LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE Clausole campione

LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Quanto non è espressamente scritto in questa Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applicano le disposizioni della legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. 13.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. 13.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Art. 26 (Esclusione General Policy Exclusions – AVN104C)
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. CONDIZIONI SPECIALI
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Il presente Contratto è sottoposto alla legge e giurisdizione della Repubblica italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Il contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. XL Insurance Company SE
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Se non diversamente indicato dal Contraente nel scheda di polizza, la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. 9.1. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia. 9.2. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente. 9.3. AIG non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora AIG, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

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  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;