Misure restrittive - Sanctions clause Clausole campione

Misure restrittive - Sanctions clause. La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
Misure restrittive - Sanctions clause. Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione, TUA Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone TUA Assicurazioni a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Misure restrittive - Sanctions clause. La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Xxxxxx.Xx contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana.
Misure restrittive - Sanctions clause. La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. Polizza n° 00067012303259 stampata in data 30/03/2021 MOD. CCS PARR 2 ED. 11/2022 4 / 43 COPIA PER IL CONTRAENTE Nel testo si intende per: Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti costituenti la rete idrica di pertinenza del fabbricato assicurato, nonché delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, ivi comprese le rotture dei generatori di calore, dei radiatori termici e delle rotture delle connessioni tra le suddette apparecchiature e le tubazioni medesime.
Misure restrittive - Sanctions clause. Allegati:
Misure restrittive - Sanctions clause. La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. Età assicurativa di invalidità Età anagrafica pensionabile prevista 62 63 64 65 66 67 68 18 27,9857 28,3222 28,6452 28,9548 29,2508 29,5331 29,8017 19 27,5726 27,9162 28,2461 28,5622 28,8645 29,1528 29,4271 20 27,1510 27,5020 27,8388 28,1616 28,4703 28,7647 29,0448 21 26,7192 27,0775 27,4215 27,7511 28,0663 28,3670 28,6530 22 26,2780 26,6439 26,9951 27,3317 27,6536 27,9606 28,2526 23 25,8276 26,2012 26,5598 26,9035 27,2322 27,5456 27,8438 24 25,3665 25,7480 26,1142 26,4651 26,8007 27,1208 27,4253 25 24,8956 25,2851 25,6590 26,0173 26,3600 26,6868 26,9977 26 24,4139 24,8116 25,1934 25,5592 25,9091 26,2428 26,5602 27 23,9214 24,3275 24,7172 25,0908 25,4480 25,7887 26,1128 28 23,4185 23,8331 24,2311 24,6125 24,9772 25,3251 25,6560 Età assicurativa di invalidità Età anagrafica pensionabile prevista 62 63 64 65 66 67 68 29 22,9049 23,3282 23,7345 24,1239 24,4963 24,8515 25,1893 30 22,3808 22,8130 23,2278 23,6254 24,0056 24,3682 24,7132 31 21,8456 22,2869 22,7105 23,1164 23,5046 23,8748 24,2270 32 21,3004 21,7510 22,1835 22,5980 22,9943 23,3723 23,7320 33 20,7444 21,2045 21,6461 22,0693 22,4740 22,8600 23,2273 34 20,1770 20,6467 21,0977 21,5298 21,9431 22,3372 22,7122 35 19,5992 20,0789 20,5394 20,9808 21,4028 21,8053 22,1882 36 19,0103 19,5002 19,9705 20,4212 20,8522 21,2632 21,6542 37 18,4111 18,9115 19,3918 19,8521 20,2923 20,7121 21,1115 38 17,8022 18,3134 18,8041 19,2743 19,7240 20,1528 20,5608 39 17,1837 17,7059 18,2073 18,6877 19,1472 19,5854 20,0022 40 16,5548 17,0885 17,6009 18,0918 18,5613 19,0091 19,4351 41 15,9158 16,4613 16,9849 17,4868 17,9667 18,4244 18,8598 42 15,2658 15,8235 16,3589 16,8719 17,3626 17,8305 18,2757 43 14,6050 15,1753 15,7228 16,2474 16,7491 17,2276 17,6828 44 13,9331 14,5164 15,0764 15,6130 16,1262 16,6157 17,0813 45 13,2513 13,8482 14,4212 14,9703 15,4954 15,9962 16,4727 46 12,5596 13,1707 13,7572 14,3194 14,8569 15,3696 15,8574 47 11,8580 12,4839 13,0847 13,6605 14,2111 14,7362 15,2358 48 11,1459 11,7873 12,403...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).