Diritto di informazione Clausole campione

Diritto di informazione. La RSA e le XX.XX. firmatarie del presente Contratto sono titolari della contrattazione aziendale e ad esse è riconosciuto il diritto di informazione su tutte le materie di cui al presente Contratto, su eventuali variazioni della struttura didattica e organizzativa del British Council, sui rapporti fra il British Council e i diversi organismi ufficiali cui esso è collegato. In particolare la RSA ha diritto di informazione sulle nuove assunzioni, sulle promozioni, sulla stipula del contratti a termine mediante comunicazione da inoltrare alle RSA stesse al termine di ogni anno solare e quanto previsto dal Dlg. 25/2007 e successive modifiche, con particolare riguardo ai processi di ristrutturazione aziendale e ai livelli occupazionali. In tale circostanza l’Ente comunicherà preventivamente alle RSA ed alle XX.XX. firmatarie del presente Contratto, il piano di ristrutturazione ed eventuali conseguenze occupazionali prima di procedere alle iniziative di cui all’art. 51 e 52.
Diritto di informazione. In base all’articolo12 del CCNL “Informazione e concertazione” si stabilisce che gli Enti di formazione forniscono tramite lo svolgimento di appositi incontri con le 00. SS. regionali firmatarie del CCNL e le RSA—RSU. aziendali, da effettuarsi come previsto nei successivi punti, l’informazione preventiva e successiva, tramite la relativa documentazione cartacea e/o informatica. Si concorda di istituire una bacheca telematica in ogni ente. Le modalità ed il regolamento attuativo saranno definiti dalla contrattazione di Ente.
Diritto di informazione ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che sostengono gli interventi a cui viene sottoposta.
Diritto di informazione. Ciascun cittadino ha diritto di ottenere, dall’Ufficio comunale competente, informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di domande, progetti o provvedimenti che lo riguardino.
Diritto di informazione. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali, riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione
Diritto di informazione. 1. Alla RSU è consentito di comunicare con il personale della scuola per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. 2. La comunicazione interna può avvenire anche mediante scritti e stampati, sia consegnati dai delegati ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, in sala docenti e in segreteria. 3. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito alla RSU l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica, telematica, della posta elettronica, del telefono, fax, etc. 4. Dovrà essere consegnata alla RSU copia di tutti gli atti della scuola riguardanti la contrattazione sindacale che sono affissi all'Albo d'Istituto. 5. Il Dirigente Xxxxxxxxxx assicurerà altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alla RSU o agli albi. 6. Per motivi di carattere sindacale, alle XX.XX. è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio compatibilmente con gli impegni di lavoro.
Diritto di informazione le parti, confermati e distinti gli ambiti di competenza, di autonomia e di responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Organizzazioni Sindacali e la Fondazione, convengono quanto segue, al fine di dare maggiore impulso e una corretta applicazione delle norme relative al diritto di informazione,: - annualmente, di norma entro il primo trimestre, la Fondazione si incontrerà con le R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali, per fornire informazioni di rilevanza generale, riguardanti la Fondazione nel suo complesso; - trimestralmente e previa richiesta di una delle parti, verranno concordati incontri a carattere informativo che riguarderanno specificatamente: l’andamento economico ed occupazionale; i programmi di investimento e di sviluppo; il fatturato della Fondazione nella sua macro composizione; le innovazioni tecnologiche e le missioni annuali e periodiche che necessitino e/o comportino rilevanti modifiche organizzative; etc… .
Diritto di informazione. 1. L’Amministrazione Comunale riconosce e garantisce il diritto dei cittadini ad ogni informazione sull’attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune stesso o dagli organismi da esso promossi o dagli Enti ai quali partecipa. 2. L’informazione deve essere resa assicurando la veridicità, l’esattezza e la completezza dei suoi contenuti.
Diritto di informazione. 1. In caso di raccolta dati presso l'interessato, il titolare rende disponibili, in forma scritta o in modalità telematica, le seguenti informazioni: a) i dati di contatto del titolare; b) i dati di contatto del RPD; c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari; e) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) l'esistenza dei diritti di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17 del presente regolamento; g) il diritto di proporre reclamo al Garante. 2. Nel caso in cui l'interessato abbia l'obbligo di fornire i dati personali, viene informato dal titolare, che gli indica le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati e se tale obbligo abbia natura legale o contrattuale, oppure sia un requisito necessario per la conclusione di un contratto. 3. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare, oltre a fornirgli le informazioni di cui al comma 1, lo informa circa le categorie di dati personali e la fonte da cui i dati hanno origine, specificando l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico. 4. Fatti salvi gli ulteriori casi eventualmente previsti dalla legge, gli obblighi informativi non trovano applicazione nella misura in cui l'interessato già disponga delle informazioni e quando la comunicazione risulti impossibile oppure eccessivamente gravosa se la raccolta avviene presso terzi. In tale ultimo caso, il titolare adotta comunque le misure appropriate per tutelare le libertà, i diritti e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni attraverso il sito istituzionale. Le informazioni non sono altresì dovute quando i dati personali debbano rimanere riservati in relazione ad un obbligo di segreto professionale previsto dalla legge.
Diritto di informazione. I contraenti e le persone assicurate sono autorizzati a richiedere informazioni in merito e di rettifica ai dati registrati sulla propria persona o archiviati nel proprio incarto e, se questi sono