Verifica dell’accordo Clausole campione

Verifica dell’accordo. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla sottoscrizione - la verifica dello suo stato di attuazione. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato, previa intesa tra le parti.
Verifica dell’accordo. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione. E’ comunque prevista l’integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono venire richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta o dal Dirigente scolastico. La richiesta di integrazione da luogo a nuova trattativa. Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti.
Verifica dell’accordo. Ciascuna delle parti nomina il proprio referente tecnico, nelle persone del referente regionale Xxxxxxx Xxxxx per il CAI e dell’xxx. Xxxxxxx Xxxx - dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx - xxxx. Xxxxxxx Xxxxx - xxx. Xxxxxx Xxxxx (Tavolo Tecnico regionale R.E.S. per l’Agenzia, eventualmente sostituibili con atto di pari rango a quello della nomina vigente al momento della firma della presente convenzione) al fine di verificare congiuntamente e in modo continuativo e unitario l’attuazione del presente Accordo, seguire e facilitare l’avanzamento dei lavori, la gestione del calendario delle presenze degli esperti CAI e del personale dell’Agenzia e per controllare la situazione delle spese sostenute. I referenti possono essere sostituiti o integrati con separate comunicazioni formali tra le parti.
Verifica dell’accordo. I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione. Al termine della verifica il contratto può essere modificato con un’intesa tra le parti.
Verifica dell’accordo. 1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. • Nota USR del 18-11-2011 (prot. 19786) e nota RER del 21-03-2012 Particolare attenzione va riservata ai giovani adolescenti tra i 14 e i 17 anni: per essi, se la collocazione in un contesto formativo adeguato non è tempestiva, sono molto alti i rischi di dispersione. La collocazione ottimale è certamente in un contesto in cui non sia elevata la differenza di età. Le indicazioni che seguono rappresentano, quindi, un tentativo di sintesi delle differenti situazioni che possano crearsi in questa fascia di età. Si condivide, come evidenziato in precedenza dalla normativa richiamata, l'orientamento per il quale non è opportuna una collocazione nella scuola secondaria di primo grado di giovani tra i 15 e i 17 anni. Alunno 14enne con meno di 8 anni scolarità inserimento in classe 3^ della scuola secondaria di I grado con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato che favorisca il superamento dell’Esame di Stato e l’inserimento successivo nella scuola secondaria di secondo grado. Alunno 14enne con 8 e più anni scolarità inserimento in classe 1^ della scuola secondaria di II grado con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato. Alunno 15enne inserimento in classe 1^ o 2^ della scuola secondaria di II grado o classe seconda del sistema di IEFP- formazione professionale con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione.
Verifica dell’accordo. 9.1 La parte diversa dall’ufficio:
Verifica dell’accordo. Ogni anno entro il mese di Settembre, a cominciare da Settembre 2008, le parti si impegnano ad effettuare una verifica del presente accordo finalizzata al consolidamento del processo di stabilizzazione ed eventuali ampliamenti.
Verifica dell’accordo. 1. Le Parti possono tenere consultazioni ad hoc in seno al comitato misto per garan- tire il buon funzionamento del presente Accordo.
Verifica dell’accordo. 9.1 Il controllo continuo dei programmi di conformità BPF ritenuti equivalenti alla conclusione del periodo di rafforzamento della fiducia, come pure tut- te le susseguenti decisioni concernenti tale equivalenza si svolgono in base a un programma di mantenimento dell’equivalenza sviluppato e gestito congiuntamente. Tale programma è gestito dal gruppo settoriale misto.
Verifica dell’accordo. La continua verifica dell’equivalenza delle procedure di designazione e di valutazione della conformità ai requisiti di entrambe le Parti ritenuti equi- valenti alla conclusione del periodo di rafforzamento della fiducia, come pure tutte le susseguenti decisioni concernenti tale equivalenza, si svol- gono in base a un programma di mantenimento dell’equivalenza svilup- pato e gestito congiuntamente. Tale programma è gestito dal gruppo setto- riale misto. Le Parti convengono di consultarsi periodicamente sotto gli auspici del gruppo settoriale misto istituito nell’ambito del presente allegato, al fine di garantire la pertinenza e l’accuratezza dell’allegato stesso. Le autorità re- golamentari/designatrici e gli organismi di valutazione della conformità organizzano riunioni al fine di discutere questioni e problemi specifici. Al fine di mantenere il loro status quale elencato nell’annesso 2, gli orga- nismi di valutazione della conformità e le autorità regolamentari/designa- trici devono continuare a partecipare ad attività di mantenimento, come stabilito dal gruppo settoriale misto nell’ambito del presente allegato. Le Parti possono chiedere l’aggiunta di autorità regolamentari/designatrici o di organismi di valutazione della conformità nell’annesso 2. La proce- dura per l’accettazione di nuove autorità regolamentari/designatrici è de- scritta nel programma di rafforzamento della fiducia. Nuovi organismi di valutazione della conformità saranno aggiunti all’annesso 2 su raccoman- dazione di un’autorità regolamentare/designatrice e decisione congiunta del gruppo settoriale misto.