Rinuncia alla surrogazione Clausole campione

Rinuncia alla surrogazione. Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Rinuncia alla surrogazione. La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
Rinuncia alla surrogazione. La Società rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.
Rinuncia alla surrogazione. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il Contraente, nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Rinuncia alla surrogazione. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione ai sensi dell'Art. 1916 CC, verso: • le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; • gli ospiti dell'Assicurato; • i collaboratori domestici; • gli inquilini con regolare contratto di affitto; • i proprietari del fabbricato purché il danneggiato, a sua volta, rinunci all'azione di risarcimento nei confronti del responsabile.
Rinuncia alla surrogazione. La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Rinuncia alla surrogazione. Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività. In caso di colpa grave dei soggetti sopra indicati soggetti la surrogazione della Società ex art. 1916 c.c.: • è limitata ad una somma pari al triplo del maggior valore della retribuzione annua lorda o del corrispettivo annuo lordo convenzionale dagli stessi conseguito: nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente successivo o nell’anno immediatamente precedente, • entro il limite complessivo di cui al precedente alinea, è esercitabile solo per l’eccedenza rispetto a quanto riconosciuto a titolo di responsabilità amministrativa dalla Corte dei Conti, il cui importo: a) integra la rivalsa che di diritto spetta in via esclusiva alla Contraente b) erode in via privilegiata l’ammontare del triplo della retribuzione o del corrispettivo di cui al precedente alinea.
Rinuncia alla surrogazione. Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività. La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.
Rinuncia alla surrogazione. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all’esercizio dell’azione di surrogazione alla stessa spettante ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti: - di committenti e/o fornitori; - delle imprese associate e/o collegate od affiliate alla Contraente o di qualsiasi altro Ente nel quale la Contraente e/o l’Assicurato abbia partecipazioni azionarie; - di amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti dell’Assicurato e/o di tutte le Società predette e membri delle loro famiglie, o con i quali gli stessi abbiano rapporti di parentela diretta o indiretta o di affinità.
Rinuncia alla surrogazione. Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, all’azione di surroga che le compete in base all’art. 1916 del Codice Civile verso i Terzi responsabili dell’infortunio.