B&C FINANCIAL SERVICES SRL/Europ Assistance
Allegato “A”
Condizioni Generali di Polizza
“TUTELA LEGALE PROFESSIONISTI” B&C FINANCIAL SERVICES
B&C FINANCIAL SERVICES SRL/Europ Assistance
(Mod.06428)
NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il
contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – fax n. 00.00.00.00.00 - e.mail: Xxxxxxxx.Xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.
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INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali sia comuni che sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a), ;
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione commerciale di servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia
S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
d. al Contraente;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Ufficio Protezione Dati.
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CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DEFINIZIONI
Assicurato: il Soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contraente: il Soggetto che stipula l'assicurazione e beneficiario dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Decorrenza e Durata: per decorrenza si intende la data di inizio della polizza; per durata il periodo di validità della stessa, come risultante dal Modulo di Polizza.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Garanzia: l’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.
Estensione Territoriale: Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative nei Paesi indicati nelle singole Sezioni di Polizza
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
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Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A - P.zza Trento n.8 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993
N. 152).
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Modulo di polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante congiuntamente agli intercalari che riportano le garanzie e i massimali scelti.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato ed è composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni che riportano tutte le condizioni contrattuali e dal Modulo di Xxxxxxx e dai suoi intercalari entrambi sottoscritti da Europ Assistance e dal Contraente.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Europ Assistance.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell’art. 20)
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.
Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. In caso di sinistro vale quanto disposto dall’art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
Qualora il Contraente non corrisponda il premio entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, Europ Assistance può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
I premi devono essere pagati a Europ Assistance.
Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C..
Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla erogazione della garanzia o dal rifiuto a prestarla, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, data da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata alle medesime condizioni per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, ma comunque non superiore a due anni e così successivamente.
Art. 9 – VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è una Azienda, in caso di alienazione dell’Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della
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Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria.
Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal lavoro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata.
Art. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.
Art. 13 – PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto in base al numero delle persone assicurate. Tale premio comprensivo di imposta, è specificatamente indicato nel Modulo di Polizza.
Il premio viene pagato nell'importo risultante dal conteggio del numero delle persone assicurate. Alla fine di ciascun periodo assicurativo, e semprechè la differenza fra il numero delle persone assicurate risultante dal conteggio esposto nel Modulo di Polizza e quello effettivo al termine dell’annualità assicurativa stessa, sia superiore del 20%, sarà cura del Contraente comunicare il nuovo numero delle persone assicurate per determinare il premio di rinnovo, fermo il premio minimo comunque acquisito ove previsto.
Nel caso in cui il Contraente ometta di comunicare le suddette variazioni, secondo quanto previsto dal precedente comma, Europ Assistance liquiderà il sinistro in proporzione al premio pagato.
Art. 14 – MASSIMALE
Il massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.
Art. 15 – DURATA DELLE GARANZIE
Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.
Art. 16 – ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora il Contraente/Assicurato non usufruisca di una o più garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o garanzie alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 17 - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 18 - DIRITTO DI VERIFICA
Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente/Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente polizza.
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Art. 19 – RISOLUZIONE ESPRESSA
La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 c.c. nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza, in particolare quanto stabilito dagli artt. 4 “Modifiche dell’Assicurazione”, 18 “Diritto di verifica”.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 20 – INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti :
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
• la garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.
• la garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 21 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx xx 0, fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
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2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Art. 22 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 23 – GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
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In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso di Europ Assistance. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Europ Assistance
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
⮚ in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
⮚ in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 24 – RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
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CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA
Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE PROFESSIONISTI Art. 25 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all’articolo “Prestazioni Garantite”.
In tale ambito gli oneri indennizzabili sono i seguenti:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. 23) lettera A);
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. 23) lettera B);
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
• Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.
Art. 26 – DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di :
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
• E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Art. 27 – SOGGETTI ASSICURATI
⮚ Il Professionista indicato nel Modulo di Polizza;
⮚ Eventuali dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola (purchè sia stato pagato il relativo premio);
⮚ Eventuali collaboratori a progetto (purchè sia stato pagato il relativo premio).
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore del sottoscrittore della polizza
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Art. 28 – PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente art. 25 valgono per i seguenti casi:
1. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C. Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio;
5. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
6. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all’attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;
7. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola , con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
8. le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all’accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;
9. le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, semprechè il valore in lite sia superiore a € 250,00;
10. controversie per inadempienze contrattuali (escluso il recupero crediti) con il Cliente, semprechè il valore in lite sia superiore a € 250,00;
11. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo “Prestazioni Garantite”. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
Nel caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente Assicurato.
Art. 29 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e
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Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 30 – ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’art. 28 “Prestazioni Garantite” l'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
1. derivanti da fatto doloso dell’assicurato, salvo quanto previsto nel precedente articolo 28 per la difesa nei procedimenti penali;
2. conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
3. derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente articolo 28;
4. in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
5. derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
6. derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
7. derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art, 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
8. derivanti da controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci ed amministratori, contratti di agenzia;
9. derivanti da controversie per il recupero crediti;
10.per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto; 11.per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti; 12.per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; 13.per contratti di compravendita di immobili;
14.per controversie relative a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; 15.per controversie tra Contraente e collaboratori non dipendenti;
16.per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
17.derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
18.derivanti da controversie non espressamente indicate nell’art. 28 “Prestazioni Garantite”.
ART. 31 - GARANZIA DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Art. 31 a) Soggetti Assicurati
- il contraente;
- il titolare del trattamento dei dati personali;
- i responsabili del trattamento dei dati personali;
- gli incaricati del trattamento dei dati personali.
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell’azienda contraente.
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Art. 31 b) Prestazioni Garantite
Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 196/2003.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, in relazione alle seguenti fattispecie:
- la difesa in sede penale per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento;
- la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile.
Art. 31 c) – Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’art. 31 b) “Prestazioni Garantite” l'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
- derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’art. 31 b) “Prestazioni garantite”;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
- derivanti da controversie non espressamente indicate nell’art. 31 b) “Prestazioni Garantite”.
Art. 31 d) - Insorgenza del SINISTRO - “D. Lgs. 196/2003”
A parziale deroga dell’Art. “Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia”, delle Norme che regolano l’insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
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ART. 32 GARANZIA DECRETI LEGISLATIVI 626/94 – 494/96
Art. 32 a) – Soggetti Assicurati
- l’azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
- i dirigenti dell’azienda contraente;
- i dipendenti dell’azienda contraente preposti alle attività previste dal decreti legislativi 626/94 e 494/96;
- Il Contraente/Assicurato.
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Azienda Contraente.
Art. 32 b) – Prestazioni Garantite
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti in cui ai D. Lgs. 626/94 – 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, per:
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni da fatto illecito avanzate da parte dei dipendenti o di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento;
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00.
Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Art. 32 c) – Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’art. 39 b) “Prestazioni Garantite” l'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
- derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’art. 39 b) “Prestazioni Garantite”;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
- derivanti da controversie non espressamente indicate nell’art. 39 b) “Prestazioni Garantite”.
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Art. 32 d) - Insorgenza del SINISTRO - “D. Lgs. 626/94 – 494/96”
A parziale deroga dell’Art. “Insorgenza del sinistro – Decorrenza della Garanzia”, delle Norme che regolano l’insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 626/94 – 494/96, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
ART. 33 – GARANZIA DECRETO LEGISLATIVO 155/97
Art. - 33 a) Soggetti Assicurati
- l’Azienda Contraente nella persona del suo Legale Rappresentante;
- il dipendente specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 155/97 e nella normativa pregressa sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell’azienda contraente.
Art. 33 b) – Prestazioni Garantite
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 155/97 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, in relazione alle seguenti fattispecie:
• la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
• la difesa nei procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
• Proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.
Europ Assistance provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
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Art. 33 c) – Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’art. 33 b) “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
- derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’art. 33 b) “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
- derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
- controversie non espressamente indicate nell’art. 33 b) “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 33 d) - Insorgenza del SINISTRO - “D. Lgs. 155/1997”
A parziale deroga dell’Art. “Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia”, delle Norme che regolano l’insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 155/97, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel
caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
ART. 34 GARANZIA DECRETO LEGISLATIVO 22/97
Art. 34 a) – Soggetti Assicurati
- l’azienda contraente nella persona del suo legale rappresentante;
- il responsabile specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22/97 Legge Ronchi e nella normativa pregressa sulle misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti.
In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell’azienda contraente.
Art. 34 b) – Prestazioni Garantite
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/97, in relazione alle seguenti fattispecie:
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• la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
• la difesa nei procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’assicurato ha comunque l’obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
• Proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.
Europ Assistance provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Art. 34 c) – Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’art. “Prestazioni Garantite” l'assicurazione non é prestata per gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale:
• derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’art. “Prestazioni Garantite” per la difesa nei procedimenti penali;
• conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
• collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
• derivanti da controversie di valore inferiore a € 250,00;
• derivanti da controversie non espressamente indicate nell’art. “Prestazioni Garantite”.
Art. 34 d) - Insorgenza del SINISTRO - “D. Lgs. 22/1997”
A parziale deroga dell’Art. “Insorgenza del sinistro – Decorrenza della garanzia”, delle Norme che regolano l’insorgenza del sinistro, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 22/1997, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
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COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronta ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE:
Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente Europ Assistance al numero:
⮚ dall’Italia 800/08.58.20
⮚ dall’estero al numero di fax 02/00.00.00.00
Si dovranno comunicare subito le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- recapito telefonico.
Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs 193/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo contattare la Centrale Operativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento sei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.
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