende compreso nel massimale indicato in polizza e non in aggiunta ad esso.
Art. 4 - Cessazione automatica
Nei termini di seguito indicati, le estensioni di copertura previste dalla presente appendice cessano automaticamente, nelle seguenti circostanze:
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I) ogni copertura: allo scoppio di guerra (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) fra due o più dei seguenti Stati: Francia, Repubblica Popolare Cinese, ex URSS, Regno Unito, Stati Uniti d'America;
II) OGNI ESTENSIONE DI COPERTURA DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 1: in caso di qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento tale impiego accada, anche se l'apparecchio SAPR assicurato non è implicato;
III) OGNI COPERTURA DELL'APPARECCHIO SAPR ASSICURATO IN CASO DI REQUISIZIONE O CONFISCA, PER QUALUNQUE CAUSA: in caso di requisizione.
Se l'apparecchio SAPR assicurato si trova in volo quando una delle circostanze sopra indicate ai punti I), II) o
III) si manifesta, l'assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio e dello sbarco dei passeggeri.
Art. 5 - Limiti territoriali
Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l'avvenimento si verifica nei seguenti Paesi: XXX
Art. 6 - Revisioni e cancellazioni
6.1 REVISIONE DEL PREMIO E/ O DEI LIMITI GEOGRAFICI (7 GIORNI)
La Società - qualora si verifichi un mutamento del contesto generale in relazione al rischio guerra - può rivedere il premio addizionale indicato all'art. 1 e/o i limiti territoriali della presente estensione con un preavviso di sette giorni da comunicare all’Assicurato con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
6.2 RECESSO PARZIALE (48 ORE)
In seguito a qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica, etc., come indicato all'art. 4.1 II), la Società può cancellare l'estensione ad uno o più dei punti b), c), d), e) e/o f) già esclusi dall'art. 2.II delle Condizioni Generali, indicati all'art. 1 della presente appendice, con un preavviso di 48 ore da comunicare all’Assicurato con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto allo scadere delle 48 ore dalle ore 23,59 del giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta.
6.3 RECESSO (7 GIORNI)
La Società o l’Assicurato possono far cessare la presente estensione in ogni momento con un preavviso di sette giorni da comunicare con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La cancellazione avrà effetto alla ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente appendice), l'Assicurato può recedere dall'intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata.
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6.4 RIMBORSO DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO
La Società rimborserà all’Assicurato, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato indicato all'art. 1 corrispondente al periodo di rischio non corso.
Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio.
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Sanctions and Embargo Clause
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
AVN 000 00.00.00
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