Esclusioni riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego Clausole campione

Esclusioni riguardanti la garanzia Perdita Involontaria d’Impiego percepimento di altri redditi da lavoro non identificabili come redditi da lavoro dipendente (vedi glossario); • licenziamenti per “giusta causa”; • dimissioni; • licenziamenti comunicati da un datore di lavoro congiunto, anche ascendente o discendente; • cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo deter- xxxxxx, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali), contratti di lavoro intermittente e contratti stagionali; • licenziamenti durante o al termine di un periodo di prova; • contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano; • licenziamenti per raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”; • licenziamenti o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro deter- minati da ristrutturazione o riorganizzazione aziendale con erogazio- ne di incentivi all’esodo ovvero accompagnatori alla quiescenza; • messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del perio- do di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; • situazioni di Disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria; • licenziamento per superamento del periodo di comporto; • licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione de- terminata dalla carcerazione del lavoratore; • l’assicurato risulti assunto da meno di 24 mesi; • conoscenza, da parte dell’Assicurato, della prossima disoccupazio- ne o sia al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).