Qualifica di terzo. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Qualifica di terzo. Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.). Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Qualifica di terzo. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del solo Legale Rappresentante della Contraente che peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell’Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex. Art. 1916 C.C. da INAIL, INPS ed altri Enti assicurativi e previdenziali.
Qualifica di terzo. Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.). Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi. A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
Qualifica di terzo. Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerate terzo tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti: - i dipendenti prestatori di lavoro, dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. (N.B. opera la garanzia R.C.O.). Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche: - il Presidente, i Consiglieri Provinciali; - i dipendenti prestatori di lavoro non soggetti all'INAIL; - i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso; - gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato. - I volontari impegnati comunque impegnati nelle attività dell’ente. - i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale; - i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso; - il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori; - il personale delle imprese di pulizia e manutenzione. - I prestatori di lavoro come sopra definiti. I dipendenti tutti, e gli amministratori, del contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sostanti, parcheggiate nell’ ambito delle attività dell’ente e causati da fatto dell’assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere. Sono esclusi i danni da furto e da incendio. La garanzia prestata con limite di € 20.000,00 per sinistro € 200.000,00 per anno assicurativo.
Qualifica di terzo. Si prende atto tra le parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell’Ente Contraente. Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà. Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.
Qualifica di terzo. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale, peraltro, mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato nonché i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, le persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, gli stagisti, i tirocinanti, le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà, nonché al di fuori dell’orario di lavoro o servizio, ovvero per i danni materiali sofferti durante il servizio e in tutti i casi in cui l’INAIL non dovesse riconoscere l’infortunio compreso e/o coperto dalle proprie prestazioni. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Qualifica di terzo. Ai fini delle garanzie prestate dal presente Capitolato di polizza è considerato Terzo qualunque Ente che esercita il controllo, il coordinamento, l'indirizzo e la vigilanza sull’attività della Contraente, nonché l’eventuale Ente su cui la Contraente eserciterà il controllo, il coordinamento, l'indirizzo e la vigilanza.
Qualifica di terzo. Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati “Terzi” rispetto all’Assicurato, con esclusione del Legale Rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alla lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell’Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l’assicurazione R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Qualifica di terzo. Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. Si conferma, pertanto, che a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati terzi a tutti gli effetti anche: - i membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di indirizzo e vigilanza; - i dipendenti di altri Enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso; - gli amministratori ed i dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato anche se tali enti rivestono la qualifica di Assicurato; - i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano impianti e/o macchinari di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono attività presso l'Assicurato medesimo; - i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato medesimo; - i dipendenti degli istituti di vigilanza e trasporto valori; - i dipendenti delle imprese di pulizia e manutenzione; - il personale dipendente non soggetto all'INAIL.