REVOCA DEL CONTRATTO. Il contratto potrà comunque essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore, per: - motivi di pubblico interesse; - omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali; - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; - mancata effettuazione di quanto dichiarato in sede di offerta di Piano di gestione del servizio o sua esecuzione in modo sostanzialmente difforme, senza previo assenso dell’Amministrazione; - mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme do- vute; - mancato rispetto degli orari/periodi di apertura minimi indicati nel bando e degli obblighi di guardiania; - perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore; - cessione, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, nei soli casi ammessi, degli obbli- ghi relativi al contratto; - arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto; - provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana; - mancato reintegro della polizza fideiussoria; - violazione reiterata degli obblighi contrattuali; - inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte dell’Amministrazione, in una stes- sa stagione, di almeno n. 2 penali di Euro 500,00; - ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’Amministrazione. La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l’aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo rac- comandata con ricevuta di ritorno. Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del Codice Civile art. 1373: - l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario; - la messa in liquidazione o la cessione dell’attività del concessionario (ad eccezione dei casi ammessi dal presente bando); - la mancata osservanza della disciplina in materia di sub concessione e di personale dipendente; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi. La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora l’Amministraz...
REVOCA DEL CONTRATTO. L’Amministrazione può procedere alla revoca del contratto nei seguenti casi: • per rilevanti motivi di interesse pubblico • per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario L’atto di revoca è preceduto da formale comunicazione alla Ditta con raccomandata A.R. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell’Amministrazione e ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
REVOCA DEL CONTRATTO. La Ditta incorre nella revoca del contratto nei seguenti casi: - mancato rispetto delle modalità e dei tempi prescritti nel successivo capitolo “OGGETTO DELLA FORNITURA”; - abituale inefficienza o negligenza nel servizio di consegna, così come scarsa qualità dei beni e/o materiali forniti, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio insindacabile della direzione di EnAIP-Palermo, il buon andamento dell’attività dell’ente; - in caso di cessione parziale o totale del contratto o di subappalto ad altri senza esplicita autorizzazione; - per qualsiasi altro intendimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi sopra citati, EnAIP-Palermo notificherà alla Ditta l’addebito, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla data della notifica.
REVOCA DEL CONTRATTO. Il contratto potrà essere sempre revocato con provvedimento motivato da parte di Xxxxxxx S.r.l., fatte salve le cause di forza maggiore, per: - motivi di pubblico interesse; - mancata realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel progetto presentato dal Conduttore in fase di selezione pubblica, ovvero incompleta o difforme realizzazione; - omessa manutenzione, degrado o uso improprio dei locali; - modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dal Comune di Casalecchio di Reno; - mancata effettuazione di quanto dichiarato in sede di offerta di Piano di gestione del servizio o la sua esecuzione in modo sostanzialmente difforme, senza previo assenso di Adopera S.r.l.; - mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, delle somme dovute; - mancato rispetto degli orari/periodi di apertura indicati nell’Avviso pubblico e degli obblighi di guardiania; - perdita dei requisiti richiesti e fallimento del gestore; - cessione, senza il consenso di Adopera S.r.l., nei soli casi ammessi, degli obblighi relativi al contratto; - arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto; - provvedimenti emessi dal Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del TUEL, a carico del Conduttore per motivi di sicurezza urbana; - mancato reintegro della polizza fideiussoria; - violazione reiterata degli obblighi contrattuali; - inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte di Adopera S.r.l., in una stessa stagione, di almeno n. …. penali di Euro …..; - ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico/manutentive contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale di Adopera S.r.l. La revoca per le cause sopra elencate verrà disposta, a seguito di contraddittorio con l’aggiudicatario, attraverso preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che per tale fatto il Conduttore possa pretendere alcun compenso. Costituiscono motivo di recesso dal contratto da parte di Adopera S.r.l., ai sensi del Codice Civile art. 1373: - l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del Conduttore; - la messa in liquidazione o la cessione dell’attività del Conduttore (ad eccezione dei casi ammessi dall’Avviso pubblico); - la mancata osservanza della disciplina in materia di sub concessione e di perso...
REVOCA DEL CONTRATTO. La revoca deve essere data con lettera raccomandata a Miropass Srl via Privata dei Crollalanza n.5, 00000 Xxxxxx, o inviata a xxxxxxxx@xxxxxx.xxx. Il servizio rimarrà disponibile, e dovranno esserne corrisposti i canoni, per i 4 (quattro) mesi successivi al mese in cui è stata data la revoca.
REVOCA DEL CONTRATTO. 6.1 Nel corso dell’esecuzione del contratto, Regione Lombardia (o il Gestore) si riserva, in qualsiasi momento, per sopravvenuti gravi motivi di carattere istituzionale o pubblico, il diritto di richiedere all’Utilizzatore, con atto motivato, la liberazione dello spazio dato in uso temporaneo. In tal caso, l’Utilizzatore dovrà liberare lo spazio entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta da parte di Regione Lombardia (o del Gestore). In tale ipotesi, Regione Lombardia si impegna a restituire all’Utilizzatore la quota proporzionale del corrispettivo imputabile al periodo temporale di mancato godimento dello spazio, con rinuncia dello stesso ad ogni azione per mancato guadagno, indennizzo e risarcimento. Se la richiesta di liberazione anticipata degli spazi è dovuta a fatto o colpa dell’Utilizzatore, nulla sarà dovuto allo stesso, fatto salvo il diritto – di Regione Lombardia (o del Gestore) – al risarcimento dei danni eventualmente cagionati dall’Utilizzatore.
REVOCA DEL CONTRATTO. L’Assicurato può revocare il contratto ai sensi dell’art. 176 del Codi- ce delle Assicurazioni Private fino al momento della conclusione dello stesso. La revoca deve essere esercitata a mezzo di lettera raccoman- data A.R. da inviarsi alla Compagnia al seguente recapito: AFI ESCA S.A. - SERVIZIO CLIENTI, Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 5 - 20124 MILANO, allegando l’originale del Modulo di Proposta. Qualora la dichiarazione di revoca dal contratto pervenga tempestivamente alla Compagnia, impedendo- ne la conclusione, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Assicurato i Premi da questi eventualmente già corrisposti, entro 30 giorni dal rice- vimento della comunicazione di revoca.
REVOCA DEL CONTRATTO. L’Ente Appaltante può procedere alla revoca del contratto per rilevanti motivi di interesse pubblico. L’atto di revoca è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore con raccomandata A.R. o PEC. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell’Ente Appaltante ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso.
REVOCA DEL CONTRATTO. La società appaltante si riserva la facoltà di revocare il contratto in corso d’esecuzione qualora ricorra uno dei seguenti motivi: • per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse; • revoca o mancato rinnovo della Convenzione ministeriale; • chiusura definitiva dell’aeroporto di Foggia all’esercizio dell’attività aerea civile – commerciale; • riduzione dei voli; • revoca dell’atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell’appalto; • mancanza, in capo all’appaltatore, di uno o più dei requisiti per lo svolgimento del servizio dal D.M. 29/01/1999 n. 85. La revoca sarà comunicata all’appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. Non è previsto alcun corrispettivo, rimborso spese o risarcimento, fermo restando la restituzione della cauzione definitiva prestata dall’affidatario.
REVOCA DEL CONTRATTO. L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca del contratto nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico;