AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: CENTRO CONTRO L’ABUSO ED IL MALTRATTAMENTO MINORI E DONNE – (CAV) - AMBITO – BR1 CIG:6994619E2F
BANDO-DISCIPLINARE DI RDO n. 1525319
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: CENTRO CONTRO L’ABUSO ED IL MALTRATTAMENTO MINORI E DONNE – (CAV) - AMBITO – BR1 CIG:6994619E2F
Premesse
Il presente Bando-Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 Brindisi Capofila (territorio: Brindisi, San Xxxx dei Normanni), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento del servizio avente ad oggetto la gestione del SERVIZIO: CENTRO CONTRO L’ABUSO ED IL MALTRATTAMENTO MINORI E DONNE – (CAV) - AMBITO – BR1 come
meglio specificato nel capitolato.
La procedura in oggetto, disposta con determinazione a contrarre dirigenziale n.147 del 08/02/2017 dell’Ufficio di Piano – Ambito BR1, si svolgerà sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) mediante procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a tutti i fornitori accreditati al bando di riferimento e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. N. 50/2016.
I documenti di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito internet dell’Ente xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx nella la sezione “bandi, avvisi e concorsi.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
□ Stazione Appaltante:
• Denominazione: Comune di Brindisi (Capofila Ambito BR1)
• Indirizzo: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx – 00000 Xxxxxxxx
• Punti di contatto: Ufficio di Piano – Telefono: 0000000000 - Fax: 0000000000
• posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
• Servizio responsabile: Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Brindisi
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
• CPV 85320000-8 - servizi sociali - All. al D.Lgs. 50/2016
ART. 2 - OGGETTO DELLA RDO
L’oggetto della RDO consiste nell’affido a terzi del SERVIZIO: CENTRO CONTRO L’ABUSO ED IL MALTRATTAMENTO MINORI E DONNE – (CAV) - AMBITO – BR1, e dovrà offrire i seguenti servizi minimi:
L’obiettivo generale è quello di realizzare un centro per “ interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento, tratta e di violenza sulle donne e di fornire un insieme di attività di assistenza, aiuto, tutela e protezione rivolta ai minori vittime di maltrattamenti ed abusi.” .
Il servizio è erogato secondo quanto definito dall’ art.4 , lett. h della L.285/97 e s.m.i. e dall’art.107 del R.R. n.4/07 così come sostituito dall’art 46 allegato A) “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n.4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”, giusta delibera GR n.422 dello 11/03/2015.
Il servizio deve effettuare attività contro qualsiasi tipo di violenza sono obiettivi :
- effettuare un lavoro capillare di prevenzione e sensibilizzazione finalizzato alla promozione di una cultura di non violenza nella comunità territoriale;
- contrastare il fenomeno del maltrattamento ed abuso .
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso l’offerta multidisciplinare di competenze professionali, che svolgono la loro azione sui tre livelli della prevenzione primaria, secondaria e terziaria in sinergia e ad integrazione dell’azione svolta da altri servizi ed istituzioni operanti sul territorio (servizi sociali, sanitari e della giustizia minorile e adulti; forze di polizia; magistratura).
Attraverso tali risorse si intende:
- accrescere la sensibilità e l’attenzione collettiva verso la tutela delle donne e dei minori; rilevare il disagio sempre più precocemente; promuovere l’informazione e l’aggiornamento di tutti quei soggetti che a diverso titolo, hanno a “che fare” con i minori e donne (prevenzione primaria).
- attivare azioni immediate a favore di donne e minori interessati da situazioni di maltrattamento e abuso, attraverso: la rilevazione dei segnali indicatori di sofferenza; la protezione delle vittime; la valutazione del danno da esse patito, l’osservazione sul funzionamento complessivo delle famiglie interessate, al fine di predisporre opportuni progetti di presa in carico per il superamento delle criticità relazionali rilevate e l’introduzione o il ripristino di pratiche di buon trattamento (prevenzione secondaria).
La complessità che sempre accompagna queste situazioni, implica la conoscenza della realtà sociale del fenomeno e la messa in campo di risposte articolate che coinvolgano più servizi in risposta ai molteplici bisogni espressi dal territorio; pertanto, tra gli obiettivi del servizio vi è anche quello di favorire un produttivo lavoro di rete, superando la tendenza ancora presente, dell’ “operare per competenze”, e puntando alla individuazione di obiettivi condivisi al cui perseguimento ciascuno orienti il proprio agire con l’integrazione delle specifiche funzioni (azioni di sistema).
Innovare e aggiornare la conoscenza scientifica del fenomeno e delle pratiche trattamentali di
riparazione del danno subito dalle vittime di violenza.
ART. 3 - TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è quello indicato nella lettera-invito ad RdO. La presentazione dell’offerta potrà essere effettuata esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.
Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate sino al termine indicato nella lettera-invito ad RdO esclusivamente sul portale Mepa. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal Mepa non saranno prese in considerazione.
La procedura di affidamento e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla presente Rdo e accessibili sulla piattaforma Mepa. La documentazione di gara comprende:
1) Lettera di invito ad RdO;
2) Bando-Disciplinare di RdO
3) Capitolato speciale di Appalto
4) Altra modulistica
La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nei sopra citati documenti di gara.
Le clausole e le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Generali di Contratto e nello specifico Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico relativo ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta si applicano ai rapporti tra il Fornitore aggiudicatario e la Stazione Appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara allegata alla RDO con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.
ARTICOLO 4 – ENTITA’ DELL’APPALTO E DURATA
Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento è di € 468.815,48 oltre IVA se ed in quanto dovuta considerata (al 5%), totale euro 492.256,25.
Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono compresi nella componente dell’importo posto a base di gara soggetto a ribasso. A tal fine, l’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dell’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura di 1/5 ai sensi dell’art.11 del R.D. n.2440/1923. Le eventuali economie sull'importo di gara saranno utilizzate per prolungare il servizio oggetto del presente capitolato nella misura DI cui all’art.11 del R.D. n.2440/1923.
DURATA
Il servizio avrà durata di 20 mesi e comunque nei limiti della risorsa complessiva destinata alla realizzazione dei servizi, ivi comprese le economie determinate dal ribasso d’asta o dal più favorevole regime fiscale dell’aggiudicatario, che potranno essere tramutate in corrispettivi per ulteriori e/o impreviste necessità di prestazione (clausola eventuale), con decorrenza dalla data di avvio del Servizio, in seguito ad aggiudicazione e stipula del contratto. Il servizio potrà essere prorogato nei limiti previsti dalla normativa nel rispetto di quanto specificato nel capitolato.
ART. 5 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. Procedura di appalto
L’affidamento in questione si svolge utilizzando la piattaforma Mepa secondo le condizioni previste dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs 50/2016.
2. Criterio di scelta del contraente.
La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016.
L’offerta dovrà essere espressa con ribasso percentuale unico sulla parte dell’importo a base di gara_soggetto a ribasso di €. 468.815,48 oltre IVA (Euroquattrocentosessantottomilaottocentoquindici/48.). Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. Il ribasso offerto non può essere pari a zero o a cento.
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo il Comune di Brindisi in qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale n. 1.
Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d’impresa:
• non ancora costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
• già costituito, l’offerta economica potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti. Nel caso di consorzio ex art. 2602 del c.c.:
• non ancora costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
• già costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del Consorzio,
Per tutte le altre forme di Consorzio, a pena di esclusione, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.
3. Offerte uguali.
In caso di migliore offerta presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà, ai sensi dell’art.77 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e sm.i al rilancio competitivo sulla sola offerta economica. Nel caso di impossibilità a procedere come innanzi indicato, l’aggiudicazione sarà decisa mediante sorteggio.
4. Offerte anormalmente basse.
I fornitori concorrenti, qualora richiesti dalla Stazione Appaltante, forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.
La congruità dell’offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare.
5. Validità dell’offerta.
L’Impresa rimane vincolata alla sua offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.
È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto come pure di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, idonea e congrua in relazione all’oggetto della gara sotto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico.
6. Arrotondamento
Il ribasso percentuale può essere espresso con un numero massimo di cifre decimali pari 3 (tre). In caso di offerte economiche espresse con un numero di decimali superiore a tre, l’acquisizione del ribasso offerto da parte della S.A, avverrà previa riconduzione dello stesso ad un numero di decimali pari a tre cifre mediante utilizzo del seguente criterio: arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta cifra
decimale è pari o superiore a cinque (arrotondamento per eccesso) ovvero mediante arrotondamento all’unità inferiore attraverso il troncamento dei decimali eccedenti il terzo laddove la quarta cifra decimale sia inferiore a cinque (arrotondamento per difetto).
Analogamente anche tutti i calcoli relativi alla componente tecnica dell’offerta saranno eseguiti fino alla terza cifra decimale mediante utilizzo del su indicato criterio di arrotondamento.
Ove all’arrotondamento provveda direttamente il sistema di E-procurement per le Amministrazioni Pubbliche del MePa, il criterio di arrotondamento sarà quello previsto ed adottato dallo Mepa e la presentazione dell’offerta sottintende la presa visione e l’accettazione del criterio medesimo.
ART. 6 -SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell’abilitazione al M.E.P.A., di cui Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dell’abilitazione al M.E.P.A., di cui all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f, g del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti per il servizio da svolgere.
Attesa la complessità tecnica ed organizzativa del servizio oggetto dell’appalto è necessario che i soggetti concorrenti presentino un’organizzazione di impresa coerente con il servizio da svolgere.
ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
I concorrenti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, devono essere in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dei requisiti di seguiti indicati.
A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (non dimostrabili mediante avvalimento)
a.1.Insussistenza delle cause di esclusione previste nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
1) condanna risultante da sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. inflitta nei confronti di alcuno dei soggetti indicati nel co. 3, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2) Insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co 4, del medesimo decreto ovvero procedimenti pendenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
3) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo o comunque di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predetti situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016;
5) insussistenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del concorrente;
6) insussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
7) coinvolgimento del concorrente nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura tale da avere aver creato una distorsione della concorrenza;
8) insussistenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
9) iscrizione del concorrente nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
10) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
11) violazione, in caso di assoggettabilità, degli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
12) concorrente che trovandosi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
13) situazione del concorrente che si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
14) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, del concorrente rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
15) insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
16) mancato adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
17) osservanza del divieto di associazione in partecipazione di cui all’art. 48, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
18) insussistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
19) non avere alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara (art. 53, co. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi. come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012;
20) insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente o di altre cause di esclusione eventualmente previste dalla legge vigente.
In merito all’eventualità della partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto:
►nell’art. 48, co. 7°, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
►nell’art. 48, co. 7°, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.45, co.2, lett. b), D.Lgs.50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) o da un consorzio di cui all’art. 45, co.2, lett. c), D.Lgs.50/2016 (consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi altra forma (individuale o associata) alla medesima gara a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale;
E’ fatto inoltre divieto di qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
a. 0.Xx dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione indicate al co. 1, dell’art. 80 del Codice, dovrà essere resa da tutti i soggetti membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o che vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, in carica ovvero cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del Bando (art. 80, co. 3, Codice). Avvertenza: in relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa voce non è contenuta nel formulario di DGUE.
DGUE:Mediante compilazione della Parte III, Sezione A. Anche in tal caso, in relazione a ciascuna sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dichiarata dovrà perentoriamente indicarsi anche la tipologia di reato per la quale è stato pronunciato il provvedimento penale e ciò anche se la relativa richiesta non è presente nel formulario di DGUE. Tutti i soggetti di cui al co. 3, dell’art. 80, del Codice:
• dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI del Documento Unico di Gara Europea (DGUE)
• dovranno sottoscrivere, a conferma della veridicità dei dati che li riguardano nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE. In alternativa, i predetti soggetti potranno dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 80, del Codice mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
a.3. La dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell’art. 80 del Codice, deve essere resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. In particolare dovrà essere resa:
• se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
• se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto, ai seguenti ulteriori soggetti:
- per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al
10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le dichiarazioni devono essere rese anche dai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%. In caso di due soci al 50% entrambi devono rendere la suddetta dichiarazione.
DGUE: Mediante compilazione del nella Parte III, Sezione D.
Tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 qualora non coincidenti con quelli di cui al co. 3, dell’art. 80, del Codice:
• dovranno essere nominativamente indicati nella Parte VI del Documento Unico di Gara Europea (DGUE)
• dovranno sottoscrivere, a conferma della veridicità dei dati che li riguardano nonché ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il DGUE. In alternativa, i predetti soggetti potranno dichiarare l’assenza delle cause di esclusione di cui al co. 2, dell’art. 80, del Codice mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
a.4. La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal concorrente in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
DGUE: mediante la compilazione della parte III, Xxxxxxx A, B, C e D.
a.5. Self cleaning.
1. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui al punto 1) (provvedimenti giurisdizionali emessi per uno o più dei reati indicati nell co. 1, dell’art. 80, del Codice degli Appalti), pronunciati nei confronti dei soggetti indicati nel co. 3 del predetto articolo;
• se ancora in carica alla data di pubblicazione della gara - limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati;
• cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara, è ammesso a provare di aver adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
2. Il concorrente che si trovi nella situazione di cui ai punti da 3) a 16) (cause di esclusione previste dal co. 5, dell’art. 80, del Codice degli Appalti), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
3.Qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’istituto del self-cleaning di cui all’art. 80, co. 7, del Codice, i provvedimenti di autodisciplina adottati dall’operatore economico dovranno essere dichiarati espressamente mediante autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
DGUE: mediante la compilazione della Parte III, Sezione A.
a.6. In caso di utilizzo, per la compilazione del DGUE, del formulario on line della Commissione europea:
• la Parte III, Sezione A, relativa alla dichiarazione delle sentenze di condanna definitive, del Modello Europeo, va uniformata all’ordinamento italiano inserendo i riferimenti al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p. di cui al co. 1, dell’art. 80 del Codice;
• le cause di esclusione indicate nelle lett. e) ed f), della Parte III, sezione B, del relativo Modello europeo vanno eliminate o comunque non compilate in quanto non contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016.
a.7. Concordato preventivo con continuità d’azienda.
In caso in cui il concorrente si trovi nello stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici. In caso di concorrente che ha depositato domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco), ai fini della partecipazione alla presente gara, lo stesso dovrà dichiarare di essere stato autorizzato, indicando gli estremi del provvedimento di autorizzazione del Tribunale, alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici. In entrambe le ipotesi, il concorrente dovrà produrre la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità del concorrente al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
DGUE: mediante compilazione della Parte III, Sez. C.
a.8. Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti:
- si estendono a tutti gli operatori economici che costituiscono il concorrente;
- costituiscono formalità essenziali ai sensi e agli effetti dell’art. 83, co. 9, del Codice.
B.REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. n.
50/2016. (non dimostrabili mediante avvalimento)
►Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia.
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.
Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:
- per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del raggruppamento;
- per i consorzi cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- per i consorzi cui all’art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.
►Iscrizione alla Sez. A) se Coop. Sociale e alla Sez. C) se Consorzio di Cooperative Sociali, dell’Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle caratteristiche dei Servizi richiesti.
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sezione A.
In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione
e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
In caso di associazioni temporanea di scopo (A.T.S.) i su indicati requisiti dovranno essere posseduti soltanto dai soggetti aventi natura d’impresa.
C. REQUISITI DI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 CO. 1, LETT.
B) DEL_D.LGS.50/2016
c.1. Solidità economica e finanziaria, certificata da idonea garanzia e/o referenza bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni della gara con espresso riferimento all’oggetto e all’importo della gara, rilasciata in documento informatico sottoscritto digitalmente da funzionario bancario abilitato e controfirmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente - rilasciate da almeno due Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L.385/93 intestata all’Ambito n.1 (Comune di Brindisi capofila con espresso riferimento all’oggetto della gara. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di ATI (Associazione Temporanea di Impresa) o Consorzio Ordinario di Concorrenti o ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 6 (eventuali altri requisiti economico o finanziari).
c.2. Realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, corrispondenti agli ultimi tre bilanci depositati,
antecedenti la data di pubblicazione della presente RdO, di un fatturato globale d’impresa non inferiore, complessivamente, al doppio dell’importo posto a base di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo per la parte restante cumulativamente dalle mandanti con misura minima per ciascuna mandante o altra consorziata pari al 20%. Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa tale requisito non è richiesto in considerazione della loro natura giuridica.
DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 1b).
D.REQUISITI DI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 83 CO. 1, LETT.
C) DEL D.LGS.50/2016
ex. art. 107 R.R. n.
d.1. Esperienza documentata o documentabile nei servizi oggetto dell’appalto (
4/2007 e ss.mm.ii.), con un fatturato specifico per il servizio pari almeno all’importo posto a base di gara di almeno 3 (tre) anni, nell’ultimo quinquennio dalla data pubblicazione della presente gara con un fatturato per il servizio specifico almeno pari all’importo complessivo posto a base di gara.
d.2. (non obbligatorio ai fini della partecipazione) possesso del certificato, in corso di validità, che attesti l’ottemperanza del soggetto concorrente alle norme europee in materia di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2000 o successive per il settore di accreditamento pertinente all’oggetto dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto e, quindi dichiarato, dalla capogruppo e/o da altro soggetto della RTI; in caso di consorzio, almeno da una consorziata.
DGUE: mediante compilazione della Parte IV, Sez. B, punto 13 (eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando).
Precisazioni per RTI/Consorzi d’imprese.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la percentuale dei requisiti economico- finanziari e tecnico-professionali deve essere pari o superiore a quella che, nella dichiarazione congiunta di impegno, sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa si obbliga a prestare, rimanendo le imprese stesse solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante. E’ necessario che la composizione soggettiva del concorrente plurisoggettivo assicuri, complessivamente, il possesso del 100% dei requisiti economico- finanziari e tecnico–professionali e, in ogni caso, che la mandataria possegga almeno il 60% dei su citati requisiti.
In caso di concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’impegno a costituire a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. In ogni caso, ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Avvertenze per la comprova dei requisiti di partecipazione.
I requisiti di partecipazione potranno essere comprovati in autocertificazione ai sensi e agli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00 secondo una delle modalità di seguito indicate:
1. documento di gara unico europeo (DGUE), avvalendosi del modello editabile allegato.
Il documento di gara unico europeo (DGUE) potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e degli operatori economici, a condizioni che riporti tutte le informazioni indicate nel modello formulario DGUE allegati agli atti di gara. Potrà essere anche riutilizzato il DGUE compilato e prodotto in una procedura di appalto diversa dalla presente purché il concorrente confermi che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla presente procedura, con particolare riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2. avvalendosi dei modelli di autocertificazione tradizionali.
8. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere requisiti economico- finanziari e tecnico- professionali (C e D paragrafo 7) necessari per la partecipazione alla presente procedura avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rimanda, i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di altri soggetti dovranno allegare la documentazione prescritta nell’art. 89 del precitato decreto.
Si specifica quanto segue:
I. fino all’entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 83, co. 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010.
II. i requisiti di cui alle lett. A) e B) del precedente paragrafo 7. (requisiti di ordine generale e tecnico professionale) devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. I requisiti di cui alle lett. A) del citato paragrafo devono essere posseduti dall’impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III. il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun dei requisiti di ordine speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
IV. non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).
V. il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa aggiudicataria che dovrà avvalersi, in esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di avvalimento, delle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria;
VI. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
VII. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente risultato aggiudicatario del servizio e l’impresa ausiliaria, dovranno comunicare, nei termini indicati dalla stazione appaltante, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato le risorse umane e l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
ART. 9 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nell’ambito territoriale Br1 . Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in locali idonei di proprietà dello stesso ovvero dallo stesso locati, dotati di attrezzature adeguate alle attività del Centro contro l’abuso ed il maltrattamento minori e donne (CAV).
ART. 10 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI
10.1.Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto.
La garanzia garantisce la Stazione Appaltante per il caso della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Essa deve avere una valida di almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) o cauzione.
La fideiussione/polizza - così come previsto dall’art. 93 co. 4 del D.Lgs n. 50/2016 – deve contenere espressamente le seguenti clausole di:
a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) espressa rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà: a) essere prestata solo da: - Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.Lgs. 1/9/1993 n. 385; - Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione; - Intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di impresa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.
10.1.1. In caso di concorrenti plurisoggettivi, la cauzione dovrà essere prodotta:
a. in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
b. in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
c. in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c), e) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo;
d. in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituire il Consorzio;
e. in caso di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) dal soggetto provvisto di organizzazione d’impresa con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
In ogni caso, il documento contenente la copia informatica del contratto di fideiussione prodotta nella presente procedura dovrà:
I. essere corredato di copia della procura speciale con cui l’Impresa di Assicurazione o l’Istituto Bancario conferisce mandato all’agente o funzionario di impegnare la medesima; il documento deve essere prodotto in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’agente o dal funzionario delegato ai sensi del dpr. 445/00 e sottoscritta con firma digitale; II. essere sottoscritto digitalmente:
A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:
- nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi; B. in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:
- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. C. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f), del D.lgs. 50/2016:
- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall’organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese, dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.
D. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.
E. in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;
F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): dalle imprese e dalle organizzazioni di volontariato e dagli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa costituenti l’ATS.
10.1.2. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere prodotta originale della quietanza di versamento alla Tesoreria Comunale indicando nella causale il numero di Rdo, l’oggetto sintetico della gara e il numero di Cig. E CUP
In caso di non aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all’art. 93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
10.2.GARANZIA DEFINITIVA
Nel caso di aggiudicazione definitiva, l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
A tal fine, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l’offerente risultasse affidatario.
10.3.ASSICURAZIONE PER DANNI ALL’AMMINISTRAZIONE E PER RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
Qualora non sussista adeguata polizza assicurativa, il Soggetto aggiudicatario del servizio deve provvedere a stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti frequentanti i servizi, ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.
Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria, deve essere assicurata, inoltre, la copertura I.N.A.I.L..
Ai sensi dell’art. 103 D.LGS 50/2016, l’esecutore dei servizi è obbligato a stipulare e consegnare all’Ufficio Comune di Piano le seguenti coperture assicurative:
1. Polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose, animali, impianti ed opere, anche se pre-esistenti, verificatesi durante l’esecuzione dei servizi. Il massimale è pari all’importo del contratto. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
2. Polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi (RCT). Il massimale è pari al 5% dell’importo dei servizi con un minimo di: € 500.000,00. Decorrenza fino alla data di emissione del certificato/attestato di regolare esecuzione.
La polizza RCT deve coprire tutti i danni derivanti dall’esercizio d’attività d’impresa, come riportato nel certificato della Camera di Commercio dell’aggiudicatario ovvero tutti i rischi relativi al titolo dell’appalto o alla categoria dei servizi compresi nell’appalto.
Le suddette polizze dovranno essere prodotte dall’impresa aggiudicatrice prima della stipulazione del contratto d’appalto e almeno 10 giorni prima della consegna dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Organizzazione aggiudicataria del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, compresa la copertura assicurativa, ove necessario, per recarsi fuori il territorio provinciale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
Al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, l’Organizzazione aggiudicataria si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice , i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell’esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti.
ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs 50/16. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad Euro 750,00=. In tale ipotesi, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePa con le prescrizioni tecniche ivi previste.
I termini per la presentazione dell’offerta sono quelli indicati sul sistema Mepa nonché nella lettera di invito ad RdO.
La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche tecniche dettate dal Mepa:
▪ “Busta virtuale Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa di cui al successivo art.18 per l’ammissione alla gara;
▪ “Busta virtuale Tecnica” – contenente la relazione tecnica, per l’attribuzione dei relativi punteggi.
▪ “Busta virtuale Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei relativi punteggi. La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l’anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell’offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.
ART. 13 - BUSTA AMMINISTRATIVA
Nella Busta Documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente:
1) ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione di cui agli art. 6 e 7 del presente disciplinare:
Documento di gara unico europeo(DGUE) redatto utilizzando l’allegato modello 1.
In alternativa al DGUE i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa ai dati di impresa del concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente, redatta utilizzando l’allegato modello 2;
b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale indicati agli artt. 6 e 7/A, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente, redatta utilizzando l’allegato modello 3;
c) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 resa dai soggetti di seguito indicati, utilizzando l’allegato modello 4:
- soggetti ricoprenti le cariche sociali o i ruoli indicati nell’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50/16;
- soggetti cessati dalle cariche sociali o dai ruoli indicati nell’art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/16 nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente RdO;
-soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente gara;
d) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 7/B, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente; e) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 7/C, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente;
f) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale di cui all’art. 7/D, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente.
2) Garanzia provvisoria.
3) Impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva.
7) originali informatici dei documenti di gara sottoscritti digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa partecipante: (Bando-Disciplinare di RdO; Capitolato speciale di Appalto ed altri documenti/modulistica);
8) attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00.
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE
9) in caso di offerta presentata da procuratore speciale, copia della procura speciale rilasciata tramite atto notarile corredata dell’attestazione di conformità della copia all’originale in possesso, resa con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/00;
10) in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, delle seguenti informazioni:
- soggetto designato quale mandatario;
- imprese riunite/consorziate;
- modello (orizzontale, verticale o misto);
- quote di partecipazione assunte dalle imprese riunite/consorziate;
- parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
L’originale del mandato, ai sensi dell’art. 48, co.13, D.Lgs. n. 50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale. Per “copia autenticata” si intende la copia di un documento, accompagnata dall’attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all’originale.
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
11) in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, l’impegno a costituire a costituire in caso di aggiudicazione il raggruppamento/consorzio. Il predetto documento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, dovrà indicare:
a. il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
b. le imprese riunite/consorziate;
c. il modello (orizzontale, verticale o misto;
d. le quote di partecipazione/esecuzione che verranno assunte dalle imprese riunite/consorziate;
e. delle parti della prestazione oggetto di gara che verranno eseguite da ciascuna associata; ogni impresa riunita/consorziata non può dichiarare di aver intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto alla capacità dichiarata in sede di ammissione (es.: se ha autocertificato requisiti
per il 30% della prestazione, nell’offerta può dichiarare di aver intenzione di eseguirne il 30% o il 25%, ma non il 31%).
L’impegno di cui sopra, dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
12) in caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
13) in caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);
14) in caso di avvalimento, la documentazione indicata al successivo paragrafo 8.
ART. 14 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere allegata alla RdO, nella sezione “Busta Documentazione", la documentazione di seguito indicata e s.m.i,:
A. dichiarazioni del concorrente: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata, sottoscritta con firma digitale, con la quale attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione posseduti da altra impresa (impresa ausiliaria). Nella dichiarazione dovranno essere specificati in modo dettagliato i requisiti di partecipazione oggetto dell’avvalimento nonché, con riferimento all’impresa ausiliaria, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante).
B. documenti nella disponibilità della ditta ausiliaria:
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, sottoscritta con firma digitale, con la quale:
• dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. lgs. 50/2016.
C. documenti nella disponibilità del concorrente:
Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il documento informatico contenente la scansione del contratto deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
ART. 15 - RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
Gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità aziendale e ambientali secondo le tipologie indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, possono presentare cauzione ridotta nelle misure percentuali ivi indicate, eventualmente cumulabili se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma nonché nelle altre disposizioni di legge.
Per fruire delle riduzioni di cui sopra l'operatore economico, a pena di irregolarità formale sanabile con soccorso istruttorio, segnala, in sede di offerta:
1. di essersi avvalso, nella determinazione dell’importo della cauzione della facoltà di riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
2. indicazione del/i certificato/i di qualità di cui si è avvalso per la riduzione.
Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime.
ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICO-QUALITATIVA
1. Al fine della valutazione dell’offerta tecnica e dell’attribuzione dei punteggi previsti per i parametri di valutazione ed i valori ponderali indicati successivamente, nella BUSTA TECNICA dovranno essere inseriti, pena l’esclusione dalla procedura:
- Offerta tecnica redatta secondo l’allegato modello 6 completo degli allegati contemplati nello stesso:
a. Relazione tecnico-gestionale. La Relazione, che non dovrà superare le 32 facciate in formato A4, formato carattere Arial dpi 12, dovrà essere costituita da una relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle modalità operative con cui la ditta intende organizzare il servizio di che trattasi articolata descrivendo ed evidenziando i sotto elencati aspetti:
•Qualità organizzativa dell’impresa;
•Qualità del servizio;
•Qualità economica.
2. L’offerta tecnica e gli elaborati allegati all’offerta tecnica, dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti digitalmente come di seguito indicato:
A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:
- nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi; B. in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:
- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. C. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:
- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall’organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese, dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.
D. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.
E. in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;
F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa.
3.Tutti gli elaborati costituenti l’offerta tecnica come innanzi dettagliati, dovranno, a pena di esclusione:
a) essere prodotti in formato informatico;
b) consentire il soddisfacimento di ogni requisito tecnico richiesto dal Capitolato speciale di Appalto attraverso la chiara ed evidente indicazione degli stessi: in mancanza di tale evidenza, il requisito sarà considerato non soddisfatto.
c) essere scevri da qualsivoglia indicazione e/o riferimento, diretto o indiretto, agli elementi propri dell’offerta economica.
4.Per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice opererà in sedute riservate.
5.Le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono proposta contrattuale.
6. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica potrà essere sanata con il ricorso istruttorio a condizione che sia riconducibile al concorrente.
ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICO-QUANTITATIVA
Nella Busta Economica, a pena di esclusione, dovrà essere allegata l’offerta economica corredata della dichiarazione dei costi specifici per la sicurezza di cui all’art. 95, co. 10, del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente, redatta avvalendosi dell’allegato modello 7.
In caso di concorrenti plurisoggettivi, l’offerta economica (comprensiva della dichiarazione relativa ai costi specifici per la salute e sicurezza) dovranno essere:
• prodotta:
- dall’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo (Rti);
- dal consorzio costituito o costituendo;
- dall’organo con poteri di rappresentanza (Reti di imprese);
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande, come sotto specificate, dovranno espressamente delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo, a presentare l’offerta economica.
• essere sottoscritta digitalmente:
A. in caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016:
- nel caso di raggruppamento già costituito, dall’impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati;
- nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi; B. in caso di consorzio di cui all’art. 45 co. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016:
- nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. C. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016:
- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza, dall’organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese, dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall’impresa retista con qualifica di mandataria alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.
D. in caso di soggetto di cui all’art. 45, co. 2, lett. g) del D.lgs. D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo.
E. in caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016, dal soggetto medesimo;
F. in caso di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.): delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti sprovvisti di organizzazione di impresa.
ART. 18 – MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con la procedura prevista dall’art. 60 D.LGS 50/2016 con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lGS 50/2016, individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri successivamente elencati, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base agli elementi di seguito dettagliati.
La gara è aggiudicata all’offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa, applicando una “griglia di valutazione” che tiene conto di opportune “dimensioni qualitative”.
Il presente appalto, in quanto avente ad oggetto la gestione di servizi sociali, è disciplinato dalle norme del Regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4 e ss.mm.ii., attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L’importo presunto è da rideterminare in funzione del ribasso offerto, e secondo le specifiche indicate nell’offerta allegata al contratto. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Organizzazione aggiudicataria per l’esecuzione a perfetta regola d’arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente capitolato per implicita ammissione dell’Organizzazione affidataria
La “griglia di valutazione” è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l’Organizzazione aggiudicatrice della gestione del Servizio previsto dal presente Capitolato.
L’Organizzazione aggiudicataria del Servizio previsto dal presente Capitolato è il Soggetto che, in applicazione dei criteri di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.
Dopo aver verificato la regolarità della documentazione ai fini dell’ammissione alla gara, la commissione effettuerà una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a100 calcolati come segue:
1 | Aree – Qualità | ||
A | Qualità organizzativa dell’impresa | Xxx Xxxxx 15 | Punteggio massimo 60 |
B | Qualità del servizio | Max Punti 35 | |
C | Qualità economica | Max Punti 10 |
2 | Prezzo | Max Punti 40 | Punteggio massimo 40 |
Totale punteggio | 100 |
AREE QUALITA’
A: AREA QUALITA’ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA → Xxx Xxxxx 15
Elementi di valutazione:
Misure per il contenimento del turn over degli operatori a garanzia della continuità del servizio;
…………………………………..…...…………………………………….…... max punti 5;
Politiche formative del personale impegnato nel servizio di cui al presente affidamento su tematiche specifiche inerenti l’area e la tipologia di intervento;
…………………………………..…...……………………………….………… max punti 9; Modalità definite di collegamento con il Responsabile del servizio dell’Amministrazione comunali
…………………………………………………………………………….. max punti 1;
B: QUALITA’ DEL SERVIZIO–> Max Punti 35
Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento
……………………………………………………………………………………max punti 10
Strumenti e/o metodologie per la ricerca e la sperimentazione sia riferiti ai servizi oggetto del presente affidamento , sia riferiti ai processi che regolano la vita del Soggetto che partecipa alla gara
……………………………………………………………………………………max punti 3 Strumenti utilizzati per la rilevazione dei bisogni degli utenti e dell’attività degli operatori
…………………………………………………………………………………….max punti 3 Implementazione di modalità operative, tali da garantire il raccordo con le risorse del territorio, in particolare con altri soggetti previsti dall’art. 1 della L. 328/00, al fine di perseguire obiettivi di inserimento e integrazione sociale, tenendo conto delle problematiche connesse al territorio
…………………………………………………………………………………….max punti 10 Modalità di presa in carico dell’utente;
……………………………………………………………………………………max punti 2 Strumenti di valutazione del lavoro svolto
…………………………………………………………………………………… max punti 7
C: QUALITA’ ECONOMICA –> Max Punti 10
Elementi di valutazione:
Compartecipazione (in quest’area saranno valutati progetti/servizi diversi e migliorativi purché attinenti ed integrabili col servizio oggetto di affidamento ed economicamente apprezzabili anche in termini di costi di realizzazione, strutture, attrezzature, materiali di consumo, personale).
………………………………………………………………………………..…..max punti 8
Si precisa che in nessun caso i servizi diversi e migliorativi offerti in termini di personale, potranno essere successivamente considerati, in caso di cambio di appalto, ai fini della determinazione del personale da considerare in relazione all’impegno di cui all’art.6, comma 3 del “Regolamento per l’affidamento di sevizi e prestazioni sociali a soggetti terzi dell’AmbitoBr1”.
Innovazione degli strumenti di rendicontazione finanziaria (bilancio sociale) del lavoro svolto
…………………………………………………………………………………...max punti 2
2 :PREZZO–> Max Punti 40
Ai sensi dell’art. 55, della L.R. n. 19/2006 e dell’art.9 del “Regolamento per l’affidamento de servizi e prestazioni sociali Ambito Br1”, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo è assegnato un punteggio pari al 40% del punteggio complessivo. Il punteggio massimo sarà attribuito all’organizzazione che avrà offerto il prezzo complessivo più basso. Per le altre offerte, il punteggio del prezzo sarà determinato in misura universamente proporzionale al prezzo offerto , utilizzando la seguente formula di calcolo:
Valore della migliore offerta presentata x 40 (valore dell’offerta considerata)
Il totale dei punti disponibili per la valutazione della qualità della proposta è pari a 100-40, dove 40 è il punteggio massimo assegnato alla valutazione del prezzo.
Ai sensi dell’Art. 52, comma 2 della L.R. 19/06, nonché dell’art.23 comma 4 del Regolamento regionale 18/01/2007, si individua nel possesso della certificazione di qualità da parte del soggetto proponente, ovvero
di uno dei soggetti dell’associazione temporanea proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità del proponente. Per effetto di quanto precede, nell’ipotesi in cui più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo, l'appalto sarà aggiudicato in favore del partecipante in possesso della certificazione di qualità.
ART. 19 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La scelta della migliore offerta è demandata alla valutazione di una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, che opererà in conformità all’art.77 del Decreto Legislativo n.50/2016, alle specifiche prescrizioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto nonché in conformità alle linee guida adottate e ad adottarsi da parte dell’A.N.A.C.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dalla Commissione Giudicatrice in base agli elementi di valutazione ed ai pesi ponderali indicati al precedente paragrafo 18, nel rispetto delle modalità ivi specificate.
3. La Commissione Giudicatrice in particolare:
• in una o più successive sedute riservate, procederà alla valutazione della documentazione presentata dagli operatori economici concorrenti ammessi alla gara in relazione alla componente qualitativa al fine della assegnazione dei punteggi sulla base dei parametri di valutazione predeterminati nel disciplinare;
• darà comunicazione in seduta pubblica dei punteggi dalla medesima attribuiti alle componenti tecniche delle offerte ammesse e procederà all’apertura della “busta economica” contenente l’offerta economica relativamente agli operatori economici ammessi alla fase successiva della gara. Dopo aver determinato i relativi punteggi con il procedimento matematico prestabilito, redigerà, infine, la graduatoria finale di merito provvisoria.
• alle sedute di gara pubbliche sono ammessi a partecipare i titolari ed i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, i procuratori giusta delega scritta sempre secondo le procedure previste dal MEPA.
Delle sedute pubbliche è data notizia ai concorrenti offerenti esclusivamente mediante la piattaforma MePa attraverso la funzione di comunicazione con i fornitori associata alla Rdo.
ART. 20 - CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo dei mezzi a disposizione della stazione appaltante.
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 a discrezione della Stazione appaltante.
ART. 21 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. A norma dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione. La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del Mepa, dei documenti digitali dell’offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatore sottoscritti dalle parti con firma digitale. Resta a carico del oggetto aggiudicatario l’assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto dovuta sul contratto ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
2. Non trova applicazione il periodo di stand still.
3. La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell’operatore economico.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva prevista dall’art. 10.2 del presente disciplinare e in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,
4. Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
• Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
• Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc.
ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' assolutamente vietata la cessione del contratto o quanto altro oggetto dello stesso conseguente all'affidamento, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione dei danni e rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per servizi iniziati ed anche eseguiti.
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto qualora si verifichi l’incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell’aggiudicatario originale.
ART. 23 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.
Ove nel termine fissato nel suddetto disciplinare la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla sottoscrizione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, questa stazione appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’incameramento della cauzione provvisoria.
ART. 24 - ALTRE INFORMAZIONI
La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 non è soggetta ad autenticazione né devo essere corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante se sottoscritta con firma elettronica digitale in conformità alle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione digitale 7 marzo 2005, n. 82.
La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all’originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi.
Le dichiarazioni sostitutive di fatti e stati che devono essere rilasciate da soggetti (diversi dal legale rappresentante o dal procuratore speciale) sprovvisti di firma digitale dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale attestante la conformità della copia all’originale esistente presso lo stesso e/o terzi.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del Dpr. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
L’Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma MePa ovvero a disservizi imputabili alla piattaforma MePa.
ART. 25 - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
1.Trasparenza e Tracciabilità: l’operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/2010, dall’art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l’obbligo, all’atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Si rammenda che per “filiera delle imprese” – ai sensi dell’art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.
2.Obblighi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di aggiudicazione, l’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
0.Xx caso di raggruppamento/consorzi: anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
0.Xx disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha sostituto il D,Lgs. n. 163/06. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a quanto statuito nei documenti di gara allegati alla RdO e nel Bando di Abilitazione Mepa di riferimento.
6. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando-Disciplinare di Gara, la lettera invito ad RdO, il Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli documenti caricati sulla piattaforma Mepa.
ART. 26 - CONTROVERSIE
In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contrattosi applicano le disposizioni contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rimanda. Qualora non si addiviene ad una soluzione bonaria della controversia, il foro competente è quello di Brindisi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 al Tribunale Amministrativo della Puglia, Sezione di Bari, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Mepa.
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
Allegati:
1. Capitolato Speciale di Appalto
2. Modello 1 (Documento di gara unico europeo (DGUE)editabile)
3. Modello 2 (dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa ai dai di impresa)
4. Modello 3 (dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice)
5. Modello 4 (dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16)
6. Modello 5 (dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia)
7. Modello 6 (Offerta Tecnica)
8. Modello 7 (Offerta Economica)