Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, Azienda Gardesana Servizi S.p.A., i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali nonché altro Personale non dipendente, i Soggetti equiparati, i Volontarian qualsiasi titolo e comunque chiaunque di cui l’Assicurato si avvale. Tutte le Società direttamente o indirettamente controllate, collegate, consociate ed affiliate. AATO (autorita' d'Ambito Territoriale ottimale Veronese), Enti e Comuni consorziati alia stessa relativamente all'Area del Garda comprendente il territorio dei Comuni dell'Area del Garda. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Broker | Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. |
Contraente | Azienda Gardesana Servizi S.p.A. |
Cose | Gli oggetti materiali e gli animali. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose. |
Danni materiali | Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti |
Danni corporali | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; ✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei |
lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. | |
Fatturato | per fatturato totale (ricavabile alla voce "Ricavi per vendite a terzi" del bilancio civilistico) verrà assunto il solo fatturato a terzi per prestazioni o cessioni di beni e servizi, escludendo quanto riscosso per conto altrui (imposte, canoni, accisa, sovrapprezzo termico, ecc...). |
Franchigia per sinistro | La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro (fino alla concorrenza massima dell’eventuale importo indicato in polizza quale massimo aggregato annuo - pro rata - di franchigia per più sinistri che colpiscono la polizza nella medesima annualità assicurativa) non concorre a formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società; |
Garanzie | Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno / Xxxxxxx risarcimento | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo). |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Retribuzioni | Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l’equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato. |
Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro (secondo la formula temporale “loss occurence”) | Il verificarsi, durante il tempo dell’assicurazione, dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l’omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell’assicurazione. |
Sinistro in serie | Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro; |
Self-insurance retention (S.I.R.) | La quota di rischio ritenuta in applicazione di una autoritenzione per sinistro od aggregata annua o di una combinazione delle stesse, che il Contraente provvede direttamente a finanziare assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. Alla luce di tale principio, il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e |
stragiudiziale, xxx comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, anche oltre il limite dell’autoritenzione. In caso di transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato viene effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo dell’autoritenzione. | |
Società | L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all’Assicurato per i rischi della responsabilità civile nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:
• esercizio in proprio / per conto / in concessione / in appalto / in conto terzi delle sottoelencate attività, comprese I'elaborazione di progetti, di direzione dei lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e le altre attività strumentali, connesse o complementari:
a) gestione del ciclo integrato dell'acqua (compresi l’insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acquee reflue e delle acque meteoriche di dilavamento);
b) gestione di ulteriori servizi pubblici locali a rilevanza economica o meno che i Comuni, Provincia, Regione e
A.A.T.O. intendano affidare all’Azienda Gardesana Servizi SpA
• qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate
presso le sedi dell’Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolta entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.
L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad enti, società o consorzi, o avvalendosi di Terzi o Appaltatori o Subappaltatori.
L'assicurazione è operante anche per i cicli completi di Iavorazione e/o commercializzazione, nulla escluso né eccettuato.
Si intendono altresi compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività istituzionale nonché quanto non eventualmente rientrante nei settori "Civile" e "Commerciale".
Xxxxxx intendersi comprese, sin dall’origine, tutte le attività e competenze esplicate “a nuovo”, non valutate al momento della stipulazione del contratto.
L’assicurazione comprende altresì tutte le attività (anche quelle preliminari) accessorie, complementari, connesse e/o collegate, comunque ed ovunque svolte - nessuna esclusa né eccettuata - svolte con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti o future.
Per l’individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti e/o registrazioni tenute dalla Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
Art. 3 - Assicurati Aggiuntivi
Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente
l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile o di manleva in conseguenza di danni coperti dal presente contratto.
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione
del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
a). nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
b). nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate; c). nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno
sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 5 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2024.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla
scadenza del 31/12/2024.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni
giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed
economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione
della polizza, ossia al 31/12/2019 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2019), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche
per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art 6 – Recesso (OPZIONE BASE)
La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 6 – Recesso (OPZIONE MIGLIORATIVA 1. VALE 3 PUNTI)
Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto (OPZIONE BASE)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 - Interpretazione del Contratto (OPZIONE MIGLIORATIVA 2. VALE 3 PUNTI)
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed
informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla
Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (OPZIONE BASE)
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/07 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio (OPZIONE MIGLIORATIVA 3. VALE 3 PUNTI)
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/09 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA – Tel: 000.0000000, Fax: 000.0000000, mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx - di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dell’8%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 19- Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi
instaurati in Usa e Canada.
Art. 21 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle
coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22– Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare
specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale: Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula di polizza>
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba
rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
• a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica)per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
• In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
• in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
• tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Responsabilità personale
L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente.
Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché
per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 6 - Precisazioni ed estensioni speciali di garanzia
Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo articolo
“Esclusioni” entro i limiti di seguito indicati.
6.1 Committenza lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l’esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi;
6.2 Contaminazione. L'Assicurazione si intende operante per i danni corporali e materiali cagionati dall'acqua, soggetta o non soggetta a trattamento, nonché da altri prodotti forniti dall'Assicurato dopo la consegna a terzi in conseguenza della difettosità del prodotto stesso, dei quali l'assicurato sia responsabile a norma di legge. Si intendono inclusi i casi di contaminazione dell'acqua derivanti da fatti di terzi, colposi o dolosi, o da cause naturali, purché fortuite e non dipendenti dall'Assicurato, o conseguenti a guasti o malfunzionamenti degli impianti di trattamento dell'Assicurato. Limitatamente ai danni materiali la presente garanzia è operante a condizione che la contaminazione non sia stata rilevata, dai sistemi di controllo esistenti, in conseguenza di guasti accidentali, errori od omissioni dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nonché da fatto doloso di terzi. Si intendono inclusi nell'Assicurazione i danni al prodotto finito di cui il prodotto fornito dall'assicurato sia un componente di fabbricazione.
6.3 Dispersione di acque. L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;
6.4 Inquinamento accidentale. L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
6.5 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura. L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali, incluse le eventuali apparecchiature degli utenti connesse alla rete, e per i danni corporali cagionati a terzi, da involontaria interruzione della fornitura o conseguenti a difformità della fornitura rispetto alle specifiche previste dalla legge o dagli usi. La garanzia si intende operante solo qualora l’interruzione o la difformità si siano verificate quali conseguenze di danni materiali agli impianti ed alle reti di distribuzione.
6.6 Danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati dalle opere o installazioni in genere entro 24 mesi successivi all’ultimazione dei lavori, intendendosi per tale momento l’esecuzione del collaudo, se prevista, ovvero non oltre 30 giorni da quando è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico. Limitatamente alle opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto anziché del compimento dell’intera opera del compimento di ogni singola parte. Limitatamente ai danni che possano provocare i contatori dell’acqua, energia elettrica, gas e calore dopo l’installazione presso gli utenti nonché dopo ciascuna revisione e riparazione effettuata dall’Assicurato o per conto dello stesso, l’Assicurazione è operante entro 5 anni successivi all’intervento.
6.7 Danni cagionati da rigurgito di fogne. Per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture l’assicurazione è operante, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 10.15, con l’applicazione dei limiti e della franchigia prevista agli artt. 2 e 3 della sezione 5 della presente polizza. Sono compresi quindi i danni prodotti da rigurgito di fogne, anche se conseguenti alla rottura o occlusione di tubazioni e condutture;
6.8 Comodato – Leasing – Locazione. L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Premesso che I'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alia responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi.
6.9 Attività di Consorzio e Joint-Venture. Premesso che I'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a "Consorzi e Joint-Venture" per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante al 100%, in automatico, anche per tali Consorzi o Joint-Venture; la copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, l'assicurato comunichi alla Società l'attività svolta, l'importo del fatturato estraneo alia sua quota parte o la quota di partecipazione, di detto Consorzio o Joint-Venture. Qualora per detto Consorzio o Joint-Venture coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio o Joint- Venture, la presente polizza opera in primo rischio.
6.10 Acquisizione di nuove Aziende. Nel caso in cui I'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisizione, alle menzionate aziende. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.
Art. 7 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende:
a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da omessa custodia delle chiavi di accesso alle aree di terzi eventualmente consegnate all’assicurato od a suoi dipendenti od ausiliari, per la rilevazione dei dati di consumo nonché per i danni cagionati da persone che si sono avvalse per compiere l’azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato e dei quali sia tenuto a rispondere;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni” nonché per i danni derivanti dalla proprietà e dall’impiego di aeromobili e natanti;
c) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell’impiego di fonti ed apparecchi a scopo analitico e di misurazione;
d) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
e) danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
f) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
g) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
h) danni patrimoniali puri/perdite patrimoniali (vedi definizioni), salvo quando espressamente compresi nelle Condizioni di Assicurazione;
i) danni da incendio, esplosione o scoppio cagionati da macchinari e impianti condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 18 anni di età;
Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui la Società eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull’Assicurato.
Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie
L’assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l’omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell’assicurazione.
Art. 10 – Estensioni di garanzia a titolo esemplificativo
L’Assicurazione si intende altresì operante per i rischi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non limitativo:
10.1 Xxxxx alla persona: si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
10.2 Committenza auto: responsabilità civile derivante ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all’uso di autovetture noleggiate con o senza austista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
10.3 Esposizioni e congressi: partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere mostre e mercati, congressi, corsi, feste, cerimonie, gite aziendali, manifestazioni sportive, culturali, sagre compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands.
10.4 Attività ricreative: organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;
10.5 Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
10.6 Mensa aziendale e distributori: gestione delle mense e dei bar aziendali, inclusi i distributori automatici di cibi e bevande, compresa la responsabilità per i danni conseguenti alla somministrazione di cibi e bevande;
10.7 Esazione tributi: servizi di esazione tributi e bollette;
10.8 Squadre antincendio: esistenza ed attività delle squadre antincendio organizzate o composte da personale dipendente e/o da terzi;
10.9 Officine e depositi di carburante: esistenza ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate per le attività istituzionali;
10.10 Servizi socio-sanitari: esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio del Contraente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;
10.11 Fabbricati, parcheggi e autorimesse: proprietà e conduzione di fabbricati, parcheggi e autorimesse, nonché i relativi
impianti anche se non adibiti all’attività aziendale. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;
10.12 Danni ai veicoli dei dipendenti e di terzi: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli di proprietà dei terzi, dipendenti o amministratori, in sosta nelle aree di pertinenza dell’assicurato. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute;
10.13 Danni ai veicoli sotto carico e scarico: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell’ambito delle suddette operazioni. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli nonché i danni comunque subiti dalle cose di terzi sugli stesse trasportate;
10.14 Xxxxx da acqua piovana e agenti atmosferici: danni verificatisi, anche in occasione dell’esecuzione di lavori a causa di
insufficienza, inefficienza o deterioramento delle opere provvisorie adottate.
10.15 Omissis;
10.16 Trattamento dai personali: inosservanza della legge n. 196/2003 e smi per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari. L’Assicurazione vale per l’attività di trattamento e conservazione dei dati con finalità strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività dell’Assicurato, rimanendo comunque escluso dalla garanzia il trattamento dei dati avente finalità commerciale.
10.17 Xxxxx alle cose in consegna e custodia: danni prodotti alle cose in consegna e custodia;
10.18 Vigilanza armata: esercizio di vigilanza con guardie armate e cani compreso l’eccesso di legittima difesa.
10.19 Mense e distributori: esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcooliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori;
10.20 cedimento e franamento: cedimento, franamento e subsidenza di terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei; danni provocati ad infissi e manufatti nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori, nonché ai fabbricati, alla pavimentazione stradale, a cavi e condotte sotterranee in genere;
10.21 lavori: lavori anche edili di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività;
10.22 eventi sociopolitici: danni a terzi in occasione di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
10.23 errata/mancata erogazione: danni materiali e diretti cagionati a terzi da irregolare o mancata erogazione di acqua, di teleriscaldamento, di energia elettrica, di depurazione e fognatura, di raffrescamento;
10.24 acqua alterata: danni derivanti da erogazione di acqua alterata;
10.25 lavori: danni a terzi nell'ambito dei lavori;
10.26 spargimento di acqua: danni causati da spargimento di acqua conseguenti a rottura e/o occlusione di tubazioni e/o condutture o da rigurgiti di fogna comunque occasionati. Risultano compresi, senza eccezione alcuna, i danni da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna anche conseguenti ad operazioni effettuate dagli assicurati nell'ambito dell'attività svolta da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. o da altre Società direttamente o indirettamente controllate, collegate, consociate ed affiliate.
Art. 11 - Prestazioni aggiuntive. Clausola non operante (OPZIONE BASE)
Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:
- Progetti di prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali
- Formazione al personale dell’Ente in ambito alla gestione del contenzioso RCTO fino alla concorrenza di € 0,00 una tantum per l’intera durata contrattuale.
L’attività, scelta dal Contraente, deve essere svolta da soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore di riferimento appositamente incaricati dalla Società che provvede, nei limiti dell’importo sopra indicato, al relativo pagamento e deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe).
Resta fermo che nessun importo sarà dovuto dal Contraente per il servizio reso.
Art. 11 - Prestazioni aggiuntive (OPZIONE MIGLIORATIVA 4. VALE 5 PUNTI)
Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:
- Progetti di prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali
- Formazione al personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in ambito alla gestione del contenzioso RCTO
fino alla concorrenza di € 10.000,00 una tantum per l’intera durata contrattuale.
L’attività, scelta dal Contraente, deve essere svolta da soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore di riferimento appositamente incaricati dalla Società che provvede, nei limiti dell’importo sopra indicato, al relativo pagamento e deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe).
Resta fermo che nessun importo sarà dovuto dal Contraente per il servizio reso.
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri
Art. 1 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso
dipendenti RCO” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di
legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.
L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs.
4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Art. 3 - Gestione danni in franchigia
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo dell’eventuale franchigia di cui alla Sezione 5, art. 3 viene svolta dalla Società.
La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 - Massimali di garanzia (OPZIONE BASE)
€. 2.600.000,00 per sinistro con il massimo di:
• RCT: €.2.600.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie
• RCO: €.2.600.000,00 per sinistro con il massimo di
€.1.600.000,00 per prestatore
Art. 1 - Massimali di garanzia (OPZIONE MIGLIORATIVA 5 VALE 7,5 PUNTI)
€. 5.000.000,00 per sinistro con il massimo di:
• RCT: €.5.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie
• RCO: €.5.000.000,00 per sinistro con il massimo di
€.2.500.000,00 per prestatore
Art. 1 - Massimali di garanzia (OPZIONE MIGLIORATIVA 5 BIS VALE 15 PUNTI)
€. 10.000.000,00 per sinistro con il massimo di:
• RCT: €.10.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie
• RCO: €.10.000.000,00 per sinistro con il massimo di
€.2.500.000,00 per prestatore
Art. 2 - Limiti di indennizzo per sinistro/anno (OPZIONE BASE)
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali e per ciascuna Azienda Assicurata, i seguenti limiti di
indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a) Per danni alle cose di terzi in consegna e custodia, sollevate, caricate e scaricate, traslate: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx €
100.000,00;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non:
massimo risarcimento € 100.000,00;
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 500.000,00;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 250.000,00;
e) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività di terzi: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx €
1.500.000,00;
f) Per la garanzia malattie professionali: massimo risarcimento di € 2.000.000,00;
g) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di €. 250.000,00;
h) Per i danni di cui all’art. 6.1 Committenza lavori: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx di € 3.000.000,00 con il limite di € 500.000,00
per danni a cose derivanti da scavi e reinterri;
i) Per i danni di cui all’art. 6.2 Contaminazione: massimo risarcimento di € 2.000.000,00;
j) Per i danni di cui all’art. 6.3 Dispersione di acque: massimo risarcimento € 1.000.000,00;
k) Per i danni di cui all’art. 6.4 Inquinamento accidentale: massimo risarcimento di € 2.000.000,00
l) Per i danni di cui all’art. 6.5 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura: massimo risarcimento di €
500.000,00
m) Per i danni di cui all’art. 6.6 Danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
di € 2.000.000,00
n) Per i danni di cui all’art. 6.7 Danni da rigurgito di fogne: massimo risarcimento di € 500.000,00
Art. 2 - Limiti di indennizzo per sinistro/anno (OPZIONE MIGLIORATIVA 6. VALE 10 PUNTI)
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali e per ciascuna Azienda Assicurata, i seguenti limiti di
indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a) Per danni alle cose di terzi in consegna e custodia, sollevate, caricate e scaricate, traslate: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx €
250.000,00;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non:
massimo risarcimento € 250.000,00;
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 1.000.000,00;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 500.000,00;
e) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività di terzi: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx €
2.600.000,00;
f) Per la garanzia malattie professionali: massimo risarcimento di € 2.600.000,00;
g) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di €. 500.000,00;
h) Per i danni di cui all’art. 6.1 Committenza lavori: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx di € 3.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 per danni a cose derivanti da scavi e reinterri;
i) Per i danni di cui all’art. 6.2 Contaminazione: massimo risarcimento di € 3.000.000,00;
j) Per i danni di cui all’art. 6.3 Dispersione di acque: massimo risarcimento € 2.000.000,00;
k) Per i danni di cui all’art. 6.4 Inquinamento accidentale: massimo risarcimento di € 3.000.000,00
l) Per i danni di cui all’art. 6.5 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura: massimo risarcimento di €
1.000.000,00
m) Per i danni di cui all’art. 6.6 Danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
di € 3.000.000,00
n) Per i danni di cui all’art. 6.7 Danni da rigurgito di fogne: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx di € 1.000.000,00
Art. 2 - Limiti di indennizzo per sinistro/anno (OPZIONE MIGLIORATIVA 6BIS. VALE 20 PUNTI)
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali e per ciascuna Azienda Assicurata, i seguenti limiti di
indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a) Per danni alle cose di terzi in consegna e custodia, sollevate, caricate e scaricate, traslate: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx €
500.000,00;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: massimo risarcimento € 500.000,00;
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 2.000.000,00;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 1000.000,00;
e) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività di terzi: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx €
3.500.000,00;
f) Per la garanzia malattie professionali: massimo risarcimento di € 2.600.000,00;
g) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di €. 1.000.000,00;
h) Per i danni di cui all’art. 6.1 Committenza lavori: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx di € 3.000.000,00 con il limite di € 2.000.000,00
per danni a cose derivanti da scavi e reinterri;
i) Per i danni di cui all’art. 6.2 Contaminazione: massimo risarcimento di € 3.000.000,00;
j) Per i danni di cui all’art. 6.3 Dispersione di acque: massimo risarcimento € 3.000.000,00;
k) Per i danni di cui all’art. 6.4 Inquinamento accidentale: massimo risarcimento di € 3.000.000,00
l) Per i danni di cui all’art. 6.5 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura: massimo risarcimento di €
2.000.000,00
m) Per i danni di cui all’art. 6.6 Danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
di € 3.000.000,00
n) Per i danni di cui all’art. 6.7 Danni da rigurgito di fogne: massimo risarcimento di € 2.000.000,00
Art. 3 – Franchigie
Si intende pattuita il seguente scoperto / franchigia frontale per sinistro:
FRANCHIGIA | VALORE € |
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quando disposto diversamente per importi superiori o inferiori rispetto alla franchigia frontale | Franchigia frontale € 1.000,00 (Opzione base) Franchigia frontale € 500,00 (Opzione Migliorativa 7. VALE 10 PUNTI) Franchigia frontale € 0,00 (Opzione Migliorativa 7BIS. VALE 21 PUNTI) |
La Società | Il Contraente |