DEFINITIVA Clausole campione

DEFINITIVAIl Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; universitàdeglistudidinapolifedericoII – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni.
DEFINITIVA. L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, da una garanzia provvisoria nonché dall’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006:
DEFINITIVA. L’IMPRESA ha presentato garanzia definitiva come in premessa, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all’art. 103, comma 5 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l’INFN se ne dovesse avvalere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
DEFINITIVA. Si precinde dalla presentazione della cauzione definitiva inquanto il pagamento avverra in unica soluzione, è xxxx redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.;
DEFINITIVA. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire le garanzie e coperture assicurative secondo quanto previsto dall’art. 30 della legge 109/94 nel testo vigente in Sicilia.
DEFINITIVA. L’aggiudicatario s’impegna, a garanzia degli obblighi previsti dal Contratto di Concessione di Servizio, a rilasciare a favore del Comune di San Xxxxxxxx Pistoiese (PT) una garanzia definitiva pari una annualità del canone di concessione offerto in fase di gara, rinnovabile ogni anno da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa (di primaria compagnia assicurativa) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze. La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche: - contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; - contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
DEFINITIVA. Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo S 27-SET-05 Effettiva Soggetto Competente: Comune di Marostica (VI) Note: Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 27/09/2005 C - ESECUTIVA Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo S 01-OTT-06 Prevista 31-DIC-06 Prevista 28-FEB-07 Prevista Soggetto Competente Comune di Marostica (VI) Note:
DEFINITIVA. Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo N Soggetto Competente: Regione Veneto Note: Non si tratta di opera pubblica, ma di progetto in Società dell'Informazione C - ESECUTIVA Xxxxxxxxx Xxxxxx Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo S 01-DIC-06 Prevista 31-LUG-07 Prevista 31-LUG-07 Prevista
DEFINITIVA. $ S S D O W D W R U H D J D U D Q ] L D n. 570.280,00 (EuXro cQinquDecentosetFtantDamilXadue]cenLtottRantaQ/00 H S mediante fideiussione allegata al Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva
DEFINITIVA. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx- xxxxx xxxxxxxxxx, xx preciso: ⚫ Cortar el cable de alimentación eléctrica, ⚫ Embalar la máquina con cartón, poliestirol u otro embalaje y entregarla al personal encargado (centro autorizado de recogida de basuras o para retirar material usado).