Diritto di informazione. La RSA e le XX.XX. firmatarie del presente Contratto sono titolari della contrattazione aziendale e ad esse è riconosciuto il diritto di informazione su tutte le materie di cui al presente Contratto, su eventuali variazioni della struttura didattica e organizzativa del British Council, sui rapporti fra il British Council e i diversi organismi ufficiali cui esso è collegato. In particolare la RSA ha diritto di informazione sulle nuove assunzioni, sulle promozioni, sulla stipula del contratti a termine mediante comunicazione da inoltrare alle RSA stesse al termine di ogni anno solare e quanto previsto dal Dlg. 25/2007 e successive modifiche, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione aziendale e ai livelli occupazionali. In tale circostanza l’Ente comunicherà preventivamente alle RSA ed alle XX.XX. firmatarie del presente Contratto, il piano di ristrutturazione ed eventuali conseguenze occupazionali prima di procedere alle iniziative di cui all’art. 51 e 52.
Diritto di informazione. Ogni persona deve essere informata circa le procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi di cui è oggetto.
Diritto di informazione. In base all’articolo 12 del CCNL “Informazione e concertazione” si stabilisce che gli Enti di formazione forniscono tramite lo svolgimento di appositi incontri con le OO. SS. regionali firmatarie del CCNL e le RSA–RSU. aziendali, da effettuarsi come previsto nei successivi punti, l’informazione preventiva e successiva, tramite la relativa documentazione cartacea e/o informatica. Si concorda di istituire una bacheca telematica in ogni ente. Le modalità ed il regolamento attuativo saranno definiti dalla contrattazione di Ente.
Diritto di informazione. 1. In caso di raccolta dati presso l'interessato, il titolare rende disponibili, in forma scritta o in modalità telematica, le seguenti informazioni:
Diritto di informazione il Conservatorio dovrà consegnare e/o trasmettere anche per via informatica alle RSU copia di tutti gli atti attinenti a materie contrattuali. il Conservatorio potrà assicurare altrimenti la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta o e-mail alla RSU e alle XX.XX. di cui all’art. 4.
Diritto di informazione. L’Amministrazione dovrà consegnare e/o trasmettere per via informatica alla RSU ed agli accreditati RSA dalle OOSS, copia di tutti gli atti attinenti a materie contrattuali. L’Amministrazione dovrà assicurare la tempestiva trasmissione alla RSU e alle XX.XX. di cui all’art..4., di tutto il materiale sindacale ricevuto per posta, fax o e-mail.
Diritto di informazione le parti, confermati e distinti gli ambiti di competenza, di autonomia e di responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Organizzazioni Sindacali e la Fondazione, convengono quanto segue, al fine di dare maggiore impulso e una corretta applicazione delle norme relative al diritto di informazione,: - annualmente, di norma entro il primo trimestre, la Fondazione si incontrerà con le R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali, per fornire informazioni di rilevanza generale, riguardanti la Fondazione nel suo complesso; - trimestralmente e previa richiesta di una delle parti, verranno concordati incontri a carattere informativo che riguarderanno specificatamente: l’andamento economico ed occupazionale; i programmi di investimento e di sviluppo; il fatturato della Fondazione nella sua macro composizione; le innovazioni tecnologiche e le missioni annuali e periodiche che necessitino e/o comportino rilevanti modifiche organizzative; etc… .
Diritto di informazione. (artt. 12,13,14 e considerando 58,60): sulla base del principio di correttezza e trasparenza, l’Interessato ha il diritto di ricevere precise informazioni sul trattamento dati in Azienda, espressamente elencate all’art. 13.
Diritto di informazione. 1. L’Amministrazione potrà consegnare e/o trasmettere per via informatica alla RSU copia di tutti gli atti attinenti a materie contrattuali.
Diritto di informazione. Attraverso il presente Contratto si intendono definire sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti dei diritti di informazione riconosciuti ai lavoratori del settore agricolo. Le Parti firmatarie, nel rispetto delle reciproche autonomie e prerogative, hanno sviluppato un positivo dialogo ad ogni livello, sia contrattuale che istituzionale, condividendo la necessità di potenziare le relazioni sindacali parallelamente alla riorganizzazione della struttura della bilateralità.