RISOLUZIONE ESPRESSA Clausole campione

RISOLUZIONE ESPRESSA. Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 3. (Puntuale pagamento dei canoni), 5. (Divieto del cambio di destinazione), 7. (Divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto), 8. (Divieto di cessione e sublocazione) e quello che prevede l’obbligo di stipula di polizza assicurativa, comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno.
RISOLUZIONE ESPRESSA. Xxxxx salvo tutto quanto precede, l'Acquirente si riserva il diritto di risolvere qualsiasi ODA, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile mediante comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, allorché con riferimento a quest'ultimo ricorrano le seguenti condizioni: – violazione di obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 12, 17,18, 20, 21 e 27 delle presenti Condizioni Generali. – stato di insolvenza, messa in liquidazione del Fornitore, sia coattiva che volontaria, apertura di una procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto dall'art.72 Legge fallimentare italiana.
RISOLUZIONE ESPRESSA. 1. Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l’inadempimento da parte del Cliente ad uno solo degli obblighi convenuti nei precedenti punti 1), 2), 3),4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) delle presenti condizioni contrattuali comporterà la risoluzione di diritto del contratto con conseguente diritto del Locatore a provvedere, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all’immediato ritiro dell’autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal Locatore, causati dall’inadempimento. 2. Il Locatore si riserva, comunque, il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di noleggio anche relativamente ad uno o più veicoli, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie: a) Mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, del canone o di altra somma dovuta in virtù del presente accordo, entro i termini stabiliti dallo stesso. Al verificarsi di tale ipotesi, anche per uno solo veicolo il Locatore si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto anche per tutti o per alcuni degli altri veicoli eventualmente in corso. b) Assoggettamento del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di sua proprietà. c) Scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente per qualsiasi motivo. d) Dichiarazione di fallimento dell’impresa del Cliente o assoggettamento a procedure concorsuali. e) Cessione dell’azienda o del ramo d’azienda o cambiamento del ramo d’azienda interessato dalle presenti condizioni generali. 3. Al verificarsi anche di una soltanto, tra le dette ipotesi, il Locatore provvederà, previa formale comunicazione di risoluzione tramite posta elettronica, all’immediato ritiro dell’autoveicolo a mezzo propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi comunque i maggiori danni, valutati dal locatore, causati dall’inadempimento. Ciò anche in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del Cliente, e con facoltà di accedere nei locali ove detti veicoli si trovino e rimuoverli, agendo, in ogni caso, nei limiti di quanto legalmente consentito. Il ...
RISOLUZIONE ESPRESSA. Il mancato adempimento dei patti stabiliti ai numeri 3 (puntuale pagamento dei canoni), 5 (divieto del cambio di destinazione), 7 (divieto di eseguire lavori o innovazioni senza consenso scritto), 8 (divieto di cessione e sublocazione) e quello che prevede l'obbligo di stipula di polizza assicurativa, comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno. Comporta inoltre risoluzione del presente contratto qualsiasi attività che sia contraria all’ordine pubblico e al buon costume. In tal caso l’Ente intima la cessazione di attività che ledano il decoro urbano, l’ordine pubblico e il buon costume: qualora l’aggiudicatario non dovesse rimuovere le cause di non regolare svolgimento di attività commerciale entro 30 gg dalla comunicazione, il contratto si risolverà ipso iure.
RISOLUZIONE ESPRESSA. 14.1 Oltre a quanto previsto al successivo articolo 15, Terminali Italia avrà la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa del contratto (art.1456 c.c.) in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa da Terminali Italia e non contestata o impropriamente contestata dal Cliente decorsi 20 giorni lavorativi dalla comunicazione inviata da TI via PEC/raccomandata, con la quale la stessa intima ad adempiere, senza che il Cliente abbia motivato o sanato l’inadempimento.
RISOLUZIONE ESPRESSA. 14.1 Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, Malpensa Intermodale avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, il Contratto (art.1456 cod. civ.) in caso di mancato pagamento anche di una sola fattura emessa da Malpensa Intermodale e impropriamente o affatto contestata dal Cliente. 14.2 Resta salvo il diritto di Malpensa Intermodale di reclamare il danno derivante dall’inadempimento del Cliente.
RISOLUZIONE ESPRESSA. Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa nei seguenti casi: 11.a) qualora il conduttore ceda il contratto a terzi;
RISOLUZIONE ESPRESSA. 10.1 Ferma restando l’applicazione dell’ art. 1453 c.c., M&M potrà risolvere, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto dietro comunicazione mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 120 gg in caso di: - ripetuto inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tali casi spetterà alla M&M il diritto di ritenere quanto versato dal contraente per crediti (refertazioni) non ancora utilizzati.
RISOLUZIONE ESPRESSA. Il presente contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: • violazioni degli obblighi assunti, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del l'Ente; • mancato rispetto, degli obiettivi e degli standard contenuti nel presente contratto; • violazioni di disposizioni imperative di legge; • inadempienza delle assunte obbligazioni economiche. La parte diffidata potrà presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formale. Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento, l'Ente potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo. Non è causa di disservizio, da assumere come motivo di risoluzione del contratto, ciò che è conseguenza di eventi di forza maggiore. AEM Cremona S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, entro il termine del 30 giugno 2019, non avrà ottenuto, per cause ad essa non imputabili, l’autorizzazione per la costruzione della seconda linea (artt. 5 e 6 precedenti).
RISOLUZIONE ESPRESSA. La Società potrà risolvere il presente Accordo nel caso di violazione da parte dell’Azienda dei termini o degli obblighi assunti con il presente atto. Parimenti, l’Azienda potrà risolvere il presente Accordo in caso di inadempimento da parte della Società dei termini e degli obblighi assunti con il presente atto.