Durata delle garanzie Clausole campione

Durata delle garanzie. La durata delle garanzie previste dalla Polizza è variabile tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 60 mesi, secondo quanto prescelto dall’Assicurato. La durata della copertura potrà essere uguale a: • la durata del finanziamento/leasing, sia essa pari a multipli di anno ovvero a frazioni di anno. In quest’ultimo caso, la copertura assicurativa sarà fornita a fronte del pagamento del premio calcolato attraverso un arrotondamento all’estremo superiore di durata rispetto alle tariffe standard concordate; • una durata scelta dall’Aderente, superiore rispetto alla durata del contratto finanziario cui la copertura è abbinata e fino a un massimo di 60 mesi di valore a nuovo totali (tenuto conto della copertura in questione e del valore a nuovo della polizza Furto/Incendio, se presente) dalla data di decorrenza della singola copertura. La durata della copertura assicurativa non potrà mai essere inferiore alla durata del finanziamento.
Durata delle garanzie. La garanzia “Annullamento” decorre dal giorno in cui la persona assicurata stipula il contratto di assicurazione e termina il giorno in cui parte per il viaggio. • Il periodo di validità delle altre garanzie corrisponde alle date del soggiorno indicate sulla fattura emessa dall’organizzatore dei viaggi, con una durata massima di 90 giorni consecutivi. Beni di prima necessità Capi di abbigliamento e articoli da toilette che consentono alla persona assicurata di far temporaneamente fronte all’indisponibilità dei suoi effetti personali.
Durata delle garanzie. Il contratto non prevede il tacito rinnovo.
Durata delle garanzie. Le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia avranno durata e validità per un periodo massimo di 6 anni di contratto. Vale a dire per la durata dei primi 3+2 anni e di un anno ulteriore in caso il contratto fosse poi rinnovato tacitamente di ulteriori 3 anni per volontà delle parti che non avessero inviato disdetta nei termini. In questo caso, decorsi sei anni dalla sottoscrizione del contratto di locazione, cesserà comunque ogni forma di garanzia. In caso di cessazione del rapporto per iniziativa del locatore con tempestivo diniego di rinnovo dopo i primi 3 anni o con tempestiva disdetta negli ulteriori 2 anni di proroga, le garanzie si estenderanno, nei limiti economici indicati ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo, fino all’effettivo rilascio dell’immobile. In tutti i casi in cui la comunicazione ad ACER della situazione di morosità da parte del locatore sia stata effettuata entro il termine di copertura della garanzia, questa si estenderà anche al periodo necessario per la liberazione dell’immobile, nei limiti economici indicati ai precedenti punti, in seguito all’avvio della procedura di sfratto per morosità. In caso di inadempienza contrattuale del locatore, su segnalazione dell’inquilino e dopo sollecito ACER scritto, perdurando il mancato rispetto degli obblighi contrattuali, è possibile la sospensione delle garanzie offerte dal Fondo a copertura del presente contratto (senza recupero del tempo di sospensione), fino al ripristino del rispetto degli obblighi contrattuali; per i casi più gravi di inadempienza è possibile la cessazione delle garanzie.
Durata delle garanzie. La durata delle garanzie previste dalla Polizza è variabile tra un minimo di 12 mesi ad un massimo di 246 mesi.
Durata delle garanzie. Europ Assistance si impegna a fornire per tutto il periodo di validità della presente polizza le garanzie scelte dal Contraente, così come indicato nel Modulo di Polizza.
Durata delle garanzie. Il contratto non prevede il tacito rinnovo. PERIODO DI CARENZA CONTRATTUALE Garanzia Invalidità Totale Permanente, di grado non inferiore al 60%, dovuta ad infortunio o malattia: l'indennità non verrà corrisposta nei casi in cui i sinistri conseguenti a malattia si verificano entro 30 giorni dalla data di decorrenza.
Durata delle garanzie. Il contratto prevede il tacito rinnovo.
Durata delle garanzie. Anni Tipologia prodotto
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