Proroga del contratto Clausole campione
Proroga del contratto. In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Proroga del contratto. In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, ma non superiore a due anni, e cosí successivamente. A parziale deroga di quanto stabilito sopra, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di disdettare il contratto finché permane il rapporto in considerazione del quale fu fatta l’assicurazione.
Proroga del contratto. La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di 2 anni successivi e disgiunti (1 anno + 1 anno) rispetto a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell’originario contratto. L’opzione va esercitata non oltre i 4 mesi antecedenti alla data di scadenza del contratto. Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all’indizione della nuova gara per l’appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a de- correre dalla data di avvio del servizio affidato alla ditta vincitrice la nuova gara d’appalto.
Proroga del contratto. In mancanza di disdetta, inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella Scheda di Polizza venga indicato "NO" relativamente al tacito rinnovo.
Proroga del contratto. 1. Il presente contratto potrà essere prorogato, sussistendone le condizioni di legge per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
Proroga del contratto. In mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A/R inviata almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Proroga del contratto. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, superiori a 30 giorni consecutivi considerate singolarmente, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà all’apprendista la nuova scadenza del contratto.
Proroga del contratto. La proroga del contratto è ammissibile solo nell’ipotesi in cui l’eventuale ricorso a tale istituto sia disposto con apposito provvedimento scritto, da sottoporsi a controllo preventivo di legittimità e, comunque, ove si sia in presenza di un differimento della data entro la quale la prestazione oggetto dell’incarico debba essere ultimata, per ragioni strettamente connesse al completamento del Progetto di riferimento e non imputabili al prestatore . Non possono partecipare alla selezione:
Proroga del contratto. 1. Per proroga del contratto si intende il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate.
2. Possono essere oggetto di proroga solo i contratti ad esecuzione continuata o periodica.
3. Nel caso in cui si dovessero presentare in prossimità della scadenza del contratto delle esigenze di particolare rilevanza pubblica di imprevedibile urgenza e tali da rendere necessaria la prosecuzione del rapporto contrattuale, il responsabile del servizio competente, prima della scadenza del termine del contratto, con provvedimento motivato, proroga la durata del contratto per un periodo di tempo equivalente a quello necessario all'espletamento della gara e comunque per un periodo mai superiore a sei mesi. La proroga del contratto avrà la stessa forma utilizzata per il contratto prorogato ed in nessun modo dovrà comportare per il Comune oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nel contratto prorogato. E’ vietato prorogare lo stesso contratto per più di una volta.
Proroga del contratto. Il periodo di formazione in apprendistato può essere prolungato solo in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, quando tali assenze, abbiano considerate singolarmente, una durata superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi (art. 42, comma 5, lett.g), d.lgs. 81/2015).