Risoluzione espressa. Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 3) (puntuale pagamento dei canoni), 5) (divieto del cambio di destinazione), 7) (divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto), 8) (cessione del contratto e sublocazione) comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno.
Risoluzione espressa. Xxxxx salvo tutto quanto precede, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere qualsiasi ODA, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, allorché con riferimento a quest'ultimo ricorrano le seguenti condizioni: – violazione di obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 12, 17,18, 20, 21 e 27 delle presenti Condizioni Generali. – stato di insolvenza, messa in liquidazione del Fornitore, sia coattiva che volontaria, apertura di una procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art.72 Legge fallimentare italiana. 32.
Risoluzione espressa. 14.1 Oltre a quanto previsto al successivo articolo 15, Terminali Italia avrà la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa del contratto (art.1456 c.c.) in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa da Terminali Italia e non contestata o impropriamente contestata dal Cliente decorsi 20 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata da TI via PEC/raccomandata, con la quale la stessa intima ad adempiere, senza che il Cliente abbia motivato o sanato l’inadempimento.
Risoluzione espressa. Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 3 (puntuale pagamento dei canoni), 5 (divieto del cambio di destinazione), 7 (divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto), 8 (divieto di cessione e sublocazione) e quello che prevede l'obbligo di stipula di polizza assicurativa, comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno. Comporta inoltre risoluzione del presente contratto qualsiasi attività che sia contraria all’ordine pubblico e al buon costume. In tal caso l’Ente intima la cessazione di attività che ledano il decoro urbano, l’ordine pubblico e il buon costume: qualora l’aggiudicatario non dovesse rimuovere le cause di non regolare svolgimento di attività commerciale entro 30 gg dalla comunicazione, il contratto si risolverà ipso iure.
Risoluzione espressa. 14.1 Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, Malpensa Intermodale avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, il Contratto (art.1456 cod. civ.) in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa da Malpensa Intermodale e impropriamente o affatto contestata dal Cliente.
Risoluzione espressa. 6.1. Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l’inadempimento da parte del Cliente ad uno solo degli obblighi convenuti nei precedenti artt. 3 e 5 delle presenti condizioni contrattuali comporterà per il Locatore la facoltà di ottenere risoluzione di diritto del contratto con conseguente diritto del Locatore a provvedere, previa formale comunicazione di risoluzione, all’immediato ritiro del veicolo a mezzo di propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni patititi dal Locatore a causa dell’inadempimento. 6.2. In ogni caso il Locatore si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di noleggio, previa formale comunicazione di risoluzione, e di immediato ritiro del veicolo a mezzo propri incaricati senza limitazione alcuna al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie: a) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, del canone o di altra somma dovuta; b) assoggettamento del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di sua proprietà; c) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente per qualsiasi motivo; d) dichiarazione di fallimento dell’impresa del Cliente o assoggettamento a procedure concorsuali; e) cessione dell’azienda o del ramo d’azienda o cambiamento del ramo d’azienda interessato dalle presenti condizioni generali. 6.3. In tutti i casi di risoluzione, il Cliente dovrà immediatamente restituire il veicolo locato, nulla potendo pretendere in ordine alla anticipata restituzione, ed a titolo di penale dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi, salvi comunque i maggiori danni; ciò anche in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del Cliente. Quest’ultimo conferisce irrevocabilmente al Locatore ed ai suoi incaricati la facoltà di accedere nei locali ove si trovano i veicoli noleggiati e di rimuoverli, al fine di permettergli di rientrare in possesso dei beni oggetto dell’accordo, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando, nel contempo il Locatore da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente.
Risoluzione espressa. La Società potrà risolvere il presente Accordo nel caso di violazione da parte dell’Azienda dei termini o degli obblighi assunti con il presente atto. Parimenti, l’Azienda potrà risolvere il presente Accordo in caso di inadempimento da parte della Società dei termini e degli obblighi assunti con il presente atto.
Risoluzione espressa. Il presente contratto è stipulato con il patto di risoluzione espressa “ipso jure et ipso facto” quando il Conduttore:
Risoluzione espressa. La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 c.c. nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza, in particolare quanto stabilito dagli artt. 4 “Modifiche dell’Assicurazione”, 18 “Diritto di verifica”.
Risoluzione espressa. Il presente contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: • violazioni degli obblighi assunti, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del l'Ente; • mancato rispetto, degli obiettivi e degli standard contenuti nel presente contratto; • violazioni di disposizioni imperative di legge; • inadempienza delle assunte obbligazioni economiche. La parte diffidata potrà presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formale. Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento, l'Ente potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo. Non è causa di disservizio, da assumere come motivo di risoluzione del contratto, ciò che è conseguenza di eventi di forza maggiore. AEM Cremona S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, entro il termine del 30 giugno 2019, non avrà ottenuto, per cause ad essa non imputabili, l’autorizzazione per la costruzione della seconda linea (artt. 5 e 6 precedenti).