Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia Clausole campione

Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione. L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti. La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, credito agrario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici. Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento fino al 31/12/2018 la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data della consegna della polizza. Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento. Ai sensi dell’Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il per iodo di sospensione di 30 giorni di cui all’Art 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 00/00/2016, anche se il premio o la prima rata di premio e le rate successive possono essere pagati entro 30 giorni dalla loro decorrenza. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentunesimo giorno dopo quello della scadenza Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti direttamente all’Agenzia della Società ove è assegnata la Polizza. Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dell’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker: a) la prima rata di premio dalle ore 24.00 del 30.04.2017 entro 30 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l’effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione ; b) le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 30 giorni dalle rispettive date di scadenza ; c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 30 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società; Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente il set informativo conte- nente il DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di definizioni. L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto: - dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente; - dalle ore 24:00 della sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione; e a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal pre- sente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L’assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio deve essere pagata alla Società entro i 30 giorni successivi alla data di effetto del contratto. Qualora la consegna del contratto sia successiva a tale data, il pagamento della prima rata di premio dovrà essere effettuato entro 30 giorni successivi alla consegna del medesimo. Il periodo di mora per il pagamento di eventuali appendici o delle rate successive di premio si intende elevato a 90 gg. dalla data di effetto, o di consegna del documento qualora successiva. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio deve essere pagato alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L’assicurazione ha effetto dalla sottoscrizione del contratto e scadrà alle ore 24 del trentaseiesimo mese, senza tacito rinnovo. È facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dal ricevimento della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi saranno pagati in due rate uguali ed anticipate alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Il premio annuo viene suddiviso in 4 rate trimestrali di uguale importo.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio. Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute l’Assicurato non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.