Contract
DELIBERAZIONE N. 958 DEL 27/11/2024 | |
OGGETTO: PRESA D’ATTO STIPULA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IFO- IRE E NOVARTIS FARMA S.P.A., PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SVILUPPO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO IN ONCOLOGIA MEDICA” E AC- CETTAZIONE FINANZIAMENTO PARI A € 18.000,00 (IVA INCLUSA) – PI DOTT.SSA PA- TRIZIA VICI | |
Esercizi/o e conto 2024-2025 n. conto 401030401 Centri/o di costo 3020950 - Importo presente Atto: € 18.000,00 - Importo esercizio corrente: € 13.000,00 | STRUTTURA PROPONENTE UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Il Dirigente Responsabile Xxxxxx Xxxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € - | |
- Utilizzato: € - | |
- Residuo: € - | |
Autorizzazione n°: - | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx | |
X’Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Proposta n° DL-1039-2024 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 27/11/2024 | Data 26/11/2024 |
IL DIRETTORE SANITARIO x.x. Xxxxxxxx Xxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 22/11/2024 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx data 22/11/2024 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 8 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: All. 1 |
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integra- zioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022
n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi- co;
Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro- vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 17 aprile 2024, avente ad oggetto “Commissariamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00087 del 07 maggio 2024, avente ad oggetto: “Nomina del Commissario straordinario dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”;
Vista la deliberazione n. 383 del 08 maggio 2024 di presa d’atto dell’insediamento del Com- missario Straordinario dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De An- gelis;
Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 367 del 23 aprile 2024 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx quale Direttore Amministrati-
vo e la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx quale Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapi- ci Ospitalieri;
Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Xxxxx e San Gallicano (ISG);
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, come da ultimo modificati dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, che prevedono la possibilità per gli IRCCS di sti- pulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca, in conformità all’art. 15 L. n. 241/1990;
gli artt. 7 e 10 del suddetto decreto, che contemplano le diverse tipologie di ricavi de- gli IRCCS;
Premesso che l’IRCCS “IFO-IRE” intende realizzare il progetto “Sviluppo della formazione del per- sonale sanitario in oncologia medica” – PI Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx (di seguito, “Proget- to”), avente lo scopo di promuovere la formazione di operatori sanitari, personale in- fermieristico e medico che si occupa di oncologia medica all’interno dell’IRCCS “IFO-IRE”, con l’obiettivo di realizzare il miglioramento della qualità dell’assistenza al paziente oncologico e ai suoi familiari attraverso il perfezionamento dei percorsi di cura all’interno dell’ospedale, il miglioramento delle strategie di comunicazione volte a stabilire una relazione di fiducia tra pazienti, care-givers ed operatori sanitari, nonché il miglioramento della rete di collaborazione interdisciplinare tra le diverse figure pro- fessionali coinvolte nel progetto;
la realizzazione del Progetto prevede, tra le altre attività, la creazione e la stampa di opuscoli informativi elaborati per pazienti e care-givers, surveys pre e post evento ero-
gate al Disease Management Team (DMT), nonché l’erogazione di n. 4 incontri forma- tivi per il personale sanitario, dove sarà prevista l’applicazione del logo di una Società quale Sponsor esclusivo del Progetto;
in data 21 giugno 2024, la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, nella qualità di responsabile della UOSD Sperimentazioni di Fase IV (Dipartimento di Clinica e Ricerca Oncologica) e di Principal Investigator del Progetto, chiedeva alla Novartis Farma S.p.a. il supporto in esclusiva alla realizzazione del Progetto, con annessa richiesta di un finanziamento;
la Novartis Farma S.p.a. è una società facente parte del Gruppo multinazionale Novar- tis, operativa in Italia principalmente attraverso la commercializzazione di farmaci per la cura di una vasta area di patologie ed è da sempre impegnata a sostenere e promuo- vere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza medica e scientifica;
Acquisito parere favorevole del Direttore Scientifico IRE con nota Prot. N. 12643 del 24 settem- bre 2024;
Rilevato che Novartis Farma S.p.a., con nota sottoscritta in data 26 settembre 2024, confermava il suo interesse e la sua disponibilità a supportare il Progetto nella qualità di Sponsor in via esclusiva, versando un finanziamento pari ad euro 18.000,00 (IVA inclusa) in favo- re dell’IRCCS “IFO-IRE”;
Novartis Farma S.p.a. condizionava il versamento del finanziamento alla previa sotto- scrizione di un contratto di sponsorizzazione tra le Parti;
Considerato che le Parti hanno provveduto alla sottoscrizione in data 19 novembre 2024 del con- tratto di sponsorizzazione tra IRCCS “IFO-IRE” e Novartis Farma S.p.a. per la crea- zione e la stampa di opuscoli informativi elaborati per pazienti e care-givers, surveys pre e post evento erogate al Disease Management Team (DMT), nonché l’erogazione di n. 4 incontri formativi per il personale sanitario, dove sarà prevista l’applicazione del logo della Novartis Farma S.p.a., in qualità di Sponsor esclusivo del Progetto “Svi- luppo della formazione del personale sanitario in oncologia medica” – PI Dott.ssa Pa-
xxxxxx Xxxx, avente lo scopo di promuovere la formazione di operatori sanitari, persona- le infermieristico e medico che si occupa di oncologia medica all’interno dell’IRCCS “IFO-IRE”;
la convenzione in parola entra in vigore alla data della sua sottoscrizione (19 novem- bre 2024) fino al termine delle attività progettuali, il cui svolgimento impegnerà l’arco temporale novembre 2024 - febbraio 2025;
Rilevato che l’erogazione del finanziamento di cui sopra avverrà secondo le modalità descritte all’art. 4 della convenzione, come segue:
- € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) inclusa IVA a titolo di acconto dopo la sotto- scrizione del contratto;
- € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) inclusa IVA alla chiusura del progetto e con- segna di un report finale previsto per fine febbraio 2025.
Ritenuto opportuno prendere atto della sottoscrizione avvenuta in data 19 novembre 2024 del contratto di sponsorizzazione tra IRCCS “IFO-IRE” e Novartis Farma S.p.a. per la creazione e la stampa di opuscoli informativi elaborati per pazienti e care-givers, sur- veys pre e post evento erogate al Disease Management Team (DMT), nonché l’eroga- zione di n. 4 incontri formativi per il personale sanitario, dove sarà prevista l’applica- zione del logo della Novartis Farma S.p.a., in qualità di Sponsor esclusivo del Progetto “Sviluppo della formazione del personale sanitario in oncologia medica” – PI Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, avente lo scopo di promuovere la formazione di operatori sanitari, perso- nale infermieristico e medico che si occupa di oncologia medica all’interno dell’IRCCS “IFO-IRE”, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);
opportuno accettare il finanziamento pari ad euro 18.000,00 (IVA inclusa) erogato da Novartis Farma S.p.a. in favore di IRCCS “IFO-IRE” nelle seguenti modalità:
- € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) inclusa IVA a titolo di acconto dopo la sotto- scrizione del contratto;
- € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) inclusa IVA alla chiusura del progetto e con- segna di un report finale previsto per fine febbraio 2025.
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg- ge 15/2005.
Propone
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
• prendere atto della sottoscrizione avvenuta in data 19 novembre 2024 del contratto di sponsorizzazione tra IRCCS “IFO-IRE” e Novartis Farma S.p.a. per la creazione e la stampa di opuscoli informativi elaborati per pazienti e care-givers, surveys pre e post evento erogate al Disease Management Team (DMT), nonché l’erogazione di n. 4 incontri formativi per il personale sanitario, dove sarà prevista l’applicazione del logo della Novartis Farma S.p.a., in qualità di Sponsor esclusivo del Progetto “Sviluppo della formazione del personale sanitario in oncologia medica” – PI Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxx, avente lo scopo di promuovere la formazione di operatori sanitari, personale infermieristico e medico che si occupa di oncologia medica all’interno dell’IRCCS “IFO-IRE”, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integran- te e sostanziale (All. 1);
• accettare il finanziamento pari ad euro 18.000,00 (IVA inclusa) erogato da Novartis Farma S.p.a. in favore di IRCCS “IFO-IRE” nelle seguenti modalità:
- € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) inclusa IVA a titolo di acconto dopo la sottoscrizione del contratto;
- € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) inclusa IVA alla chiusura del progetto e consegna di un re- port finale previsto per fine febbraio 2025.
• dare mandato alla UOC Risorse economiche di iscrivere al piano dei conti n. 401030401 e al centro di costo n. 3020950 l’importo di € 13.000,00 (IVA inclusa) per l’anno 2024 e l’importo di € 5.000,00 (IVA inclusa) per l’anno 2025.
La UOSD Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Xxxxxx Xxxxxx
Il Commissario Straordinario Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed appro- vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e inte- grato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e
n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio- sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 383 del 8 maggio 2024 inerente l’insediamen- to del Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx;
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è to- talmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D’ATTO STIPULA CONTRATTO DI SPON- SORIZZAZIONE TRA IFO-IRE E NOVARTIS FARMA S.P.A., PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SVILUP- PO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO IN ONCOLOGIA MEDICA” E ACCETTAZIONE FINAN- ZIAMENTO PARI A € 18.000,00 (IVA INCLUSA) – PI DOTT.SSA XXXXXXXX XXXX” e di renderla disposta.
Il Commissario Straordinario Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx,
con sede legale in xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 XXX 00000 Xxxx – Codice Fiscale 02153140583 e Partita IVA 01033011006, in persona del proprio legale rappresentante Commisario Straordinario, Dott. Xxxxx Xx Xxxxxxx (in seguito, definita anche “Ente”)
e
Novartis Farma S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000 – Codice Fiscale 071951301153 e Partita Iva 02385200122, in persona dei propri procuratori p.t., Xxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx (in seguito, definita anche “Società” o “Novartis”)
In seguito definite, disgiuntamente, la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”
Premesso che
- l’Ente è il soggetto giuridico pubblico che sin dal 1939 gestisce l’Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx (IRE) e l’Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG), Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico (IRCCS) ad indirizzo monospecialistico, oncologico e dermatologico, impegnati nell’assistenza, nella ricerca biomedica e nella formazione;
- inoltre l’Ente, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”, è ente del Servizio sanitario nazionale a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettua prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolge altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d);
- infine, l’Ente, in conformità a quanto stabilito dall’ art. 8, comma 5 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288, come modificato dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 di “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”, può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l’idoneità;
- nell’ambito di tali attività, l’Ente intende realizzare il progetto ”Sviluppo della formazione del personale sanitario in oncologia medica”, come meglio descritto all’interno dell’All. 2 (in seguito, il “Progetto”) avente lo scopo di promuovere la formazione di operatori sanitari, personale infermieristico e medico che si occupa di oncologia medica all’interno dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, con l’obiettivo di realizzare il miglioramento della qualità dell’assistenza al paziente oncologico e ai suoi familiari attraverso il perfezionamento dei percorsi di cura all’interno dell’ospedale, il miglioramento delle strategie di comunicazione volte a stabilire una relazione di fiducia tra pazienti, care-givers ed operatori sanitari, nonché il miglioramento della rete di collaborazione interdisciplinare tra le diverse figure professionali coinvolte nel progetto;
- l’Ente necessita di acquisire sponsorizzazioni da parte di altri soggetti per assicurarsi i finanziamenti necessari per la realizzazione del Progetto;
- l’Ente ha quindi chiesto a Novartis se fosse interessata a contribuire alla realizzazione del Progetto in qualità di Sponsor, come da richiesta protocollata in data 24 settembre 2024 numero 12643, nell’accezione di seguito indicata (All. 3);
- Novartis, società facente parte del Gruppo multinazionale Novartis, opera in Italia principalmente attraverso la commercializzazione di farmaci per la cura di una vasta area di patologie, si è dichiarata interessata alla
sponsorizzazione nei termini e alle condizioni di seguito riportate, essendo da sempre impegnata a sostenere e promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza medica e scientifica;
- il termine Sponsor identifica il soggetto finanziatore al quale, in virtù dell’entità del corrispettivo fornito, vengono garantite le particolari condizioni di visibilità precisate nel contratto e nei suoi allegati;
- le Parti, riconoscendo espressamente che l’attività di cui al presente contratto è esclusivamente finalizzata alla realizzazione del Progetto di cui sopra ed è pertanto obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor, intendono definire termini e condizioni per la sponsorizzazione in oggetto.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Premesse e allegati
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (d’ora in avanti, il “Contratto”).
2. Oggetto del Contratto
2.1 Le Parti concordano e riconoscono che le presenti condizioni contrattuali regolano il rapporto di sponsorizzazione tra di esse con specifico riferimento al Progetto di cui alle premesse e all’All. 2.
2.2 L’Ente garantisce a Novartis la qualifica di Sponsor esclusivo del Progetto oggetto del presente Contratto, ottemperando agli obblighi di esclusività e visibilità assunti nei confronti della stessa in virtù della sponsorizzazione.
2.3 Ai fini della realizzazione del Progetto, che prevede, tra le altre attività, la creazione e la stampa di opuscoli informativi elaborati per pazienti e care-givers, surveys pre e post evento erogate al Disease Management Team (DMT), nonché l’erogazione di n. 4 incontri formativi per il personale sanitario, riportanti la dicitura “con il contributo non condizionante di Novartis”, il presente Contratto disciplina le modalità di erogazione del corrispettivo da parte di Novartis e dell’applicazione e della messa in evidenza del logo della Società, in virtù della qualifica di Sponsor esclusivo di Novartis, in termini di visibilità.
2.3 Si precisa che l’Ente si impegna sin d’ora a rendere disponibile a Novartis tutte le evidenze del ritorno di immagine di cui sopra.
2.4 Il logo dello Sponsor, se utilizzato dall’Ente, dovrà essere pubblicato rispettando rigorosamente gli standard grafici e cromatici indicati dallo Sponsor medesimo. L’Ente è autorizzato a utilizzare il logo dello Sponsor esclusivamente nell’ambito del Progetto e limitatamente alla durata del presente Contratto. Conseguentemente, l’Ente si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del logo così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto da parte dello Sponsor.
2.5 Le Parti garantiscono il rispetto reciproco e nei confronti dei terzi della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, della proprietà industriale e di non porre in essere un utilizzo non autorizzato, improprio o ingannevole dei segni altrui o che sia o risulti lesivo dell’immagine e del nome commerciale altrui.
2.6 Ai fini del pieno e diligente adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, e salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti, con riferimento all’escusività e visibilità di Novartis come Sponsor del Progetto, l’Ente si impegna ad utilizzare la dicitura “Con il contributo di Novartis Farma”, accompagnata dal logo aziendale di Novartis (se previsto dall’Ente), o con diversa dicitura concordata tra le parti.
2.7 L’Ente realizzerà il Progetto sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità in termini di contenuto, organizzazione e gestione, senza alcuna interferenza da parte di Novartis, manlevando e tenendo indenne sin d’ora lo Sponsor da ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità.
3. Obblighi dell’Ente
3.1 Per tutta la durata del Contratto, l’Ente si impegna a non inserire alcun contenuto che abbia profilo promozionale di prodotti Novartis, con conseguente obbligo di escludere eventuali contenuti che possano essere equivocati in senso promozionale.
3.2 In ragione della qualifica di Sponsor esclusivo del Progetto acquisita da Novartis, l’Ente si impegna a garantire a quest’ultima:
- la visibilità nell’ambito dello stesso, secondo le modalità indicate all’interno dell’All. 2 al presente Contratto;
3.3 L’Ente garantisce la corretta instaurazione e formalizzazione dei rapporti con eventuali terze parti coinvolte nella realizzazione del Progetto, di cui è l’unico responsabile, e che verranno curati autonomamente dallo stesso, ivi compresi, ove previsti, eventuali compensi e corrispettivi, rimanendo Novartis estranea a tali aspetti. Con ciò si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a ogni eventuale coinvolgimento di professionisti e\o esperti del settore o Key Opinion Leaders, ivi compreso il trattamento dei loro dati personali, le attività inerenti alla formalizzazione del loro incarico, l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla L. n. 190/2012 e loro s.m.i., così come le attività inerenti al pagamento di eventuali fees relativi all’attività da essi prestata.
3.4 Conformità alla normativa vigente. Nell’adempimento dei suoi diritti e nell’esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto, l’Ente si impegna a:
a) xxxxxxxsi dal promettere, offrire, pagare, sollecitare, indurre a pagare o accettare, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, aventi funzione corruttiva, nonché ad astenersi dall’accettarne la promessa;
b) rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’oggetto del Contratto, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione (quali, a titolo di esempio, la Legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché tutti i provvedimenti adottati ai sensi della stessa, il D.lgs. n. 231/2001, il D.lgs. n. 219/2006 e il Codice Deontologico di Farmindustria, nonché i documenti ad esso correlati (delibere, ecc.) e loro successive, anche future, modificazioni e integrazioni; ivi incluse le disposizioni del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e del Bribery Act del Regno Unito - ove applicabili);
c) agire conformemente a tutte le procedure e indicazioni fornite dalla Società in relazione al Contratto, con particolare riferimento alla policy Doing Business Ethically del Gruppo Novartis e alle altre prescrizioni collegate a tale policy, disponibili al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-x- compliance, che dichiara di avere letto e compreso. Qualora la Società adottasse delle Linee Guida integrative o aggiuntive o delle procedure operative collegate alla policy sopra menzionata, rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia all’Ente che si impegna sin d’ora al loro rispetto;
d) osservare, nello svolgimento della propria attività gli standard di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;
e) fornire alla Società, su esplicita richiesta, informazioni relative alle misure anticorruzione adottate.
3.5 L’Ente conferma di aver letto e compreso il contenuto e la portata delle clausole sopra indicate e si obbliga ad adempiere i propri obblighi derivanti dal Contratto nel rispetto di elevati standard di business etici e morali unitamente ad elevati standard di integrità personale.
3.6 Novartis si impegna ad essere leader nella responsabilità aziendale e questo impegno trova espressione nel Codice per le Terze Parti. Novartis richiede alle proprie Terze Parti di conformarsi agli standard definiti nel Codice per le Terze Parti e ad adottare con i loro fornitori standard ispirati agli stessi principi e contenuti inclusi nel Codice per le Terze Parti. In relazione a ciò, l’Ente:
- si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice per le Terze Parti, disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxxxx e si impegna a fornire al Gruppo Novartis, se richiesto, documentazione attestante il rispetto delle indicazioni contenute in detto Codice e la conformità alla normativa vigente;
- si impegna a porre rimedio (nella misura in cui un rimedio sia possibile) a eventuali non-compliance riscontrate e a comunicare al Gruppo Novartis, se richiesto, le azioni rimediali poste in essere;
- qualora eventuali società affiliate all’Ente e/o subappaltatori/agenti dell’Ente e delle sue affiliate siano stati pre-approvati dal Gruppo Novartis (in conformità a quanto previste nel Contratto) a fornire beni, servizi
e/o altri prodotti, l’Ente si assicurerà che anche dette terze parti si conformino alle indicazioni contenute nel presente articolo.
3.7 L’Ente prende atto e concorda che il Codice per le Terze Parti costituisce parte integrante del Contratto.
3.8 Diritto di audit. La Società o un soggetto terzo da quest’ultima delegato, potrà, a sue spese, in qualsiasi momento e con un ragionevole preavviso, effettuare una completa verifica sulle strutture, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali dovute e sulla documentazione dell’Ente, per attestarne la conformità al Contratto, alle policies, alle Linee guida e ai Codici Novartis accettati dall’Ente e per confermare i pagamenti ricevuti dalla Società. A questo proposito, la Società potrà incaricare un auditor, il quale, nell'analisi delle informazioni riservate relative all’Ente, dovrà rispettare gli obblighi di riservatezza eventualmente previsti. Al ricevimento dell'avviso scritto da parte della Società circa l’intenzione di eseguire un controllo, l’Ente fornirà la sua piena collaborazione e garantirà l'accesso a tutti i documenti e materiali pertinenti che siano ragionevolmente richiesti. Il rifiuto da parte dell’Ente di sottoporre a verifica la propria documentazione o un suo atteggiamento ostruzionistico sono considerate circostanze tali da costituire un grave inadempimento contrattuale e danno titolo e diritto alla Società di risolvere anticipatamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma restando la risarcibilità dei maggiori danni patiti. Qualora tali audit rilevino comprovate non conformità ai requisiti del presente Contratto, Novartis provvederà a notificarle per iscritto all’Ente, che si impegna a porvi rimedio entro tempi congiuntamente concordati e a comunicare tempestivamente a Novartis le azioni correttive intraprese.
3.9 L’Ente garantisce l’uso lecito del corrispettivo economico ricevuto da Novartis. L’Ente dichiara inoltre di conoscere la normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e di operare nel rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e documenti correlati, redatto ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2001. Qualora l’Ente non abbia adottato un proprio Modello, dichiara di essere a conoscenza del fatto che Novartis ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxxxx e di impegnarsi affinché i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere condotte tali da integrare i reati richiamati dal medesimo Decreto e dalle leggi ad esso collegate. A tal fine, l’Ente garantisce di aver debitamente formato o di formare i propri collaboratori in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo dei medesimi al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti. L’Ente dichiara inoltre di non aver mai subito condanne definitive in relazione alla commissione dei reati di cui al predetto Decreto. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione ipso iure del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento del danno patito.
3.10 L’Ente si impegna a conformarsi a quanto previsto nella “Doing Business Ethically Policy”, disponibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxxxx , nei limiti in cui quanto ivi previsto sia applicabile al Progetto.
4. Obblighi di Novartis e corrispettivo
4.1 Novartis si impegna a sponsorizzare il Progetto di cui alle premesse e all’All. 2, nonché a fornire le indicazioni necessarie al corretto e diligente adempimento delle obbligazioni assunte dall’altra Parte.
4.2 In qualità di Sponsor, Novartis verserà all’Ente il corrispettivo pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila,00) inclusa IVA, come da richiesta di sponsorizzazione e, a fronte degli obblighi di esclusività e visibilità assunti dall’altra Parte e precisati in precedenza. Tale importo verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità e tempistiche di fatturazione:
- Euro 13.000,00 (tredicimila/00) inclusa IVA a titolo di acconto dopo la sottoscrizione del contratto
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) inclusa IVA alla chiusura del progetto e consegna di un report finale previsto per fine febbraio 2025.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Ente e avverranno a 90 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di Novartis.
4.3 L’importo di cui sopra comprende l’intero corrispettivo dovuto da Novartis ai sensi del presente Contratto di sponsorizzazione e non sarà pertanto soggetto ad accrescimento, salvo diversa intesa tra le Parti che dovrà essere puntualmente disciplinata e concordata per iscritto.
4.4 Le Parti convengono che in caso di ritardato pagamento per causa imputabile a Novartis, matureranno in favore dell’Ente interessi di mora in misura pari al 4% annuo.
4.5 In ogni caso, il corrispettivo erogato da Novartis dovrà essere finalizzato esclusivamente alla realizzazione del Progetto di cui alle premesse e all’All. 2.
5. Riservatezza
5.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservato il contenuto del presente Contratto.
5.2 Inoltre, le Parti si impegnano a mantenere riservato qualsiasi dato, informazione e/o documento di natura riservata del quale siano venute a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale.
5.3 Le Parti si obbligano reciprocamente a far rispettare il presente vincolo di riservatezza a tutti i propri dipendenti, collaboratori e terze parti che possano venire a conoscenza del contenuto del Contratto o che siano coinvolte nell’esecuzione dello stesso.
6. Tutela della privacy
6.1 Nell’ambito del presente Contratto e per le finalità del Progetto non si effettuerà un trattamento di dati personali. Difatti, i dati di cui prenderà visione Novartis, nello svolgimento delle attività sottese al Progetto, saranno anonimi e dunque non riconducibili all’identità delle/i pazienti in modo irreversibile. Pertanto Novartis non riveste alcun ruolo privacy ai sensi della Normativa Privacy applicabile.
6.2 Tuttavia, qualora sia previsto un trattamento di dati personali, questo dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell’art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità di cui al presente Contratto, ai sensi dell’art. 6, lett. a), nonché 9, lett. j) GDPR.
6.3 Qualora sia previsto un trattamento di dati personali, le Parti del presente Contratto assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia che i dati saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente Contratto, ai sensi dell’art. 6, lett. a), nonché 9, lett. j) GDPR, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo.
6.4 Qualora sia previsto un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6.5 Qualora sia previsto un trattamento di dati personali, le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell’ambito del presente Contratto saranno soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
6.6 Qualora sia previsto un trattamento di dati personali, le Parti, designano come proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente:
- Per Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO: Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx ;
6.7 - Per Novartis Farma S.p.A: xxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx .
7. Durata
7.1 Il presente Contratto avrà efficacia dalla data di sottoscrizione ad opera delle Parti e fino al termine delle attività descritte nell’All. 2.
7.2 È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo non espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
7.3 Si precisa che l’efficacia del presente Contratto è subordinata dall’effettiva ricezione da parte di Novartis della copia sottoscritta dall’Ente in originale.
7.4 Le Parti convengono che, nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga in data successiva rispetto all’inizio dell’esecuzione delle attività ivi previste, tali prestazioni eseguite medio tempore saranno ricomprese e disciplinate dal presente Contratto.
8. Trasparenza dei trasferimenti di valore
8.1 Novartis riconosce come valori primari l’integrità e la trasparenza e non tollera in alcun modo che siano poste in essere attività corruttive di alcun genere, né da parte dei suoi dipendenti, né da parte di agenti, di rappresentanti e/o di terze parti che agiscono per conto o su incarico della Novartis.
8.2 Pertanto l’Ente, al fine di consentire a Novartis di ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Deontologico di Farmindustria in materia di trasparenza dei trasferimenti di valore effettuati, direttamente e indirettamente, nei confronti degli Operatori sanitari e delle Organizzazioni sanitarie, si impegna a documentare e a trasmettere alla Novartis stessa tutti i dati, ove possibile su base individuale, connessi ai trasferimenti di valore effettuati in favore dei terzi, come sopra individuati, nell’ambito del presente Contratto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dei trasferimenti stessi. Con la firma del presente contratto, l’Ente autorizza espressamente Novartis alla pubblicazione di tali dati secondo quanto previsto dal Codice Deontologico di Farmindustria.
9. Information Security & Risk Management (IS&RM)
9.1 L’Ente si impegna a rispettare le indicazioni riportate nel documento “Requisiti minimi di sicurezza delle informazioni”, relative alla sicurezza delle informazioni, disponibili al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx- siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance e che dichiara di conoscere e di accettare. Qualora tali requisiti minimi di Information Security richiesti dal Gruppo Novartis (di seguito, anche, i “Requisiti”) dovessero cambiare, Novartis lo comunicherà all’Ente, il quale accetta fin d’ora di uniformarsi alle nuove linee guida e/o policies adottate dal Gruppo Novartis stesso.
Novartis si riserva il diritto di verificare, attraverso un apposito processo di assessment (preventivo e/o continuativo durante l’esecuzione dei servizi), che i Requisiti sopra menzionati risultino effettivamente implementati da parte dell’Ente.
Qualora, a seguito dell’assessment, dovesse risultare che l’Ente esegue le proprie prestazioni contrattuali senza rispettare tali Requisiti, Novartis richiederà all’Ente di formulare e di mettere a disposizione un proprio remediation plan, ossia un piano che evidenzi le conseguenti azioni correttive, concordate con Novartis stessa e, comunque, necessarie per adeguare il proprio sistema di gestione delle informazioni ai succitati Requisiti. Ciononostante, nel caso in cui l’Ente non intenda o, comunque, non risulti in grado di realizzare le azioni di cui al remediation plan, si applicherà quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.
Le Parti prendono atto e accettano il fatto che, se Xxxxxxxx lo riterrà opportuno, il processo di assessment potrà essere reiterato con cadenza triennale o, comunque, a ogni variazione sostanziale della tipologia di servizi che l’Ente presterà a Novartis.
9.2 L’Ente si impegna inoltre a:
- rispettare e far rispettare ai propri collaboratori tutte le leggi, i regolamenti, le prassi, nonché le policies aziendali (vigenti all’interno della propria organizzazione) applicabili alla tutela delle informazioni;
- notificare entro 24 (ventiquattro) ore a Novartis ogni caso, anche potenziale, di “information security incident” (intendendo con esso ogni evento che possa compromettere l’integrità, la confidenzialità e la disponibilità di dati di Novartis o, comunque, nella legittima disponibilità di quest’ultima). L’Ente, per segnalare gli “information security incident” da sè riscontrati, utilizzerà i seguenti dati di contatto della società Novartis:
- telefono: x000 000 000 000 (numero di riserva: x000 000 000 000);
- e-mail: xxx@xxxxxxxx.xxx.
Nel caso in cui l’“information security incident” venga confermato, l’Ente, in accordo con Novartis, dovrà porre in essere tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, le azioni necessarie per ripristinare la sicurezza e la corretta gestione delle informazioni di Novartis (ad esempio: interrompere gli accessi dell’Ente a tali informazioni e/o ogni altra attività inappropriata; definire le azioni che prevengano il
ripetersi dell’evento). Qualora l’Ente non intenda o, comunque, non risulti in grado di realizzare le azioni concordate, si applicherà quanto previsto dal quarto comma del presente articolo.
9.3 Qualora l’Ente debba essere nominato, in virtù del presente Contratto, Responsabile o sub Responsabile del trattamento di dati personali dei quali Novartis è Titolare o a sua volta Responsabile, in caso di information security incident avente ad oggetto dati personali (c.d. privacy data breach), la segnalazione dovrà essere eseguita secondo le disposizioni contenute nel relativo atto di nomina.
9.4 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si precisa che Novartis, qualora ritenga e dimostri, con un’adeguata e oggettiva motivazione, che l’Ente non possiede o non può rispettare i Requisiti minimi sulla sicurezza delle informazioni di cui al comma primo del presente articolo, avrà diritto di risolvere il Contratto ipso jure, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
9.5 Novartis avrà, invece, facoltà di recedere dal presente Contratto – con effetto immediato dal momento in cui l’Ente avrà ricevuto la comunicazione di recesso – nelle ipotesi in cui ricorranno congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l’adeguamento ai Requisiti di sicurezza sia richiesto da Novartis in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto; e
b) tale adeguamento risulti per l’Ente eccessivamente gravoso nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, sulla base di un documentato razionale che evidenzi quali soluzioni di natura tecnologica occorre adottare e il relativo aggravio di oneri e costi (tali per cui l’Ente non intende sottoscrivere apposito addendum per uniformarvisi).
10. Recesso
10.1 Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Contratto con preavviso di almeno trenta giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte a mezzo pec.
Per l’Ente: xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, xxxxxx@xxx.xx ; Per Novartis: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx .
10.2 In ogni caso di cessazione anticipata del presente Contratto diversa dall’inadempimento imputabile all’Ente, Novartis corrisponderà a quest’ultimo il corrispettivo esclusivamente maturato fino al momento dell’anticipata cessazione, con eventuale restituzione di quanto già anticipatamente percepito, restando esclusa qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo. Novartis si farà carico dei costi e degli oneri irrevocabili eventualmente derivanti dai contratti conclusi dall’Ente con i terzi in relazione all’esecuzione del presente Contratto fino al momento dell’anticipata cessazione del Contratto, esclusivamente nella misura in cui tali costi e oneri siano stati preventivamente posti a conoscenza di Novartis.
11. Risoluzione
11.1 Salvo e impregiudicato il risarcimento del danno, Novartis avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
- in caso di mancata realizzazione del Progetto o realizzazione in modo difforme da quanto stabilito nella richiesta di sponsorizzazione;
- lesione dell’immagine di Novartis, sia come singola Entità sia come Gruppo;
- in caso di inadempimento da parte dell’Ente delle obbligazioni di cui all’art. 2.3;
- in ogni altra ipotesi di risoluzione espressa stabilita in Contratto.
11.2 Le Parti danno atto che il mancato esercizio del diritto di risoluzione al verificarsi di un’inottemperanza a quanto convenuto nel presente Contratto non costituirà tolleranza e non priverà le Parti del diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui la violazione dovesse proseguire o ripetersi.
12. Divieto di cessione del Contratto
12.1 Il presente Contratto non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi da ciascuna delle Parti, direttamente o indirettamente, parzialmente o interamente, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
13. Limitazioni di responsabilità
13.1 La stipula del presente Contratto è esclusivamente finalizzata a quanto previsto in oggetto ed esclude l’instaurazione di qualsivoglia rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra le Parti, di modo che nessuna di esse potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell’altra, anche nei confronti dei terzi.
14. Legge applicabile e Foro competente
14.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi, in quanto applicabili.
14.2 Le Parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione amichevole delle eventuali controversie inerenti al presente Contratto. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Contratto, le Parti eleggono in via esclusiva il Foro di Roma.
15. Disposizioni finali
15.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, anche verbale, intervenuto tra le Parti relativamente al medesimo oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti su tale oggetto.
15.2 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere espressamente concordata in via preventiva e sottoscritta da entrambe le Parti. Di conseguenza, occasionali deroghe consensuali al testo qui convenuto non sono idonee a modificare il regime contrattuale previsto nel presente Contratto.
15.3 Le Parti, nell’adempimento delle rispettive obbligazioni e nell’esecuzione del Contratto, sono tenute a rispettare i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
15.4 La nullità di singole clausole o di parti di esse non comporterà la nullità dell’intero Contratto.
15.5 In caso di contrasto e/o difformità fra le disposizioni di cui al presente Contratto e quanto contenuto negli Allegati si dovrà dare prevalenza alle prime.
15.6 Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d’uso, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato Decreto. I relativi oneri saranno a carico della Parte richiedente.
15.7 Le Parti danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni. Di conseguenza, non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
15.8 Le Parti concordano di sottoscrivere il presente Contratto e le sue eventuali e future modifiche e integrazioni anche mediante firma elettronica, attraverso l’utilizzo della piattaforma Docusign®, riconoscendone la validità e il valore giuridicamente vincolante.
L’Ente a questo proposito, indica di voler ricevere il Contratto per la sottoscrizione da parte di proprio procuratore, personalmente, al seguente indirizzo e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.
15.9 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle norme generali di legge.
***
La sottoscrizione del presente Contratto avviene nella forma della proposta e dell’accettazione mediante scambio di corrispondenza. Novartis provvederà a inoltrare all’Ente, quale proposta, una copia del presente Xxxxxxxxx firmata per esteso nell’ultima pagina e contrassegnata su ogni pagina. L’Ente, a sua volta, provvederà a inoltrare a Novartis, quale accettazione, un’ulteriore copia del presente Contratto, anch’essa firmata per esteso nell’ultima pagina.
Allegati:
1. Informativa sul trattamento dei dati personali;
2. Descrizione del Progetto;
3. Richiesta di sponsorizzazione;
Novartis Farma S.p.A.
Dr. Xxxxx Xxxx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Medical Head Hematology and Solid Tumors Head of Medical Operations
07-Nov-2024 | 4:58:23 PM GMT
07-Nov-2024 | 12:36:01 PM EST
Data: ............................. Data: .......................................
Docusign Envelope ID: 8FC4A3F1-DD97-4E8F-AA74-75C3C70AEB9E
Allegato 1
Informativa sul trattamento dei dati personali
La tutela, il corretto trattamento e l’adeguata riservatezza dei dati personali costituiscono per il Gruppo Novartis un fatto di fondamentale importanza. Viene, dunque, comunicata la presente informativa (in seguito, “Informativa Privacy” o, più semplicemente, “Informativa”), dal momento che Novartis Farma S.p.A. (la “Società”) effettuerà il trattamento di dati personali (i “Dati Personali”) relativi a soggetti che rientrano in una o più tra le seguenti categorie di interessati (“Interessati”):
• le persone fisiche che cedono beni e/o prestano servizi alla Società;
• i legali rappresentanti, i procuratori e le persone di riferimento degli enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi alla Società; e
• gli ospiti e i visitatori presso la sede legale, le sedi amministrative, gli stabilimenti e gli uffici della Società. Ai vari soggetti che cedono beni e/o prestano servizi alla Società si farà in prosieguo riferimento, per semplicità, utilizzando l’espressione “Fornitori”.
La Società avrà la responsabilità giuridica per il trattamento dei Dati Personali e, in particolare, stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento stesso, venendo quindi a rivestire la qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (la “Normativa Privacy”). Ai fini della presente Informativa, la Normativa Privacy è costituita dalle seguenti fonti: il Regolamento (UE)
n. 679/2016, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e il D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) e successive modifiche e integrazioni. Si invita, pertanto, a leggere attentamente la presente Informativa Privacy, che stabilisce su quali basi giuridiche, per quali finalità e con quali mezzi sono trattati i Dati Personali e illustra quali sono i diritti dell’Interessato, nonché i doveri e gli obblighi del Titolare del trattamento.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento relativo al trattamento dei Dati Personali, si invita a contattare il Titolare all’email xxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.
1 Quali Dati Personali saranno trattati?
La Società tratterà i Dati Personali comunicati in prima persona dall’Interessato oppure da un proprio Ente (ad esempio, la società per la quale l’Interessato presta la propria attività lavorativa).
Tra i Dati Personali oggetto di trattamento, a seconda dei casi, rientrano:
(i) le informazioni personali dell’Interessato, di carattere generale: nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, estremi della carta di identità e/o del passaporto, codice fiscale, eventualmente il genere, indirizzi postali e/o e-mail, numero di telefono fisso o mobile;
(ii) l’attuale posizione lavorativa dell’Interessato: titolo di studio e posizione nell’organizzazione dell’Ente, più, eventualmente, la ragione sociale dell’Ente, qualora essa includa Dati Personali dell’Interessato;
(iii) solo per le persone fisiche: le informazioni bancarie e finanziarie dell’Interessato, ossia i dettagli del conto corrente e del numero di IBAN;
(iv) i dati identificativi elettronici dell’Interessato, se necessari per prestazione dei servizi concordati contrattualmente, quali: diritti di accesso, chiave di login, password, numero di badge, indirizzo IP, cookies (tecnici e di performance – esclusi, in ogni caso, i cookies di profilazione), tempi di accesso e di connessione ai sistemi informatici o alle reti informatiche della Società; e
(v) immagini o suoni registrati da telecamere di sorveglianza o registratori esclusivamente per consentire o agevolare la tutela della sicurezza interna alla Società e per proteggere il relativo patrimonio aziendale. Qualora l’Ente intenda mettere a disposizione della Società i Dati Personali di ulteriori Interessati (ad esempio, le informazioni relative ad altri suoi dipendenti), sarà obbligato a consegnare anche a questi ultimi una copia della presente Informativa.
2 Per quali finalità sono trattati i Dati Personali?
2.1 Base giuridica del trattamento
I Dati Personali non formeranno oggetto di trattamento da parte della Società se non in quanto e nella misura in cui la Normativa Privacy lo consenta e, comunque, in relazione a specifiche finalità espressamente stabilite dal Titolare – successivamente elencate.
Per questo motivo, il trattamento avverrà solo in presenza di una o più tra le seguenti condizioni (c.d. basi giuridiche del trattamento):
- la Società ha ottenuto il preventivo consenso dell’Interessato;
- il trattamento è necessario affinché la Società adempia le proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell’Ente oppure affinché la Società possa dar corso ad attività pre-contrattuali su richiesta del Ente stesso;
- il trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi derivanti alla Società dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell’Unione europea o del diritto internazionale;
- il trattamento è necessario per proteggere interessi o diritti fondamentali dell’Interessato. Laddove i Dati Personali formino oggetto di trattamento in base al presente criterio, il Titolare opererà e manterrà un bilanciamento fra il proprio legittimo interesse e le esigenze di riservatezza dell’Interessato stesso. Di seguito, alcuni esempi di “legittimo interesse” della Società:
• prevenire, nei casi consentiti dall’ordinamento giuridico, sia frodi o altri reati, sia usi non consentiti o non appropriati di prodotti o di servizi in qualsiasi modo riconducibili alla Società, sia utilizzi non consentiti o non appropriati di strumenti informatici messi a disposizione dell’Interessato, anche a titolo di comodato, dalla Società stessa;
• cedere a soggetti terzi, in tutto o in parte, beni aziendali (assets) oppure aziende o rami d’azienda della Società ovvero consentire, viceversa, alla Società di acquisire da soggetti terzi assets o complessi aziendali;
• poter usufruire di taluni servizi forniti da soggetti terzi: ad esempio, utilizzare piattaforme informatiche, di titolarità di società estranee al Gruppo Novartis, per rendere più efficiente il trattamento dei Dati Personali;
• formulare offerte e/o cedere ai propri clienti i prodotti commercializzati dalla Società; e
• perseguire e conseguire gli obiettivi, di responsabilità sociale d’impresa, con eventuale reportistica negli appositi documenti informativi previsti dall’ordinamento giuridico.
2.2 Finalità del trattamento
Formeranno oggetto di trattamento solo i Dati Personali dell’Interessato necessari per raggiungere le finalità specifiche di seguito riportate:
- compiere atti di amministrazione interna, relativi ai Fornitori, a partire dalla registrazione nei sistemi aziendali di gestione delle anagrafiche fino all’esecuzione dei pagamenti dovuti;
- gestire procedimenti – anche competitivi – di selezione del futuro Ente, incluse le relative fasi preparatorie, trattare le proposte di offerta da quest’ultimo indirizzate alla Società e, una volta stipulato il contratto, svolgere ogni altra attività legata all’esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- eseguire il controllo e il monitoraggio delle attività svolte all’interno dei siti aziendali della Società, anche per verificare l’effettiva osservanza, da parte dell’Ente, delle norme giuridiche e delle policies in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- consentire, nei casi previsti, la presenza dell’Ente a sessioni di formazione organizzate dalla Società presso le proprie sedi (per esempio, in materia di farmacovigilanza), affinché l’Ente possa eseguire in maniera appropriata le prestazioni previste dallo specifico contratto stipulato con la Società stessa;
- utilizzare le risorse tecniche digitali e di information technology della Società, ivi comprese le infrastrutture informatiche e le strutture di business continuity;
- assicurare la conformità dell’attività d’impresa della Società con le norme derivanti dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell’Unione europea o del diritto internazionale e, a tal proposito, eseguire gli adempimenti richiesti, quali, ad esempio: compilazione dei documenti relativi alle imposte sui redditi e alle detrazioni fiscali; gestione di inadempimenti, di casi di condotta illegittima o di frode e conduzione delle correlate attività di verifica; preparazione della difesa legale, in caso di contenzioso;
- eseguire tutte le attività necessarie in occasione di c.d. operazioni straordinarie che coinvolgano la società, quali fusioni o acquisizioni;
- provvedere alla gestione e all’archiviazione delle informazioni richieste dall’ordinamento giuridico;
- provvedere agli adempimenti correlati all’attività di corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili e all’attività di fatturazione; e
- qualsiasi altra finalità richiesta dalla legislazione vigente.
3 Chi accederà ai Dati Personali e a chi saranno trasferiti?
Nel comunicare la presente Informativa, la Società dichiara e garantisce che non farà in alcun modo un uso strumentale, né commerciale dei Dati Personali.
I Dati Personali, inoltre, non formeranno oggetto di trasferimento o di condivisione con terze parti, se non con le categorie di soggetti di seguito elencate – e, comunque, sempre e solo per perseguire le finalità sopra indicate (le “Terze Parti”):
• il personale dipendente della Società, le cui mansioni prevedono lo svolgimento delle succitate attività di trattamento. Per completezza d’informazione, l’espressione “personale dipendente della Società” ricomprende anche i dipendenti di altre società del gruppo di cui la Società fa parte;
• gli agenti e/o gli intermediari della Società, solo se e in quanto il contratto che li vincola a quest’ultima preveda apposite disposizioni in materia di trattamento e di protezione dei dati personali;
• persone fisiche ed enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi alla Società;
• in particolare, i Fornitori di soluzioni di information tecnology e di servizi di cloud storage and repository, i costitutori dei database messi a disposizione della Società a titolo di licenza;
• ogni altra terza parte legittimamente cessionaria, in tutto o in parte, di diritti e/o di obbligazioni della Società; e
• i consulenti e i professionisti, esterni alla Società, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti dei cui servizi la Società si avvale, anche per le c.d. operazioni societarie straordinarie.
Le Terze Parti sopra richiamate sono comunque obbligate, in virtù di specifico contratto, a garantire un livello di protezione e di confidenzialità dei Dati Personali tale da rispettare ogni obbligo normativo in materia di trattamento e di sicurezza delle informazioni, inclusi gli obblighi e i doveri derivanti dalla Normativa Privacy. I Dati Personali potranno essere, altresì, trasferiti o messi a disposizione delle competenti autorità amministrative e di organi giurisdizionali, nazionali e/o sovranazionali, laddove ciò sia imposto dall’ordinamento giuridico o in virtù di apposito provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
I Dati Personali potrebbero, inoltre, essere trattati, resi accessibili o archiviati in un Paese diverso da quello in cui la Società ha la propria sede legale e le proprie sedi amministrative e che potrebbe non offrire lo stesso livello di protezione dei Dati Personali.
Qualora i Dati Personali fossero trasferiti a società terze con sede in Paesi stranieri, la Società si accerterà che essi siano tutelati (i) applicando il livello di protezione richiesto dalla Normativa Privacy italiana, (ii) assicurando che il trattamento sia conforme alle policies e agli standard vigenti all’interno del Gruppo Novartis e (iii) trasferendo i suoi dati personali solo sulla base di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea.
Informazioni aggiuntive in merito ai trasferimenti internazionali di dati personali potranno essere richieste esercitando i diritti indicati nella seguente Sezione 6, con la possibilità di ottenere una copia delle idonee misure di tutela effettivamente adottate.
Per il trasferimento transfrontaliero di Dati Personali all’interno di società appartenenti al Gruppo Novartis, si informa che quest’ultimo ha adottato le Binding Corporate Rules, vale a dire un sistema di principi, norme e strumenti, fondato sul diritto dell’Unione europea e teso a assicurare un effettivo livello di protezione dei dati personali nelle ipotesi di un loro trasferimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e dalla Svizzera.
4 Come vengono protetti i Dati Personali?
Sono state predisposte adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare un livello adeguato di protezione e di riservatezza dei Dati Personali.
Tali misure sono state adottate per tutelare i Dati Personali contro distruzione, alterazioni, perdite accidentali, accessi non autorizzati o, comunque, contro ogni altra forma illegittima di trattamento degli stessi.
Dunque, quando trattiamo i Dati Personali, la Società si impegna a:
- raccogliere e trattare solo i Dati Personali che sono necessari, adeguati, rilevanti e non eccessivi rispetto alle finalità perseguite e da conseguire; e
- assicurare che i Dati Personali siano sempre aggiornati e accurati.
Per quest’ultimo motivo, potrà accadere che la Società richieda all’Ente conferma dei Dati Personali oggetto di attuale trattamento. In ogni caso, la Società invita gli Interessati a comunicare ogni aggiornamento dei Dati Personali stessi, in caso di modifiche sopravvenute, in modo da poter assicurare una costante esattezza delle informazioni disponibili e operazioni di trattamento sempre adeguate.
5 Per quanto tempo saranno conservati i Dati Personali?
La Società conserverà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui essi sono stati sono stati trattati o, comunque, per il periodo di tempo necessario all’adempimento di doveri imposti dalle vigenti norme legislative o regolamentari nazionali o dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea o dal diritto internazionale.
Con la sottoscrizione del contratto al quale la presente Informativa è allegata, il periodo di conservazione è costituito dal periodo di vigenza del contratto stesso, oltre al termine di prescrizione per l’eventuale esercizio di azioni in giudizio a tutela dei diritti contrattuali delle Parti. Concluso il periodo di conservazione, i Dati Personali saranno rimossi dai sistemi di conservazione e archiviazione della Società.
I Dati Personali raccolti e trattati nel contesto di una controversia saranno cancellati (i) non appena sarà stato raggiunto un accordo transattivo c.d. “tombale”, in virtù del quale ciascuna delle quali avrà dichiarato di “non aver nulla a pretendere” oppure (ii) alla pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo oppure,
(iii) in presenza di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, una volta decorsi i termini per esperire i mezzi di impugnazione ordinari.
6 Quali sono i diritti dell’Interessato e come potranno essere esercitati?
L’Interessato potrà esercitare i diritti di seguito riportati, alle condizioni stabilite dalla vigente Normativa Privacy:
- il diritto di accedere ai propri Dati Personali, oggetto di trattamento da parte della Società (articolo 15 GDPR); qualora l’Interessato ritenga che le informazioni siano errate, obsolete o incomplete, potrà esercitare il diritto di ottenerne la rettifica, l’integrazione e l’aggiornamento senza giustificato ritardo (articolo 16 GDPR);
- il diritto di richiedere e ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali (“diritto all’oblio”) o la limitazione degli stessi a particolari categorie di trattamento (articoli 17 e 18 GDPR);
- il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la piena validità giuridica dei trattamenti eseguiti prima della revoca e, comunque, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati Personali (articolo 21 GDPR);
- il diritto di richiedere la portabilità dei Dati Personali (articolo 20 GDPR), vale a dire il diritto a che i propri Dati Personali comunicati alla Società siano restituiti all’Interessato o trasmessi ad altro soggetto di propria scelta, senza impedimento da parte della Società stessa, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un pc o da altro dispositivo elettronico; e
- il diritto di presentare un reclamo formale all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In caso di dubbi riguardo ai propri diritti oppure in caso di volontà di esercitarli, l’Interessato potrà inviare prima di tutto un’e-mail a xxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx. Qualora l’Interessato non fosse comunque soddisfatto del modo in cui la Società tratta i suoi Dati Personali, potrà inviare una richiesta specifica al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo e-mail xxxxxx.xxxxxxx_xxxxxx@xxxxxxxx.xxx, che curerà tale richiesta senza indugio.
7 Come l’Interessato sarà informato circa modifiche alla Privacy Policy della Società?
Qualsiasi cambiamento futuro o qualsiasi modifica alle finalità e/o alle modalità, illustrate nella presente Informativa, del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato saranno comunicati attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale: ad esempio, aggiornando il sito web istituzionale della società oppure via e-mail.
Allegato 2 Descrizione del Progetto
Progetto “Sviluppo alla formazione del personale sanitario in Oncologia Medica” Periodo di svolgimento: da novembre 2024 a febbraio 2025
Il progetto intende promuovere la presa in carico globale del paziente oncologico all’interno dei gruppi interdisciplinari, Disease Management Team (DMT), che riuniscono molteplici figure professionali implicate nella gestione del paziente oncologico, quali medici, case managers, psico-oncologi ed infermieri. All’interno di un DMT vengono condivisi i valori e gli obiettivi in tutte le fasi della gestione del paziente oncologico, consentendo un approccio integrato delle varie discipline nell’ottica di migliorare il percorso assistenziale.
La carenza di omogeneità nell'approccio metodologico, la mancanza di lavoro in team, il non adeguato coinvolgimento dei pazienti e dei familiari nel percorso di cura, infatti, possono avere impatto estremamente negativo sulla presa in carico del paziente, sia a livello della qualità dei servizi erogati, sia a livello relazionale.
Spesso il percorso di assistenza all’interno di un ospedale, inoltre, si limita ad aspetti di diagnosi e terapia, sottovalutando la necessità espressa dal paziente e dai suoi familiari di un supporto psicologico e agli aspetti correlati alla qualità di vita. Quest’ultima abbraccia molteplici aspetti chiave, che includono non soltanto il benessere fisico, ma anche il benessere psicologico, le relazioni sociali, il livello di indipendenza, l’aspetto spirituale di ogni singolo individuo. La presa in carico globale del paziente deve necessariamente considerare anche gli aspetti sopracitati, pertanto si rende indispensabile la sensibilizzazione di tutto il personale sanitario su questi temi.
• Destinatari del progetto
Personale medico, infermieristico, operatori sanitari, psico-oncologi ed in generale tutto il personale coinvolto nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del paziente oncologico nelle varie fasi della malattia e nel follow-up.
4. Obiettivi del progetto
Stabilire relazioni di fiducia con i pazienti ed i loro familiari per tutta la durata del percorso diagnostico- terapeutico-assistenziale Fornire il miglior supporto a pazienti e familiari nelle situazioni complesse Elaborare modelli di presa in carico per il proprio Istituto e/o servizio di Oncologia, finalizzati al miglioramento dell’offerta erogata Fornire assistenza psicologica al/alla paziente e/o alla coppia, attraverso la collaborazione di uno psicologo, e creazione di un counselling specifico.
Favorire lo stimolo all’interno dell’equipe multidisciplinare per la collaborazione e la riflessione costante durante tutta l’attività clinica Acquisire e migliorare le strategie di comunicazione
Il progetto, articolato come segue, prevede i seguenti costi:
• Creazione e stampa di opuscoli informativi per pazienti e care-givers inerenti aspetti della qualità di vita, quali alimentazione, impiego di vitamine, sessualità, trattamenti estetici, etc: 4.000 euro
• Survey pre-evento erogata al DMT: 1.000 euro
• Erogazione di 4 incontri formativi per il personale sanitario: 3000 euro per incontro, per un totale di
12.000 euro
• Survey post evento erogata al DMT: 1000 Costo complessivo: 18.000 euro.
Risultati attesi
• Miglioramento della qualità dell’assistenza al paziente oncologico ed ai suoi familiari attraverso il perfezionamento dei percorsi di cura all’interno dell’ospedale
• Miglioramento delle strategie di comunicazione volte a stabilire una relazione di fiducia tra pazienti, care-givers ed operatori sanitari
• Miglioramento della rete di collaborazione interdisciplinare tra le diverse figure professionali coinvolte nel progetto
Si precisa che per tale progetto l’Azienda Novartis avrà l’esclusività e che il ritorno d’immagine sarà garantito all’Azienda come segue:
• Evidenza del logo dell’Azienda per tutta la durata del progetto
• Nei 4 incontri formativi sarà presente la dicitura “con il contributo non condizionante di Novartis”
• Logo dell’Azienda sugli opuscoli informativi elaborati per pazienti e care-givers
Certificato di completamento
ID busta: 8FC4A3F1DD974E8FAA7475C3C70AEB9E Stato: Completato Oggetto: Completa con Docusign: Final 7.11.24 contratto di sponsorizzazione Novartis - IFO_firma IFO.pdf...
Busta d’origine:
Pagine documento: 38 Firme: 0 Creatore busta:
Pagine certificato: 5 Iniziali: 0 Xxxxxxxxx Xxxx
Firma guidata: Abilitato Timbro ID busta: Abilitato
Fuso orario: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata (Calcutta), Mumbai, Nuova Delhi
Novartis Pharma AG
X.X Xxx XX - 0000 Xxxxx, Xxxxx-Xxxx 0000
xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xxx Indirizzo IP: 24.206.106.36
Verifica record
Stato: Originale
07/11/2024 23:35:25
Proprietario: Xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xxx
Posizione: DocuSign
Stato appliance di sicurezza: Connesso Gruppo: Novartis
Firmatario - Eventi Firma Timestamp
Xxxxx Xx Xxxxxxx
Documento caricato con firma a Inviato: 07/11/2024 23:46:25
Rinviato: 11/11/2024 15:09:18
Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account mano
(nessuna)
Scelta della firma: Firma cartacea Mediante l’indirizzo IP: 193.204.108.2
Rinviato: 15/11/2024 18:59:19
Visualizzato: 18/11/2024 12:52:37
Firmato: 19/11/2024 18:02:02
Record elettronico e divulgazione della firma:
Accettato: 18/11/2024 12:52:37
ID: d227ef69-abca-4c3d-b37c-e09457d30fcb
Firmatario di persona - Eventi | Firma | Timestamp |
Editor - Eventi di recapito | Stato | Timestamp |
Agente - Eventi recapito | Stato | Timestamp |
Recapito intermedio - Eventi | Stato | Timestamp |
Recapito consegna certificata - Eventi | Stato | Timestamp |
Copia nascosta - Eventi | Stato | Timestamp |
Firma come testimone gli eventi | Firma | Timestamp |
Pubblico ufficiale - Eventi | Firma | Timestamp |
Riepilogo busta - Eventi | Stato | Data e ora |
Busta inviata | Con hash/Crittografato | 07/11/2024 23:46:26 |
Busta aggiornata | Controllo protezione eseguito | 15/11/2024 18:59:18 |
Busta aggiornata | Controllo protezione eseguito | 15/11/2024 18:59:18 |
Consegna certificata | Controllo protezione eseguito | 18/11/2024 12:52:37 |
Apposizione firma completata | Controllo protezione eseguito | 19/11/2024 18:02:02 |
Completata | Controllo protezione eseguito | 19/11/2024 18:02:02 |
Eventi di pagamento | Stato | Data e ora |
Record elettronico e divulgazione della firma
Record elettronico e divulgazione della firma - Data di creazione: 17/08/2018 20:22:56 Accordo fra le parti: Xxxxx Xx Xxxxxxx
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