Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia Clausole campione

Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente copia del Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di Adesione. L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti. La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, noleggio, credito agrario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Ai sensi dell’art.1901 C.C. l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel certificato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. In mancanza di disdetta inviata a mezzo raccomandata e spedita almeno un mese prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, o per il tramite del broker. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 60 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che: - l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. - Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizione normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, ex art 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici. Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento fino al 31/12/2008 la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data della consegna della polizza. Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. I premi devono essere pagati presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autoriz- zata a rilasciare il certificato di assicurazione, previsto dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde, oppure presso la Sede dell’Impresa. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 7 – Trasformazione o aggravamento del rischio
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente il set informativo conte- nente il DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di definizioni. L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto: - dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza del contratto di locazione, a condizione che sia già stato sottoscritto il relativo Modulo di Adesione presso il Contraente; - dalle ore 24:00 della sottoscrizione del Modulo di Adesione, se tale sottoscrizione avviene dopo la decorrenza del contratto di locazione; e a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal pre- sente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio. Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute l’Assicurato non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. Nel caso di perdita totale dell'apparecchio SAPR assicurato, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 c.c.