Contract
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER LA GESTIONE AVANZATA DI SISTEMI FOGNARI COMPLESSI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “APPROCCIO INTEGRATO PER LA GESTIONE AVANZATA DI SISTEMI IDRICI COMPLESSI” | ||
Piave Servizi S.p.A. | Livenza Tagliamento Acque S.p.A. | HydroGEA S.p.A. |
DISCIPLINARE DI GARA
1.3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
1.3.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 4
1.4 OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 5
1.5 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 8
1.6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
1.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 10
1.8 REQUISITI DI ESECUZIONE 15
1.12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 18
1.13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 19
1.15 CONTENUTO BUSTA DI QUALIFICA (RISPOSTA DI QUALIFICA). 21
1.16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 27
1.17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 30
1.19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 30
1.19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 31
1.19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 36
1.19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 38
1.20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 38
1.22 COMMISSIONE GIUDICATRICE 41
1.23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 42
1.24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 43
1.25 ULTERIORI DISPOSIZIONI 43
1.26 COMUNICAZIONI, RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 45
Indice tabelle
Tabella 1: Criteri di valutazione e punteggi 30
Tabella 2: Descrizione e modalità di attribuzione dei punteggi 32
Ente appaltante: Piave Servizi S.p.A., con sede in Xxx X. Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (XX). Profilo delle società committenti:
Ai sensi dell’art. 38 della Direttiva 2014/24/UE, dell’art. 3, comma 1 lettere fffff) del D.Lgs. 50/2016, dall’art. 37, commi 3, 10 e 11 e ai sensi dell’accordo per l’esecuzione dell’appalto congiunto occasionale sottoscritto in data 31.07.2019, nella presente procedura Piave Servizi
S.p.A. agisce in qualità di Ente aggiudicatore, per sé e per i soggetti (denominati anche il/i Gestore/i il/le Società committenti) di seguito indicati:
• Livenza Tagliamento Acque S.p.A., con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxxx (XX),
• HydroGEA S.p.A. con sede in Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 — 00000 Xxxxxxxxx.
Principale attività esercitata dalle società committenti: gestione del Servizio Idrico Integrato.
Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016.
La gara di cui al presente Bando è stata disposta con determina a contrarre del Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A. 27.05.2021 ed avrà luogo mediante procedura aperta - ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, 117, 122, 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - normata in conformità alla disciplina prevista per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali.
Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici.
L’avviso relativo al presente Bando è stato trasmesso in data 27.05.2021 all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica, ed è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti superiori a soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La gara d’appalto sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e-procurament di BravoSolution xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all’area riservata, è possibile consultare il documento “Condizioni generali di registrazione”, disponibile nell’homepage del portale, alla sezione “Documentazione”.
Il luogo di svolgimento del servizio è costituito dai punti nodali delle reti fognarie, dai manufatti scaricatori di piena e dagli impianti di sollevamento delle Società Committenti, è identificato dai codici:
codice NUTS: ITH
CPV 73300000-5 – Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
CUP D85F21000680005 (Piave Servizi S.p.A.) - C65F21000410005 (Livenza Tagliamento Acque S.p.A.) - E15F21001390005 (HydroGEA S.p.A.)
CIG 876323631E
Il Responsabile del procedimento nella fase di progettazione e affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’xxx. Xxxxx Xxxxx, Direttore generale di Piave Servizi S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento nella Fase di Esecuzione, relativamente al comprensorio Piave Servizi S.p.A., è l’xxx. Xxxxx Xxxxx, mentre il Direttore dell’Esecuzione è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Responsabile del Procedimento nella Fase di Esecuzione, relativamente al comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A., è l’xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, mentre il Direttore dell’Esecuzione è l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Il Responsabile del Procedimento nella Fase di Esecuzione, relativamente al comprensorio HydroGEA S.p.A., è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, mentre il Direttore dell’Esecuzione è l’xxx. Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx.
1.3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Progetto di ricerca e sviluppo “Approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi”, composto dai seguenti allegati:
✓ Relazione tecnica
✓ Capitolato d’oneri
✓ Elenco prezzi unitari
✓ Computo metrico e Quadro Economico
✓ Cronoprogramma
✓ DUVRI
✓ Schema di contratto
La documentazione di gara è disponibile, previa registrazione, per l’intera durata dell’appalto sulla piattaforma informatica portale di e-procurament di BravoSolution xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx..
1.3.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in fase di registrazione al Portale, nella sezione “Informazioni utente” della propria area utente. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione l’Ente appaltante non sarà responsabile per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.
In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le ditte raggruppate, aggregate o consorziate.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente gara dovranno essere formulati - entro e non il 12.07.2021 - esclusivamente per iscritto tramite l’area “Messaggi” del portale telematico. Il riscontro ai quesiti verrà dato entro le ore 17:00 del 13.07.2021. Piave Servizi S.p.A. provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla loro pubblicazione in area “Allegati” assieme alle risposte. Le risposte ai quesiti, così pubblicate, si considereranno note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.4 OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Trattasi di attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto - come meglio specificato nel Capitolato d’oneri ed esposto nella Relazione tecnica del progetto – lo studio, la progettazione e l’implementazione di un sistema integrato e condiviso per la gestione di sistemi fognari complessi, attraverso obiettivi specifici relativi a (per maggiori dettagli si rimanda alla relazione tecnica allegata):
• modellazione numerica delle reti;
• ricerca di avanzate tecnologie e conseguente implementazione di un sistema di monitoraggio strumentale tale da garantire le funzionalità e le performance richieste dal contesto applicativo,
• studio, sviluppo e sperimentazione di innovative metodologie e soluzioni in ambito digitale per la gestione efficace ed efficiente delle reti fognarie attraverso applicativi che garantiscano la visualizzazione, l’elaborazione, l’aggregazione/correlazione e l’aggiornamento di dati e informazioni eterogenei, acquisiti sul campo e che si configurino come strumenti predittivi e di supporto alle decisioni;
nelle reti di fognatura gestite dalle Società committenti, il tutto finalizzato alla messa a punto di un sistema multi-player che sia in grado di supportare la gestione del SII e il coordinamento delle attività di un sistema fognario molto complesso qual è quello dei tre enti gestori, secondo un approccio integrato.
Trattasi di un’azione di ricerca e sviluppo per la quale necessitano servizi tecnici specialistici comprensivi delle attività in campo con l’obiettivo di:
• migliorare la gestione delle reti fognarie, il rinvenimento, controllo e prevenzione delle infiltrazioni da acque parassite e delle situazioni di emergenza;
• ottimizzare i costi gestionali, la pianificazione e la progettazione degli interventi. Il servizio prevede:
A) FASI 1 e 2 -PARTE CERTA (Rilievo e Progetto Pilota), meglio descritte all’art. 7.3 del
Capitolalo, che verrà avviata a seguito della stipula del contratto, il cui valore viene stimato in complessivi € 4.889.452,00 suddivisi come di seguito indicato:
⮚ prestazione principale - Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative compreso dello sviluppo della piattaforma € 597.050,00;
⮚ prestazione secondaria - Rilievi reti, scolmatori e sollevamenti € 3.071.722,00;
⮚ prestazione secondaria – Monitoraggio € 1.220.680,00.
PRESTAZIONE PRINCIPALE comprensorio Servizi S.p.A. | – Piave | Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative compreso dello sviluppo della piattaforma | € | 292.766,00 | |||
PRESTAZIONE PRINCIPALE – comprensorio Livenza Tagliamento Acqua S.p.A. | Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative compreso dello sviluppo della piattaforma | € | 212.900,00 | ||||
PRESTAZIONE PRINCIPALE comprensorio S.p.A. | – HydroGEA | Servizio di modellazione soluzioni digitali innovati sviluppo della piattaforma | reti e sviluppo di ve compreso dello | € | 91.384,00 | ||
TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE | € | 597.050,00 | |||||
PRESTAZIONE | Rilievi reti, | scolmatori | e | € 1.101.062,00 | |||
SECONDARIA comprensorio | – Piave | sollevamenti | € | 1.112.262,00 | |||
Costi sicurezza | € 11.200,00 | ||||||
Servizi S.p.A. | |||||||
PRESTAZIONE | Rilievi reti, | scolmatori | e | € 1.478.440,00 | |||
SECONDARIA – comprensorio Livenza | sollevamenti | € | 1.492.480,00 | ||||
Costi sicurezza | € 14.040,00 | ||||||
Tagliamento Acque S.p.A. | |||||||
PRESTAZIONE | Rilievi reti, | scolmatori | e | € 455.780,00 | |||
SECONDARIA – comprensorio HydroGEA | sollevamenti | € | 466.980,00 | ||||
Costi sicurezza | € 11.200,00 | ||||||
S.p.A. | |||||||
TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - RILIEVI | € 3.071.722,00 | ||||||
PRESTAZIONE | Monitoraggio | € 712.180,00 | |||||
SECONDARIA comprensorio Servizi S.p.A. | – Piave | € | 728.220,00 | ||||
Costi sicurezza | € 16.040,00 | ||||||
PRESTAZIONE | Monitoraggio | € 231.580,00 | |||||
SECONDARIA – comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A. | € | 240.940,00 | |||||
Costi sicurezza | € 9.360,00 | ||||||
PRESTAZIONE | Monitoraggio | € 240.980,00 | |||||
SECONDARIA – comprensorio HydroGEA S.p.A. | € | 251.520,00 | |||||
Costi sicurezza | € 10.540,00 | ||||||
TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - MONITORAGGIO | € 1.220.680,00 | ||||||
TOTALE BASE DI GARA PARTE CERTA – PROGETTO PILOTA | € 4.889.452,00 |
B) FASE 3 - EVENTUALE – che prevede l’estensione delle attività previste nella parte certa a tutto o parte del comprensorio delle Società committenti, meglio descritta all’art.
7.3 del Capitolalo, che verrà realizzata solo nel caso in cui, nel termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di appalto, le Società committenti riescano a reperire le risorse necessarie; in tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione previa semplice comunicazione trasmessa a mezzo PEC prima dello spirare del predetto termine.
Il valore di tale estensione viene stimato in complessivi € 5.397.706,00 suddiviso come di seguito:
⮚ prestazione principale - Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative compreso dello sviluppo della piattaforma € 1.250.694,00;
⮚ prestazione secondaria - Rilievi reti, scolmatori e sollevamenti € 47.012,00;
⮚ prestazione secondaria – Monitoraggio € 4.100.000,00.
PRESTAZIONE PRINCIPALE comprensorio Servizi S.p.A. | – Piave | Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative compreso dello sviluppo della piattaforma | € | 521.478,00 | |||
PRESTAZIONE PRINCIPALE – comprensorio Livenza Tagliamento Acqua S.p.A. | Servizio di modellazione reti e sviluppo di soluzioni digitali innovative compreso dello sviluppo della piattaforma | € | 488.700,00 | ||||
PRESTAZIONE PRINCIPALE comprensorio S.p.A. | – HydroGEA | Servizio di modellazione soluzioni digitali innovati sviluppo della piattaforma | reti e sviluppo di ve compreso dello | € | 240.516,00 | ||
TOTALE PRESTAZIONE PRINCIPALE | € 1.250.694,00 | ||||||
PRESTAZIONE | Rilievi reti, | scolmatori | e | € 42.252,00 | |||
SECONDARIA comprensorio | – Piave | sollevamenti | € | 47.012,00 | |||
Costi sicurezza | € 4.760,00 | ||||||
Servizi S.p.A. | |||||||
TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - RILIEVI | € | 47.012,00 | |||||
PRESTAZIONE | Monitoraggio | € 1.247.320,00 | |||||
SECONDARIA comprensorio Servizi S.p.A. | – Piave | € | 1.261.600,00 | ||||
Costi sicurezza | € 14.280,00 | ||||||
PRESTAZIONE | Monitoraggio | € 2.297.620,00 | |||||
SECONDARIA – comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A. | € | 2.330.180,00 | |||||
Costi sicurezza | € 32.560,00 | ||||||
PRESTAZIONE | Monitoraggio | € 496.180,00 | |||||
SECONDARIA comprensorio S.p.A. | – HydroGEA | € | 508.220,00 | ||||
Costi sicurezza | € 12.040,00 | ||||||
TOTALE PRESTAZIONE SECONDARIA - MONITORAGGIO | € 4.100.000,00 | ||||||
TOTALE BASE DI GARA PARTE EVENTUALE | € 5.397.706,00 |
C) OPZIONE N. 1 – ESTENSIONE MONITORAGGIO PERMANENTE per ulteriori 18 mesi, come meglio precisato al paragrafo 7.6.1 del Capitolato, il cui valore viene stimato in complessivi
€ 2.247.111,00, come di seguito indicato:
Opzione 1 – comprensorio Piave Servizi S.p.A. | € 790.024,00 |
Opzione 1 – comprensorio Livenza Tagliamento Acqua S.p.A. | € 1.154.130,00 |
Opzione 1 – comprensorio HydroGEA S.p.A. | € 302.957,00 |
TOTALE OPZIONE 1 – ESTENSIONE MANUTENZIONE | € 2.247.111,00 |
D) OPZIONE N. 2 – RISCATTO STRUMENTAZIONE meglio precisata al paragrafo 7.6.2 del Capitolato, il cui valore viene stimato in complessivi € 3.018.375,00 come di seguito indicato:
Opzione 2 – comprensorio Piave Servizi S.p.A. | € 1.073.550,00 |
Opzione 2 – comprensorio Livenza Tagliamento Acqua S.p.A. | € 1.550.625,00 |
Opzione 2 – comprensorio HydroGEA S.p.A. | € 394.200,00 |
TOTALE OPZIONE 2 - RISCATTO | € 3.018.375,00 |
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto, considerando la parte certa, la parte eventuale e le due opzioni, ammonta ad € 15.552.644,00.
Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, per le motivazioni della mancata suddivisione in lotti si rinvia a quanto indicato al paragrafo 5 del Capitolato d’Xxxxx.
Il contratto verrà stipulato a misura.
I pagamenti saranno effettuati nei termini e con le modalità previste all’art. 18 del Capitolato d’Oneri.
Si precisa sin d’ora che la contabilità per l’esecuzione del servizio dovrà essere distinta per singolo Comprensorio e l’Appaltatore dovrà fatturare a ciascuna Società Committente la quota di propria competenza.
Le quantità indicate nella documentazione di gara ai fini della determinazione del valore complessivo della prestazione sono da considerarsi meramente indicative e non impegnano le Società committenti, che non assumono alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera relativamente alle prestazioni secondarie (rilievo reti e manufatti e posa in opera strumenti di misurazione) che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.845.232,00, così suddivisi:
• comprensorio Piave Servizi S.p.A. - € 1.061.532,00 di cui: € 571.657,00 relativamente alla prestazione secondaria - rilievi e € 489.875,00 relativamente alla prestazione secondaria – posa in opera di strumenti;
• comprensorio Livenza Tagliamento Acque S.p.A. - € 1.371.520,00 di cui: € 739.220,00 relativamente alla prestazione secondaria - rilievi e € 632.300,00 relativamente alla prestazione secondaria – posa in opera di strumenti;
• comprensorio HydroGEA S.p.A. - € 412.180,00 di cui: € 227.890,00 relativamente alla prestazione secondaria - rilievi e € 184.290,00 relativamente alla prestazione secondaria – posa in opera di strumenti.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’appalto è finanziato con risorse proprie delle Società committenti relativamente alla parte certa.
1.5 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
Il tempo utile per l’ultimazione del servizio è fissato in:
- per la parte CERTA, mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione;
- per la parte EVENTUALE, in mesi 30 (trenta) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione.
1.6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
1.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti che dovranno permanere per tutta la durata del procedimento di gara nonché, in caso di affidamento, per l’intera durata di esecuzione del contratto.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Trattandosi di appalto misto (lavori, servizi e forniture,) sono ammessi raggruppamenti temporanei “eterogenei” tra operatori economici che assumono i lavori (qualificati ai sensi del successivo punto 6.7) e operatori economici che assumono i servizi e forniture (qualificati ai sensi dei successivi punti 6.3, 6.4. 6.5 e 6.6); nell’ambito dei raggruppamenti temporanei “eterogenei” sono ammessi sub-raggruppamenti orizzontali di operatori economici che assumono lavori, servizi o forniture.
1.7.1 Requisiti di ordine generale
a) insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/20011;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. (bando ANAC)
1.7.2 Requisiti di idoneità professionale
a) (per le società) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali indicati dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività corrispondenti al servizio in appalto; il concorrente non stabilito in Italia deve provare l’iscrizione mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, presentando la relativa documentazione amministrativa;
1 Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.
Il requisito di cui alla lettera a) o alla lettera b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Per la comprova del requisito Piave Servizi S.p.A. acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
1.7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE (modellazione numerica)
a) aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando (anni 2016,2017,2018, 2019, 2020), un fatturato medio annuo non inferiore a € 200.000,00, i.v.a. esclusa;
Si precisa che:
✓ in considerazione del fatto che il servizio in appalto costituisce un servizio specialistico e di essenziale rilevanza per l’attività di tutti i gestori, detto requisito è richiesto allo scopo di garantire la ricezione di offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
✓ qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, detto requisito deve essere rapportato al periodo di attività;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente aggiudicatore.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.
Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale relativamente alla prestazione principale (modellazione numerica), il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub- raggruppamento, o da un’impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
1.7.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE (modellazione numerica)
a) aver regolarmente eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di gara servizi di modellazione numerica per lo studio di sistemi fognari
per un'estensione minima complessiva pari ad almeno 400 km. Il requisito potrà essere comprovato anche con più contratti. Si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi a reti di fognatura non inferiori a 20 km (c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto la modellazione di reti fognarie per un’estensione non inferiore a 000 xx (x.x. xxxxxxxx xx xxxxx).
Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale relativamente alla prestazione principale (modellazione numerica), il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub- raggruppamento o da un’impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento, fermo restando che il c.d. contratto di punta dovrà essere in capo alla mandataria del sub-raggruppamento e che dovrà essere rispettato il c.d. requisito minimo.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall’operatore economico mediante copia dei certificati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati, rilasciati dal committente (con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l’indicazione chiara di tutti i dati dichiarati.
1.7.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA (rilievi)
a) aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando (2016,2017,2018, 2019, 2020), un fatturato medio annuo non inferiore a.
€ 200.000,00, i.v.a. esclusa; Si precisa che:
✓ in considerazione del fatto che il servizio in appalto costituisce un servizio specialistico e di essenziale rilevanza per l’attività di tutti i gestori, detto requisito è richiesto allo scopo di garantire la ricezione di offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
✓ qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, detto requisito deve essere rapportato al periodo di attività;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente aggiudicatore.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito richiesto per la prestazione secondaria deve essere posseduto dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.
Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale relativamente alla prestazione secondaria (rilievi), il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da
un’impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
1.7.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA (rilievi)
a) aver regolarmente eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di gara:
▪ a.1) servizi di rilievo e analisi reti fognarie per un’estensione complessiva pari ad almeno 500 km. Il requisito potrà essere comprovato anche con più contratti. Si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi a reti di fognatura non inferiori a 20 km (c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto il rilievo di reti fognarie per un’estensione non inferiore a 200 km (c.d. servizio di punta);
▪ a.2) servizi di rilievo, analisi e restituzione grafica di almeno 50 scolmatori. Il requisito potrà essere comprovato anche con più contratti. Si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi al rilievo, analisi e restituzione grafica di almeno 15 scolmatori (c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto il rilievo ed analisi idraulica di almeno 25 scolmatori (c.d. servizio di punta);
▪ a.3) servizi di rilievo, analisi e restituzione grafica di almeno 50 impianti di sollevamento. Il requisito potrà essere comprovato anche con più contratti. Si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti relativi al rilievo, analisi e restituzione grafica di almeno a 15 impianti di sollevamento (c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto il rilievo ed analisi idraulica di almeno 25 impianti di sollevamento (c.d. servizio di punta).
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, i requisiti richiesti per la prestazione secondaria devono essere posseduti dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria, fermo restando il rispetto del c.d. requisito minimo e l’impossibilità di frazionare i servizi di punta.
Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale relativamente alla prestazione secondaria (rilievi), i requisiti di cui alle lettere a.1), a.2) e a.3) devono essere posseduti dalla mandataria del sub- raggruppamento in misura maggioritaria e comunque almeno pari al 40%, fermo restando che i così detti servizi di punta dovranno essere in capo alla mandataria del sud-raggruppamento e che dovrà essere rispettato il c.d. requisito minimo.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest’ultimo.
La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall’operatore economico mediante copia dei certificati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati, rilasciati dal committente (con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l’indicazione chiara di tutti i dati dichiarati.
1.7.7 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA (monitoraggio)
a) aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando (2016,2017,2018, 2019, 2020), un fatturato medio annuo non inferiore a.
€ 200.000,00, i.v.a. esclusa; Si precisa che:
✓ in considerazione del fatto che il servizio in appalto costituisce un servizio specialistico e di essenziale rilevanza per l’attività di tutti i gestori, detto requisito è richiesto allo scopo di garantire la ricezione di offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
✓ qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, detto requisito deve essere rapportato al periodo di attività;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Ente aggiudicatore.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito richiesto per la prestazione secondaria deve essere posseduto dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.
Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale relativamente alla prestazione secondaria (monitoraggio) il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub- raggruppamento, o da un’impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
1.7.8 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA (monitoraggio)
a) aver regolarmente eseguito negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di gara, campagne di monitoraggio su reti fognarie della durata non inferiore ad un mese e caratterizzate da un numero di punti di misura delle portate almeno pari a complessivi 200 punti di misura. Il requisito potrà essere comprovato anche con più contratti. Si prenderanno in considerazione esclusivamente contratti della durata di almeno un mese e relativi ad un numero di punti di misura non inferiori a 30 (c.d. requisito minimo), di cui almeno uno avente oggetto campagne di monitoraggio su reti fognarie della durata di almeno un mese e caratterizzato da un numero di punti di misura delle portate non inferiore a 50 (c.d. servizio di punta).
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito richiesto deve essere posseduto dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria, fermo restando il rispetto del c.d. requisito minimo, l’impossibilità di frazionare i servizi di punta.
Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale relativamente alla prestazione secondaria (monitoraggio) il requisito richiesto deve essere posseduto dalla mandataria del sub- raggruppamento in misura maggioritaria e comunque almeno pari al 40%, fermo restando che il così detto servizio di punta deve essere in capo alla mandataria del sud-raggruppamento e che dovrà essere rispettato il c.d. requisito minimo.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest’ultimo.
La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall’operatore economico mediante copia dei certificati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati, rilasciati dal committente (con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l’indicazione chiara di tutti i dati dichiarati.
Considerato che tra le attività di cui all’appalto in oggetto vi è la creazione di moduli sperimentali innovativi per lo sviluppo dei quali sono necessarie competenze specialistiche, l’operatore economico aggiudicatario, per poter sottoscrivere il contratto, dovrà dimostrare:
▪ la presenza in organico di almeno due tecnici dotati di un dottorato di ricerca o master di II livello in ambito idraulico o informatico con specializzazione nella materia oggetto dell’appalto, che dovranno sviluppare detti moduli sperimentali;
oppure
▪ di aver sottoscritto accordi specifici di collaborazione con almeno due tecnici dotati di un dottorato di ricerca o master di II livello in ambito idraulico o informatico con specializzazione nella materia oggetto dell’appalto, che dovranno sviluppare detti moduli sperimentali;
oppure
▪ di aver attivato specifici accordi con Università o Enti di Ricerca, anche sotto forma di borse di studio dedicate al progetto, che dovranno sviluppare detti moduli sperimentali.
A tal fine in sede di gara dovrà dichiarare il possesso di tale requisito o l’impegno ad acquisirlo in caso di affidamento.
Relativamente alle prestazioni secondarie (rilievi e monitoraggio), per poter sottoscrivere il contratto, l’operatore economico esecutore dovrà essere in possesso, per l’esecuzione di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 177/2011 per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è ammesso il ricorso a sub-appalti se non espressamente autorizzati e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e s.m.i.. Il tempo necessario all’ottenimento di detti certificati non può essere oggetto di riserva da parte dell’appaltatore né di richiesta di proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.
L’impossibilità di dimostrare quanto sopra prima della stipula del contratto, nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, comporterà la revoca dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti delle Società committenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Ente aggiudicatore impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, Piave Servizi S.p.A. procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del lavoro/servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria a favore di Piave Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara relativamente alla Parte Certa (€ 4.889.452,00) e quindi: € 97.789,04 (novantasettemilasettecentoottantanove/04), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione
richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà essere costituita nelle forme previste all’art. 93 del Codice e dovrà:
1 contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2 essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. In presenza di detta intestazione, anche in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, è sufficiente che la polizza sia sottoscritta della sola mandataria/capogruppo (Decisione 15 novembre 2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV).
3 essere conforme allo schema tipo e scheda tecnica 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del D.M. 31 del 19.01.2018;
4 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5 prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente aggiudicatore;
6 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta dell’Ente aggiudicatore per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
A prescindere dalla forma di costituzione prescelta - e salvo che l’offerente sia una microimpresa, una piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese - l’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta inteso che per la sottoscrizione del contratto verrà richiesta la presentazione della garanzia definitiva calcolata sulla Parte Certa e, nel caso in cui si verifichi la condizione per l’attivazione della Parte Eventuale, tale garanzia definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.
La garanzia fideiussoria presentata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prodotta in forma digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7.
In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.
Nel caso la cauzione sia ridotta ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 smi, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni/requisiti - in corso di validità - allegate al relativo parametro della “Busta di qualifica”, in copia autentica a sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 smi ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis medesimo decreto oppure dovrà essere corredata da autodichiarazione sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna impresa raggruppata, attestante il possesso di tali certificazioni/requisiti.
In caso di microimprese, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Microimprese, Piccole e Medie imprese, la cauzione potrà essere presentata ridotta del 50% ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice.
La cauzione provvisoria si intenderà automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di scadenza presentazione offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
1.12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
L’importo del contributo ammonta ad € 200,00 (duecento/00).
In caso di mancata presentazione della ricevuta Piave Servizi S.p.A. accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, Piave Servizi S.p.A. esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.2
1.13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara viene espletata con il supporto di strumenti elettronici all’interno della Piattaforma informatica, mediante lo strumento della “Richiesta di offerta in busta chiusa digitale” (RDO on- line).
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici dovranno accedere all’evento “Tender 2545 Gestione avanzata di sistemi fognari complessi” - RdO rfq 3564- “Appalto per l’affidamento di servizi tecnici specialistici per la gestione avanzata di sistemi fognari complessi nell’ambito del programma “approccio integrato per la gestione avanzata di sistemi idrici complessi”.
Per presentare offerta i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 16:00 del 19.07.2021 la documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste digitali denominate:
• “Risposta di Qualifica” (contenente la documentazione amministrativa);
• “Risposta Tecnica” (contenente la documentazione dell’offerta tecnica);
• “Risposta Economica” (contenente la documentazione dell’offerta economica).
Si segnala che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara quale R.T. di concorrenti, Consorzio, GEIE o Rete d’impresa, anche le mandanti, le consorziate, i partecipanti al GEIE o alla Rete d’impresa, dovranno registrarsi tempestivamente sul Portale ai fini della compilazione dei dati complementari rispettivamente richiesti.
Si segnala inoltre, affinché l’operatore economico interessato possa programmare con il necessario anticipo le attività per la partecipazione alla gara, che, come indicato nelle “Condizioni Generali di Registrazione” art. 2.2, reperibile nell’Area “Documentazione del Portale”, il tempo tecnico necessario al completamento della registrazione sul portale è di 24 ore lavorative.
In caso di partecipazione in forma aggregata (RTI, Consorzi, GEIE) l’offerta deve essere inviata dal soggetto mandatario/capogruppo, il quale dovrà:
a. Accedere al dettaglio della RdO
b. (se previsto) selezionare “Accedi ai dettagli della gara”
c. Selezionare “Rispondi” nella sezione “Mia Risposta”
d. Cliccare su “Rispondi” e “Ok”
e. Selezionare la forma di partecipazione tra (Impresa Singola, Consorzio, RTI e GEIE);
f. Cliccare su “Salva”
g. In caso di partecipazione in forma aggregata:
1. Cliccare “Gestisci gruppo di Offerta”;
2. Cliccare “Aggiungi Utente”;
3. Indicare obbligatoriamente la Ragione Sociale, il Codice Fiscale, la Partita IVA, l’indirizzo e la quota di compartecipazione;
4. Salvare
2 “Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente l’obbligo di versamento del contributo ANAC come “condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”, l’omesso pagamento non può essere sanato “(…) dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una “condizione di ammissibilità dell’offerta” e la sanzione dell’esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).
5. Ripetere le operazioni se necessario, sulla base dei membri del raggruppamento. (eventuale)
Per inviare la propria offerta e firmare le Buste digitalmente, è necessario:
1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, su “Invia Risposta”. Tale operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica;
2. seguire le istruzioni della Piattaforma informatica per generare i file pdf delle “risposte create” e caricarli firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante ecc…), a pena di esclusione, secondo le indicazioni della Piattaforma medesima. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato apposta la sottoscrizione digitale nelle risposte di qualifica e/o nelle risposte tecniche e economiche, non si procederà all’esclusione se i documenti contenuti all’interno di delle relative buste risultano tutti sottoscritti digitalmente e se risultano comunque rese tutte le dichiarazioni richieste.
3. nell’ipotesi di R.T. di concorrenti costituendo o di Consorzio ordinario costituendo, la “Risposta di Qualifica creata”, la “Risposta Tecnica” e la “Risposta Economica creata”, dovranno essere controfirmate con firma digitale tanto dal rappresentante o institore/procuratore dell’impresa indicata quale Capogruppo mandataria che da quello/i della/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione. Tuttavia, nel caso in cui non sia stato apposta la sottoscrizione digitale nella risposta di qualifica, nella risposta tecnica e/o nella risposta economica, non si procederà all’esclusione se i documenti contenuti all’interno delle relative buste risultano tutti sottoscritti digitalmente e se risultano comunque rese tutte le dichiarazioni richieste.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione integrativa allo stesso, l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Piave Servizi potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, salvo l’originaria garanzia preveda già una clausola di estensione.
Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, la mancanza o l’incompletezza di elementi attinteti all’offerta tecnica o economica, non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
Ai fini della sanatoria l’Ente aggiudicatore assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l’Ente aggiudicatore può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’Ente aggiudicatore procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà l’Ente aggiudicatore invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1.15 CONTENUTO BUSTA DI QUALIFICA (RISPOSTA DI QUALIFICA).
Nella “Busta digitale di qualifica” - Documentazione Amministrativa, devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. DGUE
Il DGUE è presentato compilando esclusivamente i parametri telematici della busta e, laddove richiesto, i modelli predisposti per la presente procedura. La compilazione telematica delle sezioni della RdO produrrà la Domanda di partecipazione.
Si precisa che il DGUE relativo all’operatore economico concorrente principale (il soggetto che accede al portale per pubblicare l’offerta, mandatario in caso di riunione temporanea di concorrenti) è prodotto mediante la compilazione dei parametri telematici compresi nelle sezioni della busta telematica.
Qualora il suddetto operatore economico sia già qualificato all’Albo Fornitori di Viveracqua S.c.a.r.l., il sistema proporrà automaticamente i parametri telematici relativi al DGUE (DGUE standard) già oggetto di compilazione ai fini di presentazione dell’istanza di qualificazione. In tal caso il Concorrente potrà confermare i dati così come proposti o procedere alla modifica degli stessi (le modifiche saranno recepite anche nei parametri riguardanti la qualificazione nell’Albo Fornitori nel momento in cui sarà intervenuta l’aggiudicazione della procedura in oggetto).
Gli eventuali operatori economici concorrenti secondari, delle cui capacità il concorrente principale si avvale per poter partecipare alla gara di appalto (come ad esempio i soggetti mandanti o i consorziati esecutori o l’ausiliario), tenuti alla compilazione e presentazione del proprio DGUE (allegato DGUE), dovranno utilizzare una delle seguenti modalità:
- [OPZIONE CONSIGLIATA] una volta effettuato l’accesso al portale di e-procurement (previa registrazione laddove necessario), accedendo alla sezione “Albo Fornitori” ➔ “Parametri complementari”, possono rispondere ai quesiti relativamente ad ogni parametro telematico proposto (DGUE Standard), confermare le dichiarazioni fornite e procedere, infine, al download del documento. Il file formato “PDF” restituito dal sistema costituisce il DGUE standard che, firmato digitalmente dal dichiarante, dovrà essere caricato dall’offerente nell’apposito parametro telematico della busta di qualifica. Si precisa che la compilazione e conferma dei “parametri complementari” di cui sopra determina la memorizzazione delle informazioni/dichiarazioni fornite dall'operatore economico. Successivi accessi al sistema “parametri complementari” del medesimo operatore implicheranno la riproposizione degli stessi, che potranno essere utilizzati dall’interessato per successivi eventi (classificazione Albo Fornitori e/o restituzione del DGUE in altre procedure), previo eventuale aggiornamento.
- accedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e del Territorio tramite il seguente link xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx, scaricare il “file editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc”, che, una volta compilato e firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dichiarante, dovrà essere caricato dall’offerente nell’apposito parametro telematico della busta di qualifica. N.B. Nel caso in cui fosse scelta questa opzione sarà necessario inserire nell’area generica allegati un’ulteriore dichiarazione nella quale vengano riportate tutte le dichiarazioni non previste nel formulario DGUE presente nel sito del Ministero (art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016).
In entrambi i casi, unitamente al DGUE l’operatore economico dovrà, altresì, allegare:
- il Mod_Generalità soggetti art 80, comma 3 (in un unico file zippato con il DGUE). Sono inclusi nell'elenco: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Sono inclusi anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della presente lettera di invito
- il Mod_Condanne RL (in un unico file zippato con il DGUE), nel quale, al fine di permettere alla Stazione Appaltante una compiuta valutazione circa la sussistenza dei motivi di esclusione, l’operatore deve indicare qualsiasi condanna riportata da uno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, così come risultante dalla
visura del Casellario Giudiziale, ivi compresi eventuali rinvii a giudizio (i quali saranno oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del citato decreto), ancorché non risultanti dal certificato dei carichi pendenti.
Si precisa che:
• se il concorrente è un operatore economico singolo, questi dovrà presentare il proprio DGUE e i propri moduli: Mod_Condanne RL e Mod_Generalità soggetti art 80, comma 3;
• se il concorrente è un raggruppamento temporaneo, un consorzio, una rete d’imprese o un G.E.I.E., di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g), tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovranno presentare il proprio DGUE e i propri moduli: Mod_Condanne RL e Mod_Generalità soggetti art 80, comma 3;
• se il concorrente è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) o c) dovranno presentare il DGUE e i propri moduli: Mod_Condanne RL e Mod_Generalità soggetti art 80, comma 3, sia il consorzio medesimo che le imprese consorziate indicate come esecutrici;
• nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito, tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovranno presentare il proprio DGUE e i propri moduli: Mod_Condanne RL e Mod_Generalità soggetti art 80, comma 3;
• in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, anche l’impresa ausiliaria dovrà presentare
2. Attestazione del versamento del contributo versato a favore dell’X.X.XX (scansione della ricevuta di pagamento). In caso di R.T. di concorrenti il pagamento del contributo deve essere effettuato da una sola delle imprese raggruppate (da allegare al relativo parametro della busta di qualifica);
3. PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche copia della procura rilasciata al firmatario), rilasciato dall’X.X.XX., previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul Sito web della stessa fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione dei C.I.G. che identificano le procedure, che dovrà essere inserito al parametro
1.125.2 della busta di qualifica. Si ricorda che il “PASSOE” deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016, deve essere presentato anche il PASSOE relativo all’operatore economico ausiliario. La mancata allegazione del PASSOE non costituisce causa di esclusione né di sanzione e non dà luogo a soccorso istruttorio o a richieste di integrazione. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, il concorrente che non consegnasse il PASSOE, e risultasse aggiudicatario, dovrà consegnarlo a Piave Servizi S.p.A. in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. (da allegare al relativo parametro della busta di qualifica);
4. Garanzia provvisoria mediante bonifico o fideiussione bancaria o assicurativa, queste ultime dovranno essere prodotte in formato digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 80/2015 (v. paragrafo 1.11);
5. Il Capitolato d’Oneri sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche copia della procura rilasciata al firmatario). Nel caso di raggruppamenti dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti allo stesso (da allegare al relativo parametro della busta di qualifica);
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da inserire nell’area generiche allegati
1) in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all’art. 48 comma 2, lettere b) e c):
- copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente (da inserire nell’area generica allegati);
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/ii quale/i il consorzio concorre alla gara (da rendere nel relativo parametro della busta di qualifica);
2) in caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
- copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente (inserire nell’area generica allegati);
- copia della delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente (inserire nell’area generica allegati);
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici consorziati.
3) in caso di R.T. di concorrenti già costituito:
- mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’impresa indicata quale Capogruppo mandataria mediante atto pubblico o scrittura privata autentica, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti
- procura relativa al suddetto mandato con la medesima forma. E’ consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso, in un unico atto.
Entrambi da inserire nell’apposito parametro della busta di qualifica.
Nel caso in cui si tratti di documentazione rilasciata in formato cartaceo dovrà essere inserita copia del documento con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
4) in caso di R.T. di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito
- dovrà risultare l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;
- dovrà essere indicata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo raggruppamento e nel caso in cui queste siano diverse dalle quote di esecuzione, dovranno essere specificate anche queste ultime;
Tali dichiarazioni vengono rese nel relativo parametro della busta di qualifica o in allegati specifici.
5) in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: documentazione da inserire nell’area generica allegati/nell’apposito parametro della busta di qualifica:
1) se la rete è dotata di organo comune con soggettività giuridica:
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, oppure atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo comune, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa in conformità alle previsioni del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale le imprese retiste partecipanti attestino:
a) che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016;
b) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e la carica dei seguenti soggetti: titolare e direttori tecnici (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici e socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di altro tipo di società o consorzio) (a tal riguardo, si richiamano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 avente ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”);
c) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e carica dei soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nella precedente lettera b), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito ovvero che non vi sono soggetti, titolari delle cariche o dei poteri indicati nella precedente lettera c), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di xxxxxx;
d) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (allegato alla lettera di invito), inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
• dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’organo comune, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
3.1) in caso di RTI costituito:
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, ovvero, atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
• dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa in conformità alle previsioni del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale le imprese retiste partecipanti attestino:
a) che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016;
b) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e la carica dei seguenti soggetti: titolare e direttori tecnici (in caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici e socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di altro tipo di società o consorzio) (a tal riguardo, si richiamano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017 avente ad oggetto “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”);
c) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e carica dei soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nella precedente lettera b), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito ovvero che non vi sono soggetti, titolari delle cariche o dei poteri indicati nella precedente lettera c), cessati dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di xxxxxx;
d) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (allegato alla lettera di invito), inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
3.2) in caso di RTI costituendo:
• copia del contratto di rete, redatto in modalità cartacea per atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione di conformità all’originale sottoscritta digitalmente, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, e sottoscritte con firma digitale, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le quote di partecipazione all’aggregazione di impresa e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
N.B: Il mandato deve essere conferito come di seguito:
✓ se il contratto di rete è stato fatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o sottoscritto digitalmente (e autenticato) a norma dell’art. 25 del CAD, sarà sufficiente
produrre una scrittura non autenticata unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
✓ se il contratto di rete è stato fatto in forma diversa, il mandato dovrà essere fatto per scrittura privata autenticata, anche nelle forme dell’art. 25 del CAD.
6) in caso di avvalimento:
- originale sottoscritto digitalmente del contratto di avvalimento, con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l’obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (da allegare al parametro 1.45.2 della busta di qualifica);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da allegare al parametro 1.45.3 della busta di qualifica).
Nel caso in cui l’operatore economico si avvalga di più imprese ausiliare i contratti e le dichiarazioni dovranno essere allegate al parametro in un unico file zippato.
A norma dell’art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
⮚ per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
- dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, allegando copia dichiarata conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
⮚ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indicazione dei seguenti dati; domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA.
1.16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere composta dai documenti di seguito indicati che dovranno essere inseriti nei relativi parametri della Busta tecnica. La mancanza di uno o più documenti comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a 0 per il relativo criterio.
a) Elemento di valutazione T1- Attività di rilievo (max 8 punti)
b) Elemento di valutazione T2 – Attività di modellazione (max 16 punti)
c) Elemento di valutazione T3 – Attività di monitoraggio (max 15 punti)
d) Elemento di valutazione T4- Realizzazione piattaforma (max 8 punti)
e) Elemento di valutazione T5- Valutazione attività di ricerca e sviluppo (max 20 punti)
f) Elemento di valutazione T6- Migliorie (max 8 punti)
Le facciate eccedenti i limiti indicati per ciascun criterio non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell’offerta tecnica. Si precisa che non sono computati nel numero delle facciate sopra considerate le copertine e gli indici, anche i CV, gli attestati di formazione e l’organigramma allegati non fanno parte del conteggio delle pagine e degli allegati.
Per le descrizioni delle composizioni dei gruppi di lavoro dovrà essere redatto un elenco nominativo che ne illustri la composizione, allegando i relativi curricula professionali (CV). Ciascuno dei CV dovrà contenere:
1. i dati anagrafici;
2. i titoli di studio e l’anno di conseguimento;
3. le qualifiche, abilitazioni, certificazioni, iscrizioni ad albi professionali;
4. la/le materia/e di specifica competenza con riferimento a quelle richieste per lo svolgimento del servizio, evidenziando la materia di prevalente competenza e l'anzianità relativa;
5. il tipo di rapporto di lavoro con il concorrente e la mansione che svolgerà nell’ambito dell’appalto;
6. le esperienze lavorative maturate nei precedenti 5 anni, esplicitando lo specifico ruolo svolto.
Il CV del personale tecnico specialistico di cui all’elenco nominativo deve chiaramente ed esaurientemente contenere tutti gli elementi utili alle valutazioni in merito alla qualificazione del personale stesso.
Nel caso di raggruppamenti dovrà essere fornito un unico elenco con l'indicazione, accanto al nominativo, del soggetto di appartenenza.
La consistenza del team di lavoro indicata dall’appaltatore in sede di offerta dovrà essere garantita dal medesimo per tutta la durata dell’appalto. Qualsiasi modifica del personale di cui sopra dovrà essere comunicata al Committente, e da quest’ultimo dovrà essere approvata, con elencazione del personale sostitutivo che dovrà possedere pari qualifiche/abilitazioni/certificazioni ed esperienza documentata da CV di pari livello rispetto a quelle del personale sostituito.
L’Offerta Tecnica dell’operatore economico aggiudicatario, compresi gli allegati, sarà parte integrante del Contratto d’Appalto. Si precisa che, in caso di aggiudicazione, eventuali diverse
modalità di esecuzione del servizio, rispetto a quanto previsto a capitolato, dovranno essere specificatamente approvate dalle Società committenti.
Tutta la documentazione contenuta all’interno della risposta tecnica dovrà, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione.
Resta inteso che:
• in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo;
• in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE formalmente costituito, l’offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, della capogruppo del consorzio ordinario o del GEIE.
• in caso di aggregazione di imprese di rete:
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
L’eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliati comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. A riguardo, si precisa che nel conteggio non saranno considerati la copertina, l’indice e ogni altra facciata la cui presenza sia dovuta a mere esigenze di styling e non abbia contenuti significativi ai fini dell’offerta.
Dalla documentazione componente l’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.
Inoltre, l’offerta tecnica:
− non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico delle Società committenti; pertanto, l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
− non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
− non può esprimere o rappresentare proposte condizionate al realizzarsi di eventi estranei ovvero soluzioni alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla commissione giudicatrice; in caso contrario, la proposta non sarà valutata;
− costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara.
Fatta salva la normativa prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata dichiarazione mediante la quale il concorrente indica espressamente le parti della stessa che siano da ritenere segreti tecnici e commerciali e per le quali precisa di non acconsentire l’accesso da parte di terzi. Detta dichiarazione dovrà essere resa sulla dichiarazione integrativa al DGUE.
1.17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La Busta Economica deve contenere la documentazione di seguito elencata:
1. inserire nella sezione “3.1.1 Ribasso percentuale offerto” il ribasso unico percentuale offerto sull’elenco prezzi;
2. allegare nella sezione “3.2.1 Dichiarazione costi della manodopera e costi della sicurezza” il modulo “Modulo dichiarazione costi manodopera e sicurezza”, sottoscritto digitalmente, indicando i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 10 del d.lgs. n. 50/16, stimati per l’esecuzione dell’appalto;
Si precisa che nel caso l’operatore economico abbia modificato il ribasso percentuale offerto dopo la generazione e sottoscrizione della busta economica, senza poi procedere all’aggiornamento di quest’ultima, farà comunque fede il ribasso percentuale indicato nella busta economica sottoscritta digitalmente.
L’offerta economica e la relativa busta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità dell’offerta tecnica.
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta, con ricorso a gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 000-000-000 c. 1-2-60 del D.Lgs. 50/2016.
L’appalto sarà aggiudicato a misura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del succitato decreto.
La gara sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e- procurement di BravoSolution xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, soggetto terzo cui è affidata la gestione del sistema di acquisti telematici. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all’area riservata, consultare il documento “Condizioni generali di registrazione”, disponibili nell’hompage del portale, sezione DOCUMENTAZIONE.
1.19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera
b) del Codice, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali riportati nella sottostante tabella.
Tabella 1: Criteri di valutazione e punteggi
Offerta | Criterio di valutazione | Punteggi Totali | ||
Offerta tecnica | T1 | ATTIVITA’ DI RILIEVO | 8 | 75 |
T2 | ATTIVITA’ DI MODELLAZIONE NUMERICA | 16 | ||
T3 | ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO | 15 | ||
T4 | REALIZZAZIONE PIATTAFORMA | 8 | ||
T5 | VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO | 20 |
T6 | MIGLIORIE | 8 | ||
Offerta economica | OE | RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE DI GARA | 25 | 25 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
35 punti. Non si procederà all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti che conseguiranno, con riferimento all’offerta tecnica, un punteggio complessivo inferiore alla predetta soglia di sbarramento (35/75); detti concorrenti saranno esclusi dalla procedura di gara.
Resta inteso che agli effetti dell’applicazione della soglia di sbarramento:
- nel caso in cui si proceda mediante confronto a coppie, si terrà conto dei punteggi riparametrati;
- nel caso in cui si proceda tramite attribuzione discrezionale dei coefficienti, essendo pervenute meno di tre offerte, non procedendo alla riparametrazione, si terrà conto del punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente unico per il peso assegnato ai diversi criteri.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore (basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento o requisito), sulla base della seguente formula, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Del. N. 1005 del 21 settembre 2016:
Pi = Σn [Wa * Via]
dove:
Pi = Punteggio totale dell’offerta i-esima; n = numero totale dei requisiti
Wa = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (criterio o sub-criterio) a-esimo;
Via = coefficiente della prestazione dell’offerta i-esima rispetto al requisito a-esimo variabile tra zero ed uno ed espresso in valori centesimali:
• il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
• il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Σn = sommatoria
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale Pi più elevato. In caso di parità di punteggio complessivo, risulterà aggiudicatario l’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto. In caso di parità anche del punteggio tecnico si procederà mediante estrazione in seduta pubblica.
Si evidenzia che tutti i calcoli per determinare i punteggi parziali e finali, ivi compresi quelli per la riparametrazione di seguito disciplinata, saranno effettuati fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità superiore qualora la successiva cifra sia pari o superiore a cinque.
1.19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Ad ognuno dei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica di cui alla Tabella 1 precedente, verrà attribuito un fattore ponderale complessivo pari ad un massimo di 75 punti. Ai fini
dell’attribuzione dei punteggi si terrà conto dei criteri indicati e dei punteggi massimi assegnabili riportati in Tabella 2 sulla base della suddivisione in eventuali sub criteri e relativi pesi.
Tabella 2: Descrizione e modalità di attribuzione dei punteggi | ||
Criterio | Descrizione e modalità di attribuzione dei punteggi | Punteggio massimo |
T1 | ATTIVITÀ DI RILIEVO L’operatore economico dovrà evidenziare: • l’esperienza maturata nello specifico settore in pregresse attività analoghe o affini a quelle oggetto del servizio di rilievo; • la composizione e struttura del personale operativo e del gruppo di lavoro che intende impiegare per lo svolgimento del servizio: o struttura operativa dedicata (team leader, team di lavoro), consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste; o esperienza del team: il team deve includere figure professionali esperte nel rilievo e restituzione grafica di infrastrutture a rete e manufatti scolmatori e sollevamenti. Si dovranno descrivere l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. • la descrizione dell’approccio metodologico allo sviluppo delle attività, con cui l’operatore economico dovrà evidenziare le metodologie esecutive che intende adottare per ciascuna delle tre macro attività principali relative al rilievo delle reti, dei sollevamenti e degli sfioratori. In particolare dovranno essere descritte le modalità di sviluppo delle attività, con particolare riferimento a: o l’approccio metodologico, la logistica e le modalità operative proposti dal concorrente, o il programma operativo tipo con le attività previste nel capitolato ed eventualmente integrate con attività proposte dal concorrente; o la descrizione delle procedure che verranno adottate per il rilievo o gli strumenti che si intendono utilizzare o i software che si intendono utilizzare per la restituzione grafica o le modalità operative di verifica e validazione delle misure; o l’effettuazione di analisi quali, ad esempio, la ricostruzione planimetrica e funzionale dei tracciati delle tubazioni, la verifica pendenze, la ricerca anomalie (errori di acquisizione o inserimento dati, ad esempio); | MAX 8 |
o la predisposizione degli elaborati grafici sia in corso d’opera, sia nella versione definitiva. | ||
T2 | ATTIVITÀ DI MODELLAZIONE NUMERICA L’operatore economico dovrà evidenziare: − l’esperienza maturata nello specifico settore in pregresse attività analoghe o affini a quelle oggetto del servizio di modellazione; − la composizione e struttura del gruppo di lavoro che intende impiegare per lo svolgimento del servizio: o struttura del gruppo di lavoro (team leader, team di lavoro, presenza di giovani professionisti laureati abilitati da meno di dieci anni all’interno del team), consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste; o esperienza del team, che deve includere esperti di modellazione. Si dovranno descrivere l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. − la descrizione delle attività di modellazione da svolgere con particolare riferimento a: o i software che si intendono utilizzare per la modellazione delle reti, evidenziandone le caratteristiche principali e portando esempi di utilizzo nell’ambito delle reti di fognatura; o le procedure per l’esecuzione dei bilanci di rete e per la quantificazione delle acque parassite; o allo scambio di dati con i moduli sperimentali; o allo scambio di dati con la piattaforma; o alle modalità di coinvolgimento del personale tecnico delle Società committenti nell’implementazione dei modelli, nella verifica delle reti, nella validazione dei risultati e nella gestione dei dati; o alle modalità di stesura del masterplan fognatura. | MAX 16 |
T3 | ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO L’operatore economico dovrà evidenziare: • l’esperienza maturata nello specifico settore in pregresse attività analoghe o affini a quelle oggetto del servizio di monitoraggio; • la composizione e struttura del gruppo di lavoro che intende impiegare per lo svolgimento del servizio: o struttura operativa dedicata (team leader, team di lavoro), consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste; o esperienza del team, che deve includere esperti del settore con particolare riferimento all’utilizzo di | MAX 15 |
strumenti di tipo area velocity ed alle tempistiche di monitoraggio. Si dovranno descrivere l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. • la descrizione e organizzazione delle attività di monitoraggio temporaneo e permanente, procedure ed accorgimenti che si intendono adottare per l’installazione dei propri strumenti per l’esecuzione delle campagne di misura, inoltre dovranno essere: o descritti i criteri dell’attività di progettazione dei distretti per l’individuazione e la quantificazione delle acque parassite nel monitoraggio temporaneo; o descritti e quantificati i punti di misura (oltre ai minimi richiesti nel capitolato) di portata, livello e pluviometria; o descritte le procedure che verranno adottate per l’installazione degli strumenti di misura, nel rispetto della normativa di sicurezza per l’accesso agli spazi confinati. • la strumentazione di monitoraggio temporaneo e permanente che andrà ad utilizzare e per la quale dovranno essere forniti: o descrizione dei criteri di selezione degli strumenti e di installazione al fine di garantire la qualità delle misure nelle condizioni di esercizio attuali e di obiettivo delle reti; o descrizione della strumentazione; o indicazione dei principali dati tecnici (ad es. dimensioni, pesi, alimentazione, ingressi uscite, sensibilità, accuratezza, ripetibilità, ecc.); o dichiarazione esplicita per ogni tipologia di strumenti forniti, della durata della garanzia, delle parti incluse e delle esclusioni dalla garanzia; o dichiarazione esplicita della durata assicurata per la batteria dei datalogger; o indicazione delle tipologie di connettività dei datalogger, delle procedure di verifica da remoto della qualità dei dati trasmessi e delle modalità di modifica dei tempi di campionamento e trasmissione dei dati; o descrizione del sistema di trasmissione dei dati dal campo, della sua affidabilità e dei costi ipotizzabili; o descrizione delle stazioni di monitoraggio qualitativo dei reflui fognari; o descrizione delle modalità di interfacciamento con il software di telecontrollo del committente; o dotazione software utilizzata per l’espletamento delle attività caratterizzanti il servizio richiesto. | ||
T4 | REALIZZAZIONE PIATTAFORMA | MAX 8 |
L’operatore economico dovrà presentare una relazione illustrativa ed esplicativa nella quale verranno indicate: • le modalità previste per lo sviluppo della piattaforma di supporto decisionale e gestione; • la descrizione della struttura della piattaforma con particolare riferimento alle integrazioni da implementare con i modelli numerici e con i moduli sperimentali; • la descrizione dell’architettura di sistema proposta per la realizzazione della piattaforma ed il suo collegamento con i diversi ambiti aziendali; • la descrizione delle caratteristiche della piattaforma (sia HD che SW). | ||
T5 | VALUTAZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO L’operatore economico dovrà evidenziare: • l’esperienza maturata nello specifico settore in pregresse attività analoghe o affini a quelle oggetto del servizio relativamente allo sviluppo dei moduli sperimentali mediante, ad esempio, la citazione di eventuali pubblicazioni scientifiche o referenze documentate (che dovranno essere riportate in allegato); • la composizione e struttura del gruppo di lavoro per lo sviluppo del modulo di ricostruzione dati che intende impiegare per lo svolgimento del servizio: struttura (team leader, team di lavoro), consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste. Si dovranno descrivere l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. • l’approccio metodologico per il supporto allo sviluppo del modulo di ricostruzione dati. • la composizione e struttura del gruppo di lavoro per lo sviluppo del modulo di resilienza che intende impiegare per lo svolgimento del servizio: struttura (team leader, team di lavoro), consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste. Si dovranno descrivere l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. • l’approccio metodologico per il supporto allo sviluppo del modulo di resilienza. • la composizione e struttura del gruppo di lavoro per lo sviluppo del modulo di analisi predittiva che intende impiegare per lo svolgimento del servizio: struttura (team leader, team di lavoro), consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste. Si dovranno descrivere l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto. | MAX 20 |
• l’approccio metodologico per il supporto allo sviluppo del modulo di analisi predittiva. • l’impiego di metodologie alternative e/o innovative per l’effettuazione delle attività, accorgimenti atti a migliorare la qualità del dato raccolto, della sua elaborazione, trasmissione, registrazione, gestione e della potenzialità innovativa nello sviluppo dei modelli sperimentali e della piattaforma, evidenziando le particolari tecniche, tecnologie ed ingegnosità che l’operatore intende adottare. Fermo restando che per poter sottoscrivere il contratto l’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso del requisito di esecuzione previsto al paragrafo 1.8 del presente Disciplinare, nel caso in cui al momento della presentazione dell’offerta sia già in possesso del requisito di esecuzione richiesto (es: abbia in organico due tecnici dotati di dottorato di ricerca o master o alta formazione specialistica, oppure abbia sottoscritto accordi di collaborazione con tali tecnici o abbia già attivato specifici contratti con Università o Enti di Ricerca), potrà evidenziare il contributo dato da queste figure nel gruppo di lavoro e per le finalità attese. | ||
T6 | MIGLIORIE Verranno valorizzate le offerte tecniche che precederanno migliorie e servizi aggiuntivi, che consentano una migliore o più completa finalizzazione degli obiettivi del Progetto, da intendersi inclusi nell’importo offerto quali, secondo un ordine a priorità decrescente: • mantenimento della strumentazione in campo per periodi più estesi di quelli previsti nel Progetto; • migliorie nell’ approccio concettuale e nella strutturazione del servizio di modellazione e sviluppo della piattaforma di supporto alle decisioni, finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Progetto, che consentano la massimizzazione dei risultati attesi; • proposte di natura tecnico/scientifica che integrino i contenuti della piattaforma su temi di preminente interesse del Progetto, quali: ricostruzione segnali, analisi di resilienza, analisi predittive, calcolo indicatori ARERA; • servizi complementari o aggiuntivi per l’hosting dati. | MAX 8 |
1.19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
I coefficienti Via sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (requisiti tecnici), tramite il metodo del “confronto a coppie” tra le offerte presentate, di cui alla Linea guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice degli appalti, approvata con deliberazione 1005 del 21.09.2016.
Per ciascun requisito ogni Commissario valuta quale delle due proposte, che formano ciascuna coppia, sia da preferire.
Considerato che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, ogni commissario attribuirà un grado di preferenza variabile tra 1 e 6, eventualmente utilizzando anche valori intermedi, ove:
1= nessuna preferenza (pareggio) | 4= preferenza media |
2= preferenza minima | 5= preferenza grande |
3= preferenza piccola | 6= preferenza massima |
Per ciascuna coppia il singolo Commissario indica chi è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, assegna un punto ad entrambe.
Quindi, una volta effettuati tutti i confronti a coppie, ciascun Commissario costruisce una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
B | C | D | E | F | … | N | |
A | |||||||
B | |||||||
C | |||||||
D | |||||||
E | |||||||
… | |||||||
N-1 |
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
Qualora il numero delle offerte fosse inferiore a 3, non si applicherà il metodo del confronto a coppie e i coefficienti saranno determinati come segue.
Per ogni concorrente e distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione, ogni Commissario provvederà ad attribuire discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero e uno secondo la tabella di seguito riportata:
Valutazione | Descrizione | Punteggio attribuibile |
Ottimo | Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese | 0,9 – 1 |
Più che adeguato | Più che adeguato Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese | 0,7 – 0,899 |
Adeguato | Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese | 0,5 – 0,699 |
Parzialmente adeguato | Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese | 0,2 – 0,499 |
Inadeguato | Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese | 0,0 – 0,199 |
Quindi la Commissione giudicatrice, al fine di determinare il coefficiente unico da applicare al criterio di valutazione in esame, provvederà a calcolare per ogni concorrente la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al criterio di valutazione in esame.
Il punteggio attribuito al singolo concorrente, in relazione al criterio di valutazione in esame, verrà calcolato dalla commissione giudicatrice moltiplicando il coefficiente unico (rappresentato dalla media dei coefficienti attribuiti da ogni singolo Commissario), come sopra ottenuto, per il peso assegnato al criterio di valutazione medesimo.
In qualunque caso il concorrente, la cui offerta tecnica conseguirà un punteggio inferiore a 35 punti, sarà escluso dalle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura dell’offerta economica.
1.19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento all’offerta economica, il coefficiente VOEi, variabile tra zero e uno, sarà determinato secondo il metodo c.d. ‘bilineare’ di cui al paragrafo IV delle Linee Guida ANAC n. 2, ovverosia attraverso l’applicazione della seguente formula:
VOEi (per Ri <= Rsoglia) = 0,9*(Ri/Rsoglia)
VOEi (per Ri > Rsoglia) = 0,9+0,1*[(Ri-Rsoglia)/(Rmax-Rsoglia)] dove:
VOEi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ri = valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
Rsoglia = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti dai concorrenti;
Rmax = valore del ribasso massimo tra quelli offerti dai concorrenti.
Il punteggio attribuito al singolo concorrente, relativamente all’offerta economica, verrà calcolato dalla commissione giudicatrice moltiplicando il coefficiente VOEi, come sopra ottenuto, per il peso assegnato al criterio di valutazione ‘ribasso percentuale sull’importo a base di gara’ (25 punti).
In caso di offerte risultanti uguali, si procederà all'aggiudicazione a favore dell’operatore che avrà ottenuto il miglior punteggio tecnico, in caso di parità anche del punteggio tecnico, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio relativo all’offerta economica più elevato. In caso di parità sia del punteggio tecnico che del punteggio economico, si procederà mediante sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.
1.20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Ritenuto che l’esperimento della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente e a garantire l’integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, si avvisano sin d’ora gli operatori economici interessati che l’apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824). I concorrenti saranno peraltro informati tramite il portale dell’avanzamento delle varie fasi.
In data 20.07.2021 alle ore 10:00 la Commissione Giudicatrice nominata si riunirà in seduta riservata per l’espletamento delle operazioni di gara.
Prima fase
a.1 – Verifica delle offerte pervenute
In data ed orario indicati nel Bando di gara, durante una o più sedute, la Commissione di gara, accedendo al portale telematico xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, aprirà il fascicolo della procedura in oggetto e prenderà visione delle offerte presentate regolarmente entro il termine di scadenza;
a.2 – Apertura “Busta digitale di Qualifica”
L’autorità di gara procederà all’apertura delle buste “Risposta Qualifica” contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della stessa e, in caso di esito negativo, all’esclusione del concorrente dalla gara, previo eventuale esperimento del procedimento di soccorso istruttorio. Nel caso in cui le operazioni di gara dovessero prolungarsi oltre il normale orario di lavoro, la seduta verrà sospesa e riprenderà nei giorni lavorativi successivi.
Seconda fase: apertura busta digitale “Risposta Tecnica”
Terminato l’esame della documentazione amministrativa, durante la medesima seduta di gara o in sedute successive, la Commissione di gara procederà all’apertura delle buste di “Risposta Tecnica”, verificandone i contenuti, esaminando la documentazione e attribuendo i relativi punteggi ed, eventualmente, escludendo gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento prevista.
Terza fase: apertura busta digitale “Risposta Economica”
Dopo aver dato comunicazione con preavviso di almeno due giorni, della data e dell’orario stabiliti per gli adempimenti successivi, l’autorità di gara:
- accederà all’indirizzo del sistema informatico xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx e, nello spazio riservato alla gara di cui trattasi, provvederà all’inserimento dei punteggi tecnici attribuiti ai singoli criteri di valutazione;
- una volta “congelata” la valutazione tecnica, procederà all’apertura delle buste di “Risposta Economica” e all’assegnazione dei relativi punteggi economici e dei punteggi complessivi;
- stilerà la graduatoria, in ordine decrescente, ed individuerà la miglior offerta.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà, prima dell’aggiudicazione, laddove non sia già stato fatto in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta anomala, a verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (ovverosia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).
Tutte le sedute verranno verbalizzate.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l’Ente aggiudicatore si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’autorità di gara disporrà l’esclusione dell’operatore economico per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica o nella busta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’Ente aggiudicatore procederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16 in capo all’aggiudicatario, successivamente all’approvazione della proposta di aggiudicazione.
Ai fini della verifica della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/16, l’Ente aggiudicatore procederà secondo le modalità di cui al paragrafo IV delle Linee Guida X.X.XX. n. 6 del 20 dicembre 2016.
Anomalia: al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, verrà valutata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Le spiegazioni dovranno pervenire entro il termine assegnato trasmettendo apposita relazione, firmata digitalmente da un soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente, tramite l’”Area Messaggi” della piattaforma
Nella relazione dovranno essere evidenziate le componenti di costo che hanno concorso a formare il prezzo offerto ed in particolare:
• il costo del personale, comprensivo delle mensilità aggiuntive, dei contributi, eventuali indennità di trasferta, reperibilità, rimborsi, ecc. …;
• il costo delle risorse tecniche utilizzate per l’appalto, comprensivo della quota spese di manutenzione, assicurazioni, ammortamento, ecc. …;
• le spese generali;
• l’utile d’impresa ed ogni altra voce di costo rilevante.
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/16, non saranno ammesse giustificazioni in relazione:
• ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
• agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08.
La verifica di congruità verrà eseguita dalla Commissione giudicatrice, che potrà avvalersi di una struttura di supporto.
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell’Ente aggiudicatore procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Piave Servizi S.p.A. si riserva di verificare l’autenticità di tutti i preventivi prodotti dai concorrenti in sede di giustificazione dei prezzi unitari, mediante richiesta diretta ai soggetti che risultano averli sottoscritti.
La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra nel termine assegnato comporterà
l’esclusione dalla gara.
Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, verranno escluse le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente paragrafo.
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/16, costituiscono cause di esclusione con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta le seguenti ipotesi:
• omesso versamento del contributo a favore dell’X.X.XX. entro il termine di partecipazione alla gara. Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella Busta di Qualifica - Documentazione Amministrativa la ricevuta dell’avvenuto pagamento, si applicherà il Soccorso istruttorio;
• offerta plurima o condizionata, incompleta o irregolare, parziale o che presenti osservazioni, restrizioni o riserve;
• offerta economica in aumento;
• mancata indicazione dei costi della manodopera o dei costi “interni” per la sicurezza stimati per l’esecuzione del presente appalto;
• mancanza di sottoscrizione digitale della Busta di Qualifica o della Busta Tecnica e/o di quella Economica, salvo il caso in cui tutti i documenti contenuti all’interno delle relative buste risultano sottoscritti digitalmente e/o risultino comunque rese tutte le dichiarazioni richieste.
Eccezioni alle regole di esclusione e soccorso istruttorio.
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrando un’omissione documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla gara.
Inoltre, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del documento di gara unico europeo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con eccezione di quelle afferenti all’offerta. Si precisa che l’eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che “attestino” requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara.
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all’Ente aggiudicatore.
Alla Commissione giudicatrice sarà demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi - ivi compresi l’adozione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti - oltre che tecnico-economici delle medesime;
Nel caso in cui vi sia la necessità di istituire un procedimento per la verifica delle offerte eventualmente considerate anomale, la Commissione predetta è altresì competente per lo svolgimento di tale fase.
Piave Servizi pubblicherà nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti,
1.23 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui l’Ente aggiudicatore ha deciso di aggiudicare l’appalto.
L’aggiudicazione sarà dichiarata dal Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., con apposito provvedimento, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria, in tal caso l’appalto verrà aggiudicato al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Il rapporto contrattuale avverrà tra le Società committenti e l’appaltatore, secondo le condizioni di cui allo schema di contratto, documento presente tra gli allegati alla gara.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l’Ente aggiudicatore procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a Piave Servizi
S.p.A. entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.200,00. Piave Servizi S.p.A. comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
1.24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Fatto salvo quanto previsto dal codice del processo amministrativo per quanto riguarda l’individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici, se l’oggetto del contendere è relativo ad interessi legittimi derivanti dalla procedura di scelta del contraente, che vede la conclusione nel momento di stipula del documento contrattuale, la competenza è demandata al giudice amministrativo; se la controversia riguarda invece diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, l’ambito è demandato al giudice civile.
Il Tribunale Amministrativo competente nel territorio in cui ha sede Piave Servizi S.p.A. (Società che in base all’accordo sottoscritto in data 31.07.2019 si è occupata dell’espletamento della procedura di gara) è il TAR Veneto con sede in Xxxxxxxxxx 0000/00 - 00000 Xxxxxxx.
Per quanto riguarda la giustizia civile di primo grado, sono competenti i tribunali provinciali di appartenenza delle rispettive società committenti.
Resta inteso che:
− decorso il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; in tal caso, l’offerta verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara;
− tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste nella presente lettera di invito dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana;
− non saranno ammesse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresso in aumento e/o in variante nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra procedura;
− tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
− l’offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; nel caso in cui alla data di scadenza della
validità delle offerte non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, l’Ente aggiudicatore potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità per un ulteriore periodo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta di Piave Servizi S.p.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
− le società committenti si riservano la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, dandone comunque comunicazione agli operatori economici invitati o concorrenti, senza incorrere in responsabilità, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del codice civile, e senza che ciò possa comportare nei loro confronti risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
− in osservanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; dovranno inoltre comunicare gli estremi del conto corrente di cui sopra, entro sette giorni dall’accensione dello stesso o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
− la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della deliberazione ANAC n. 157/2016; tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; per le modalità operative si rinvia alla citata determinazione ANAC; Piave Servizi S.p.A. si riserva di effettuare tramite sistemi tradizionali la suddetta verifica per eventuali subappaltatori e per l’appaltatore in caso di problemi di funzionamento con il sistema AVCPASS; per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dall’art. 80, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016, Piave Servizi S.p.A. si atterrà a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 6;
− le Società committenti procederanno alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria - ferma ed impregiudicata ogni ulteriore conseguenza di legge, compreso l’eventuale risarcimento del danno - qualora, a seguito delle verifiche di legge, risulti la non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; si riserva altresì di procedere a quanto sopra qualora l’aggiudicatario non rispetti gli adempimenti previsti a proprio carico ai fini della stipulazione del contratto ovvero non intervenga per la sottoscrizione del contratto medesimo; nelle suddette ipotesi, le Società committenti procederanno ad aggiudicare il servizio scorrendo la graduatoria, salve le verifiche del caso;
− ai sensi dell’art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto;
− per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni;
− l’Aggiudicatario cui sarà affidato il servizio si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l’Appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.;
− i dati personali forniti dagli operatori economici verranno utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici e/o telematici, ai sensi e per gli effetti dell’informativa resa in osservanza all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), allegata alla presente lettera d’invito;
− l’eventuale ricorso può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 120 come modificato dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/16, entro 30 (trenta) giorni, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio n. 2277/2278 – 00000 Xxxxxxx – Telefono +39 041/0000000 xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/16.
− le Società committenti rendono noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
n. 231/2001, il proprio “Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo ‘Codice etico”, entrambi consultabili si seguenti indirizzi:
✓ per Piave Servizi S.p.A.:“ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxx/Xxxxxxx/XXX.xxxx”;
✓ per Livenza Tagliamento Acque S.p.A.:“xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/Disposizioni%20generali/CODICE%20ETICO%20LTA%20rev.pdf”;
✓ HydroGEA S.p.A.:“xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xx.xx/#/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx”. L’operatore economico, pertanto, con la presentazione dell’offerta, dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con i
rispettivi committenti, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la
commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell’operatore economico, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente;
− con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute nel presente disciplinare e nei suoi allegati.
1.26 COMUNICAZIONI, RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella P.E.C. indicata dal concorrente, in fase di registrazione al Portale, nella Sezione “Informazioni Utente” della propria “Area Utente”. Il concorrente s’impegna a comunicare eventuali cambiamenti d’indirizzo P.E.C. In assenza di tale comunicazione l’Ente appaltante ed il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.
In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata all’impresa indicata quale Capogruppo mandataria s’intende validamente resa a tutte le imprese raggruppate, aggregate o consorziate.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici nonché ad ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dell’appalto ed attinente all’oggetto dell’appalto.
In particolare, si applicano le norme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla forma di partecipazione alla procedura di gara.
Codognè 27.05.2021
IL DIRETTORE GENERALE DI PIAVE SERVIZI S.P.A.
(xxx. Xxxxx Xxxxx) x.xx Xxxxx Xxxxx