Articolo 1 Finalità
Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010
D.R. n. 725/2020 del 19 maggio 2020 - Modifiche D.R. n. 1613/2019 del 27 settembre 2019 - Modifiche D.R. n. 1286/2019 del 25 luglio 2019 - Emanazione
Articolo 1 Finalità
1. Per favorire la realizzazione di specifiche attività di ricerca, l’Università di Pisa può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Articolo 2 Ambiti di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell’11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della legge 240/2010), le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
Articolo 3
Tipologie contrattuali
1. I contratti di ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno o definito, sono di due tipologie:
a) Contratto junior
b) Contatto senior
Articolo 3-bis Contratto junior
1. Per contratto junior si intende il contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. Il ricercatore con contratto junior è tenuto a svolgere, da un minimo di 36 a un massimo di 60 ore all’anno di didattica frontale, attribuite come compito didattico istituzionale all’interno della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Il suddetto limite massimo è derogabile fino alla soglia di 72
ore l’anno solo qualora l’attività da svolgere sia prevista nell’ambito di insegnamenti in cui il numero di ore di didattica frontale per CFU è superiore a 10.
4. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni la suddetta attività didattica può essere ridotta se espressamente previsto nell’accordo con l’ente finanziatore.
5. Il contratto può essere stipulato con il medesimo soggetto anche in università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 15. In tale ipotesi, il contratto sarà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
Articolo 3-ter Contratto senior
1. Per contratto senior si intende il contratto triennale non rinnovabile, riservato a candidati che:
a) hanno usufruito del contratto di cui all’art. 3-bis, oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, c. 6, della L. 449/97 e ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010 e s.m., o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 398/89;
b) hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 1, c. 14, della legge 230/2005;
c) hanno usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranierei; tale analogia sarà valutata sulla base dei vigenti decreti ministeriali;
d) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della L. 240/2010 o sono in possesso del titolo di specializzazione medica.
2. Nelle ipotesi sub a, b e c, per il raggiungimento del triennio può essere cumulata la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca e borse conferite da tenei anche stranieri.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
4. Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere da un minimo di 48 a un massimo di 96 ore all’anno di didattica frontale, attribuite come compito didattico istituzionale all’interno della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca.
Articolo 3-quater Disciplina comune
1. Gli obblighi di didattica frontale dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell’anno accademico oggetto dell’ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell’anno accademico e successivamente all’approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento, nel corso del triennio, della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all’art. 10.
2. Ai ricercatori con contratto junior o senior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell’ambito dei sopracitati corsi di studio.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per i ricercatori di Area medica di entrambe le tipologie lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 bis.
Articolo 4
Presupposti e limiti per la stipula dei contratti
1. L’attivazione dei contratti è proposta dai dipartimenti all’interno del fabbisogno di personale definito dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della programmazione. In sede di programmazione del personale ricercatore a tempo determinato, ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 3-ter, deve essere riservata una percentuale di almeno il 10% del numero complessivo dei ricercatori a tempo determinato programmati nell’anno di riferimento con esclusione dei ricercatori finanziati con fondi esterni.
2. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici e privati, previa stipula da parte dell’Ateneo di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 3-ter, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all’art. 3-bis, con un incremento di almeno il 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. I soggetti finanziatori dovranno presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e comunque prima dell’emanazione del bando di selezione; le successive rate avranno cadenza annuale.
3. La proposta di selezione per l’attribuzione del contratto è adottata con apposita delibera del Consiglio del dipartimento richiedente. Alla discussione e deliberazione della proposta di selezione non può presenziare chi ne è personalmente interessato anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.
3-bis. La proposta contiene i seguenti elementi necessari:
a) la specifica attività di ricerca;
b) le motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
c) il settore concorsuale e un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
d) la sede di svolgimento delle attività o le sedi in caso di svolgimento di attività su più strutture;
e) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti, etc.) nell’ambito delle attività di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
f) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
g) le modalità di svolgimento della didattica frontale;
h) l’indicazione dettagliata della tipologia dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
i) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare comunque non inferiore a 12;
l) l’eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera;
m) l’eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare.
4. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione e di proroga dei contratti, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Ateneo.
Articolo 4-bis
Programmazione e reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione
1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la programmazione e il reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione avviene sulla base di specifiche intese tra l’Università e l’Azienda ospedaliera universitaria pisana (AOUP)
in vista di realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e formative coerentemente con la programmazione delle due istituzioni.
2. Per i fini di cui al comma 1 i ricercatori di tipo junior svolgono, di norma, attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con le modalità e i limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e gli Enti convenzionati ospitanti (quindi anche diversi dall’AOUP); eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti. I ricercatori senior svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsto per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.
Articolo 5 Modalità di selezione
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Solo ove esplicitamente previsto dai bandi, le procedure di affidamento dei contratti junior e senior, potranno essere espletate, oltre che dall’Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, da istituzioni, organi, organismi dell’Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali, nell’ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
3. La selezione è svolta da una commissione nominata con provvedimento rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, nell’albo ufficiale informatico. La commissione deve concludere i lavori entro 4 mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
4. La commissione è composta da tre membri, di cui uno professore e gli altri due professori o ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti al settore concorsuale, o in mancanza al macro settore oggetto della selezione; in ogni caso, almeno un membro deve appartenere a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando. Almeno due componenti devono essere esterni, da individuarsi fra docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente a quello necessario per far parte della commissione. I ricercatori possono far parte della commissione limitatamente alle procedure selettive per contratti junior.
I commissari in ruolo presso atenei italiani devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale
4-bis. Il Consiglio di dipartimento che ha chiesto l’attivazione del contratto può, in alternativa:
a) proporre la nomina nella commissione di un componente e di un supplente, interni o esterni all’Università di Pisa, nonché di una rosa di quattro nominativi esterni all’Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio dei restanti due membri;
b) proporre una rosa di otto nominativi esterni all’Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio di tutti i membri della commissione e di un supplente.
In entrambi i casi di cui alle lett. a) e b), qualora venisse meno il numero legale di componenti effettivi, in mancanza di supplente, il Consiglio di dipartimento provvede a individuare una rosa di tre nominativi tra cui effettuare il sorteggio del nuovo componente. La delibera del Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo comma 4-sexies, disciplina anche le modalità del sorteggio in caso di rinuncia del nuovo componente. In ogni caso, i professori esterni all’Università di Pisa proposti dal dipartimento per la formazione della commissione non devono essere in servizio presso il medesimo ateneo.
4-ter. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di, le modalità di composizione della commissione devono garantire alle donne la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.
4-quater. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
4-quinquies. La specificazione di quanto prescritto dal comma 4 deve risultare dalla delibera del Consiglio di dipartimento contenente la proposta di cui al comma 4-bis.
4-sexies. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici della Direzione personale secondo modalità deliberate dal Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, devono essere adottate modalità di sorteggio che assicurino la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando.
4-septies. La commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.
5. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dal codice etico della comunità universitaria pisana. Prima dell’avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.
6. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri.
7. Non può essere nominato membro di commissione colui che abbia già rivestito due volte nello stesso anno solare la carica di commissario nelle procedure selettive per il reclutamento di professori ordinari, professori associati e ricercatori dell’Università di Pisa. Per i settori di ridotta consistenza numerica, il Consiglio di dipartimento può motivatamente estendere detto limite ad un massimo di tre volte nell’anno solare.
8. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese sul sito web di Ateneo nell’albo ufficiale informatico, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
8-bis. La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione durante la prima riunione della stessa e resi noti ai candidati prima della valutazione, attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo, nell’albo ufficiale informatico.
9. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con il Decreto del Ministro, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011.
10. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
10-bis. I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, necessaria per le esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera. In tale ipotesi, i candidati dovranno dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione.
10-ter. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la relativa attribuzione dei punteggi avviene in conformità ai criteri previsti dal Decreto del Ministro, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
n. 243 del 25 maggio 2011.
11. All’esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l’assenza di vincitori. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.
12. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo nell’albo ufficiale informatico.
Articolo 6 Proposta di chiamata
1. Il dipartimento procede, entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del
vincitore.
2. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al dipartimento.
3. Il dipartimento può non procedere alla chiamata solo con delibera, assunta con la maggioranza assoluta di cui al comma 2, adeguatamente motivata in relazione ai sopravvenuti impedimenti imprevedibili ed eccezionali, che si sostanzino in casi di forza maggiore, caso fortuito o altre ipotesi di impossibilità derivanti da provvedimenti autoritativi.
3-bis. Qualora il dipartimento non rispetti il comma 3, ferme restando le responsabilità sancite dall’ordinamento, il medesimo, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, non può richiedere l’attivazione della stessa tipologia di contratto per il medesimo settore concorsuale oggetto del bando ovvero, se previsto, unicamente per il/i medesimo/i settore/i scientifico disciplinare/i per il/i quale/i si è svolta la procedura.
4. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.
Articolo 7
Contenuto del bando di selezione
1. Il bando di selezione, cui deve essere garantita la massima pubblicità, contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior o senior);
b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto e la durata del contratto;
d) l’indicazione delle specifiche attività di ricerca;
e) le ore di didattica frontale, con le relative modalità di svolgimento oltre le altre tipologie di impegno didattico;
f) il settore concorsuale e un eventuale profilo mediante l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
h) l’eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera;
i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
j) il trattamento economico e previdenziale;
k) la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
l) la modalità di selezione;
m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
n) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
o) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) nell’ambito delle attività di ricerca;
p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e, per quanto possibile, delle pubblicazioni;
q) l’eventuale impegno assistenziale previamente concordato con l’Azienda ospedaliera universitaria e presso istituti sanitari e/o istituti di ricerca.
Articolo 8
Requisiti e condizioni per partecipare alle selezioni
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di:
- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
Inoltre, alle selezioni per contratto senior possono partecipare esclusivamente candidati che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 3-ter.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Non sono inoltre ammessi coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010 presso l’Università di Pisa o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Abrogato
Articolo 9 Durata dei contratti
1. La durata dei contratti è triennale. Solo il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola volta per soli 2 anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con
D.M. 24 maggio 2011, n. 242.
2. La richiesta di proroga, contenente l’indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dal dipartimento che ha attivato il contratto con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento. 2-bis. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere l’effettiva parità di genere, deve essere riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente di commissione. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore trasmette gli atti al dipartimento, affinché provveda alla proposta di nomina di una nuova commissione in sostituzione della precedente.
2-ter. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
3. Abrogato
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Articolo 10 Oggetto dei contratti
1. I contratti indicano le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate.
2. Abrogato
3. Nei contratti è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito), l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, nonché i valori minimi e massimi di ore annuali di didattica frontale ai sensi degli artt. 3-bis e 3-ter.
4. Abrogato
Articolo 11 Rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
2. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del dipartimento di afferenza. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet.
4. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010.
5. I ricercatori a tempo determinato all’atto della sottoscrizione del contratto assumono il regime di impegno previsto dal bando e possono variare il suddetto regime dopo un anno, previa autorizzazione del dipartimento di afferenza, che dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
6. Abrogato
7. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature del dipartimento presso la quale svolge l’attività. Il dipartimento interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
Articolo 12
Trattamento economico
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ai sensi dell’art. 24, c. 8, della legge 240/2010.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3-bis, compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.
3. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 3-ter, compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno, elevata del 20%.
4. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
Articolo 13
Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l’Università di Pisa.
Articolo 14
Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. I contratti sono conferiti nel rispetto del codice etico della comunità universitaria pisana; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un docente afferente al dipartimento presso il quale è attivato il contratto
ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. I contratti sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
3. Per lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi si rimanda al Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
4. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo e nel rispetto della normativa vigente.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
6. L’espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Articolo 15 Mobilità
1. In caso di mobilità tra atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l’accordo del committente di ricerca.
Articolo 16 Norme finali
1. Abrogato
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza Covid-19 Art. 17
Disciplina temporanea per lo svolgimento a distanza della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e dell’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche
1. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche, di cui all’art. 5, comma 10 e 10-bis, si svolgono a distanza, in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 517/2020 del 13 marzo 2020 e successive modifiche.
2. Le prove di cui al precedente comma si svolgono in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell’Ateneo, in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.
3. È vietato effettuare l’audio/video registrazione delle prove da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma.
4. Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente.
5. All’inizio della seduta d’esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un’apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale.
6. Terminato lo svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione.
7. Il presente articolo si applica alle procedure che sono sospese alla data della sua entrata in vigore e a quelle bandite successivamente, fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese.