Gestione delle vertenze e spese legali Clausole campione

Gestione delle vertenze e spese legali. La Società, in caso di Sinistro, assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, sia civile che penale, compreso i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Limite di Indennizzo stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento, ma entro il limite del 25% del limite medesimo. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati. In nessun caso saranno applicabili agli indennizzi di tali spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato le eventuali Franchigie previste in Polizza.
Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che: - per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso; - le spese per resistere alla azione promossa contro l’assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende. L’Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti. L’Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
Gestione delle vertenze e spese legali. L’impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell'Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa non rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze e spese legali. Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Xxxxxxxxx di risarcimento, così come stabilito dalla polizza. Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso dei predetti procedimenti amministrativi innanzi al T.A.R., una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato e/o il Contraente denuncerà il sinistro alla Società nel momento in cui è venuto a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita nei termini previsti e la stessa ne assumerà la gestione nei termini stabiliti, rinunciando alle eccezioni di cui all’art.2952 C.C. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati; tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre motivatamente legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi delle persone così nominate sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Gestione delle vertenze e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Gestione delle vertenze e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all'azione promossa contro l'assicurato
Gestione delle vertenze e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese legali sopportate per assistere e difendere l'Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.
Gestione delle vertenze e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell’Assicurato tanto in sede stragiudiziale incluso invito a dedurre, che giudiziale; designerà, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale (o nel limite del quarto del Sottolimite di Garanzia ove previsto) riportato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale (o al Sottolimite di Garanzia ove previsto) riportato nella Scheda di Polizza, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile.
Gestione delle vertenze e spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell'Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito. Qualora la somma, comprensiva di ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Gestione delle vertenze e spese legali. 11 6.3 Liquidazione del Sinistro 12 6.4 Coesistenza di altre assicurazioni 12 Quando e come devo pagare? 12 Articolo 7 Pagamento, regolazione e rimborso del Premio 12 7.1 Pagamento del Premio della Polizza collettiva 12 7.2 Pagamento del Premio e sospensione della singola adesione 12 7.3 Premio di Regolazione - Ultrattività 15 7.4 Rimborso del Premio 15 7.5 Indicizzazione 15 Quando comincia la copertura e quando finisce? 15