CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ABBINATO AI FINANZIAMENTI
PRESTITO PROTETTO
Tariffa Previconsò (Ed. 12/2018)
Un prodotto assicurativo di Afi Esca S.A. e Afi Esca Iard S.A.
PRESTITO PROTETTO
Contratto di assicurazione abbinato ai Mutui
distribuito in esclusiva
Assicura Cambiano Prestito Protetto
Assicurazione abbinata ai Finanziamenti
W Fascicolo informativo
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ABBINATO AI FINANZIAMENTI
Coperture assicurative individuale e facoltative,
a Premio Unico, per i casi di: Decesso - Invalidità Totale e Permanente - Malattie Gravi - Inabilità Temporanea Totale - Perdita di Impiego.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO SI COMPONE DI UN TOTALE DI 32 PAGINE E CONTIENE:
• Set Informativo:
- DIP Danni;
- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Multirischio;
• Condizioni Generali di Assicurazione con Glossario e Indice;
• Informativa per il Trattamento dei dati personali;
• Adeguata Verifica della Clientela;
• Modulo di Proposta di Assicurazione.
E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO
(Data di ultimo aggiornamento 3/12/2018)
“ASSICURA CAMBIANO PRESTITO PROTETTO”
<Assicurazione abbinata ai Finanziamenti>
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
AFI ESCA IARD S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto: ASSICURA CAMBIANO PRESTITO PROTETTO
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione abbinata ai Finanziamenti.
Che cosa è assicurato?
Inabilità Temporanea Totale
Perdita di impiego per i lavoratori dipendenti del settore privato
Malattia grave per chi non esercita attività lavorativa
Che cosa non è assicurato?
Si elencano di seguito esclusivamente le esclusioni legate alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego.
Si rimanda al DIP Aggiuntivo Multirischi per le altre ipotesi di esclusioni comuni alle garanzie del Ramo Danni e Xxxx Xxxx.
percepimento di altri redditi da lavoro non identificabili come redditi da lavoro dipendente (vedi glossario);
licenziamenti per “giusta causa”;
dimissioni;
licenziamenti comunicati da un datore di lavoro congiunto, anche ascendente o discendente;
cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali), contratti di lavoro intermittente e contratti stagionali;
licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova;
contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
licenziamenti per raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”;
licenziamenti o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro determinati da ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con eroga- zione di incentivi all’esodo ovvero accompagnatori alla quiescenza;
messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straor- dinaria;
licenziamento per superamento del periodo di comporto;
licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata dalla carcerazione del lavoratore;
l’assicurato risulti assunto da meno di 24 mesi;
conoscenza, da parte dell’Assicurato, della prossima disoccupazione o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione.
Ci sono limiti di copertura?
! Sono assicurabili solo le persone fisiche che abbiano richiesto o siano Cointestatarie di un Finanziamento sottoscritto con l’Ente Erogante.
! Possono essere assicurate solo le persone fisiche residenti in Italia.
! Sono assicurabili solo le persone fisiche che al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione:
! Siano di età inferiore a 65 anni;
! Nei casi di Copertura per Inabilità Temporanea Totale e Xxxxxxx Involontaria d’Impiego sono assicurabili le persone fisiche che esercitino effettivamente un’attività lavorativa retribuita o comunque produttiva di reddito certificabile. In via eccezionale, ove i richiedenti stiano beneficiando di una sospensione dell’attività lavorativa per congedo di maternità, congedo parentale, congedo di formazione, periodo sabbatico o per l’avvio di un’attività di impresa, potranno richiedere tali garanzie a condizione che la ripresa dell’attività lavorativa avvenga entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta.
In caso contrario, le medesime garanzie cesseranno e i relativi Premi verranno rimborsati ai richiedenti, su domanda di questi ultimi.
Carenze e Franchigie Periodo di carenza: 90 giorni
Franchigia, ITT e Perdita d’Impiego: 60 giorni
Dove vale la copertura?
Le coperture assicurative relative alla ITT e alla Malattia grave hanno validità in tutti i Paesi del mondo.
La copertura assicurativa relativa alla Perdita di impiego ha validità esclusivamente in Italia.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione delle coperture.
Quando e come devo pagare?
L’importo totale del premio è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Decesso e Invalidità Totale e Permanente e della componente del premio per le Coperture Danni. Il premio per la Copertura Decesso, Invalidità Totale e Permanente e la Copertura Danni viene determinato applicando il tasso unico, in funzione dell’Età dell’Assicurato alla sottoscrizione, moltiplicato per il capitale assicurato richiesto in fase di sottoscrizione. Il Premio Unico deve essere versato alla Compagnia per il tramite del Contraente.
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione inferiore a 59 anni è pari al 3,24%;
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione compresa tra 59 anni e 65 anni è pari al 4,20%.
Il tasso applicato per determinare il premio per le Coperture Xxxxx è già comprensivo delle imposte di Legge pari al 2,50%.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La Copertura decorre dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Certificato di Polizza, ovvero, dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o dalla data di accollo di un Finanziamento già erogato, sempre a condizione che:
- sia stato sottoscritto il Modulo di Proposta;
- siano state esplicate le formalità mediche di ammissione alla Copertura e che gli esiti siano stati valutati positivamente ed accettati dalla Compagnia;
- sia stato pagato il Premio.
La Copertura cessa alla scadenza del contratto di Finanziamento.
In ogni caso la durata non potrà risultare inferiore a 12 mesi o superiore a 120 mesi.
La Copertura cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:
- pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento;
- estinzione totale anticipata del Finanziamento;
- accollo del Finanziamento da parte di terzi;
- estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liquidazione del Sinistro;
- esercizio del diritto di recesso;
- per la Copertura Inabilità Temporanea Totale, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione Modulo di Proposta;
- per la Copertura Malattia Grave, allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta;
- per la Copertura Perdita Involontaria d’Impiego, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 60 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione della proposta di polizza per disdire il contratto, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a AFI ESCA SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità. Inoltre, devi comunicare all’Ente Erogante l’intervenuto esercizio del diritto di recesso. In casso di recesso della copertura danni, decade automaticamente anche la copertura vita collegata.
Assicura Cambiano Prestito Protetto
<Assicurazione abbinata ai Finanziamenti>
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
<PPI - Assicura Cambiano Prestito Protetto>
3 dicembre 2018
<DIP Vita di ultima pubblicazione>
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La Copertura Vita prevede le seguenti prestazioni assicura- tive:
a) prestazione in caso di Decesso
Il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa;
b) prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente da Infor- tunio o Malattia dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica.
Che cosa è assicurato/Quali sono le pre- stazioni?
La Copertura è esclusa, se l’Ente Erogante ha condizionato l’erogazione del finanziamento al contratto assicurativo:
• decesso causato da dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
• decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dalla Data di Decorrenza;
• decesso dovuto a rischi catastrofali. Vedi anche DIP Aggiuntivo Multirischi
Che cosa NON è assicurato?
Per la Garanzia Decesso:
a) prestazione assicurativa fino a 70 anni;
Per la Garanzia Invalidità Totale e Permanente:
b) prestazione assicurativa fino a 65 anni. Per tutte le coperture:
- l’Assicurato deve essere residente in Italia;
- si applica un periodo di carenza di 3 mesi dalla data di perfezionamento, ad eccezion fatta per i sinistri che sia- no conseguenza diretta di alcune malattie infettive acute, shock anafilattico e infortunio.
Ci sono limiti di copertura?
Assicurazione abbinata ai Finanziamenti. La copertura vita assicura il rischio decesso, Invalidità totale e Permanente.
La copertura vita non ha limiti territoriali.
Dove vale la copertura?
L’Assicurato deve dare sollecita comunicazione scritta alla Compagnia di ogni nuova circostanza inerente lo stato di salute intervenuta prima della Data di Decorrenza della Polizza.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni modifica relativa al Finanziamento entro 60 giorni dalla data di decorrenza della modifica.
In caso di Decesso o Invalidità Totale e permanente, occorre consegnare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità;
• Certificato di morte (rilasciato dal comune);
• Atto sostitutivo di notorietà dal quale si evincano gli eredi/testamento;
• In caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
• Copia del referto autoptico e tossicologico, se è stata effettuata l’autopsia;
• In caso di morte violenta (suicidio, omicidio) occorre copia del verbale delle Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del Decesso e il Decreto di Archiviazione emesso da un’Autorità competente;
• Notifica di Invalidità Totale Permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.), in difetto relazione del medico legale attestante l’Invalidità Totale Permanente e il relativo grado;
• Nel caso di invalidità dovuta a incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
• Certificato del medico curante che precisi le esatte cause che hanno determinato il Sinistro o il Decesso, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l’ha causato e, in caso di certificazione in corso di ricovero, copia della cartella clinica;
• Dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo residuo del finanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo.
Che obblighi ho?
Devi pagare il premio unico mediante bonifico bancario direttamente alla Compagnia oppure per il tramite dell'Intermediario delegato all’incasso. L’importo totale del premio è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Decesso e Invalidità Totale e Permanente e della componente del premio per le Coperture Danni. Il premio per la Copertura Decesso, Invalidità Totale e Permanente e la Copertura Danni viene determinato applicando il tasso unico, in funzione dell’Età dell’Assicurato alla sottoscrizione, moltiplicato per il capitale assicurato richiesto in fase di sottoscrizione.
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione fino a 59 anni è pari al 3,24%;
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione compresa tra 60 anni e 65 anni è pari al 4,20%.
Quando e come devo pagare?
La Copertura decorre:
- dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Proposta, ovvero,
- dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o dalla data di accollo di un Finanziamento già erogato, sempre a condizione che:
- sia stato sottoscritto il Modulo di Proposta;
- siano state esplicate le formalità mediche di ammissione alla Copertura e che gli esiti siano stati valutati positivamente ed accettati dalla Compagnia;
- sia stato pagato il Premio.
La durata della Copertura coincide, per ciascun Assicurato, con la durata indicata nel contratto originario del Finanziamento, fermo restando il rispetto dei limiti di età dell’Assicurato indicati per ciascuna garanzia. In ogni caso la durata non potrà risultare inferiore a 12 mesi o superiore a 120 mesi.
Le Coperture cessano alla scadenza del contratto di Finanziamento. Le Coperture cessano comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:
- pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento;
- estinzione totale anticipata del Finanziamento;
- accollo del Finanziamento da parte di terzi
- estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liquidazione del Sinistro;
- esercizio del diritto di recesso;
- per la Copertura per Decesso, al compimento dell’70° anno di vita dell’Assicurato;
- per la Copertura Invalidità Totale e Permanente, al compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | L’Assicurato può revocare il contratto fino al momento della conclusione dello stesso. La revoca deve essere esercitata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX, allegando l’originale del Modulo di Proposta. |
Recesso | L’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunica- zione che il Contratto si è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità. L’Assicurato si impegna, altresì, ad informare l’Ente Erogante dell’intervenuto esercizio del diritto di recesso. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO
Assicura Cambiano Prestito Protetto
<Assicurazione abbinata ai Finanziamenti>
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
<PPI Assicura Cambiano Prestito Protetto>
3 dicembre 2018
<DIP Aggiuntivo Multirischi di ultima pubblicazione>
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 0; CAP 20124; Milano, tel. 02 58.32.48.45; sito internet: xxx.xxx-xxxx.xxx; e-mail: xxxx@xxx-xxxx.xxx; PEC: xxx-xxxx@xxxxxxxxx.xx.
AFI ESCA S.A., società con sede legale e direzione generale in Xxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx) abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento, e sottoposta alla vigilanza dell’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
AFI ESCA S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia è iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e rias- sicurazione al n. I.00105.
AFI ESCA IARD S.A. è una impresa di assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in Square Dutilleul, 4, LILLE (Francia), soggetta a direzione e coordinamento di AFI ESCA S.A..
AFI ESCA IARD S.A Rappresentanza Generale per l’Italia, è iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102.
Le Coperture Xxxxx, sono stipulate con la rappresentanza generale per l’Italia di AFI ESCA IARD S.A..
AFI Esca S.A. ha un Patrimonio Netto pari a 190 milioni di Euro di cui 12,36 milioni di Euro è il capitale sociale e 101 milioni di Euro è il totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 230%.
AFI ESCA IARD S.A. ha un patrimonio netto pari a 3,63 milioni Euro e 5 milioni di Euro è il capitale sociale e 69 mila Euro è il totale delle riserve patrimoniali.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SCFR) disponibile sul sito internet dell’impresa xxx.xxx-xxxx.xxx/xxx-xxxx-xxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Le coperture Vita e Xxxxx sono sempre escluse nei seguenti casi: - dolo dell’Assicurato, del Contraente o del Beneficiario; - il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; - uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; - stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, la sommossa, ad eccezion fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se ed in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere; - movimenti popolari, risse, crimini, delitti, atti di terrorismo, a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, salvo i casi di legittima difesa; - incidente aereo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto idoneo, ovvero Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive profes-sionistiche o di sport aerei in genere; - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; - conseguenza diretta o indiretta di esplosioni, emanazioni di calore, inalazioni, radiazioni, se provenienti dalla modi- fica della struttura atomica; - Infortuni, Malattie, invalidità e infermità causati da operazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di ricostru- zione plastica conseguenti a Malattia o Infortunio indennizzabili nei termini del Contratto; - affezioni o Infortuni accertati da un punto di vista medico a una data anteriore rispetto alla Data di Decorrenza. |
- Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate; - stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; - conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; Le coperture sono inoltre escluse nei casi in cui il Sinistro sia causato dallo svolgimento di una delle seguenti attività professionali: Militare, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino), attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (es. sommozzatore), attività nel sottosuolo (es. speleologo, minatore), attività in alta montagna (es. guida alpina), pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, skipper, collaudatore di autoveicoli e moto- cicli, pilota professionista. Le coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale al lavoro sono inoltre escluse nei seguenti casi: - Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato pre-esistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti; - bungee jumping, base jump, tauromachia; canyoning, rafting, kite surf; speleologia; pratica di sport da combatti- mento (tranne se praticati in club o con licenza); pratica di atletica pesante, rugby e football americano; sci fuori pista, sci acrobatico, bobsleigh, combinata nordica, skele- ton, skiatolon, salto dal tram-polino con sci o idroscì, sci acrobatico; alpinismo, scalata e trekking in montagna oltre 3.000 m, downhill; immersioni oltre 20 m di profondità e speleosubacquea; pratica di qualsiasi sport a titolo amatoriale o professionale che comporti un compenso o una remunerazione; gare sportive (compresi gli allenamenti e le prove che le precedono) che richiedono l’utilizzo di animali, veicoli (con o senza motore) o imbarcazioni a motore; partecipazione a competizioni – o relative prove – ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali o sport da combattimento in genere, salvo che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali; per il caso di Inabilità Temporanea Totale l’interruzione del lavoro dovuta a gravidanza. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo raccoman-data A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINISTRI - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro. |
Prescrizione: i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Coperture Xxxxx si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto mentre i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Copertura Vita si prescrivono in dieci anni. Decorso inutilmente il predetto termine, la Compagnia verserà la somma non reclamata al fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di Sinistro relativo a Coperture per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, e Perdita Involontaria di Impiego, la somma mensile che sarà liquidata dalla Compagnia non potrà superare il limite di Euro 1.500,00. Si precisa inoltre che, per la garanzia perdita di impiego, l’importo dell’indennizzo corrisponderà al minore tra la rata mensile dovuta all’ente erogante e l’importo netto relativo alla retribuzione mensile percepita fino al momento del sinistro. | |
Liquidazione della prestazione: AFI ESCA S.A., anche per conto di AFI ESCA IARD S.A., si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta. Si precisa inoltre che, per la garanzia perdita di impiego, l’importo dell’indennizzo corrisponderà al minore tra la rata mensile dovuta all’ente erogante e l’importo netto relativo alla retribuzione mensile percepita fino al momento del sinistro. | |
Gestione da parte di altre imprese: non applicabile | |
Assistenza diretta/in convenzione: non applicabile | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, rese al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, se inesatte o reticenti relativamente a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio assunto dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della Copertura. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all’atto di sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento del rilascio delle informazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato e la Data di Decorrenza intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute, l’Assicurato deve darne sollecita comunicazione alla Compagnia al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione alla Copertura, pena la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della Copertura. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Devi pagare il premio unico mediante bonifico bancario direttamente alla Compagnia oppure per il tramite dell'Intermediario delegato all’incasso. L’importo totale del premio è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Decesso e Invalidità Totale e Permanente e della componente del premio per le Coperture Danni. Il premio per la Copertura Decesso, Invalidità Totale e Permanente e la Copertura Danni viene determinato applicando il tasso unico, in funzione dell’Età dell’Assicurato alla sottoscrizione, moltiplicato per il capitale assicurato richiesto in fase di sottoscrizione. Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione fino a 59 anni è pari al 3,24%; Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione compresa tra 60 anni e 65 anni è pari al 4,20%. |
Rimborso | La Compagnia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, ha l’obbligo di restituire all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte, delle spese di emissione del Contratto sostenute - che si quantificano preventivamente in € 20,00 - e della quota parte di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. "In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la determinazione della parte di premio non goduto e oggetto di rimborso, è effettuata secondo la seguente formula: R=P*(1-C)*((D-t)/D)*((D-t)/D)+P*C*((D-t)/D) Dove: P=Premio versato al netto di spese di emissione e imposte C=costi di gestione (espressi in percentuale) D=Durata iniziale del contratto t=tempo trascorso dalla decorrenza R=Premio rimborsato Esempio: P=465,05 C=15% D=60 t=4 R=409,45 |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La Copertura decorre: - dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Proposta, ovvero, - dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o dalla data di accollo di un Finanziamento già erogato, sempre a condizione che: - sia stato sottoscritto il Modulo di Proposta; - siano state esplicate le formalità mediche di ammissione alla Copertura e che gli esiti siano stati valutati positivamente ed accettati dalla Compagnia; - sia stato pagato il Premio. La durata della Copertura coincide, per ciascun Assicurato, con la durata indicata nel contratto originario del Finanziamento, fermo restando il rispetto dei limiti di età dell’Assicurato indicati per ciascuna garanzia. In ogni caso la durata non potrà risultare inferiore a 12 mesi o superiore a 96 mesi. Le Coperture cessano alla scadenza del contratto di Finanziamento. Le Coperture cessano comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi: - pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento; - estinzione totale anticipata del Finanziamento; - accollo del Finanziamento da parte di terzi - estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liquidazione del Sinistro; - esercizio del diritto di recesso; - per la Copertura per Decesso, al compimento dell’70° anno di vita dell’Assicurato; - per la Copertura Invalidità Totale e Permanente, al compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato; - per la Copertura Inabilità Temporanea Totale, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione Modulo di Proposta - per la Copertura Malattia Grave, allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta; - per la Copertura Perdita Involontaria d’Impiego, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie previste dal contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | L’Assicurato può revocare il contratto fino al momento della conclusione dello stesso. La revoca deve es-sere esercitata a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX, allegando l’originale del Modulo di Proposta. Qualora la dichiarazione di revoca dal contratto pervenga tempestivamente alla Compagnia, impedendone la conclusione, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Assicurato i Premi da questi even-tualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | L’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il Contratto si è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX, accompagnata dalla copia fronte-retro di un documento di identità. L’Assicurato si impegna, altresì, ad informare l’Ente Erogante dell’intervenuto esercizio del diritto di recesso. Le garanzie cesseranno alla data richiesta dal Contraente o, se precedente, alla data di spedizione della lettera raccomandata del Contraente/Assicurato. Il Contraente ha la facoltà di sostituire la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), con diritto al rimborso del premio (ovvero alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015). |
Risoluzione | In caso di estinzione anticipata del finanziamento erogato, il contratto assicurativo si intende risolto e l’Assicurato non ha diritto alle coperture previste. |
Assicura Cambiano Prestito Protetto è rivolto a chiunque (in età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti) abbia sottoscritto un contratto di Finanziamento e intenda garantirlo dal rischio Decesso, I.T.P., I.T.T., Perdita Involontaria di impiego e Malattia Grave.
A chi è rivolto questo prodotto?
Spese di emissione Contratto: Euro 20
Remunerazione dell'Intermediario: 50% del premio versato al netto delle imposte e spese di emissione. Se il Premio imponibile è pari ad Euro 100,00 e la remunerazione dell'Intermediario è pari ad Euro 50,00. L’importo percepito dal Intermediariosarà indicato, in valore assoluto, nel Certificato di polizza.
Qualora l’Assicurato, anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, decida di sottoporsi a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, il costo di tale visita potrà variare in considerazione della struttura sanitaria prescelta dall’Assicurato stesso e sarà interamente a suo carico.
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI x NO
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxx- net-complaint-form_it L’Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/ Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudiziaria. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I Premi di assicurazione per le Coperture relative al ramo vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni, mentre quelli per le Copertura relativa al ramo danni prevista dal presente Contratto è soggetta ad un’imposta pari al 2,5% del Premio imponibile. Il Contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti non esercenti attività d’impresa, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle Coperture Assicurative offerte da AFI ESCA S.A. (Assicurazione vita) una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei Premi versati che su base annua, ai fini del calcolo della predetta detrazione d’imposta, non possono eccedere le vigenti disposizioni di legge (art. 15. c. 1 lett. f DPR n. 917/1986). La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all’Aderente/Assicurato. Le somme corrisposte a seguito di Decesso, Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Malattia Grave, in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale (art. 6, c. 2 DPR n. 917/1986). Le somme percepite a seguito di Perdita di Impiego costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicura Cambiano Prestito Protetto
Assicurazione abbinata ai Finanziamenti
W Glossario
Assicurato: assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti, cliente dell’Ente Erogante ed intestatario del Finanziamento.
Beneficiario: la persona fisica o giuridica designata dal Contraente/ Assicurato nel Modulo di Proposta, alla quale viene erogata la presta- zione assicurata (Capitale Assicurato) quando si verifica l’evento assi- curato.
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia: la Cassa Integrazione Guadagni, Ordinaria o Straordinaria, erogata agli operai, impiegati e quadri dipendenti di aziende edili ed affini e di aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di ma- teriale lapideo.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: la prestazione eco- nomica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi non dipendenti dall’azienda o dal lavoratore.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: la prestazio- ne economica erogata dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) in sostituzione della retribuzione dei lavoratori in caso di eventi straordinari stabiliti da un decreto ministeriale.
Codice delle Assicurazioni Private o CAP: il Decreto Legi- slativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
Compagnia:
Per le Coperture Vita: AFI ESCA S.A.
Per le Coperture Xxxxx: AFI ESCA IARD S.A.
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA): clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decor- renza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integra- te da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni Particolari: insieme di clausole contrattuali, negozia- te dalle parti, aventi ad oggetto specifiche condizioni di accettazione del rischio da parte della Compagnia.
Possono prevedere l’applicazione di sovrappremi e/o l’esclusione di determinati rischi.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e si obbliga a pagare il Premio.
Contratto di Assicurazione o Contratto: il rapporto assicura-
tivo oggetto delle presenti condizioni generali di assicurazione.
Copertura/Coperture: la/le garanzia/garanzie assicurativa/as- sicurative riconosciuta/riconosciute dalla Compagnia all’Assicurato ai
Decesso: la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.
Disoccupazione: la condizione di assenza di un rapporto di lavoro.
Ente Erogante: l’istituto bancario o finanziario che ha concesso il Finanziamento.
Esclusioni: tutte le situazioni, elencate nel Contratto di Assicurazio- ne, il cui verificarsi rende inoperanti le Coperture.
Età Assicurativa: l’età dell’Assicurato che la Compagnia prende in considerazione per calcolare il Premio e l’Indennizzo del Contratto. L’Età Assicurativa non coincide sempre con l’età anagrafica; per deter- minare l’Età Assicurativa, la Compagnia fa riferimento alla differenza tra l’anno di sottoscrizione e l’anno di nascita dell’Assicurato.
Fascicolo Informativo: l’insieme dei documenti precontrattuali e contrattuali che la Compagnia è tenuta a consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione, e cioè la nota informativa, le condizioni generali di assicurazione e il glossario.
Finanziamento: il prestito in relazione al quale la Compagnia con- cede la Copertura, per una somma predeterminata che dovrà essere rimborsata dall’Assicurato secondo uno specifico contratto di finanzia- mento.
Inabilità Totale e Temporanea o Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: la perdita temporanea ed in misura totale, a se- guito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al Beneficiario in base al Contratto in caso di Sinistro.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa (ad es., gli agenti, i broker, etc.).
Invalidità Totale e Permanente: la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della generica capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta: tale invalidità totale permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superio- re al 60%, ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche. Secondo le Tabelle Riferimento Inail.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Lavoratori Dipendenti del settore privato: le persone fisiche che prestino il proprio lavoro, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base a un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali. Sono altresì assimilati ai lavoratori dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci
di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di adde- stramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.
Lavoratori Dipendenti del settore pubblico: le persone fisi- che che siano lavoratori dipendenti presso la Pubblica Amministrazio- ne. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:
• le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
• le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
• le Regioni - le Province - i Comuni;
• le Comunità Xxxxxxx e loro consorzi e associazioni;
• le Istituzioni Universitarie;
• le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
• le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Proposta o Proposta di Assicurazione: il modulo predisposto dalla Compagnia e sottoscritto dal Contraente,
con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.
Perdita Involontaria di Impiego o Perdita di Impiego:
la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Periodo di Carenza o Carenza: il periodo di tempo immedia- tamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale la Coper- tura ha un effetto limitato.
Periodo di Franchigia o Franchigia: il periodo di tempo du- rante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi del Contratto di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna In- dennità.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia in relazio- ne al contratto di assicurazione.
Questionario Medico (QM): il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato e che deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso prima della sottoscrizione del Contratto di As- sicurazione.
Riduzione: la facoltà dell’Assicurato di conservare la propria qua- lità, seppur per un capitale ridotto, avendo sospeso il pagamento dei Premi. Il capitale assicurato si riduce in proporzione al rapporto tra i Premi versati e i Premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.
Riscatto: la facoltà dell’Assicurato di richiedere anticipatamente, pri- ma cioè della scadenza del Contratto, la liquidazione della prestazione maturata.
Rivalsa: diritto della Compagnia di ottenere dall’Assicurato il rimbor- so di quanto pagato a titolo di Indennizzo, nei casi previsti dal Contratto.
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Assicura Cambiano Prestito Protetto
Assicurazione abbinata ai Finanziamenti
W Indice
Condizioni generali di assicurazione 2
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 2
Art. 1.1 - Prestazioni Assicurative 2
Art. 1.2 - Prestazioni Sottoscrivibili 2
ARTICOLO 2 - PERSONE ASSICURABILI E MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL’ASSICURAZIONE 2
Art. 2.1 - Persone assicurabili 2
Art. 2.2 - Età e attività professionale al momento della sottoscrizione 2
Art. 2.3 - Residenza dell’Assicurato 2
Art. 2.4 - Modalità di sottoscrizione 2
Art. 2.5 - Ammissione alla Copertura 2
Art. 2.6 - Rifiuto di ammissione alla Copertura o applicazione di Condizioni Particolari 2
ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO 2
ARTICOLO 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE 2
Art. 4.1 - Conclusione del Contratto 2
Art. 4.2 - Decorrenza della Copertura 3
Art. 4.3 - Durata della Copertura 3
Art. 4.4 - Cessazione della Copertura 3
ARTICOLO 5 - REVOCA DEL CONTRATTO 3
ARTICOLO 6 - RISCATTO,RIDUZIONE E RELATIVI COSTI 3
ARTICOLO 7 - ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA, TRASFERIMENTO, ACCOLLO 3
ARTICOLO 8 - DIRITTO DI RECESSO 4
ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE 4
Art. 9.1 - Carenza 4
Art. 9.2 - A) Prestazione in Caso di Decesso 4
Art. 9.3 - B) Prestazione in Caso di Invalidità Totale e Permanente 4
Art. 9.4 - C) Prestazione in Caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro 4
Art. 9.5 - D) Prestazione in Caso di Malattia Grave 5
Art. 9.6 - E) Prestazione in Caso di Perdita d’Impiego 5
Art. 9.7 - Regola di rimborso 5
ARTICOLO 10 - ESCLUSIONI 5
Art. 10.1 - Esclusioni riguardanti la garanzia per il caso di Decesso,
valide solo per le ipotesi in cui l’Ente Erogante abbia condizionato l’erogazione del Finanziamento alla stipula del Contratto di Assicurazione 5
Art. 10.2 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 10.1) 5
Art. 10.3 - Esclusioni riguardanti le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale al lavoro 6
Art. 10.4 - Esclusioni riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego 6
ARTICOLO 11 - MODIFICA DELLE GARANZIE E/O RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 6
ARTICOLO 12 - BENEFICIARIO DELLE COPERTURE 6
ARTICOLO 00 - XXXXXXX XXX XXXXX 6
Art. 13.1 - Tariffazione 6
Art. 13.2 - Importo e frazionamento 7
ARTICOLO 14 - PREMIO 7
Art. 14.1 - Versamento del Premio 7
Art. 14.2 - Costi gravanti sul Premio 7
ARTICOLO 15 - DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 7
Art. 15.1 - Decesso 7
Art. 15.2 - Invalidità Totale e Permanente 7
Art. 15.3 - Inabilità Totale Temporanea al Lavoro 7
Art. 15.4 - Malattia grave 7
Art. 15.5 - Perdita Involontaria d’Xxxxxxx 0
XXXXXXXX 00 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX 0
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEI DIRITTI 8
ARTICOLO 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE 8
ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE 8
ARTICOLO 20 - SPESE VARIE 8
ARTICOLO 21 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 8
ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI - RICHIESTA DI INFORMAZIONI - PROVA DEL CONTRATTO 8
ARTICOLO 23 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO 8
ARTICOLO 24 - RECLAMI 8
ARTICOLO 25 - PRESCRIZIONE 8
ARTICOLO 26 - LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO 9
ARTICOLO 27 - CONFLITTO D’INTERESSI 9
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Assicurazione abbinata ai Finanziamenti
Condizioni generali di assicurazione
W
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 - Prestazioni Assicurative
Il presente Contratto di Assicurazione si riferisce all’offerta congiunta delle Coperture assicurative relative ai casi di Decesso e di Invalidità Totale e Permanente prestate da AFI ESCA S.A. e delle Coperture as- sicurative relative ai casi di Inabilità Totale e Temporanea, di malattia grave e di Perdita di Impiego prestate da AFI ESCA IARD S.A.
Art. 1.2 - Prestazioni Sottoscrivibili
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta d’Assicurazio- ne, l’Assicurato può optare per uno dei seguenti pacchetti, in funzione del proprio status di lavoratore:
a. Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (valida per i Lavoratori Autonomi e per i Lavoratori Dipendenti del settore pubblico e privato);
b. Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Malattia Grave (valida per chi non esercita alcuna attività lavorativa);
c. Copertura per il caso di Decesso + Copertura per Invalidità Totale e Permanente + Perdita di Impiego (valida solo per i Lavoratori Dipen- denti del settore privato);
Le Coperture sono valide e operanti solo se riportate dalla compagnia sul certificato di polizza a condizione che il Premio risulti pagato.
ARTICOLO 2 - PERSONE ASSICURABILI E MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Persone assicurabili
Sono assicurabili le persone fisiche, che abbiano richiesto o siano coin- testatarie di un Finanziamento sottoscritto con l’Ente Erogante.
Art. 2.2 - Età e attività professionale al momento della sottoscrizione Nei casi di Copertura per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’impiego, sono assicurabili le persone fisiche che al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta:
a. siano di età inferiore a 65 anni.
b. esercitino effettivamente un’attività lavorativa retribuita o comun- que produttiva di reddito certificabile. In via eccezionale, ove i richiedenti stiano beneficiando di una sospensione dell’attività lavorativa per congedo di maternità, congedo parentale, congedo di formazione, periodo sabbatico o per l’avvio di un’attività di impresa, potranno richiedere tali garanzie a condizione che la ripresa dell’attività lavorativa avvenga entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. In caso contrario, le medesime garanzie cesseranno e i relativi Premi verranno rimbor- sati ai richiedenti, su domanda di questi ultimi.
Art. 2.3 - Residenza dell’Assicurato
Per poter usufruire delle Coperture, l’Assicurato deve risiedere in Italia.
Art. 2.4 - Modalità di sottoscrizione
L’Assicurato compila e sottoscrive il Modulo di Proposta, allegandovi il contratto del Finanziamento o un documento dell’Ente Erogante contenente le caratteristiche dello stesso.
La persona da assicurare è altresì tenuta ad adempiere alle formalità di cui al successivo art. 2.5 come le saranno precisate al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.
Per una stessa operazione di Finanziamento possono essere assicu- rate più persone, a condizione che siano cointestatarie del medesimo
Finanziamento e che ciascuna separatamente sottoscriva il proprio Modulo di Proposta.
Ciascun Assicurato, come individuato nel Modulo di Proposta, deve es-sere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui ai precedenti artt. 2.1, 2.2 e 2.3.
Art. 2.5 - Ammissione alla Copertura
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, ciascun assi-curato dovrà compilare il Questionario Medico (QM).
Art. 2.6 - Rifiuto di ammissione alla Copertura o applicazione di Condizioni Particolari
La Compagnia si riserva il diritto, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Proposta, nel caso in cui dalla documentazione anche sanitaria emergano fattori di rischio di rilievo,di rifiutare l’assunzione del rischio o di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio che prevedano l’esclusione di particolari rischi, per le quali saranno comunicate specifiche Condizi- oni Particolari che l’Assicurato dovrà sottoscrivere per accettazione.
ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni dell’Assicurato, rese al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, se inesatte o reticenti relativamente a cir-costanze che influiscono nella valutazione del rischio assunto dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della Copertura ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all’atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento del rilascio delle informazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato e la Data di Decorrenza intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute, l’Assicurato deve darne sollecita comunicazione alla Compagnia al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione alla Copertura di cui all’art. 2.5, pena la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della Copertura ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
ARTICOLO 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE
Se la Compagnia accetta il rischio, redige e invia all’Assicurato il Certificato di Polizza che precisa le garanzie accordate, l’importo del capitale assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e alla fine di ogni anno solare, la Data di Decorrenza e quella di scadenza del Contratto, le caratteristiche del Finanzia- mento e la Percentuale di copertura assicurativa, le eventuali Condizioni Particolari e i Beneficiari designati.
Art. 4.1 - Conclusione del Contratto
Il Contratto di Assicurazione si conclude: alla data in cui l’Assicurato riceve dalla Compagnia conferma di avvenuta accettazione delle coperture.
Se la Compagnia rifiuta il rischio, ne dà comunicazione all’Assicurato tramite lettera raccomandata A.R. e gli rimborsa gli eventuali Premi versati al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Se la Compagnia accetta il rischio, con esclusione di alcune garanzie
o rischi, l’Assicurato deve esprimere il proprio consenso scritto e formale alle Condizioni Particolari che gli vengono proposte.
Art. 4.2 - Decorrenza della Copertura
La Copertura decorre:
• dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel certificato di Po- lizza, ovvero,
• dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o dalla data di accollo di un Finanziamento già erogato, sempre a condizione che:
- sia stata sottoscritto il Modulo di Proposta;
- siano state esplicate le formalità mediche di ammissione alla Coper- tura e che gli esiti siano stati valutati positivamente ed accettati dalla Compagnia;
- sia stato pagato il Premio.
Art. 4.3 - Durata della Copertura
La durata della Copertura coincide, per ciascun Assicurato, con la durata indicata nel contratto originario del Finanziamento, fermo re- stando il rispetto dei limiti di età dell’Assicurato indicati per ciascuna garanzia all’art. 4.4 che segue.
In ogni caso la durata non potrà risultare inferiore a 12 mesi o supe- riore a 120 mesi.
Art. 4.4 - Cessazione della Copertura
La Copertura cessa alla scadenza del contratto di Finanziamento. La Copertura cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indica- ta, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo tra i seguenti eventi:
• pagamento dell’ultima rata di rimborso del Finanziamento;
• estinzione totale anticipata del Finanziamento, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
• accollo del Finanziamento da parte di terzi, come previsto dall’art. 1273 del codice civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
• estinzione totale anticipata del Finanziamento in relazione alla liqui- dazione del Sinistro;
• esercizio del diritto di recesso, come disciplinato dal successivo art. 8;
• per la Copertura per Decesso, al compimento dell’70° anno di
• per la Copertura Invalidità Totale e Permanente, al compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato;
• per la Copertura Inabilità Temporanea Totale, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massima del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al mo- mento della sottoscrizione Modulo di Proposta, come indicato nella tabella a latere;
• per la Copertura Malattia Grave, allo scadere della durata massi- ma del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, come indicato nella tabella a latere;
DURATA MASSIMA GARANZIA | |
ETÀ ALLA SOTTOSCRIZIONE | ITT/MALATTIA/PERDITA DI IMPIEGO |
18 | 120 |
19 | 120 |
20 | 120 |
21 | 120 |
22 | 120 |
23 | 120 |
24 | 120 |
25 | 120 |
26 | 120 |
27 | 120 |
28 | 120 |
29 | 120 |
30 | 120 |
• per la Copertura Perdita Involontaria d’Impiego, alla data di inizio del pensionamento volontario ovvero allo scadere della durata massi- ma del Contratto, determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, come indicato nella tabella a latere;
Condizioni generali di assicurazione W
31 | 120 |
32 | 120 |
33 | 120 |
34 | 120 |
35 | 120 |
36 | 120 |
37 | 120 |
38 | 120 |
39 | 120 |
40 | 120 |
41 | 120 |
42 | 120 |
43 | 120 |
44 | 120 |
45 | 120 |
46 | 120 |
47 | 120 |
48 | 120 |
49 | 120 |
50 | 120 |
51 | 120 |
52 | 120 |
53 | 120 |
54 | 120 |
55 | 120 |
56 | 120 |
57 | 96 |
58 | 84 |
59 | 72 |
60 | 60 |
61 | 48 |
62 | 36 |
63 | 24 |
64 | 12 |
65 | 0 |
ARTICOLO 5 - REVOCA DEL CONTRATTO
L’Assicurato può revocare il contratto ai sensi dell’art. 176 del Codi- ce delle Assicurazioni Private fino al momento della conclusione dello stesso. La revoca deve essere esercitata a mezzo di lettera raccoman- data A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: AFI ESCA
S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX, allegando l’originale del Modulo di Proposta. Qualora la dichiarazione di revoca dal contratto pervenga tempestivamente alla Compagnia, impedendo- ne la conclusione, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Assicurato i Premi da questi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal rice- vimento della comunicazione di revoca.
ARTICOLO 6 - RISCATTO,RIDUZIONE E RELATIVI COSTI
Il presente Contratto non consente ipotes di Riscatto e Riduzione. Conseguentemente, non sono previsti eventuali costi.
ARTICOLO 7 - ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA, TRA- SFERIMENTO, ACCOLLO
In caso di estinzione totale anticipata o di accollo del finanziamento da parte di terzi, che l’Assicurato si impegna a comunicare tempesti- vamente alla Compagnia, la Copertura cesserà alla data di efficacia dell’estinzione totale anticipata ovvero dell’accollo da parte di Terzi. In caso di trasferimento, che l’Assicurato si impegna a comunicare tem- pestivamente alla Compagnia, in difetto di comunicazione da parte di quest’ultimo del nuovo contratto di Finanziamento, la copertura resta valida nei limiti di quanto riportato sul contratto di Finanziamento in
Prestito Protetto
Assicurazione abbinata ai Finanziamenti
possesso della Compagnia.
In caso di estinzione anticipata o di accollo del finanziamento da par- te di terzi, la Compagnia restituisce all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento, la parte di Premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
L’Assicurato può richiedere il mantenimento della Copertura fino alla sca- denza originaria del Contratto a favore di un nuovo Beneficiario designato.
ARTICOLO 8 - DIRITTO DI RECESSO
L’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro sessan- ta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il Contratto si è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di let- tera raccomandata A.R. da inviare a: AFI ESCA S.A. SERVIZIO CLIEN- TI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX, accompagnata dall’originale del Certificato di Xxxxxxx e dalla copia fronte-retro di un documento di identità. L’Assicurato si impegna, altresì, ad informare l’Ente Erogante dell’intervenuto esercizio del diritto di recesso. La Compagnia, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, ha l’obbligo di restituire all’Assicurato il Premio, al netto delle imposte, delle spese di emissione del Contratto sostenute che si quan- tificano preventivamente in € 20,00 - e della quota parte di Premio rela- tiva al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Si precisa che, laddove nelle more dell’esercizio del diritto di recesso si verifichi un Sinistro e il Beneficiario dichiari per iscritto alla Compagnia di voler profittare della garanzia assicurativa, tale diritto del Beneficiario si intenderà preva- lente rispetto al diritto di recesso esercitato l’Assicurato.
Art. 9.2 - A) Prestazione in Caso di Decesso
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è il Decesso derivante da infortunio o malattia.
Prestazione assicurativa
Il capitale liquidato al Beneficiario sarà pari al debito residuo del Finan- ziamento in linea capitale, alla data del Decesso dell’Assicurato, al net- to di interessi o rate insolute o di cui sia stata accordata la sospensione del pagamento. Il pagamento avviene nel limite del capitale massimo assicurabile pari a 30.000€. Nel caso in cui il Decesso dell’Assicurato si verifichi nel corso della durata del Contratto, la Compagnia liquida immediatamente ai Beneficiari l’Indennizzo determinato al momento del Decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo verrà corrisposto previa co- municazione documentata dell’importo del debito residuo del Finan- ziamento alla data di Decesso dell’Assicurato.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di pro- fessione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni di cui agli artt. 10.1 e 10.2 che seguono, che possono comportare la riduzione o il venir meno della Copertura;
• fino allo scadere del mese solare di compimento del 70° anno di vita dell’Assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del Contratto, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati resteran- no acquisiti da quest’ultima.
ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESTAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE
Il Contratto di Assicurazione prevede le seguenti prestazioni assicu- rative:
a. prestazione in caso di Decesso (valida per tutti gli Assicurati);
b. prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente (valida per tutti gli Assicurati);
c. prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale (valida solo per i Lavoratori Autonomi e i Dipendenti del settore privato e pubblico);
d. prestazione in caso di Malattia Grave (valida per chi non esercita al- cuna attività lavorativa);
e. prestazione in caso di Perdita d’Impiego (valida esclusivamente per i Lavoratori Dipendenti del settore privato).
Le garanzie sono prestate nei limiti delle Esclusioni, comuni e speci- fiche, di cui all’art. 10 che segue.
L’Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e le avver- tenze contenute nel Modulo di Proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.
Art. 9.1 - Carenza
Viene applicato un periodo di carenza di 3 mesi dalla data
di perfezionamento del Contratto, durante il quale l’assicurazione resta sospesa.
Nel caso in cui l’evento assicurato - Decesso o Invalidità Totale e Per- manente dell’Assicurato - si verifichi durante detto periodo di carenza la Compagnia non è tenuta al pagamento del Capitale assicurato ma si limita a restituire il premio versato al netto delle imposte relative alla garanzia del ramo danni. Tale limitazione non si applica e pertanto la Compagnia corrisponde integralmente la prestazione assicurata nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il Decesso o l’Invalidità Totale Permanente avvengano per conseguenza diretta:
a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’en- trata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, mor- billo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spi- nale, polmonite, encefalite epideica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragi- ca, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite endemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore del con- tratto;
c. di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, inten- dendo per infortunio (fermo quanto disposto al successivo articolo Esclusioni) l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano conseguenza la morte o l’Invalidità Totale Permanente.
Art. 9.3 - B) Prestazione in Caso di Invalidità Totale e Permanente
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a tutti gli Assicurati.
Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Invalidità Totale e Permanente che derivi da Infor- tunio o Malattia dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 60% della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione da questi esercitata, nel corso del periodo di vigenza della Copertura e prima del compimento del 65° anno di età dell’Assicura-to. Il grado di Invalidità Totale e Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. che disciplina la materia di cui al D.P.R. 30.06.1965
n. 1124 e successive modifiche.
Prestazione assicurativa
Il capitale liquidato al Beneficiario sarà pari al debito residuo del Fi- nanziamento in linea capitale, alla data di riconoscimento dello stato di Invalidità Totale e Permanente, al netto di interessi o rate insolute o di cui sia stata accordata la sospensione del pagamento.
Il pagamento avviene nel limite del capitale massimo assicurabile pari a 30.000 x.Xx presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di pro- fessione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni specifiche di cui all’art. 10.3 che segue, e che possono comportare la riduzione o il venire meno della Copertura;
• fino allo scadere del mese solare di compimento del 65° anno di vita dell’Assicurato.
Art. 9.4 - C) Prestazione in Caso di Inabilità Temporanea Totale al La- voro
Assicurati garantiti
La garanzia si applica ai Lavoratori Autonomi con un reddito certificabile e ai Lavoratori Dipendenti del settore privato e pubblico. Rischio assicurato
Il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un Infortunio o Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare.
Prestazione assicurativa
La Copertura garantisce, in caso di Inabilità Temporanea Totale al La- voro, la liquidazione mensile di una somma determinata in base alle indicazioni del contratto di Finanziamento nei limiti di cui al successivo art. 9.7, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata del Contratto.
Le prestazioni cessano immediatamente in caso di ripresa di un’attività
Condizioni generali di assicurazione
W
tratto di Finanziamento nei limiti di cui al successivo art. 9.7, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata del Contratto.
La Copertura per la Perdita di Impiego è sottoposta:
• ad un Periodo di Carenza di 90 giorni;
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni.
Qualora la Compagnia stia corrispondendo la prestazione e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore
Dipendente, il pagamento dell’Indennizzo verrà interrotto definitiva- mente.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto di lavoro dipendente sia solo a tem- po determinato e per una durata non superiore a sei mesi, il pa- gamento dell’Indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto di lavoro, riprenderà alla scadenza dello stesso e verrà considerato come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista lo stato di Di- soccupazione.
Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi, decorsi i quali l’interruzione sarà definitiva.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni specifiche di cui all’art. 10.4 che segue, che può determinare la riduzione o il venir meno della Copertura;
• fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato, ovvero allo scadere della durata massima del Contratto determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, come da tabella allegata all’art. 4.
Art. 9.7 - Regola di rimborso
Nel caso di Sinistro relativo a Coperture per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, e Perdita Involontaria di Impiego, la somma mensile che sarà liquidata dalla Compagnia non potrà superare il limite di Euro 1.500,00. Si precisa inoltre che, per la garanzia perdita di impiego, l’im- porto dell’indennizzo corrisponderà al minore tra la rata mensile dovu- ta all’ente erogante e l’importo netto relativo alla retribuzione mensile percepita fino al momento del sinistro.
lavorativa da parte dell’Assicurato, nonché in tutti i casi di cessazione delle Coperture come precisati all’art. 4.
Qualora l’Assicurato, dopo la ripresa dell’attività lavorativa, subisca pri- ma che siano trascorsi 30 giorni dalla ripresa stessa una nuova inter- ruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.
La Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è sot- toposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 60 giorni. La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali salvo le esclusioni specifiche previste all’ art. che segue e che possono comportare la riduzione o il venire meno della Copertura;
• fino alla data di inizio del pensionamento volontario dell’Assicurato, ovvero allo scadere della durata massima del Contratto determinata in funzione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, come da tabella allegata all’art. 4.
Art. 9.5 - D) Prestazione in Caso di Malattia Grave
Assicurati garantiti
La garanzia si applica a chi non esercita alcuna attività lavorativa.
Rischio assicurato
Il rischio copre l’insorgere di una delle seguenti malattie:
• ICTUS (Qualsiasi accidente cerebrovascolare, emorragico o ischemi- co, che produca un deficit neurologico permanente);
• CANCRO (Tumore maligno caratterizzato dalla crescita di cellule ma- ligne e invasione dei tessuti. Restano esclusi i carcinomi in situ, la leucemia linfocitica cronica, nonché i tumori in presenza di virus da immunodeficienza e qualsiasi cancro della pelle diverso dal melano- ma maligno);
ARTICOLO 10 - ESCLUSIONI
Art. 10.1 - Esclusioni riguardanti la garanzia per il caso di Decesso, valide solo per le ipotesi in cui l’Ente Erogante abbia condizionato l’erogazione del Finanziamento alla stipula del Contratto di Assicu- razione
La Copertura è esclusa solo nei seguenti casi:
• decesso causato da dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Benefi- ciario (artt. 1900 e 1922 del codice civile);
• decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dalla Data di Xxxxx- xxxxx, salvo patto contrario (art. 1927 del codice civile);
• decesso dovuto a rischi catastrofali.
Art. 10.2 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie (ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 10.1)
La Copertura è esclusa nei seguenti casi:
• dolo dell’Assicurato, del Contraente o del Beneficiario;
• Sinistri conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato, quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volonta- riamente dall’Assicurato;
• Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o di medici- ne in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;
• Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insur- rezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, la sommossa, ad eccezion fatta, in ogni caso, per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se ed in quanto l’As- sicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
• Sinistri conseguenti a movimenti popolari, risse, crimini, delitti, atti di terrorismo, a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva, salvo i casi di legittima difesa;
• Sinistri conseguenti ad incidente aereo, se l’Assicurato viaggia a bor- do di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto idoneo, ovvero Sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche o di sport aerei in genere;
• Sinistri conseguenti alla partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• ATTACCO CARDIACO (Necrosi di una parte del muscolo cardiaco ac-compagnato da tutti e tre i seguenti fattori: anamnesi di precordialgia tipica; nuove alterazioni elettrocardiografiche; aumento degli enzimi cardiaci);
• PATOLOGIA CORONARICA CHE RICHIEDE INTERVENTO CHIRURGI- CO (Intervento chirurgico per correggere il restringimento – stenosi- o l’occlusione di una o più coronarie con innesti di bypass, condotto su soggetti con sintomi anginosi limitati, ma escluse le tecniche non chirurgiche quali l’angioplastica con catetere a palloncino o la risolu- zione di un’ostruzione mediante tecniche laser);
• INSUFFICIENZA RENALE (Malattia renale terminale, dovuta a qualsi- asi causa e sopravvenuta successivamente all’adesione alla copertu- ra che imponga dialisi peritoneale o emodialisi);
• TRAPIANTO DI ORGANI PRINCIPALI (L’effettivo sottoporsi come ri- cevente ad un trapianto di cuore, cuore e polmoni, fegato, pancreas, rene o midollo osseo);
Prestazione assicurativa
Il capitale liquidato al Beneficiario sarà pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale, alla data di Sinistro, al netto di interes- si o rate insolute o di cui sia stata accordata la sospensione del paga- mento. Il pagamento avviene nel limite del capitale massimo assicura- bile pari a 30.000,00 Euro.
La liquidazione della prestazione sarà effettuata solo al termine del periodo di sopravvivenza che è pari a 2 mesi dalla data di diagnosi della malattia grave.
L’Indennizzo verrà corrisposto previa comunicazione documentata dell’importo del debito residuo del Finanziamento alla data del Sinistro. Come data di Sinistro si intende la data di prima diagnosi.
La presente garanzia viene prestata:
• Senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’art. 10 che segue;
• Allo scadere della durata massima del Contratto determinata in fun- zione dell’età dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del Mo- dulo di Proposta, come da tabella allegata all’art. 4.
Art. 9.6 - E) Prestazione in Caso di Perdita d’Impiego
Assicurati garantiti
La garanzia si applica ai soli Lavoratori Dipendenti del settore privato. Rischio assicurato
Il rischio coperto è la Perdita Involontaria di Impiego. Prestazione assicurativa
La Copertura garantisce, in caso di Perdita di Impiego, la liquidazione
mensile di una somma, determinata in base alle indicazioni del con-
Prestito Protetto
Assicurazione abbinata ai Finanziamenti
• Sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni, ema- nazioni di calore, inalazioni, radiazioni, se provenienti dalla modifica della struttura atomica;
• Infortuni, Malattie, invalidità e infermità causati da operazioni di ca- rattere estetico, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conse- guenti a Malattia o Infortunio indennizzabili nei termini del Contratto;
• affezioni o Infortuni accertati da un punto di vista medico a una data anteriore rispetto alla Data di Decorrenza.
• Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.
• sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo te- rapeutico;
• sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
Le coperture sono inoltre escluse nei casi in cui il Sinistro sia causato dallo svolgimento di una delle seguenti attività professionali:
Militare, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti ed impalcature > 20 m (es. muratore, antennista, elet- tricista su piloni o alta tensione, imbianchino), attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (es. som- mozzatore), attività nel sottosuolo (es. speleologo, minatore), attività in alta montagna (es. guida alpina), pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, skipper, collaudatore di autoveicoli e motoci- cli, pilota professionista.
Art. 10.3 - Esclusioni riguardanti le garanzie Invalidità Totale e Per- manente e Inabilità Temporanea Totale al lavoro
Le coperture Invalidità Totale e Permanente e Inabilità Temporanea Totale sono inoltre escluse nei seguenti casi:
• Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato pre- esistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
• bungee jumping, base jump, tauromachia;
• canyoning, rafting, kite surf;
• speleologia;
• pratica di sport da combattimento (tranne se praticati in club o con licenza);
• pratica di atletica pesante, rugby e football americano;
• sci fuori pista, sci acrobatico, bobsleigh, combinata nordica, skeleton, skiatolon, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico;
• alpinismo, scalata e trekking in montagna oltre 3.000 m, downhill;
• immersioni oltre 20 m di profondità e speleosubacquea;
• pratica di qualsiasi sport a titolo amatoriale o professionale che com- porti un compenso o una remunerazione;
• gare sportive (compresi gli allenamenti e le prove che le precedono) che richiedono l’utilizzo di animali, veicoli (con o senza motore) o im- barcazioni a motore;
• partecipazione a competizioni – o relative prove – xxxxxxx, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali o sport da combattimento in genere, salvo che abbiano carattere ricre- ativo e per gare aziendali e interaziendali;
• per il caso di Inabilità Temporanea Totale l’interruzione del lavoro do- vuta a gravidanza.
Art. 10.4 - Esclusioni riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego
• percepimento di altri redditi da lavoro non identificabili come redditi da lavoro dipendente (vedi glossario);
• licenziamenti per “giusta causa”;
• dimissioni;
• licenziamenti comunicati da un datore di lavoro congiunto, anche ascendente o discendente;
• cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo deter- xxxxxx, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali), contratti di lavoro intermittente e contratti stagionali;
• licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova;
• contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
• licenziamenti per raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”;
• licenziamenti o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro deter- minati da ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con erogazio-
ne di incentivi all’esodo ovvero accompagnatori alla quiescenza;
• messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del perio- do di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
• situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
• licenziamento per superamento del periodo di comporto;
• licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione de- terminata dalla carcerazione del lavoratore;
• l’assicurato risulti assunto da meno di 24 mesi;
• conoscenza, da parte dell’Assicurato, della prossima disoccupazio- ne o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione.
ARTICOLO 11 - MODIFICA DELLE GARANZIE E/O RINE- GOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Il Contraente può richiedere, in qualsiasi momento, la variazione del pac- chetto di Coperture scelte al momento della sottoscrizione del Contratto, nel rispetto delle combinazioni (a), (b), (c) di cui al precedente art. 1.2.
Nel caso di variazione delle Coperture, l’Assicurato, se diverso dal Con- traente, dovrà prestare il proprio consenso.
Prima di accordare qualsiasi variazione di Coperture, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere le informazioni di cui al precedente art. 2 e suoi sotto paragrafi.
Il Contraente si impegna a trasmettere alla Compagnia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di svincolo dei fondi, la tabella di ammorta- mento definitiva, affinché la Compagnia possa, ove necessario, adeguare le garanzie e rimborsare l’eventuale eccedenza di Premi percepita.
Il Contraente è del pari tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi modifica relativa al Finanziamento (rinegoziazione, rimborso parziale anticipato, allungamento della durata, etc.) entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della modifica, affinché la Compagnia proceda all’adeguamento del Contratto così come all’e- ventuale rimborso dei Premi versati in eccedenza.
A tale scopo, il Contraente trasmette alla Compagnia copia autentica del nuovo piano di ammortamento rilasciato dall’Ente Erogante. Decor- so il termine di 60 (sessanta) giorni, sia che si tratti della trasmissione del piano di ammortamento originario definitivo sia nel caso di xxxx- fica delle caratteristiche del Finanziamento, la data che verrà presa in considerazione per il calcolo del nuovo Premio corrisponderà a quella in cui la Compagnia ha ricevuto la documentazione definitiva o aggior- nata. In caso di Sinistro, non saranno opponibili alla Compagnia le mo- difiche al Finanziamento che comportino un aggravamento del rischio e che non siano state comunicate tempestivamente alla Compagnia medesima. Le modifiche al Finanziamento che comportano una dimi- nuzione del rischio non daranno diritto ad alcun rimborso del Premio. In tutti i casi di modifiche delle Coperture, verrà redatta un’apposita Appendice al Contratto che prenda atto delle modifiche con decorrenza dalla data di ricezione dell’informazione da parte della Compagnia, in caso di dichiarazione oltre il termine di 60 (sessanta) giorni.
ARTICOLO 12 - BENEFICIARIO DELLE COPERTURE
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea e Totale, Perdita d’Impiego e Malattia Grave, è l’Assicurato.
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alla garan- zia Decesso, è ogni soggetto che, al momento del decesso dell’Assicu- rato, risulti essere nell’ordine:
a. Beneficiario riportato sul Certificato di Xxxxxxx o eventuali successive appendici;
b. Erede testamentario dell’Assicurato; ovvero, in mancanza di eredi testamentari;
c. Erede legittimo dell’Assicurato.
Il Contraente rinuncia espressamente nei confronti degli Assicuratori ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione. È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel finanziamento, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35. La Prestazione verrà liquidata al Beneficiario direttamente.
ARTICOLO 00 - XXXXXXX XXX XXXXX
Art. 13.1 - Tariffazione
L’importo totale del premio è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Decesso e Invalidità Totale e Permanente e della componente del premio per le Coperture Danni. Il premio per la
Condizioni generali di assicurazione W
Copertura Decesso, Invalidità Totale e Permanente e la Copertura Dan- ni viene determinato applicando il tasso unico(*), in funzione dell’Età dell’Assicurato alla sottoscrizione, moltiplicato per il capitale assicura- to richiesto in fase di sottoscrizione.
Di seguito viene riportato il tasso di premio per la determinazione del premio:
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione fino a 59 anni è pari al 3,24%;
Il Tasso Unico per Assicurati con Età alla sottoscrizione compresa tra 60 anni e 65 anni è pari al 4,20%.
Ipotizzando un Capitale Assicurato di Euro 10.000,00, il premio di assi- curazione, per un Assicurato avente età alla sottoscrizione superiore a 59 anni viene determinato come segue:
10.000,00 x 4,2% = 420 Euro
(*) Il tasso applicato per determinare il premio per le Coperture Xxxxx è già comprensivo delle imposte di Legge pari al 2,50%.
Art. 13.2 - Importo e frazionamento
Il premio è unico e anticipato.
Non sono ammessi frazionamenti di premio.
ARTICOLO 14 - PREMIO
Art. 14.1 - Versamento del Premio
Il Premio Unico deve essere corrisposto in un’unica soluzione alla Compagnia, e la prestazione assicurata è garantita previa correspon- sione del Premio.
Il Premio Unico deve essere versato mediante assegno bancario o as- segno circolare intestato a AFI ESCA S.A., oppure bonifico bancario in- testato alla medesima ovvero tramite addebito SDD Core sul conto cor- rente del Contraente. Ai fini dell’attestazione dell’avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile dell’ istituto di credito.
L’ammontare totale del Premio, indicato nella Proposta di Assicurazio- ne, è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione applicabile, attualmente nella misura del 2,5%, alle Coperture Inabilità Tempora- nea Totale, Malattia Grave e Perdita di Impiego.
Art. 14.2 - Costi gravanti sul Premio
Sul Premio gravano costi di acquisizione; tali costi costituiscono parte del Premio corrisposto dal Contraente.
In particolare, il costo per l’emissione del Contratto è determinato in misura fissa ed è pari ad Euro 20,00 e l’importo percepito dall’eventuale Intermediario è determinato in misura percentuale del 50 per cento del Premio versato al netto delle imposte e delle spese di emissione.
L’importo percepito dall’Intermediario sarà indicato, in valore assoluto, nel Certificato di Polizza.
Qualora l’Assicurato, anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, decida di sottoporsi a visita medica per certificare l’effet- tivo stato di salute, il costo di tale visita potrà variare in considerazione della struttura sanitaria prescelta dall’Assicurato stesso e sarà intera- mente a suo carico.
agli accertamenti medici sono a carico dell’Assicurato o degli aventi diritto all’Indennizzo.
I documenti necessari da consegnare alla Compagnia (salvo eventuali integrazioni richieste dalla Compagnia stessa) sono di seguito detta- gliati per ogni singola Copertura.
Art. 15.1 - Decesso
• copia di un documento di identità e del codice fiscale dell’Assicurato;
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• certificato di morte;
• atto sostitutivo di notorietà che indica gli eredi/testamento;
• certificato medico che precisi le esatte cause del Decesso, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso e, in caso di Decesso a se- guito di ricovero, copia della cartella clinica;
• in caso di Decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
• copia del referto autoptico e tossicologico, se è stata effettuata l’ au- topsia;
• in caso di morte violenta (suicidio, omicidio) occorre copia del verbale dell’Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circo- stanze del Decesso e il decreto di archiviazione emesso da un’Autorità competente;
• dichiarazione sottoscritta dagli aventi causa con il codice IBAN sul quale accreditare l’importo dell’Indennizzo;
• Copia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun bene- ficiario;
• In caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione del Capitale Assicurato da parte del Tutore;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo residuo del Fi- nanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo.
Art. 15.2 - Invalidità Totale e Permanente
• copia di un documento di identità in corso di validità dell’Assicurato;
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• notifica di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.), in difetto relazione del medico legale atte- stante l’Invalidità Totale e Permanente e il relativo grado;
• nel caso di invalidità dovuta a incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute;
• certificato medico che precisi le esatte cause che hanno determinato l’Invalidità Totale e Permanente, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l’ha causata e, in caso di certificazione in corso di ricovero, copia della cartella clinica;
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con il codice IBAN sul quale accreditare l’importo dell’Indennizzo;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo residuo del Fi- nanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo.
Art. 15.3 - Inabilità Totale Temporanea al Lavoro
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
ARTICOLO 15 - DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - UFFICIO SINI- STRI - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX, e comunque non oltre il ter- mine di 30 giorni dal verificarsi del Sinistro. Per le Coperture che appli- xxxx una Franchigia, il calcolo del Periodo di Franchigia decorrerà dalla data di ricezione della denuncia di Sinistro da parte della Compagnia.
L’Assicurato o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al seguente numero 02.583.248.45.
L’Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare alla Compagnia tutta la documentazione richiesta da quest’ultima, necessaria e suf- ficiente a verificare il diritto all’Indennizzo. In ogni caso, la Compa- gnia si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o la documentazione necessaria per una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del contratto di Finanziamento con indicazione del debito residuo. L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono inoltre sciogliere da qualsiasi obbligo di riservatezza i medici curanti e consentire le indagi- ni e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi anche ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia. Le spese relative
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità;
• certificato del medico curante che precisi le esatte cause che hanno determinato il Sinistro, se del caso completo di anamnesi patologica con particolare riferimento alla patologia che l’ha causato e, in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con il codice IBAN sul quale accreditare l’importo dell’Indennizzo;
• In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere:
• ulteriori accertamenti medici o documentazioni necessarie ad una corretta valutazione del Sinistro;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo della rata del Finanziamento.
Art. 15.4 - Malattia grave
• dichiarazione del medico curante corredata dalla relativa documen- tazione sanitaria di supporto;
• attestato che certifichi la sua condizione di non lavoratore; In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di richiedere:
• ulteriori accertamenti medici o documentazione necessarie ad una corretta valutazione del Sinistro;
• documentazione dell’Ente Erogante attestante l’importo residuo del Finanziamento o, in alternativa, esplicita lettera di svincolo.
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Art. 15.5 - Perdita Involontaria d’Impiego
L’Assicurato deve, entro 30 giorni dal verificarsi della Disoccupazione, comunicare alla Compagnia il proprio stato di Disoccupazione xxxxxxx- do la seguente documentazione:
• comunicazione di denuncia del Sinistro con esplicitazione di luogo, giorno e causa (da redigere a cura degli aventi diritto);
• copia di un documento di identità dell’Assicurato in corso di validità;
• copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
• copia del certificato di iscrizione alle liste di mobilità o al centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento);
• autocertificazione dello stato di Disoccupazione;
• gli ultimi due cedolini di paga;
• dichiarazione dell’Ente Erogante attestante l’importo della rata del Finanziamento.
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini e gli accertamenti necessari, da compiersi eventualmente anche a mezzo di incaricato della Compagnia, nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire alla Compagnia le informazioni relative all’ultimo impiego indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal Con- tratto. L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia in caso di cessazione dello stato di Disoccupazione.
AVVERTENZA
Le denunce di Sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere per la disamina del Sinistro copia delle cartelle cliniche o dichiarazioni di altri medici curanti. In casi particolari, la Compagnia potrà richiedere eventuale documentazione suppletiva.
ESCA S.A. SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX -
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xxx - Telefono: +39 02.583. 248.45, Fax: x00 00.000.000.00.
Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dal Contraente/Assicurato.
La Compagnia fornisce riscontro scritto ad ogni comunicazione e/o ri- chiesta di informazioni presentata dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa. Al fine di ot- temperare al meglio alle procedure interne di riscontro, il Contraente/ Assicurato o gli aventi diritto dovranno inserire sul plico la seguente indicazione: “Oggetto: Richiesta di informazioni”.
Il Contratto è costituito esclusivamente dalle presenti condizioni ge- nerali di assicurazione, dal Certificato di Polizza e dalle sue Appendici.
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEI DIRITTI
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7, il Contraente non po- trà cedere o trasferire a terzi i diritti derivanti dalla Copertura. Il Con- traente potrà altresì vincolare a favore di terzi le prestazioni.
ARTICOLO 18 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La Copertura assicurativa ha validità in tutti i Paesi del mondo.
ARTICOLO 19 - IMPOSTE E TASSE
Tutte le imposte e tasse, presenti o future, deducibili e non, sono a carico del Contraente.
ARTICOLO 20 - SPESE VARIE
Al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, l’Assicurato dovrà farsi carico delle spese di emissione del Contratto pari all’importo indicato nel Modulo di Proposta.
ARTICOLO 21 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, è soggetto alla giuris- dizione italiana. Per qualunque controversia derivante dall’applicazio- ne o interpretazione del presente Contratto è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento, se obbligatorio per legge, del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusiva-mente ad organismo di mediazione abilitato. Resta in ogni caso inteso che nel caso in cui sia adita l’Autorità Giudiziaria, il Foro competente sarà quello di residenza o del diverso domicilio eletto dagli aventi diritto (Contraente, Assicura- to o Beneficiari) così come individuati nella Proposta di Assicurazione.
ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONI - RICHIESTA DI INFOR- MAZIONI - PROVA DEL CONTRATTO
La Compagnia è tenuta ad inviare l’Assicurato, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, una comunicazione avente ad oggetto informazioni sull’ammontare del capitale assicurato, e il nominativo del/dei Beneficiario/Beneficiari o del/dei vincolatario/ vin- colatari.
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24 (Reclami), tutte le co- municazioni da parte del Contraente/Assicurato alla Compagnia do- vranno pervenire a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: AFI
ARTICOLO 23 - MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO
La Compagnia si impegna a comunicare all’Assicurato eventuali varia- zioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche a seguito di modifiche normative intervenute dopo la sottoscrizione del Contratto.
Le variazioni saranno segnalate in occasione della prima comunicazio- ne da inviare in adempimento degli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 24 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione
dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, ovvero a mezzo posta elettronica, alla Compagnia:
ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
AFI ESCA S.A., anche per conto di AFI ESCA IARD S.A., si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
AFI ESCA S.A./AFI ESCA IARD S.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Telefono: x00 00.000.000.00
Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxx-xxxx.xxx
La Compagnia gestisce il reclamo dandovi riscontro entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del medesimo. Il Contraente/Assicurato potrà altresì rivolgersi al seguente Istituto:
IVASS - Servizio Tutela dei Consumatori Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxx
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo even- tualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle As- sicurazioni e delle relative norme di attuazione;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscon- tro entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rappor- to contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di re- sponsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’autorità giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente do- micilio in Italia può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, individuabile accedendo al sito Internet: xxxxx://xx.xxxxxx. eu/info/file/ fin-net-complaint-form_it.
L’IVASS, ricevuto il reclamo, e accertata la presenza di un sistema este- ro competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia al reclamante. L’Autorità di Vigilanza del Paese di origine di AFI ESCA è l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito: xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/.
Resta comunque salva la facoltà di adire diretta-mente l’Autorità Giu- diziaria.
ARTICOLO 25 - PRESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal Contratto relativi alle Coperture Xxxxx si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto mentre i diritti deri- vanti dal Contratto relativi alle Copertura Vita si prescrivono in dieci
Condizioni generali di assicurazione W
anni. Decorso inutilmente il predetto termine, la Compagnia verserà la somma non reclamata al fondo appositamente istituito dal Ministero dell’E-conomia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 26 - LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO
Al Contratto si applica la legge italiana.
Il Contratto e ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in
corso di Contratto, sono redatti in lingua italiana.
ARTICOLO 27 - CONFLITTO D’INTERESSI
AFI ESCA S.A. ed AFI ESCA IARD S.A. dichiarano che il presente Con- tratto non presenta situazioni di conflitto di interessi.
La Compagnia, in ogni caso, si impegna a non recare pregiudizio agli Assicurati e ad ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
I dati contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono stati aggiornati in data 03.12.2018.
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W Informativa per il Trattamento dei dati personali
AFI ESCA S.A., è una impresa di assicurazione di diritto francese, con sede legale e direzione generale in Xxxx Xxxxxx, 0, Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx), abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento. AFI ESCA S.A. è sottoposta alla vigilanza dell’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
AFI ESCA IARD S.A. è una impresa di assicurazione di diritto france- se, con sede legale e direzione generale in Square Dutilleul, 4, LILLE (Francia), soggetta a direzione e coordinamento di AFI ESCA S.A., abili- tata ad operare in Italia in regime di stabilimento.
AFI ESCA IARD S.A. è sottoposta alla vigilanza dell’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
Le compagnie, di seguito e congiuntamente AFI ESCA, operano attra- verso accordi di distribuzione con agenti, broker assicurativi e banche. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In con- formità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati.
Si prega di leggere attentamente quanto sotto riportato.
1. Chi è il Titolare del Trattamento? Un titolare del trattamen- to è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è Afi Esca Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx; e-mail: informazioni@afi- xxxx.xxx; tel: 00.00.00.00.00.
2. Che tipo di dati personali vengono raccolti? AFI ESCA tratta (raccoglie, registra, archivia, comunica ed utilizza in altro modo) i dati personali del Contraente, dell’Assicurato (se è persona diversa dal Contraente) e dei Beneficiari, (di seguito ognuno di essi potrà essere identificato come “Soggetto Interessato”) quali il nome, indirizzo, ses- so, data e luogo di nascita, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, dettagli del documento di identità e dati bancari (di seguito an- che solo “Dati”).
AFI ESCA può anche raccogliere e trattare “categorie particolari di dati personali” del Contraente o dell’Assicurato quali i risultati di esami diagnostici, informazioni prese da certificati di morte, ricerche su fonti pubbliche per ottenere prova di condanne penali o di cariche politiche.
3. Qual è la base giuridica del trattamento dei Dati? I dati personali forniti dal Soggetto Interessato o da altri soggetti auto- rizzati saranno trattati per le seguenti finalità:
3.A. FINALITÀ ASSICURATIVE:
• Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e derivanti dal rapporto assicurativo con il Soggetto Interessato;
• Esecuzione del Contratto, compresa la valutazione del rischio, rac- colta dei premi, prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, nonché finalità connesse alla gestione e liquidazione dei sinistri, e liquidazione per altre cause;
• Gestione di richieste specifiche del Soggetto Interessato, nonché per la fornitura dei benefici connessi od accessori al Contratto.
È richiesto il consenso espresso? SI – AFI ESCA deve ottenere il con-senso espresso solo per “particolari categorie di dati” quali dati riguar-danti la salute del Contraente o dell’Assicurato (se è persona diversa dal Contraente), che saranno raccolti e trattati all’interno o all’esterno dell’Area Economica Europea (EEA) al fine di sottoscrivere e/ o gestire il Contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Quali sono le con- seguenze del rifiuto di fornire i dati personali? SI - il conferimento dei
dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute è obbligatorio. Il rifiuto al conferimento dei dati preclude la conclusione ed amministrazione del Contratto.
3.B. FINALITÀ AMMINISTRATIVE:
• Espletamento di attività amministrativo - contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali AFI ESCA è autorizza- ta, quali la redistribuzione del rischio attraverso co- assicurazione e/o riassicurazione.
È richiesto il consenso espresso? NO.
Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Quali sono le con- seguenze del rifiuto di fornire i dati personali? SI - il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute è obbligatorio. Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità preclude la conclusione, gestione ed ammini- strazione del Contratto.
3.C. FINALITÀ DI LEGGE:
Adempimento agli obblighi previsti dalla legge (es. obbligazioni fiscali, contabili ed amministrative) dai Regolamenti Europei o dalla normativa comunitaria o da un ordine delle competenti autorità nazionali ed altri organismi pubblici.
È richiesto il consenso espresso? NO.
Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Quali sono le con- seguenze del rifiuto di fornire i dati personali? SI - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per finalità di legge. Il rifiuto di fornire i dati impedisce a AFI ESCA di assolvere gli obblighi previsti dalla legge.
3.D. FINALITÀ DI MARKETING:
Espletamento di attività di marketing da parte del Titolare del Tratta- mento o delle altre società del Gruppo AFI ESCA o di terzi selezionati tramite: l’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali attinenti a servizi e prodotti di AFI ESCA, nonché a prodotti e servizi del Gruppo AFI ESCA o società terze (partner commerciali di AFI ESCA) anche mediante tecni- che di comunicazione tradizionali e/o a distanza (quali e-mail, telefono, e qualsiasi altra forma di comunicazione elettronica).
È richiesto il consenso espresso? SI – AFI ESCA deve ottenere il con- senso espresso del Soggetto Interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Quali sono le con- seguenze del rifiuto di fornire i dati personali? NO - Il conferimento dei dati personali per finalità di marketing è facoltativo. In mancanza, il Soggetto Interessato non potrà ricevere comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato, ricevere comunicazioni di marketing specifiche per il proprio profilo.
Per le finalità sopraindicate laddove è indicato che AFI ESCA non ri- chiede il consenso espresso del Soggetto Interessato, i dati personali saranno trattati in base ai legittimi interessi (cfr. i paragrafi 3.A & 3.B. sopra) e/o per adempiere alle obbligazioni di legge (cfr. par. 3.C. che precede).
In qualsiasi momento, il Soggetto Interessato potrà revocare i consensi eventualmente prestati ai sensi di quanto precede, rivolgendosi a AFI ESCA secondo le modalità di cui al paragrafo 8 della presente Infor- mativa.
4.CON QUALI MODALITÀ SONO RACCOLTI E TRATTATI I DATI?
AFI ESCA otterrà i dati personali direttamente dal Soggetto Interessato e/o dalle seguenti organizzazioni e persone fisiche: società apparte- nenti alla “catena distributiva”, medici, staff infermieristico ed ospeda- liero, altre istituzioni mediche, case di cura, fondi assicurativi sanitari pubblici, associazioni professionali ed autorità pubbliche.
In relazione a tutte le suddette finalità i dati personali saranno trattati manualmente od utilizzando mezzi elettronici adeguati per la conser- vazione, salvaguardia e comunicazione di tali dati. A tal proposito, tutte le misure di sicurezza necessarie saranno prese per garantire che ci sia un livello di protezione sufficiente da accessi non autorizzati, perdita o distruzione accidentale dei dati.
A tal fine, l’accesso ai database di AFI ESCA e ai registri sarà limitato:
i) ai dipendenti di AFI ESCA espressamente individuati e autorizzati al trattamento; ii) a soggetti esterni alla organizzazione del Titolare del Trattamento facenti parte della “catena assicurativa” o a società di ser- vizi, che potranno agire a seconda dei casi come titolari del trattamento autonomi o come responsabili esterni del trattamento.
5. CHI AVRÀ ACCESSO AI DATI?
Per le finalità indicate ai xxxxxxxxx 0.X, 0.X e 3.C della presente Infor- mativa Privacy, i Dati del Soggetto Interessato possono essere comuni- cati ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di autonomi titolari del trattamento: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri ca- nali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informativi, di settore assicurativo, IVASS, CONSOB, Ministero dell’In- dustria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casella Cen- trale Infortuni).
Per le finalità indicate ai xxxxxxxxx 0.X, 0.X e 3.C della presente Infor- mativa Privacy, i Dati del Soggetto Interessato possono essere comu- nicati anche ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di respon- sabili del trattamento secondo le nostre istruzioni: Società del Gruppo AFI ESCA, soggetti appartenenti alla cosiddetta “catena assicurativa”; consulenti tecnici ed altri soggetti che forniscono servizi ausiliari per conto di AFI ESCA, quali, per esempio, consulenti legali, esperti e me- dici, agenzie di regolamento, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, consulenti di assistenza legale e centri di assistenza; cliniche convenzionate, società di archiviazione dati o fornitori di servizi IT; società di recapito posta, società di revisio- ne e consulenti; società di informazione commerciale per l’analisi dei rischi finanziari; agenzie di controllo frodi; agenzie di recupero crediti. Per le finalità di cui al paragrafo 3.D della presente Informativa, Dati del Contraente Soggetto Interessato possono essere comunicati an- che ai seguenti soggetti che agiscono nella qualità di responsabili del trattamento secondo le istruzioni di AFI ESCA: Fornitori di servizi di pubblicità che inviano comunicazioni di marketing nel rispetto della normativa locale ed in conformità alle preferenze espresse dal Sog- getto Interessato.
Una lista aggiornata di tali enti può essere ottenuta gratuitamente da AFI ESCA (richiedendoli come descritto al paragrafo 9 della presente Informativa Privacy).
6. DOVE SARANNO TRATTATI I DATI?
I dati personali potranno essere trattati sia all’interno che all’esterno della Area Economica Europea (EEA) dalle parti specificate nel para- grafo 5, sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali concernenti la riservatezza e la sicurezza in conformità alle leggi e regolamenti ap- plicabili in materia di protezione dati. AFI ESCA non comunicherà i dati personali a soggetti che non sono autorizzati al loro trattamento.
7. PER QUANTO TEMPO AFI ESCA TRATTIENE I DATI?
I dati personali raccolti ai sensi dei paragrafi 3.A 3.B 3.C e 3.D della
presente Informativa Privacy verranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso dallo stesso, fatti salvi icasi in cui la conservazione per un periodo ulteriore sia richiesta per even- tuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati o resi anonimi.
8. Quali sono i diritti del Soggetto Interessato rispetto ai Dati?
Come previsto dalla normativa sulla privacy applicabile, il soggetto in- teressato ha il diritto di:
• Accedere ai dati personali detenuti sul suo conto e di conoscer- ne l’origine, le finalità, gli scopi del Trattamento, i dettagli del (dei) Titolare(i) del Trattamento il (i) responsabile (i) del Trattamento e le parti a cui i dati possono essere comunicati;
• Revocare il proprio consenso in ogni momento ove i dati siano trattati con il suo consenso; questo non include i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge cui è sogget- to il Titolare del Trattamento o per svolgere un compito di interesse pubblico o è connesso con l’esercizio di pubblici poteri da parte del Titolare del Trattamento;
• Chiedere l’aggiornamento o la rettifica dei propri Dati per garantirne l’accuratezza;
• Chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali in determi- nate circostanze;
• Ottenere i suoi dati personali anche in formato elettronico per il suo uso personale o per un nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso AFI ESCA e/o la competente autorità Garante di controllo ove ne sussistano i presupposti.
Il Soggetto Interessato può esercitare tali diritti contattando AFI ESCA come descritto nel paragrafo 9 della presente Informativa Privacy, for- nendo i dettagli del suo nome, indirizzo e-mail, identificazione dell’ac- count e lo scopo della sua richiesta.
9. COME PUÒ ESSERE CONTATTATA AFI ESCA?
Ogni domanda relativa alle modalità di utilizzo dei Dati personali o su come esercitare i diritti del Soggetto Interessato può essere rivolta al Data Protection Officer designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti.
Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che potrà contattare il respon- sabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer), via e-mail o all’indirizzo postale qui di seguito indicato:
Data Protection Officer
X. Xxxxxxxx XXXXX c/o AFI ESCA S.A.
CS 30441Quai Xxxxxx, 0, 00 000 Xxxxxxxxxx Xxxxx Mail: xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
10. QUANTO SPESSO VIENE AGGIORNATA QUESTA IN- FORMATIVA PRIVACY?
AFI ESCA aggiorna regolarmente la presente Informativa Privacy. AFI ESCA garantirà che la versione più aggiornata di tale documento sia di- sponibile sul proprio sito web xxx.xxx-xxxx.xx e informerà direttamente i Soggetti Interessati di eventuali modi- fiche importanti che possano riguardarli o richiedere il loro consenso.
La presente Informativa è stata aggiornata in data 03.12.2018.
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W Adeguata Verific
Informativa per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela (Artt. 17 e s.s. D.Lgs 231/2007 come novellato dal D.Lgs 90/2017)
Ad integrazione del modulo di informativa/consenso relativo al tratta- mento dei dati personali per finalità assicurativa, si precisa che i dati presenti sul modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela sono rilasciati in ottemperanza al D.Lgs. n. 90 del 25 mag- gio 2017, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e re- cante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accom- pagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e, pertanto, la carenza delle informazioni richieste comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assicurazione o di eseguire l’operazione richiesta.
Il trattamento dei dati è svolto, per le suddette finalità di prevenzione, con strumenti elettronici e non, in modo da garantire la sicurezza del trattamento stesso e la riservatezza dei dati trattati.
I dati non sono oggetto di diffusione, ma possono essere comunicati ad Autorità ed Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura e Forze dell’ordine, in adempimento degli obblighi di legge. In qual- siasi momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso previsti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare o del trattamento dei dati personali ovvero al Data Protection Officer.
Titolare del trattamento è Afi Esca S.A., i cui estremi identificativi sono:
• Afi Esca S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Il Titolare, si avvale, per il trattamento dei dati personali, di Responsa- bili, dei quali sarà possibile acquisire i dati identificativi, scrivendo al Data Protection Officer di Afi Esca S.A. Mr Xxxxxxxx Xxxxx dpo@groupe- xxxxxx.xxx, o all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxx-xxxx.xxx. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qua- lità di Responsabili del trattamento sopra indicati può essere richiesta a detto servizio.
INFORMATIVA
sugli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007, così come novellato dal D.Lgs 90/2017
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Artt. 19 e 22 D.Lgs. 231/2007
I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbli- gati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Ai fini dell’identifi- cazione del titolare effettivo, Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo.
SANZIONI PENALI
Art. 55, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbli- gato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
TITOLARE EFFETTIVO
Art. 1, comma 2, lett. pp), del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i
pp) Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rap- porto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Art. 20 D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribui- bile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una parte- cipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una per- centuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fidu- ciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare ef- fettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non con- senta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.
PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE
Art. 1, comma 2, lett. dd), del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti ca- riche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassa- zione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti
del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana non- ché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche xxx- xxxxx in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalita- ria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropo- litane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospe- daliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniu- ge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intratten- gono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rap- porto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo to- talitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Assicura Cambiano Prestito Protetto
Modulo di proposta
Cod.:
Sotto-cod.:
Num. Proposta
Assicurato
Sesso:
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Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Cod. Fisc. Documento di identità N. Rilasciato il da Indirizzo Città CAP Prov. Tel. /
Cell : e-mail:
Contraente (se diverso dall’assicurato)
Sesso:
M
F
Società
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Cod. Fisc. Documento di identità N. Rilasciato il da Indirizzo Città CAP Prov. Tel. /
Cell : e-mail:
Legale rappresentante (per contraente Società)
Sesso:
M
F
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita Cod. Fisc. Documento di identità N. Rilasciato il da Indirizzo Città CAP Prov. Tel. /
Cell : e-mail:
Prestazioni assicurate e durata coperture
Capitale assicurato Euro Durata delle coperture (mesi)
FAC-SIMILE
Ref. interna: 1218
Importo prestito | Durata totale del prestito (differimento incluso, espresso in mesi) | Tasso di interesse | Polizza finanziata | Rateazione finanziamento | Tipo finanziamento | Nome Ente Erogante | |||
Si | No | mensile | trimestrale | Prestito personale | Mutuo chirografario | ||||
€ |
Garanzie
Decesso + I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente) + I.T.T.(Inabilità Temporanea Totale, garanzia valida solo per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato).
Decesso + I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente) + Malattia Grave (garanzia valida per chi non esercita alcuna attività lavorativa). Decesso + I.T.P. (Invalidità Totale e Permanente) + Perdita di Impiego garanzia valida solo per i lavoratori dipendenti settore privato).
Beneficiari
Premio
Premio Unico
Spese di emissione: 20,00 € Premio dovuto: € (indicare il premio al netto delle spese di emissione)
FAC-SIMILE
Dichiarazioni
Il Contraente dichiara che gli è stato consegnato Il Fascicolo Informativo redatto secondo le prescrizioni IVASS, contenente, oltre al presente Modulo di Proposta, il Set Informativo composto da DIP Danni, DIP Vita e DIP Multirischi, le Condizioni Generali di Assicurazione unitamente al Glossario e Indice, nonché l’Informativa per il Trattamento dei Dati Personali.
DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE
Il Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle condizioni generali di assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 (Condizioni generali di con- tratto) e 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari) del Codice Civile - i seguenti articoli: art. 3 (Dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze di rischio); art. 4 (Conclusione del Contratto e decorrenza, durata e cessazione delle Coperture); art. 7 (Estinzione totale anticipata, trasferimento, surroga, accollo); art. 9.4 (sezione “Prestazione assicurativa”); art. 9.5 (sezione “Prestazione assicurativa”); art. 9.6 (sezione “Prestazione assicurativa”); art. 10 (Esclusioni); art. 11 (Modifica delle garanzie e/o rinegoziazione del contratto di Finanziamento); art. 15 (Denuncia e gestione dei Sinistri); art. 17 (Cessione dei diritti); art. 22 (Controversie ed arbitrato).
Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente Proposta o recedere dal Contratto nei termini e con le modalità disciplinate rispettivamente agli artt. 1887 del Codice Civile e 176 del Codice delle Assicurazione Private, e 1899 del Codice Civile e 177 del Codice delle Assicurazioni Private, e nonchè dagli artt. 5 e 8 delle condizioni generali di assicurazione. Qualora l’Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile.
Avvertenze relative alla compilazione del Questionario Sanitario:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione del Questionario Sanitario, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario Sanitario;
c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.
Luogo e data Il Contraente L’Assicurato (se diverso dal Contraente)
Il Contraente dichiara di aver ricevuto dall’addetto Intermediario, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta:
- la dichiarazione contenente - ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. a) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 - i dati essenziali dell’Intermediario e della propria attività, le informazioni sulle potenziali situa-
zioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti;
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui l’Intermediario è tenuto - ai sensi dell’art. 56, comma 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 - nei confronti dei Contraenti.
Il Contraente prende atto che la Copertura decorre dalle ore 24 della Data di Decorrenza indicata nel Certificato di Polizza, qualora questa sia successiva a quella di conclusione del Contratto, ovvero dalle ore 24 del giorno in cui è stato concesso il Finanziamento o della data di accollo di un Finanziamento già erogato, se successive alla data di conclusione del Contratto. La decorrenza della Copertura è in ogni caso subordinata:
- alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione;
- all’adempimento delle formalità mediche di ammissione alla Copertura, ed alla valutazione positiva ed accettazione degli esiti da parte della Compagnia;
- al pagamento del Premio.
La Compagnia invia al Contraente il Certificato di Xxxxxxx, quale documento contrattuale che riporta i dati identificativi del Contratto.
Luogo e data Il Contraente L’Assicurato (se diverso dal Contraente)
Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione del /i sottoscrittore/i le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza. Dichiaro altresì di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia antiriciclaggio.
Nome e Cognome dell’Intermediario (stampatello) Firma
Il vostro Intermediario
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 2
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AFI ESCA S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel. x00 00.000.000.00; Fax
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x00 00.000.000.00; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xxx; Società per azioni, Capitale sociale € 12.359.520; Sede Sociale: 0, Xxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Registro delle Imprese di Strasburgo n. 548 502 517. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00105
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- P. IVA 07907350966, C.F. 97601900158, numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI - 1989762.
Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0
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AFI ESCA IARD S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel. x00 00.000.000.00; Fax x00 00.000.000.00; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxx-xxxx.xxx; Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.000; Sede Sociale: 0, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxxx, Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 - P. IVA e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI - 1989679.