CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUTO
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO DI ISTITUTO
(art.6, del CCNL 26.5.1999; art.3, del CCNL 15.3.2001; art. 6,CCNL 24.7.2003; art. 6,CCNL 29/11/2007)
A.S. 2013/2014
L'anno 2014, il giorno 30 del mese di agosto alle ore 9,30 nei locali dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo “Xxxxxxx Xxxxxxx” di Olbia, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica prevista dall'. art. 6, CCNL 29.11.2007, si è tenuto l’incontro tra:
la delegazione di Parte Pubblica composta da:
Dirigente Scolastico, XXXXXXXX XXXXX XXXXX
e la Parte Sindacale RSU composta dai seguenti rappresentanti:
1. XXXXXXXXX XXXXX – decaduto DS in altra scuola
2. XXXXXXX XXXXXXXX
3. XXXXXXXX XXXXXXXXX
• OOSS territoriali firmatarie del CCNL nelle persone: 1) (CGIL)
2) ( CISL)
3) ( UIL )
4) (GILDA)
5) (SNALS)
è stipulato il presente accordo nei termini di seguito indicati:
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DECORRENZA E DURATA
▪ Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell’istituzione scolastica ITCT “ Xxxxxxx Xxxxxxx ” di Olbia .
▪ Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2013/ 2014
▪ Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
▪ Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
In attuazione di quanto previsto dall' art.6, del CCNL 26.5.1999 , dall'art.3, del CCNL 15.3.2001, dall’art. 6, CCNL 24.7.2003 e dall’art. 6, CCNL29/11/2007, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Capo di Istituto e degli Organi Collegiali, ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa limitatamente alle materie indicate dagli articoli citati.
Al fine di assicurar il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico, sono inoltre oggetto di contrattazione le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettera j,k l del XXXX 0000-0000. Le mater del precedente capoverso pur configurandosi come informativa, sono state oggetto di appositi incontri con le parti sindacali al fine di addivenire a decisioni mirate ad ottenere il massiomo di efficacia ed efficienza; le conseguenti determinazioni hanno inteso recepire le istanze formulate dai soggetti sindacali rappresentanti il personale RSU e OOSS
ART.2- INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
ART.3- RELAZIONI SINDACALI
- Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
ART. 4 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI A LIVELLO D'ISTITUZIONE SCOLASTICA
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
Per la Parte Pubblica: il Dirigente Scolastico;
NONCHE', solo se richiesti dalle parti, docenti collaboratori designati dal dirigente scolastico stesso e il direttore dei servizi generali ed amministrativi ed eventuali assistenti amministrativi per questo individuati dal dirigente scolastico e/o dal direttore dei servizi amministrativi stessi, a fini di assistenza all'esame di materie della gestione amministrativa e contabile; dunque a fini di supporto alle necessità di esplicitazione e di descrizione relazionante delle diverse materie oggetto di informazione o di accordo, intesa e contrattazione integrativa.
Per la Parte Sindacale: Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette all'interno dell'istituzione scolastica;
NONCHE' le OOSS territoriali firmatarie del CCNL, nella persona del segretario generale o di un suo delegato accreditato da quest'ultimo come normativamente previsto.
Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti che non hanno titolo a intervenire nella discussione se non in quelle fasi di discussione e trattazione che le parti concordano e concertano di riservare ad essi esperti per fini di consulenza, esplicitazione e/o chiarimenti tecnico/giuridici e comunque specialistici. La presenza di tali esperti va preventivamente concordata, ma può essere ammessa anche per volontà di una delle due parti negoziali, ferme restando le suddette caratterizzazioni di presenzialità.
L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.R.A.N.).
ART. 5 - STRUMENTI E MODALITA' DI RELAZIONE
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
a) informazione preventiva e successiva:
- attraverso trasmissione di copia degli atti, delle documentazioni e dei documenti di cui alla materia delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica richiamate all'art.6 del CCNL 29/11/07.
- anche attraverso specifici incontri concordati ed esibizione di tali atti, documenti e documentazioni, qualora richiesto espressamente e comunque formalmente (per iscritto) dal dirigente scolastico o dalla RSU e dalle OOSS accreditate relative a questa istituzione scolastica;
-
Sono oggetto di informazione preventiva:
▪ proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
▪ piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
▪ criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
▪ criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
▪ utilizzazione dei servizi sociali;
▪ criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
▪ e tutto ciò che riguarda le materie oggetto di contrattazione;
Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè con le precisazioni art.1:
▪ modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
▪ criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA e ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
▪ criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
Sono materie di informazione successiva:
▪ nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
▪ verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse
b) oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
x. xxxxxxxx per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
c) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.
ART. 6 - MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI
6.1. INFORMAZIONE PREVENTIVA
Il Dirigente fornisce l'informazione, consegnando documentazione del caso, come sopra definito.
6.2. ESAME CONGIUNTO
Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva e la relativa documentazione, può chiedere - entro un congruo numero di giorni dalla sua acquisizione- un esame congiunto sulle materie di tale informazione.
In questo caso, iI Dirigente informa del fatto tutti i soggetti negoziali (RSU ; e segreterie delle OOSS territoriali ovvero dirigenti sindacali accreditati da queste ultime) e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro.
In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo e di un'intesa mediante un confronto che potrà svolgersi anche in successivi incontri e che deve concludersi entro trenta giorni.
Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa ed un conseguente protocollo d'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.
6.3. INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Il Dirigente fornisce l'informazione successiva come sopra premesso e definito.
6.4. CONTRATTAZIONE integrativa a livello di istituzione scolastica:
La contrattazione si svolge sulle materie sopra premesse e definite al precedente art. 1 del presente contratto.
6.5. PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE:
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta scritta di contrattazione integrativa in questione, che può essere richiesta congiuntamente e/o anche unilateralmente da ciascuno dei soggetti negoziali (dal Dirigente scolastico e/o da ciascuno dei componenti la RSU ; e/o da ciascuno dei soggetti accreditati delle OOSS aventi diritto alla contrattazione stessa).
Tale richiesta, a prescindere se inizialmente formulata per le vie brevi, deve sempre essere acquisita dal dirigente formalmente (per iscritto), con precisa elencazione e definizione delle materie che si desidera avviare alla contrattazione integrativa in questione di cui all'art.6 del ccnl 29/11/07 (ed anche con indicazione degli atti, documenti e documentazioni di cui si desidera prendere visione e/o copia, che non siano stati ancora fatti acquisire in visione e/o in copia dal dirigente scolastico).
All'avvio di ciascun incontro di contrattazione le parti si comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti.
La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici dipendenti ed utilizzati nella istituzione scolastica di riferimento istituzionale.
I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo sindacale sito in tutte le sedi dell' istituzione scolastica di cui trattasi, a cura del Dirigente Scolastico.
6.6. TEMPI DELLA TRATTATIVA
Ogni data contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed i relativi criteri gestionali/organizzativi rimangono vigenti ed applicabili (anche in riferimento a soggetti dipendenti ed a situazioni gestionali/organizzative della scuola mutati in relazione al mutare delle stagioni scolastiche), fintantoché nessuno dei soggetti negoziali che l'hanno sottoscritta e determinata abbiano a richiederne l'aggiornamento, la revisione, la modifica ovvero la riformulazione (sempre comunque formalmente e per iscritto).
Le piattaforme per ogni nuova contrattazione integrativa sono presentate almeno cinque giorni prima da quando é stato fissato dal dirigente scolastico il giorno in cui avrà luogo tale nuova contrattazione integrativa.
La richiesta scritta di avvio della contrattazione integrativa, di cui sopra, deve essere presentata al Dirigente da almeno un soggetto sindacale avente titolo a partecipare al tavolo negoziale.
Il dirigente scolastico convocherà il primo incontro della contrattazione integrativa richiesta entro giorni dieci dall'acquisizione formale della stessa richiesta scritta.
La stessa contrattazione integrativa potrà procedere, se necessario, attraverso ulteriori incontri (dopo il primo) sempre convocati dal dirigente scolastico - incontri che seguiteranno il primo incontro a scansione di almeno tre giorni uno dall'altro; e che dovranno consentire, di norma, di far concludere la contrattazione integrativa medesima entro giorni dieci dalla data del primo incontro.
Durante l'intera fase della contrattazione integrativa in questione, le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi e sulle materie trattate ed oggetto di contrattazione; fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione preventiva alle RSU e ai rappresentanti delle OOSS ammessi al tavolo negoziale.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio e funzionamento delle lezioni, delle attività educative e di ogni altra attività istituzionale, gestionale, amministrativa e didattico/organizzativa, ed al fine di garantire ogni informazione alle famiglie degli alunni istituzionalmente prevista di rito.
6.7. SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI Dl CONTRATTAZIONE
Al termine di ogni incontro di cui all'art.6 del CCNL 29/11/07, sarà redatto apposito verbale. La parte pubblica provvederà alla sua redazione, attraverso il dirigente scolastico o (su designazione di questi) attraverso altro dipendente dell'istituzione scolastica presenziante.
La durata di ogni incontro in questione viene prevista di norma per un massimo di due ore continuative, tranne che tutti i soggetti presenzianti abbiano a convenire di poter protrarre la partecipazione allo stesso incontro, fermo restando che, dopo la durata di tre ore continuative, ogni incontro abbia ad essere ultimato ed il prosieguo dei lavori eventualmente non esauriti abbia a continuarsi in incontro successivo convocato dal dirigente scolastico non prima di tre giorni (tranne che tutte le parti negoziali non concordino diversamente con decisione unanime).
Gli incontri in questione di cui all'art.6 CCNL 29/11/07, avranno luogo sempre in locali dell'istituzione della scuola (tranne diversa determinazione del dirigente scolastico per eventuali motivi contingenti/emergenti).
6.8. VINCOLI
Ovviamente, non possono risultare oggetto di contrattazione integrativa, di esame delle informazioni preventive e successive, e di accordo o protocollo d'intesa di ogni tipo:
- contenuti di normative di qualsiasi genere e risultanze gestionali di servizio di chiaro ossequio e rispetto a vigenti (comunque applicabili) norme giuridiche ordinamentali, legislative, ministeriali ed a vigenti (comunque applicabili) norme pattizie di contratti nazionali o
integrativi (anche a livelli di istituzione scolastica);
- comportamenti professionali ed approcci di servizio di qualsiasi dipendente dell'istituzione scolastica, che risultassero precisamente aderenti alla testualità del dettato di tali contenuti normativi ultimi citati; o che si ponessero quale espressione (assimilabili con questi contenuti normativi) di autonomia gestionale e di libertà professionale riconosciute costituzionalmente;
- comportamenti sanciti dal vigente ordinamento giuridico della scuola, in ragione delle competenze/attribuzioni e delle funzioni di servizio del dirigente scolastico, di ogni altro dipendente e degli organi tutti individuali o collegiali di questa Amministrazione così come tali competenze/attribuzioni e funzioni di servizio vengono riconosciuti/previsti nel profilo professionale di ruolo e nello stato giuridico (nel rapporto di pubblico impiego) di rispettiva assegnazione.
6.9 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato s'incontreranno, entro cinque giorni dalla richiesta scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno alla scuola.
Fermo restando quanto già detto, in caso di controversie tra la parte pubblica, le RSU ed ogni altro soggetto negoziale, le parti si impegnano a non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione con l'arbitrato di raffreddamento del Dirigente dell’U.S.P. di SASSARI o di chi ne fa le veci (designato da quest'ultimo); ovvero con l'arbitrato di esperto ARAN eventualmente disponibile; ovvero con l'arbitrato di dirigente dei nuclei territoriali di supporto all'autonomia; ovvero con l'arbitrato di un Ispettore Tecnico.; così come proposti dal dirigente scolastico.
Tale procedura di raffreddamento si deve concludere comunque entro i trenta giorni successivi alla data di verbalizzazione.
6.10. MANCATA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO
La mancata definizione di un accordo preclude la possibilità di adottare provvedimenti di spesa ai fini dell'attuazione degli istituti retributivi affidati alla contrattazione integrativa; sulle materie oggetto di contrattazione l'amministrazione mantiene la possibilità di assumere le proprie autonome determinazioni (nota ARAN del 15/2/96).
ART. 7 - ATTVITA' SINDACALE
7.1. ALBO SINDACALE RSU e delle ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Ciascun componente della RSU e ciascun terminale sindacale accreditato (segreterie di tutte le Organizzazioni Sindacali comprese), hanno diritto ad avere un apposito albo nella sede dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro;
Per albo sindacale, in questo Contratto, deve intendersi sia l’ albo che accoglie tutte le affissioni, sia la bacheca sindacale che consente l'affissione di stampati e documenti che possono essere inviati nella scuola direttamente dalle organizzazioni sindacali territoriali.
L'albo sindacale di cui sopra è allestito in via permanente, in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
La verifica che ogni albo sindacale risulti sempre funzionale e garantito nella sua configurazione e nella sua consistenza di affissioni, risulta a cura di ciascun soggetto sindacale negoziale (RSU e terminali sindacali accreditati) d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Per quanto sopra, la cura di ogni albo sindacale di sede scolastica di questa istituzione ed il correlato accesso per affissione, sono del Direttore dei servizi generali ed amministrativi di questa scuola (per gli atti, documenti e documentazioni istituzionali da notificare); e di ogni soggetto sindacale componente della RSU ovvero terminale accreditato di ogni Organizzazione Sindacale.
7.2..DIRITTO DI INFORMAZIONE
Fermo restando quanto già detto, detta affissione all'Albo Sindacale si pone quale notifica a tutti gli effetti di atto, documento e documentazione da notificare a ciascun componente della RSU dell'istituzione scolastica ed a ciascun soggetto negoziale accreditato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 29/11/07 (oltreché da notificare, eventualmente, alle segreterie delle stesse Organizzazioni Sindacali).
Comunque sia, di tutti tali atti, documenti e documentazioni, potrà essere richiesta copia all'ufficio di segreteria da parte di ciascun componente della RSU di questa istituzione e da parte di ogni altro soggetto negoziale sindacale avente diritto a partecipare agli incontri di cui all'art.6 del CCNL 29/11/07. Ciò, a prescindere dalla copia di atti, documenti e documentazioni che, d'iniziativa dell'ufficio di presidenza il dirigente scolastico riterrà il caso di far acquisire ai componenti della RSU d'istituto ed ai dirigenti sindacali accreditati dalle Organizzazioni Sindacali ultime citate per la partecipazione agli incontri previsti daIl'art.6 CCNL 29/11/07.
Il Dirigente, tramite il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, assicurerà altresì la tempestiva trasmissione ai destinatari soggetti sindacali dell'istituzione scolastica del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail a tali stessi destinatari (vale a dire, ai componenti della RSU e/o ai soggetti terminali sindacali accreditati).
Tale trasmissione si intenderà comunque esplicata nella misura in cui il Dirigente scolastico l'avrà comunque ad affiggere all'Albo Sindacale della scuola.
7.3 USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.
Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.
Alle RSU ed ai soggetti negoziali sindacali accreditati dalle Organizzazioni Sindacali, è consentito:
l'utilizzo di un apposito locale, compatibilmente con le esigenze di funzionamento scolastico e con le risorse d'ambiente a disposizione della scuola; e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale (ciò, attraverso le opportune e concertate intese con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi e con il dirigente scolastico).
7.4. ACCESSO Al LUOGHI Dl LAVORO DA PARTE DELLE OOSS
Le strutture sindacali territoriali possono inviare - alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale - comunicazioni e/o materiali personali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola assicurare il loro recapito.
Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del servizio, all'interno delle singole istituzioni scolastiche a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dalI'art. 26 della L.300/70.
Le OOSS hanno diritto di acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/1994.
7.5. ACCESSO AGLI ATTI
Xxxxx quanto premesso al riguardo in questo Contratto si ribadisce che le RSU e le segreterie territoriali delle OOSS hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL 29/11/07; comunque in ragione dei disposti in merito della Legislazione vigente in materia di Privacy.
7.6. PATRONATO
Il personale scolastico, in attività o in quiescenza, può farsi rappresentare da un sindacato o da un patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.
Le OOSS, su delega degli interessati, hanno diritto d'accesso agli atti relativi in ogni fase del procedimento che li riguarda.
ART. 8 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente .
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.
ART. 9 - DELEGATI SINDACALI
I delegati sindacali ovvero i terminali sindacali presso un'istituzione scolastica sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola presso un istituto; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell'organizzazione sindacale, come normativamente previsto al riguardo.
ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI
ART. 10 - ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI LAVORO
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, e un numero adeguato di unità di personale ausiliario e personale amministrativo per assicurare i servizi minimi essenziali. La scelta del personale viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
ART. 11 - DICHIARAZIONE Dl ADESIONE ALLO SCIOPERO
In caso di sciopero la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L.146/90, verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, e comunque in tempo utile per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente scolastico senza possibilità di revoca. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali. Il dirigente può disporre un servizio di vigilanza con i docenti in servizio non occupati in attività didattiche previste dall’orario di servizio del giorno.
Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della L. 146/90.
Nel caso il Dirigente Scolastico aderisse allo sciopero, le sue funzioni- aventi carattere di essenzialità ed esigenza, saranno svolte nell’ordine, dal vicario, dal 2° collaboratore , fino al docente con più anzianità di servizio; in caso di parità dal docente più anziano d’età.
ART. 12 - RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI
Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente fornisce alle RSU ed ai rappresentanti accreditati delle XX.XX. i dati relativi alla partecipazione allo sciopero stesso, attraverso gli approcci di servizio al riguardo del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale avrà a curarne, nello stesso tempo, l'affissione all'albo sindacale sito nella sede della Scuola.
SERVIZI MINIMI IN CASO Dl SCIOPERO
ART. 13 - SCRUTINI E VALUTAZIONI FINALI
In riferimento alle attività di servizio del personale ATA, per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali; nonché di ogni esame; è indispensabile la presenza di:
- un assistente amministrativo e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (o chi ne fa le veci);
-due collaboratori scolastici .
ART. 14 - GARANZIA DEL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI
Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
a) il direttore dei servizi generali ed amministrativi (o chi ne fa le veci); b) almeno una unità di collaboratore scolastico/bidello.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
ART. 15 – COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE DOCENTE
1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’atr. 35 del vigente CCNL
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
ART. 16 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE ATA
Le attività aggiuntive devono consistere in prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo ovvero possono configurarsi anche come intensificazione di lavoro ordinario quando ciò sia dovuto a particolari esigenze dell'organizzazione scolastica o relative alla realizzazione del POF.
Per tali attività spetta un compenso a carico del fondo di istituto nella misura oraria fissata dal CCNL 29/11/07, art. 88, lett.e e lett.K).
Tali attività possono configurarsi in:
a) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l’ordinario funzionamento delle scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi o per fronteggiare esigenze straordinarie;
b) attività intese secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assi curare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffi ci, dei laboratori e dei servizi;
c) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
Nella fattispecie, le attività da incentivare con il Fondo di Istituto saranno le seguenti:
▪ sostituzione colleghi assenti per malattia o permessi retribuiti in orario di servizio in quanto le assenze per xxxxx vanno concordate fra colleghi;
▪ maggiore disponibilità in caso di esigenze improvvise della scuola non programmabili;
▪ servizio di pulizia e sistemazione locali in caso di eventi eccezionali quali occupazione della scuola da parte degli studenti e traslochi;
▪ servizi e disponibilità verso associazione esterne ospitate gratuitamente dalla scuola;
▪ servizi esterni con ditte per preventivi e acquisto;
▪ attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti relativamente al supporto amministrativo alla progettazione e alla realizzazione di iniziative didattiche;
▪ attività di collaudo delle forniture;
▪ attività legate al rinnovo degli Organi Collegiali;
▪ ricognizione dei beni e relativo discarico dei beni della scuola e della Provincia.
▪ maggior carico di lavoro per aggiornamenti dei software in uso e nuove modalità di trasmissione dati
Gli incarichi relativi alle attività retribuite con il Fondo di Istituto verranno assegnati in base alle capacità fisiche e competenze professionali.
Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al fondo d'istituto, il Consiglio di Istituto dovrà prevedere il fabbisogno di risorse necessarie a garantire la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale A.T.A. oltre l'orario d'obbligo, in modo tale da quantificare per ciascuna unità di personale di ogni singolo profilo il numero delle ore retribuibili.
Il Dirigente scolastico, presenta una proposta per tale accantonamento che tenga conto sia delle ore aggiuntive da retribuire sia dell'intensificazione del lavoro e della qualità delle prestazioni.
La proposta di svolgimento delle attività aggiuntive deve tenere conto delle esigenze connesse con l'attività di progettazione del POF e dal piano generale delle attività di funzionamento della scuola.
La determinazione del fabbisogno e l'impiego in attività aggiuntive oltre l'orario ordinario deve avvenire anche tenendo conto del carico di lavoro aggiuntivo derivante:
A) dalla mancata nomina del personale a tempo determinato;
B) dalla utilizzazione ai fini didattici non solo delle aule, ma anche di spazi attrezzati per attività di laboratorio e/o di gruppo;
C) dall'attuazione di iniziative specifiche previste dal POF.
Su richiesta del personale, le ore di attività aggiuntive prestate oltre l'orario ordinario possono essere compensate con ore libere o con eventuali permessi, anche cumulabili in giornate libere.
Il limite posto alla possibilità di svolgimento di attività aggiuntive è costituito dalle risorse del fondo di istituto e dalla possibilità di compensazione.
L'effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario dovrà essere formalmente autorizzata per iscritto dal Capo di Istituto, su proposta del Direttore SGA.
Per la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanale i collaboratori scolastici turneranno durante il periodo dedicato all’attività didattica; mentre 36 sono le ore che verranno effettuate dagli stessi nel periodo della non attività didattica.
Le ore non retribuite con il Fondo di Istituto potranno essere recuperate durante l’interruzione dell’attività didattica, compatibilmente con le esigenze di servizio limitatamente alle ore prestate oltre l’orario d’obbligo.
Gli incarichi relativi alle attività retribuite con il Fondo di Istituto verranno assegnati in base alle capacità fisiche e professionali e in rapporto alle assenze effettuate.
ART. 17 - INCARICHI SPECIFICI (art.47 CCNL)
Con l’entrata in vigore del CCNL del 24/07/2003, nell’organizzazione generale del lavoro del personale ATA, è stato previsto il conferimento di incarichi professionali specifici in sostituzione delle soppresse Funzioni Aggiuntive. Nel conferimento dei suddetti incarichi si prescinderà dall’anzianità di servizio, ma il criterio di scelta sarà la valorizzazione della capacità professionale in base alle specifiche esigenze del lavoro da svolgere.
L’individuazione del numero e della tipologia di tali incarichi, sulla base del piano delle attività predisposto dal DSGA, risponde alle esigenze del servizio scolastico.
L’assegnazione di tali incarichi viene effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle competenze specifiche riconosciute al personale nonché della disponibilità dimostrata.
Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
I fondi assegnati verranno suddivisi fra tutti i COLLABORATORI SCOLASTICI (esclusi art 7) per quanto riguarda :
1. attività di primo soccorso
2. assistenza agli alunni disabili
3. coordinatore dei servizi ausiliari e attività di collaborazione con gli uffici
4. piccola manutenzione di beni mobili ed immobili
5. supporto all’attività amministrativa e didattica (responsabilità delle circolari)
Considerazioni generali:
• Gli incarichi, che comportando assunzioni di responsabilità, possono essere svolti in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, ovvero in orario straordinario o in ambedue le modalità.
• Il compenso sarà corrisposto a seguito di verifica dell’attività svolta.
• Il compenso potrà essere ridotto in ragione delle assenze.
• Il personale destinatario degli incarichi può partecipare al Fondo di Istituto per le attività che non rientrano nell’incarico specifico assegnato.
• L’importo stabilito per l’incarico può essere rapportato alla durata qualora si rendesse necessario far subentrare un altro dipendente
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO NORME GENERALI
ART. 18 – RISORSE
1. Le risorse disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
f. eventuali contributi dei genitori
UTILIZZAZIONE DEL FIS
ART. 19 – FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
ART. 20 – CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Per l’A.S. 2013/2014.
2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, come da tabelle ATA se non utilizzate possono se necessario essere utilizzate in altri profili ATA se ciò non fosse possibile confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo.
Il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.):
b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.):
c. supporto all’organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d’istruzione, ecc.):
d. progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare:
e. attività d’insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc):
Eventuali somme, del Fis impegnate ma non utilizzate, come da tabelle docenti se non utilizzate possono se necessario essere utilizzate in altri profili docenti se ciò non fosse possibile, confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo.
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 2013/2014
n. personale Docente
n. personale ATA 21
49
TOTALE FIS 2013/2014 € 39.892,12 COMPRESE ECONOMIE
RIPARTIZIONE FIS personale docente = € 28.712, 62
personale ATA = € 11.179,62
FUNZIONI STRUMENTALI 2013/2014 | INCARICHI SPECIFICI 2013/2014 | ORE ECCEDENTI 2013/2014 | ||||
€ 2.796,14 | € 1.492,09 | € 2.071,63 |
Si specificano di seguito gli importi orari dei docenti al lordo dipendente:
- € 50,00 per corsi di recupero
- € 35,00 per attività aggiuntive di insegnamento
- € 17,50 per attività aggiuntive non di insegnamento
Circa i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare per la realizzazione dei diversi progetti , tutti contenuti nel P.O.F., si fa riferimento a quanto stabilito in merito dalla contrattazione d’Istituto (art.28 per il personale ATA, art. 34 per il personale docente).
Nel caso in cui i parametri per il calcolo del FIS dovessero essere diversi e l’importo dovesse risultare maggiore o minore di quello previsto nel presente accordo, il Dirigente provvederà a riadattare gli importi da assegnare al personale, di concerto con la RSU che verrà riconvocata.
ALTRE ATTIVITA’ NON COMPRESE NEL FONDO DI ISTITUTO
Corsi di recupero € 11.266,00 (pari a 168 ore docenza interna)
ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO
( Art. 88 - C.C.N.L. 29/11/2007).
F.I.S. PERSONALE ATA
€ 8.581,00 (lordo dipendente) + 2.099.00 ( economie A.S. 2012-2013 3)
Collaboratori scolastici - 300 ore
Sostituzione colleghi assenti | 45 ore | € 562,50 |
Flessibilità oraria | 45 ore | € 562,50 |
Straordinario | 140 ore | € 1.864,62 |
Intensificazione | 50 ore | € 625,00 |
Collaborazione Presidenza | 50 ore | € 625,00 |
TOTALE | 4.249,62 |
Assistenti amministrativi -250 ore
Sostituzione colleghi assenti | 40 ore | € 580,00 |
Sostituzione DSGA - indennità di xxx.xx al sostituto | € 1.106,00 | |
Straordinario | 120 ore | € 1.740,00 |
Intensificazione | 50 ore | € 737,00 |
Collaborazione Presidenza | 40 ore | € 580,00 |
TOTALE | € 4.743,00 |
Assistenti tecnici - 150 ore
Sostituzione colleghi assenti | 30 ore | € 435,00 |
Intensificazione | 50 ore | € 737,00 |
Straordinario | 70 ore | € 1.015,00 |
TOTALE | € 2.187,00 |
Nel caso le ore da retribuire con il FIS non fossero interamente utilizzate da ciascun profilo, così come indicato nelle precedenti tabelle se ne propone se necessario, l’utilizzo negli altri profili ATA.
ATTIVITA' DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO
( Art. 88 - C.C.N.L. 29/11/2007)
TOTALE FIS DOCENTI LORDO DIPENDENTE € 28.712,50 (comprese economie )
26 CLASSI MATTINO + 3 CLASSI SERALE
COMPENSO PER ORE AGGIUNTIVE NON DI INSEGNAMENTO € 17,50 LORDO DIPENDENTE X ORA
Collaborazione DS
Forfettario € 4.080,00 primo collaboratore - corrisponde a tot. ore pari a 233 annuali Forfettario € 2.480,00 - corrisponde a tot. ore pari a 142 annuali
Forfettario € 900,00 responsabile corso serale - corrisponde a tot. ore pari a 51 annuali Forfettario € 1000 ,00 responsabile orario - corrisponde a circa 57 ore annuali
Coordinatore di classe | 18 ore x coordinatore classi xxxxxx xxxxxxx x 5 classi | = € 1.575,00 | |
10 ore x coordinatore classe quinta serale x 1 classe | = € 175,00 | ||
12 ore x coordinatore classi mattino x 21 classi | = € 4.410,00 | ||
8 ore x coordinatore classe serale x 2 classi | = € 280,00 | ||
Verbalizzatori C.d.C. | 4 ore x 29 verbalizzatori | = € 2.030,00 | |
Verbalizzatori Dipart. | 6 ore x 16 verbalizzatori | = € 1.680,00 | |
Responsabili Dipart. | forfettario € 150,00 x 16 responsabili | = € 2.400,00 | |
nota: il compenso sarà retribuito a rendiconto del lavoro svolto | |||
Commissione Orientamento / Accoglienza | 6 ore x 2 docenti | = € 210,00 | |
Commissione Regolamento Istituto | 3 ore x 1 docente | = € 52,50 | |
Gruppo Glh/ GlI | 2 ore x 5 componenti | = € 175,00 | |
Comitato di valutazione | 1 ora x 4 docenti | = € 70,00 | |
Invalsi ( Doc. Italiano e Matematica) | 2 ore x 20 docenti | = € 700,00 | |
Invalsi (Responsabile) | 5 ore x 1 docente | = € 87,50 | |
Commissione accoglienza Crocieristi | 8 ore x 3 docenti | = € 420,00 | |
Remate e attività sportive extra scuola | 10 ore x 2 docenti | = € 350,00 | |
Attività di tutoraggio estivo per Crocieristi | 21 ore | = € 367,50 | |
Xxxxx di recupero | docenti interni | = € 125,00 | |
Comitato tecnico scientifico | 10 ore x 2 docenti | = € 350,00 | |
nota: il compenso sarà retribuito a rendiconto del lavoro svolto. |
Le riunioni dovranno essere non meno di 2 per anno scolastico
Attività di coordinamento e tutoraggio stage nel territorio = € 875,00 per le classi 4° ( 10 ore x 5 tutor)
Formatore ECDL forfettario = € 3.500,00
Liquidazione compensi docente segretaria c.d.c. 2012-2013 = € 210,00
Responsabile Fumo 3 ore x 2 docenti = € 105,00
Figure sensibili antincendio primo soccorso 1ore x 6 componenti = € 105,00
Nel caso le ore da retribuire con il FIS non fossero interamente utilizzate da ciascun profilo, così come indicato nelle precedenti tabelle se ne propone se necessario, l’utilizzo negli altri profili .
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 626/94 e successive modifiche
- DECRETO MINISTERIALE 382/98 - Applicazione norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle istituzioni scolastiche
- C.M. n. 119/99 - Indicazioni attuative
- NOTA 8/11/2001: Sicurezza nelle scuole, trasmissione convenzione del 25/10/01 con il Ministero dell'interno- Direzione Generale Protezione Civile e dei servizi antincendio
- D.Lgs.81/2008 –Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro
ART. 21 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
ART. 22 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
Al RSPP, se interno, compete un compenso attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR
ART. 23 - ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il D.S. provvederà quanto prima a designare, fra il personale in servizio, gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione ai quali è affidato il compito di collaborare con il DS alla realizzazione del servizio suddetto.
1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
4. Alle figure sensibile viene destinato un budget gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR [o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo dell’istituzione scolastica]
ART. 24 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il suddetto documento è già stato redatto negli anni passati.
La presente edizione del Documento sarà sottoposta a continua revisione, mano a mano che la situazione esistente verrà a modificarsi, particolarmente in occasione di variazioni della struttura o organizzazione della scuola, o di evoluzione della normativa di sicurezza, e in ogni caso almeno ogni 12 mesi. Si precisa che , per effettuare la suddetta revisione ci si avvarrà sia della collaborazione degli addetti a ciò designati, sia di esperti esterni con competenze specifiche.
ART. 25 - INFORMAZIONI GENERALI
Riguardo ai locali della scuola, da una prima ricognizione si evidenzia :
-l'inadeguatezza e la pericolosità degli impianti elettrici;
-l’inagibilità dell’ascensore;
-l’inadeguatezza di alcune aule, troppo anguste rispetto al numero degli alunni;
-la quasi totale inesistenza delle uscite di sicurezza dal sottopiano, in cui sono ubicati n. 3 laboratori di informatica, l’aula video, un’auletta con materiale scientifico, l’archivio nonché un vasto locale per ora adibito a magazzino;
-l'inadeguatezza del sistema antincendio (mancano segnalatori di fumo e rilevatori di incendio)
-l'inadeguatezza dell’illuminazione di alcune aule
-l'inadeguatezza degli arredi,soprattutto nelle aule. ( banchi, sedie, scrivanie e lavagne)
Tutto ciò verrà segnalato, con richiesta di intervento urgente, all'Amministrazione Provinciale, a cui per legge (L. n. 23 dell'11/01/96, art.3) competono gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici.
ART. 26 - PROGRAMMA DI INTERVENTI
Oltre a sollecitare l'intervento dell'Ente Locale per la parte di sua competenza, ci si impegna a promuovere le seguenti azioni:
1. Definire il quadro delle figure interne alla scuola collegate con il servizio di protezione e prevenzione, provvedendo alla nomina degli Addetti ed alla designazione delle "Figure sensibili" (prevenzione e lotta antincendio, evacuazione del personale in caso di pericolo, interventi di pronto soccorso);
2. Predisporre con il personale di cui al punto 1 un programma di interventi sia per la prevenzione che per gestire l'emergenza;
3. Predisporre un piano di evacuazione;
4. Adottare tutte le misure necessarie per rimuovere, ove possibile, i fattori di rischio, o, almeno, per circoscriverli e controllarli
5. Assicurare che ciascun lavoratore (alunni inclusi) riceva una informazione ed una formazione adeguata in materia di sicurezza. A tale scopo si farà ricorso a:
- Distribuzione di opuscoli sintetici, facilmente consultabili, nei quali siano riassunti i principi indicati dalla normativa di riferimento, unitamente a quelle informazioni ritenute utili rispetto all'organizzazione dell'istituzione scolastica in materia di sicurezza, prevenzione e soccorso.
- Utilizzazione per il maggior numero di personale del corso di autoformazione su supporto multimediale (CD-Rom) distribuito dal ministero.
- Corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione
- Conferenze tenute da esperti (Personale sanitario, Vigili del fuoco)
6. Informare sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché sulle regole da rispettare.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 27 - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN SERVIZIO
L'autonomia scolastica e i processi innovativi in atto richiedono un arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale della scuola con azioni di formazione mirate, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
40.1 PERSONALE DOCENTE
Il Piano Annuale della Formazione è conforme a quanto stabilito dall’art. 65 e seguenti del CCNL del 29/11/07
RISORSE:
Autoformazione, anche on-line;
Progettazione autonoma della scuola con l'intervento di esperti interni e/o esterni
Iniziative promosse da altre istituzioni scolastiche del territorio che intendano coinvolgerci (consorzi e collegamenti in rete) Provveditorato, IRRSAE, BDP, CEDE, Università, Altri soggetti pubblici o privati accreditati
40.2. PERSONALE ATA
Sono previsti corsi di formazione anche per il personale ATA in funzione delle competenze richieste dalla pratica dell’autonomia, in relazione anche ai diversi profili professionali.
ART. 28- FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
E’ garantito il diritto alla formazione (art. 63 del CCNL 29/11/2007) nel rispetto della norma contrattuale e secondo i criteri indicati nella Comunicazione Preventiva. Nel caso in cui più dipendenti contemporaneamente facciano richiesta di partecipazione al medesimo convegno di studio o conferenza in orario di servizio il D.S. valutera’ in ragione delle esigenze dell’organizzazione del lavoro e secondo le seguenti priorita’:
❑ attinenza dei corsi con la disciplina insegnata,
❑ precedenza al docente che ha fruito meno ore di partecipazione ai corsi,
❑ ricaduta sull’attivita’ di ricerca didattico educativa all’interno della scuola
ART. 29 - PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO
I permessi per il diritto allo studio sono regolamentati dall’art. 3 del D.P.R. n. 395/88 e dal Contratto Integrativo Decentrato Regionale stipulato in data 8/11/2002 e confermato in data 16/01/2004 e modificato il 2 settembre 2008.
Il permesso per diritto allo studio deve essere richiesto con congruo anticipo ( almeno 10 gg. prima) e comunicare al DS il calendario anche plurisettimanale di utilizzazione dei permessi specificando la durata degli impegni di frequenza. Per la concreta fruizione del diritto alla studio il DS è tenuto ad attivare misure atte a sopperire alla temporanea assenza del personale. In presenza di diverse domanda di permesso per lo stesso periodo verra’ data precedenza al sostenimento di eventuali esami precedentemente fissati dagli Enti ( Università ect) rispetto alla normale frequenza dei corsi di preparazione.
NORME FINALI
ART. 30- VERIFICA DELL'ACCORDO
I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere - non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione - la verifica del suo stato di attuazione.
Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.
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Olbia 30/AGOSTO/2014
LETTO, FIRMATO, SOTTOSCRITTO
PER LA PARTE PUBBLICA PER LA PARTE SINDACALE
Il Dirigente Scolastico: I componenti RSU:
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Per le Organizzazione firmatarie dei CCNL vigenti:
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