Contract
“TUA PET NEW”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premessa |
Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. TUAPET 2 ED. 01/2023, comprensive di glossario, sono parte integrante del Set Informativo unitamente ai documenti informativi precontrattuali: • DIP Danni MOD. TUAPET DIP ed. 10/2018; • DIP aggiuntivo Danni MOD. TUAPET DIP+ ED. 01/2023. Data di aggiornamento: 01/01/2023 L’assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni. |
Ai seguenti termini TUA ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Assicurazione: il contratto di assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Cod. Civ., e/o la garanzia
prestata con il contratto.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
Franchigia: l’importo che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta da TUA all’assicurato in caso di sinistro.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Lavoratore domestico: colui che presta un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare
dell’Assicurato, come, ad esempio, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante.
Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell’animale.
Massimale: la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
Nucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l’Assicurato stesso, nonché i figli minorenni di quest’ultimo anche se non conviventi, esclusi i lavoratori domestici.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione, ai sensi dell’Art. 1888 del Cod. Civ.
Premio: somma dovuta dal Contraente a TUA come corrispettivo dell’Assicurazione.
Risarcimento: la somma dovuta da TUA all’Assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo
danneggiato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto: la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico
dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: l’impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx.
Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Assistenza
sono previste anche le seguenti:
Animale: si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del Contraente/Assicurato
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro IMA Italia Assistance procede al riconoscimento dell’Indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta da IMA Italia Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma
Assicurata: l’esborso massimo previsto da IMA Italia Assistance in caso di Sinistro.
Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di IMA Italia Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia
assicurativa.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche all’Animale oggettivamente constatabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dell’Animale domestico non dipendente da
infortunio.
Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Viaggio: lo spostamento a scopo turistico dell’Assicurato che preveda un allontanamento di oltre
100 km dal luogo della sua residenza.
Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Tutela
Legale sono previste anche le seguenti:
Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale, ai sensi del D. L.vo 209/2005, artt 163/4 – 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Ad integrazione e parziale modifica delle “Definizioni” sopra riportate valide per tutte le sezioni, per la sezione Rimborso Spese sono previste anche le seguenti:
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta
ed esclusiva, lesioni fisiche all’animale oggettivamente constatabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dell’animale domestico non dipendente da infortunio.
Viaggio: lo spostamento a scopo turistico dell’Assicurato che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione
Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono
essere pagati all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, sempre che siano stati pagati il Premio o la prima rata di Premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Cod. Civ.
Relativamente alla Sezione Rimborso Spese, l’Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva al compimento del decimo anno di età dell’Animale identificato in Polizza.
In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A/R inviata almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, TUA, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto dello stesso, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, TUA rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.
Art. 3 Animali per cui operano le garanzie
L’Assicurazione è operante per l’Animale indicato in Polizza di proprietà dell’Assicurato.
Ai fini della copertura assicurativa e della sua identificazione il cane deve essere:
• dotato di Microchip oppure di Tatuaggio;
• registrato con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all’Anagrafe animali d’affezione;
• regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e
leptospirosi);
• tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Xxxxx in materia e dai Regolamenti
Comunali, qualora presenti.
Ai fini della copertura assicurativa e della sua identificazione il gatto deve essere:
• dotato di Microchip;
• registrato con specifico Libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all’Anagrafe animali d’affezione;
• regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e
leucemia infettiva);
• tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Xxxxx in materia e dai Regolamenti
Comunali, qualora presenti.
Art. 4 Dichiarazioni inesatte o reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 del Cod. Civ.
Art. 6 Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art.1897 del Cod. Civ. con rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.
Art. 7 Vendita, cessione o morte dell’Animale
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a TUA in caso di vendita, decesso o cessione dell’Animale. Qualora il contratto sia operante per il solo Animale ceduto, venduto o deceduto e lo stesso non sia sostituito, l’Assicurazione cesserà alla prima rata di Premio successiva.
Art. 8 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto.
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 del Cod. Civ. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Il Contraente, o l’Assicurato, è esonerato dall’obbligo di comunicare l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la Sezione Assistenza.
Art. 10 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal presente contratto con preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.
L’eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia di TUA ad avvalersi della facoltà di recesso.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non vi è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
La sede del foro competente sulle controversie è la località di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato
Art. 14 Ispezione alle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire le
indicazioni e informazioni richieste.
Art. 14 bis Misure Restrittive - Sanctions Clause
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, TUA Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone TUA Assicurazioni a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Si intendono esclusi tutti i danni direttamente o indirettamente causati, nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, dall’uso di sistemi informatici da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), che sia volto ad accedere, danneggiare, manipolare, distruggere i sistemi informatici – appartenenti a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile), o a soggetti privati – localizzati in tale Stato o in uno Stato terzo, o, comunque, a impedirne l’uso, con la finalità di compromettere le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica del nemico. Rientra nella presente esclusione anche l’impiego da parte di uno Stato (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato (o fazione di una guerra civile), nel contesto di un conflitto tra Stati o di una guerra civile, di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico appartenente a uno Stato nemico (o fazione nemica in una guerra civile) ovvero a soggetti privati, localizzato in tale Stato o in uno Stato terzo.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
Garanzia Responsabilità Civile Completa (valida esclusivamente se valorizzata a “SI” in polizza) Art. 15 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Completa
TUA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di
quanto essi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, di relazione, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.
Premesso che ciò che non espressamente escluso dall’Art. 16 o dal presente articolo è coperto dalla garanzia, si evidenziano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:
a) conduzione della dimora abituale, compresa la responsabilità civile della proprietà di impianti fissi qualora installati
dall’Assicurato conduttore;
b) conduzione dei locali adibiti a dimora saltuaria (camere d’albergo o locali di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o a seconde case;
c) uso degli apparecchi domestici;
d) danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio:
d.1 di cose dell’Assicurato o da lui detenute, comprese l’autovettura o il motociclo di sua proprietà, stazionanti in garage o aree private di proprietà dell’Assicurato;
d.2 derivante dall’uso della dimora saltuaria (camere d’albergo o case di villeggiatura presi occasionalmente in affitto) o dell’abitazione in locazione per i figli studenti, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto, se di terzi;
Tale garanzia, per danni a cose, opera con il limite di indennizzo del 20% del massimale assicurato con il massimo di
400.000 euro e previa applicazione della franchigia indicata all’Art. 20 Franchigia.
e) danni cagionati a collaboratori addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, baby sitter o badanti, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Relativamente ai collaboratori non dipendenti, la garanzia opera con il limite di indennizzo del 50% del massimale assicurato con il massimo di 500.000 euro e previa applicazione della franchigia indicata all’Art. 20 Franchigia;
f) fatto colposo degli addetti ai lavori domestici, di giardinaggio, di baby sitter o badanti, o di persone comunque non in
rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga per fatti inerenti alle loro mansioni;
g) fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
h) somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;
i) organizzazione di feste familiari o tra amici;
j) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi o aree private;
k) pratica di attività sportive in genere;
l) proprietà ed uso di mezzi non a motore:
l.1 biciclette, skateboard, pattini, monopattini;
l.2 imbarcazioni di lunghezza non superiore a mt. 6,50;
m) attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
n) guida di macchine e attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio;
o) attività di volontariato;
p) detenzione di armi o uso per difesa personale e/o tiro a segno/volo, purché in regola con le disposizioni vigenti ed
escluso l’esercizio della caccia;
q) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e di tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere;
r) danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto a fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture, purché denunciati entro e non oltre la scadenza di polizza. Per tale fattispecie il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il massimo di 100.000 euro e previa applicazione di una franchigia di 1.000 euro;
s) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. Per tale fattispecie il massimale indicato in polizza si intende ridotto al 5% con il massimo di 50.000 euro e previa applicazione di una franchigia di 1.000 euro;
t) utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all’autoveicolo stesso;
u) proprietà o uso di giocattoli anche a motore, compresi aeromodelli e droni a uso esclusivo hobbistico, e di biciclette anche elettriche; relativamente alla pratica del modellismo, sono esclusi i danni ai modelli.
v) fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché la responsabilità civile di terzi per fatto dei figli minori
dell’Assicurato affidati momentaneamente a detti terzi;
w) la partecipazione in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e ricreative;
x) fatto dei figli minori dell’Assicurato che mettano in movimento o in circolazione veicoli o natanti pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, con esclusione dei danni subiti dai veicoli o natanti. L’assicurazione è operante a condizione che il fatto avvenga all’insaputa dell’Assicurato e che il mezzo risulti coperto, se di proprietà dello stesso, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio di Responsabilità Civile Auto. La garanzia opera pertanto in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore;
y) la mancata sorveglianza di minori momentaneamente affidati all’Assicurato, compresi danni corporali da essi subiti, con
l’esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
Con riferimento agli animali domestici:
z) proprietà, possesso, uso di animali domestici, anche se affidati a terzi temporaneamente in custodia. Si intende altresì compreso l’uso dei cani per l’esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre.
Qualora il danno derivi da cani che:
a) non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;
b) per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive;
la franchigia di cui all’Art. 20 si intende raddoppiata.
Art. 16 Esclusioni della garanzia Responsabilità Civile Completa
L’assicurazione non comprende i danni:
1) derivanti dalla conduzione di un immobile in affitto, salvo quanto previsto dall’Art. 15 lettera d.2;
2) a cose che l’Assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto previsto dall’Art. 15 lettere d.1 e d.2;
3) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi (salvo quanto previsto all’Art. 13 lettera a), pertinenze e dipendenze;
4) in riferimento alla garanzia di cui all’Art. 15 lettera z), oltre alle altre esclusioni di cui al presente articolo, non sono compresi i danni: conseguenti a maltrattamento di animali (Art. 727 cod. pen.), o derivanti da cani non iscritti all’anagrafe canina, o causati da animali non domestici, o conseguenti a uso professionale.
5) da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l’ausilio di
mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
6) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini nonché di attività di volontariato di natura medica-infermieristica; da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
7) da furto;
8) determinati dall’uso di veicoli a motore e natanti oggetto di Assicurazione obbligatoria ai sensi degli Artt.122 e 123 del Codice delle Assicurazioni. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aeromobili, compresi i trasportati;
9) subiti da collaboratori di fatto, salvo quanto previsto dall’Art. 15 lettera e);
10) da detenzione o impiego di esplosivi;
11) derivanti dall’esercizio della caccia, salvo quanto previsto dall’Art. 15 lettera z);
12) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
13) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’assicurato, salvo per il caso di cui alla lettera v), w), x);
14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
17) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quelli previsti dall’Art. 15 lettera r);
18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
19) connessi con l’utilizzo di internet;
20) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
21) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
22) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
23) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l’alimentazione animale;
24) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, e ogni interruzione di attività a essi conseguenti;
25) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
Art. 17 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Animali Domestici
TUA si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto essi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso del cane o del gatto assicurato e identificato in polizza, anche se affidato a terzi temporaneamente in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale.
Si intende altresì compreso l’uso dei cani per l’esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre.
Qualora il danno derivi da cani che:
a) non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;
b) per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive; la franchigia di cui all’Art. 20 Franchigia si intende raddoppiata.
Art. 18 Esclusioni della garanzia Responsabilità Civile Animali Domestici
L’assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a maltrattamento di animali (Art. 727 Cod. Pen.);
2) derivanti da cani e gatti non iscritti alle relative anagrafi e sprovvisti di microchip e specifico libretto sanitario;
3) da impiego del Cane e/o Gatto in attività proibite dalla legge;
4) causati da animali non domestici o non da cortile;
5) conseguenti all’esercizio di attività professionali o comunque retribuite, comprese quelle di allevamento;
6) ad altri animali di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari;
7) da incendio, esplosione o scoppio procurati dall’Animale;
8) a cose altrui in consegna e custodia o che l’Assicurato e il suo nucleo familiare detengano a qualunque titolo;
9) da furto;
10) causati da atti dolosi dell’Assicurato e del suo nucleo familiare, compresi terzi ai quali sia stato precedentemente affidato l’Animale assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.
11) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
12) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
13) derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’assicurato;
14) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
15) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
16) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
17) da inquinamento e contaminazione in genere;
18) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
19) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
20) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
21) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti.
Norme comuni alla Sezione Responsabilità Civile
Art. 19 Limiti di risarcimento
Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:
- il massimale rappresenta in ogni caso l’obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;
- qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Salvo diverse disposizioni per specifiche garanzie, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato una franchigia di 150 euro.
Art. 21 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione i componenti del nucleo familiare.
Art. 22 Estensione territoriale
L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo.
Art. 23 Cosa fare in caso di sinistro di Responsabilità Civile
Il Contraente o l’Assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA, entro cinque giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l’Assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.
Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L’Assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915
cod. civ.
Art. 24 Gestione delle vertenze e spese legali
TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
TUA garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di
giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire
personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere a TUA l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.
Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
Art. 25 Limiti di età per la Sezione Assistenza
L’assicurazione è operante per animali domestici che abbiamo età non superiore a dieci anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni che TUA si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale.
Art. 27 Consulenza Veterinaria
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Art. 28 Consulenza Nutrizionista
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito:
- utilizzo di specifici prodotti alimentari,
- utilizzo di integratori,
- alimentazione specifica per i cuccioli.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Art. 29 Second Opinion Veterinaria
Nel caso in cui l’Animale domestico di proprietà dell’Assicurato abbia un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell’esperienza di Veterinari qualificati.
L’Assicurato accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla pagina dedicata al prodotto “TUA PET NEW” potrà scaricare e utilizzare il Modulo che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina.
La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.
La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.
Nel caso in cui l’Assicurato, necessitasse di una consulenza legale a seguito di eventi che abbiano coinvolto l’animale domestico per i quali possa richiedere risarcimento per un danno subito o sia stato chiamato a risarcire un danno provocato dal proprio Animale, lo stesso potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli il consulto richiesto.
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.
Nel caso in cui l’Assicurato, subisse un infortunio come da certificazione medica e nei 15 giorni successivi all’evento si trovasse nell’impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell’Assicurato.
Massimale:
IMA Italia Assistance terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 10 giorni per 1 ora al giorno.
Operatività:
TUA per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg. per consentire l’erogazione della prestazione.
Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni che TUA si impegna ad erogare tramite la Struttura
Organizzativa qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite tre volte per ciascun tipo e per animale domestico.
Art. 33 Consulenza veterinaria in viaggio
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
Art. 34 Segnalazione di Centri/Cliniche veterinarie in Italia
La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.
ASSISTENZA CON RITROVAMENTO (valida solo se valorizzata a “SI” in Polizza la specifica garanzia)
La presente garanzia è operante solo nel caso in cui l’Animale nel momento dello smarrimento indossasse il localizzatore
Kippy acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull’effettiva localizzazione dell’Animale.
Art. 35 Segnalazione avvistamenti
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 21.
Nel caso in cui l’Assicurato smarrisse il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione una linea telefonica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento / ritrovamento dell’animale. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la Struttura Organizzativa notificherà all’Assicurato la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso possa prendere contatto con la persona segnalatrice.
Art. 36 Recupero dell’animale domestico ritrovato
Nel caso in cui l’Assicurato smarrisse il proprio animale domestico, e lo stesso venisse ritrovato a oltre 20 km dalla residenza dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento.
TUA terrà a proprio carico i costi del taxi o del biglietto ferroviario fino ad un massimo di Euro 75,00 per sinistro.
Art. 37 Estensione territoriale della Sezione Assistenza
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro, più precisamente:
- per le prestazioni delle Sezioni Assistenza Salute e Benessere e Assistenza con Ritrovamento dell’animale Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
- per le prestazioni della Sezione Assistenza in Viaggio Mondo salvo diverse specifiche indicazioni.
Art. 38 Esclusioni della Sezione Assistenza Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
1) dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle
persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
2) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi,
3) trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle
4) atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
5) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
6) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
7) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
8) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
Art. 39 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro della Sezione Assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa al numero verde in funzione 24 ore su 24:
800.833.800
Oppure al numero di Milano: (x00) 0000000000 (valido anche per le chiamate dall’estero).
Oppure, solo se non può telefonare, può inviare un fax al numero 0000000000.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) il tipo di assistenza di cui necessita;
2) nome e cognome;
3) indirizzo del luogo in cui si trova;
4) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Tale procedura può essere considerata come adempimento dell’obbligo di avviso sinistro. In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell’art. 1915
Cod. Civ.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Ogni prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente e ne dovrà
garantire e autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
La Struttura Organizzativa, prima di procedere con l’erogazione delle prestazioni a favore degli assicurati, si accerterà che l’interlocutore sia effettivamente il beneficiario della prestazione.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
Art. 40 Limiti di età per la Sezione Rimborso Spese
L’assicurazione è operante per animali domestici che abbiamo età non superiore a dieci anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.
SPESE VETERINARIE (valida solo se valorizzata a “SI” in Polizza la specifica garanzia) Art. 41 Oggetto dell’assicurazione Spese Veterinarie
La presente garanzia è operante per Animali con Libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e
relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico
veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
I massimali indicati in Polizza e i limiti indicati all’Art.47 Limiti/sottolimiti d’indennizzo per la Sezione Rimborso Spese sono da intendersi per ciascun Animale.
Nel caso in cui l’Animale assicurato a causa di malattia o infortunio dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico TUA rimborsa le spese veterinarie per:
1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di
intervento (comprese le protesi)
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30 gg. successivi all’intervento con il limite massimo di cui all’Art. 47 Limiti/sottolimiti d’indennizzo per la Sezione Rimborso Spese in funzione del massimale Rimborso spese veterinarie indicato in Polizza.
Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza per sinistro e per
anno assicurativo con l’applicazione di uno scoperto del 10% e un minimo di Euro 100,00.
In caso di decesso dell’animale assicurato a seguito di intervento chirurgico TUA rimborserà le sole spese di smaltimento
fino al massimo indicato all’Art.47 Limiti/sottolimiti d’indennizzo per la Sezione Rimborso Spese.
SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI (valida solo se valorizzata a “SI” in Polizza la specifica garanzia) Art. 42 Oggetto dell’assicurazione Spese per esami diagnostici
La presente garanzia è operante per Animali con Libretto sanitario regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico
veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun Animale assicurato.
Nel caso in cui l’Animale assicurato a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico TUA rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi, e accertamenti sostenuti nei 30 gg. precedenti al ricovero o day hospital e nei 30 gg. a esso successivi col limite massimo indicato all’Art.47 Limiti d’indennizzo per la Sezione Rimborso Spese, in funzione del massimale Rimborso spese veterinarie indicato in Polizza, per sinistro e per anno assicurativo con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00.
SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO (valida solo se valorizzata a “SI” in Polizza la specifica garanzia) Art. 43 Oggetto dell’assicurazione Spese Veterinarie in Viaggio
La presente garanzia è operante per Animali con Libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e
relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico
veterinario autorizzato all’esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun Animale.
Nel caso in cui l’Animale assicurato a causa di malattia improvvisa o infortunio verificatisi in Viaggio, dovesse sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d’urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, TUA rimborsa le spese sostenute col limite massimo indicato all’Art.47 Limiti/sottolimiti d’indennizzo per la Sezione Rimborso Spese, in funzione del massimale Rimborso spese veterinarie indicato in Polizza, per sinistro e per anno assicurativo con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00.
SPESE DI RITROVAMENTO (valida solo se valorizzata a “SI” in polizza la specifica garanzia) Art. 44 Oggetto dell’assicurazione Spese di ritrovamento
La presente garanzia è operante per Animali con Libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e
relativi richiami obbligatori per legge norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
La presente garanzia è operante solo nel caso in cui l’Animale nel momento dello smarrimento indossasse il localizzatore Kippy acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull’effettiva localizzazione dell’Animale.
I massimali e i limiti indicati all’Art. 47 Limiti/sottolimiti d’indennizzo per la Sezione Rimborso Spese sono da intendersi per ciascun animale domestico.
Nel caso in cui l’Assicurato smarrisse il proprio Animale e, al suo ritrovamento:
- dovesse effettuare una visita veterinaria di controllo;
- dovesse effettuare una toilettatura;
- dovesse sostenere le spese relative al ricovero presso il canile che lo ha ritrovato
TUA rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per anno assicurativo indicati all’Art. 47
Limiti/sottolimiti d’indennizzo per la Sezione Spese Veterinarie.
Art. 45 Termini di carenza per l’assicurazione Rimborso Spese
L’assicurazione Rimborso Spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la polizza.
Art. 46 Esclusioni della Sezione Rimborso Spese
Sono escluse le spese derivanti:
1) da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché
delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
2) da guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi,
3) da trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
4) da trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge (art. 169 del codice della strada);
5) da partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
6) da uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
7) da infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza; Inoltre non copre le spese sostenute:
8) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
9) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere
riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all’apparato riproduttore;
10) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
11) per intervento chirurgico relativo all’ asportazione di neoplasie recidive;
12) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
13) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
14) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
15) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
16) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
17) per Leishmania; Inoltre sono escluse:
18) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
19) xxxxx in genere;
20) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all’estero.
Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.
Art. 47 Limiti/sottolimiti d’indennizzo per la Sezione Spese Veterinarie
A seconda del massimale per la garanzia Rimborso Spese Veterinarie acquistato e riportato in Polizza saranno riconosciuti
all’Assicurato i seguenti limiti/sottolimiti d’indennizzo:
Massimale | Rette di | Smaltimento | Spese | Spese | Spese di ritrovamento | ||||
Rimborso | degenza, | per decesso a | per Xxxxx | Xxxxxxxxxxx in | |||||
Spese | assistenza e | seguito di | Diagnosti | Viaggio | |||||
Veterinarie | cure | intervento | ci | ||||||
indicato Polizza | in | durante il ricovero per intervento chirurgico | chirurgico | ||||||
Visita veterinaria di controllo | Toilettatura | Ricovero presso canile | il | ||||||
1.000 € | 300 € | 70 € | 300 € | 300 € | 100 € | 40 € | 50 € | ||
2.000 € | 500 € | 100 € | 500 € | 500 € | 100 € | 40 € | 50 € | ||
3.000 € | 500 € | 200 € | 750 € | 500 € | 100 € | 90 € | 50 € |
Art. 48 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro della Sezione Rimborso Spese
L’Assicurato dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all’Animale in copertura, le cure o i trattamenti del caso.
Inoltre, l’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1913 cod.civ., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a TUA.
L’Assicurato dovrà inviare le seguenti informazioni/documenti:
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- giorno, ora e luogo del sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. microchip
dell’animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia;
- certificato anagrafe;
- Libretto sanitario completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del sinistro. Per le sole Spese per ritrovamento Animale l’Assicurato dovrà inviare le seguenti informazioni/documenti:
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- giorno, ora e luogo del sinistro;
- denuncia di smarrimento presentata alla Pubblica Autorità.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’Art. 1915
cod.civ.
Art. 49 Estensione territoriale
Le garanzie Spese Veterinarie, Spese per Esami Diagnostici e Spese per ritrovamento animale domestico sono prestate in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
La garanzia Spese Veterinarie in Viaggio è prestata nel Mondo.
Art. 50 Diritto di visita dell’animale
Nel corso del contratto, TUA ha il diritto di sottoporre l’animale per il quale è prestata l’assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l’Assicurato ha l’obbligo di consentirli e agevolarli, nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta. L’inosservanza dell’obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all’indennizzo.
Xxxxxx lasciato intenzionalmente in bianco
La gestione dei sinistri è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A,.Via Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 XXXXXX,
di seguito denominata D.A.S., alla quale l’Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici:
DALL’ITALIA:
al numero verde 800 833 800 DALL’ESTERO:
al numero
x00 00 0000 0000
Oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxx.xx utilizzabile sia per l’invio di nuove denunce, sia per l’inoltro di
successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.
Per ricevere informazioni e consulenza circa la copertura Protezione legale è attivo il numero verde 800 533 533 per le chiamate
dall’Italia, e il numero x00 000 000 00 00 per le chiamate dall’estero.
Art. 51 Oggetto dell’assicurazione Tutela Legale
1) La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.
2) Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro.
3) Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.
4) Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato.
5) Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.
6) L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.
La Società e/o D.A.S. non si assume il pagamento:
- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali.
Art. 52 Insorgenza del sinistro di Tutela Legale
1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in
base alla natura della vertenza, come:
• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato;
• la violazione o presunta violazione del contratto;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.
2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:
- durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito
dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
3. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.
4. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.
5. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la prestazione viene garantita con un unico massimale per sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all’Art. 51 Oggetto dell’assicurazione Tutela Legale.
Art. 53 Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova
1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.
2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. L’Assicurato deve informare la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, la Società e/o D.A.S. non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
Art. 54 Gestione del sinistro della Sezione Tutela Legale
1.Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, D.A.S. gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. D.A.S. si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica D.A.S. gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad D.A.S. di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell'Art. 55 Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell'Art. 55 Libera scelta del legale per la fase giudiziale.
4. La prestazione assicurativa viene garantita anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione
presenti possibilità di successo.
5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da D.A.S..
6. D.A.S. non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.
Art. 55 Libera scelta del legale per la fase giudiziale
1.L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del luogo di residenza dell’Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, D.A.S. indica il nominativo del domiciliatario.
2. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale
all’Avvocato così individuato.
3. La Società e/o D.A.S. non è responsabile dell'operato degli Avvocati.
Art. 56 Disaccordo con la Società e conflitto di interesse
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e D.A.S., la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con D.A.S..
Art. 57 Recupero di somme anticipate da D.A.S.
1.Spettano ad D.A.S., se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a seguito di
provvedimento giudiziale o di transazione.
0.Xx tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’Art. 51 Oggetto dell’Assicurazione Tutela Legale, D.A.S. si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione nei confronti del terzo.
Art. 58 Estensione territoriale
Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente
che si trovi nei territori di seguito indicati:
▪ nei paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco,
Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per le vertenze contrattuali;
▪ nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali, per i ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.
FORMULA CLASSIC (valida solo se valorizzata a “SI” in polizza la specifica garanzia)
Art. 59 Ambito di operatività delle prestazioni e casi assicurati
Le prestazioni di cui all'art. 1 Oggetto dell’Assicurazione vengono garantite ai proprietari degli animali indicati in polizza,
con esclusione di ogni attività lavorativa che abbia ad oggetto la custodia o la vendita di animali. Le garanzie operano per:
1. La richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di
parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a €
200,00;
3. L’opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a € 200,00
(duecento).
4. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
Le prestazioni di operano fino ad un massimale di € 10.000,00 per sinistro senza limite annuo.
FORMULA TOP (valida solo se valorizzata a “SI” in polizza la specifica garanzia)
Art. 61 – Ambito di operatività delle prestazioni e casi assicurati
Le prestazioni di cui all'Art. 51 Oggetto dell’Assicurazione Tutela legale vengono garantite ai proprietari degli animali indicati in polizza, con esclusione di ogni attività lavorativa che abbia ad oggetto la custodia o la vendita di animali.
Le garanzie operano per:
1. La richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di
parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte.
2. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a €
200,00;
3. L’opposizione avverso provvedimenti amministrativi per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a € 200,00 (duecento).
4. La difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
5. La difesa penale per delitti dolosi. La prestazione opera con il rimborso delle spese sostenute per la difesa penale purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza.
Le prestazioni di operano fino ad un massimale di € 20.000,00 per sinistro senza limite annuo.
Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:
a) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) alla materia fiscale o amministrativa;
d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
e) al pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f) a fatti dolosi delle persone;
g) per controversie connesse alla circolazione stradale;
h) all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa;
i) per controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
j) a vertenze con la Società.