DEFINITIVA. Il Fornitore dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sull’importo netto del contratto, nei modi e con le misure stabiliti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato. La garanzia deve avere durata non inferiore al termine previsto per l’ultimazione del servizio e deve essere presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. Resta stabilito che si procederà all’escussione della garanzia qualora alla scadenza del contratto, in sede di verifica di conformità del servizio, si dovesse riscontrare la non perfetta conservazione degli impianti, o di quant’altro oggetto del servizio. La garanzia sarà costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. L’Istituto garante dovrà dichiarare: – che la garanzia prestata prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché del termine semestrale previsto dall’ art. 1957/CC; – di obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione, su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di quindici giorni, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall’Amministrazione medesima; – di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato (art. 21.1). Qualora nello svolgimento del servizio siano riscontrate le deficienze di universitàdeglistudidinapolifedericoII seguito elencate saranno applicate le relative penali. L’eventuale importo risultante dalle penalità e dagli eventuali danni subiti dall’Amministrazione sarà trattenuto dal mandato di pagamento successivo alla contestazione dell’inadempienza. Si riporta la tabella riepilogativa delle sanzioni.
DEFINITIVA. L’offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, da una garanzia provvisoria nonché dall’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006:
DEFINITIVA. L’IMPRESA ha presentato garanzia definitiva come in premessa, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all’art. 103, comma 5 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l’INFN se ne dovesse avvalere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.
DEFINITIVA. Richiesto Inizio Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo N Soggetto Competente: Regione Veneto Note: Non si tratta di opera pubblica, ma di progetto in Società dell'Informazione C - ESECUTIVA Xxxxxxxxx Xxxxxx Fase Tipo Fine fase Tipo Approvazione Tipo S 01-DIC-06 Prevista 31-LUG-07 Prevista 31-LUG-07 Prevista
DEFINITIVA. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire le garanzie e coperture assicurative secondo quanto previsto dall’art. 30 della legge 109/94 nel testo vigente in Sicilia.
DEFINITIVA. Nel caso di aggiudicazione definitiva, l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e con le modalità prescritte dall’art. 103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene. A tal fine, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la predetta garanzia per il caso in cui l’offerente risultasse affidatario.
DEFINITIVA. $ S S D O W D W R U H D J D U D Q ] L D n. 570.280,00 (EuXro cQinquDecentosetFtantDamilXadue]cenLtottRantaQ/00 H S mediante fideiussione allegata al Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva
DEFINITIVA. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004,in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo...
DEFINITIVA. Oltre alle operazioni della messa fuori servizio tem- poranea, provvedere a : ⚫ Tagliare il cavo di alimentazione, ⚫ imballare la macchina con cartone o altro e con- segnarla al personale preposto (smaltimento rifiuti autorizzato o ritiro usato).
DEFINITIVA. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx- xxxxx xxxxxxxxxx, xx preciso: ⚫ Cortar el cable de alimentación eléctrica, ⚫ Embalar la máquina con cartón, poliestirol u otro embalaje y entregarla al personal encargado (centro autorizado de recogida de basuras o para retirar material usado).