SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
\ SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
Contratto fra la Area 24 Società Per Azioni e per l’affitto del ramo di azienda posizionato nel punto di ristoro sito nel Comune di Sanremo (IM) in via/località……………………...
L'anno il giorno del mese di in Sanremo (IM)
presso la sede della Società
Tra
Area 24 Società Per Azioni, Sanremo (IM), Corso Cavallotti n. 51 Codice Fiscale
rappresentata da domiciliato presso la sede della Società nella qualità di in esecuzione in seguito denominata Società e
”, di seguito per brevità denominata Conduttore, con sede in , via , n. CAP Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di n. , rappresentata dal Signor nato a
il e domiciliato presso la sede della , nella qualità
di conduttore.
P r e m e s s o
- che in data la Società ha indetto una gara per l’affitto del ramo di a- zienda posizionato nel punto di ristoro sito nel Comune di Sanremo (IM)
immobile meglio descritto e raffigurato nella planimetria che si allega al presente contratto sub “A” onde formarne parte integrante e sostanziale;
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali ed ai quali si fa pieno riferimento, il contratto in oggetto venne aggiudicato a
, avendo presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico, offrendo in particolare l'importo complessivo di Euro ( ), oltre oneri fiscali, a titolo di canone.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le Parti come sopra rappresenta-
to, si conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1°) – Le premesse nonché gli atti ed i documenti indicati, come alle- gati o meno, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2°) – Con il presente contratto la Società si pone come obiettivo la massima funzionalità del sistema ricettivo della pista ciclabile e delle strutture ad essa connesse, finalizzate a potenziare e qualificare la fruizione turistica, sportiva e ricreativa della zona, attraverso la realizzazione di servizi di accoglienza, di ma- nifestazioni anche sportive ed escursioni nel sistema ambientale territoriale, attivi- tà ricettive e del ristoro.
ARTICOLO 3°) – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Società, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 490 in data
8 agosto 1994 e dal D.P.R. 252 in data 3 giugno 1998, concede in affitto a
(conduttore) che, come sopra costituita, accetta, il ramo di azien- da costituito dal complesso organizzato di beni denominato
esercitato nell’ambito dell’immobile sito in Sanremo (IM) via/località
meglio raffigurato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrate e sostanziale, per la realizzazione delle at- tività meglio definite nel corso del contratto.
Il Conduttore dovrà pertanto assicurare la gestione e la promozione delle attività di accoglienza e di ristorazione presso tale struttura, previo il suo allestimento, la gestione dello stesso secondo il progetto – offerta presentato in sede di gara.
Detto immobile, è stato ultimato in data ed è destinato all’ospitalità // ristoro di turisti ed escursionisti // ad attività commerciale.
Oggetto dell’affidamento è il ramo di azienda costituito per l’attività di
sito nell’ambito dell’edificio come sopra meglio descritto e raffigurato. Per le attività suddette è stata rilasciata dal Comune di
autorizzazione in data // sarà volturata dalla Società autorizzazione rilasciata dal Comune di . L’affitto del ramo di azienda
comprende l’uso esclusivo del punto di ristoro // locale commerciale e relative per- tinenze.
Il presente contratto disciplina le condizioni della gestione del servizio sopra de- scritto e la concessione in uso strumentale dei locali a ciò adibiti.
Per quanto non diversamente ed espressamente previsto nel presente contratto, trovano applicazioni le leggi in vigore per la materia ed il Codice Civile.
Il Conduttore dovrà realizzare a propria cura e spese i seguenti interventi di alle- stimento ed adeguamento strumentale ed igienico-sanitario:
A) Allestimento del locale in modo adeguato e decoroso per qualità dell’arredo, dei materiali utilizzati, con adeguata illuminazione e manuten- zione. In detto locale dovranno essere sistemate attrezzature consone alla ricezione dei turisti; allestimento dei locali di cucina e servizi con prodotti tecnologicamente avanzati in grado di garantire anche sistemi di efficienza energetica in esecuzione del progetto offerta presentato in sede di gara
B) Allestimento di una bacheca informatica sita in un’area visibile e facilmente accessibile al pubblico, destinata alle comunicazioni per i turisti rispetto ai servizi, alle opportunità e alle manifestazioni programmati nella zona.
Le parti concordano che il valore di tali allestimenti è stato congruito in Euro
Resta onere del Conduttore procurarsi le relative autorizzazioni, se necessarie.
ARTICOLO 4°) – DURATA
Il contratto avrà durata di anni 8 (otto) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
La Società, potrà, a sua totale ed esclusiva discrezione, previa valutazione di ri- spondenza al pubblico interesse, nel rispetto comunque della legislazione che sa- rà all’epoca vigente in materia, acquisito il consenso del Conduttore, rinnovare il presente contratto fino ad un massimo di ulteriori anni 8 (otto).
Alla scadenza il Conduttore dovrà riconsegnare l’immobile oggetto di attività costi- tuente il ramo di azienda senza pretesa alcuna in ordine ad indennità né per av- viamento, né per altra causa.
A detta scadenza il Conduttore sarà tenuto a compiere tutti gli atti volti a ripristina-
re in capo alla Società la titolarità della gestione del ramo aziendale.
Il ramo di azienda viene consegnato in data odierna, garantendo, la Società il libe- ro e completo possesso del ramo di azienda, libero da oneri, trascrizioni e iscri- zioni pregiudizievoli e da liti pendenti.
Il Conduttore dichiara di ricevere in consegna i beni costituenti il ramo aziendale, ritenendoli di suo gradimento e idonei all’uso convenuto e si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto in buono stato di conservazione.
E’ facoltà delle Parti di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a mesi sei che dovrà essere formalizzato, a cura della Parte che intende recedere, con lettera raccomandata A.R che dovrà pervenire alla parte destinataria entro e non oltre il suddetto termine di preavviso. In tal caso la Parte recedente dovrà cor- rispondere all’altra Parte un congruo indennizzo da determinarsi anche tenuto conto del valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati, nonché degli anni di utilizzo della struttura.
ARTICOLO 5°) – CANONE D’AFFITTO
Le Parti, come sopra costituite, convengono che l'importo pattuito a titolo di xxxx- ne di affitto, comprensivo dell’uso dell’immobile nell’ambito del quale verranno or- ganizzati e gestiti i servizi e le attività facenti parte del ramo d’azienda, è di Euro
, , oltre I.V.A. all’anno, soggetti a rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT.
ARTICOLO 6°) – PAGAMENTI E GARANZIE
Il pagamento del canone verrà effettuato in rate trimestrali, anticipate entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante accredito su c/c bancario n. – Ban- ca – Agenzia di , intestato alla Area 24 s.p.a. a partire dalla consegna della struttura quale risulterà dal verbale redatto in contraddittorio tra le Parti, che dovrà coincidere con la sottoscrizione del contratto.
Maggiore o minore frequenza di visitatori non potrà essere addotta quale causa di modifica delle condizioni economiche del presente contratto.
Il ritardato pagamento del canone potrà implicare l’applicazione degli interessi le- gali a favore della Società, senza necessità di messa in mora dell’affittuario.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di due mensilità consecutive, per qual- siasi motivo, costituisce causa immediata di risoluzione del contratto senza pre- avviso e con incameramento della cauzione prestata a garanzia del pagamento del canone.
A garanzia dell’esatta e puntuale pagamento del canone e degli obblighi assunti col presente contratto, il Conduttore presenta, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, apposita garanzia bancaria o assicurativa di Euro
pari al % dell’importo del canone annuo.
Detta garanzia dovrà prevedere il pagamento a favore della Società entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta formulata dalla stessa, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
ARTICOLO 7°) - ONERI
Il Conduttore si impegna ad assicurare unitarietà ed omogeneità nella gestione dell’immobile sopra evidenziato, evitando ogni differenza nella cura dei beni di proprietà pubblica rispetto a quella di sua proprietà.
Il Conduttore si impegna a rispettare le statuizioni del presente atto, dei suoi alle- gati e delle condizioni contenute nella sua offerta, nonché delle norme legislative e regolamentari di settore vigenti.
Il Conduttore dovrà garantire la costante apertura al pubblico, secondo gli orari previsti in sede di offerta e comunque concordati successivamente con la Società. Il Conduttore si impegna ad esporre al pubblico, in modo ben visibile, all’ingresso dell’immobile, gli orari di apertura e chiusura, e le eventuali norme di comporta- mento ritenute necessarie ed obbligatorie.
Il Conduttore comunicherà entro il 31 marzo di ciascun anno, le tariffe o eventuali variazioni applicate. Il Conduttore si impegna altresì a praticare eventuali sconti o agevolazioni previsti da convenzioni stipulate dalla Società con soggetti terzi.
Inoltre il Conduttore dovrà garantire fino ad un massimo di 6 giorni/anno, l’utilizzo
totalmente gratuito della struttura, impegnando personale proprio, per attività, e- venti, manifestazioni promozionali organizzate o indette dalla Società
La Società si riserva la facoltà di effettuare periodiche verifiche sulla qualità dei servizi offerti, sull’applicazione delle tariffe e sullo stato di buona conservazione dell’immobile in conduzione, segnalando al Conduttore le eventuali inadempienze, con addebito allo stesso degli eventuali danni dovuti a carenza nella gestione.
Allo scopo di verificare la congruenza della gestione alle finalità della struttura, nonché garantire un monitoraggio del servizio il Conduttore si impegna a presen- tare entro il 31 ottobre di ciascun anno apposita relazione sull’attività svolta ed i servizi prestati, corredata dei dati generali di affluenza e di fruizione del centro (numero pernottamenti, numero di pasti, ecc.).
Il Conduttore si obbliga ad avvalersi del personale secondo quanto indicato nella propria offerta e comunque in numero adeguato alle particolari esigenze di ge- stione o di parte di essa; il personale dovrà possedere qualifiche e requisiti pro- fessionali prescritti dalle norme vigenti.
Il Conduttore si impegna ad osservare, nei confronti del personale addetto al Cen- tro, le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali che disciplinano il rap- porto di lavoro e di collaborazione.
Il Conduttore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene, per il locali di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande.
Il Conduttore potrà effettuare pubblicità commerciale nell’ambito delle strutture af- fidategli dopo aver acquisito dal competente ufficio del Comune di Sanremo il tito- lo abitativo eventualmente necessario, comunque nel rispetto della vigente nor- mativa e con il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta.
Il Conduttore si impegna a concedere alla Società spazi per la collocazione di pannelli, in numero e dimensioni da concordare, riportanti messaggi e comunica- zioni di natura istituzionale.
Il Conduttore si obbliga a mantenere la destinazione d’uso delle strutture e delle aree attrezzate previste dal progetto-offerta. Eventuali variazioni e modifiche ap-
portate al fabbricato e alle aree di pertinenza oggetto delle attività dovranno pre- ventivamente essere concordate ed approvate dalla Società.
Il Conduttore provvederà inoltre, a propria cura e spese, alla manutenzione ordi- naria e riparativa dei beni, nonché a sostenere gli oneri ordinari di gestione (uten- ze – tarsu – ecc.).
Sono posta a carico del Conduttore gli oneri di qualunque natura relativi alla ge- stione dell’immobile (pulizia, fornitura di energia, acqua, ecc.). A tal fine il Condut- tore dovrà provvedere, nei termini assegnati dalla Società, alla volturazione a suo nome dei contatori relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua e gas.
All’inizio e termine del contratto, le Parti interessate redigeranno e sottoscriveran- no un verbale di consegna e riconsegna dei beni.
ARTICOLO 8°) - MANUTENZIONE
Il Conduttore si impegna ad effettuare, a proprie esclusive cure e spese, le attività e gli interventi necessari ad assicurare la manutenzione ordinaria e riparativa dell’immobile, degli impianti, arredi e delle attrezzature, comprese le aree di per- tinenza.
Lo stesso dovrà inoltre garantire la pulizia e la disinfezione di tutto quanto gli è stato affidato in gestione, in particolare dei locali bar/ristoro, spogliatoi, servizi i- gienici, arredi nonché la fornitura di materiale necessario al servizio di primo soc- corso.
Il Conduttore si impegna a comunicare alla Società tutte le esigenze di manuten- zione straordinaria che emergessero nel corso della gestione.
La Società potrà procedere, mediante ispezioni, alla verifica della corretta attività manutentiva ordinaria e del buon funzionamento degli impianti, imponendo, in ca- so contrario, al Conduttore di provvedere agli interventi oggettivamente necessari con urgenza e comunque entro il termine indicato dal concedente medesimo.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Società, salvo che gli stessi siano resi necessari da fatto e/o colpa del gestore o degli addetti dallo stesso impiegati.
Il Conduttore potrà, a propria cura e spese, apportare miglioramenti alle strutture affidategli, oppure realizzare intervento di manutenzione straordinaria,finalizzati a proprie scelte per ottimizzare la gestione. Salvo previa autorizzazione scritta dalla Società.
Il Conduttore si impegna a segnalare al concedente con la dovuta sollecitudine, la necessità di adeguare gli impianti e le strutture alle eventuali, sopravvenute di- sposizioni in materia di sicurezza e di agibilità, o normative tecniche.
ARTICOLO 9°) - ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Il Conduttore dovrà gestire l’organizzazione di eventi e/o manifestazioni in esecu- zione del suo progetto offerta presentato in sede di gara, anche ospitando attività a carattere culturale o “free time”, che verranno organizzate direttamente o in ar- monia con eventi programmati dalla Società o da altri soggetti pubblici o privati.
Il Conduttore e la Società collaborano per la promozione e valorizzazione della fruizione turistica della struttura, realizzando iniziative e campagne promozionali. Il Conduttore si impegna altresì a prevedere all’interno della struttura un apposito spazio per la distribuzione di materiale promozionale della Società
ARTICOLO 10°) - GARANZIE E ASSICURAZIONI
Il Conduttore ha presentato alla Società polizza assicurativa a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall’esercizio delle attività pre- viste negli spazi oggetto dell’affidamento per un massimale di Euro non- ché di ogni responsabilità derivante da qualunque tipo di danno da qualsiasi cau- sa determinato alla struttura ed agli impianti e agli allestimenti affidati in gestione per un massimale di Euro .
Le Parti si danno atto che l’Ente ha stipulato una polizza assicurativa R.C.T. sulla struttura, inerente il solo rischio della proprietà, con un massimale di Euro
e una polizza incendio ed eventi atmosferici sui fabbricati, inerente il solo rischio della proprietà, con un massimale di Euro .
ARTICOLO 11°) – RESPONSABILITA’
Il Conduttore si impegna a manlevare l’Ente da qualsiasi onere e/o responsabilità per eventuali danni a persone, cose, che dovessero verificarsi nell’esercizio dell’attività, per fatti od omissioni dolosi o colposi propri, di propri dipendenti o di terzi avvenuti nello svolgimento della propria attività.
In particolare il Conduttore organizza e gestisce l’attività e le altre eventuali mani- festazioni autorizzate, assumendosi la responsabilità che dalle stesse deriva an- che ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro; pertanto gli eventuali incidenti che dovessero verificarsi nelle strutture sono a suo completo carico, con manleva dell’Ente da ogni responsabilità. Il Conduttore, laddove lo svolgimento delle attivi- tà e manifestazioni ricada nella disciplina del Decreto del Ministero dell’Interno 18.03.1996, si assume, inoltre, gli obblighi di gestione della sicurezza come previ- sto dal Decreto stesso.
La Società resta del tutto estranea, anche ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro, da ogni eventuale rapporto di lavoro o prestazione d’opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario e terzi.
Il Conduttore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei re- quisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Società.
ARTICOLO 12°) – SICUREZZA
Il Concessionario si obbliga ad eseguire il servizio nel pieno rispetto della leg- ge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Concessionario dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi con l'esecuzione del servizio e si obbliga pertanto ad adottare le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel De- creto Legislativo 81/2008.
ARTICOLO 13°) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si risolverà di diritto, in danno del Conduttore con conseguen-
te incameramento della garanzia di cui al precedente articolo 6), salvo il ristoro di eventuali ulteriori danni, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
A) mutamento delle figure giuridiche del gestore senza il preventivo consenso del- la Società;
B) cessione totale o parziale, in qualunque modo o forma, anche solo di fatto, del- le attività oggetto del presente contratto o modificazione della destinazione d’uso del complesso;
C) ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
D) utilizzo di personale dipendente non in regola con i contratti di lavoro ed in vio- lazione delle norme vigenti in tema di assistenza, assicurazione e previdenza dei lavoratori dipendenti;
E) mancato rispetto delle norme igienico sanitarie accertato dagli organi compe- tenti in materia, dopo due richiami scritti;
F) mancata applicazione delle tariffe comunicate, dopo due richiami scritti;
G) insorgenza di situazioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministra- zione ai sensi della vigente normativa;
H) chiusura della struttura senza giustificato motivo e senza preavviso all’Ente od ingiustificata sospensione delle attività oggetto del servizio;
I) ritardo di oltre 2 (due) mesi nel pagamento del canone di affitto;
L) mancata attuazione degli interventi di manutenzione della struttura.
Nel caso di infrazioni che non comportino la risoluzione del contratto, la Società applicherà una penale da euro ad euro per ogni singola infrazione, con la sola formalità preliminare della contestazione di addebiti e relative giustifi- cazioni. Il pagamento della penale avverrà mediante prelievo sulla cauzione, con obbligo di reintegro da parte del Conduttore entro il termine assegnato, pena la ri- soluzione del contratto, e nelle altre forme previste dalla legge. I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto opera in pieno diritto per la Società sen- za obbligo per la stessa della costituzione in mora del conduttore.
ARTICOLO 14°) – CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative all'esecuzione del servizio che potessero insorgere fra le Parti, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente .
ARTICOLO 15°) - DOMICILIO
Agli effetti del presente atto il Conduttore elegge domicilio in , Via
.
ARTICOLO 16°) - SPESE
Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti com- prese quelle occorse per la gara sono a carico del Conduttore che, come sopra costituito, vi si obbliga.
ARTICOLO 17°) - Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.
ARTICOLO 18°) – REGIME FISCALE
Ai fini della tassazione del presente atto:
la Società, ai sensi dell’articolo 35 comma 10 quater del D.L. 4-7-2006 n. 223, come introdotto in sede di conversione con la Legge 4-8-2006 n. 248 dichiara:
a) che il valore dell’immobile aziendale oggetto del contratto di affitto di ra- mo di azienda, determinato ai sensi dell’articolo 14 del DPR n. 633/1972 è superiore al 50% del valore complessivo dell’azienda;
b) che detto immobile è un edificio strumentale che, per le sue caratteristi- che non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazio- ni
La Società dichiara pertanto che il presente atto sia assoggettato ad I.V.A. Letto, firmato e sottoscritto.