LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE Clausole campione

LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Quanto non è espressamente scritto in questa Polizza e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applicano le disposizioni della legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. 13.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Se non diversamente indicato dal Contraente nel scheda di polizza, la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. CONDIZIONI SPECIALI
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Il contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. XL Insurance Company SE CONDIZIONI SPECIALI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. 22.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Il presente Contratto è sottoposto alla legge e giurisdizione della Repubblica italiana.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. Art. 26 (Esclusione General Policy Exclusions – AVN104C)
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. 9.1. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE. La Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.