Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga al’art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all’art. 334 del Codice.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto l’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga all’art. 1896 del c.c. l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo alla sola garanzia RCA del restante periodo assicurativo, al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e il contraente deve darne notizia alla società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. La società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di xxxxxxxxxxxxx.Xx Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione,il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto. Il Contraente è tenuto a pagare il premio o la rata di premio scaduto,relativo al periodo o frazione di periodo in corso al momento del furto;ma la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del VEICOLO, il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità competente11. I danni causati dalla circolazione del VEICOLO da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada12. Per la garanzia RCA, il CONTRAENTE ha diritto al rimborso della parte di PREMIO netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla SOCIETÀ di copia della denuncia.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del veicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, l’assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. A deroga dell’art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data comunicazione dell’evento da parte del contraente. II Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. Ai sensi dell’art. 122 comma 3°della Legge, in caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto R.C.A. pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione a Vittoria di pag. 3.8 R E S P O N S A B I L I T À C I V I L E copia della denuncia alle Autorità. A seguito del furto totale del veicolo non è ammessa la sospensione del contratto.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di furto del veicolo il contratto limitatamente a tale veicolo è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente/Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata alla Autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione il contratto è risolto da tale data. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. In caso di Furto del Veicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del Pro- prietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, l’Assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. Il contrat- to è risolto ed il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della Denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità. A deroga dell’art. 1896, primo comma, secondo periodo del Codice Civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di Assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso.