Conformità alla normativa vigente Clausole campione

Conformità alla normativa vigente. Nell’adempimento dei suoi diritti e nell’esecuzione delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto, l’Ente si impegna a: a) xxxxxxxsi dal promettere, offrire, pagare, sollecitare, indurre a pagare o accettare, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, aventi funzione corruttiva, nonché ad astenersi dall’accettarne la promessa; b) rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’oggetto del Contratto, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione (quali, a titolo di esempio, la Legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché tutti i provvedimenti adottati ai sensi della stessa, il D.lgs. n. 231/2001, il D.lgs. n. 219/2006 e il Codice Deontologico di Farmindustria, nonché i documenti ad esso correlati (delibere, ecc.) e loro successive, anche future, modificazioni e integrazioni; ivi incluse le disposizioni del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e del Bribery Act del Regno Unito - ove applicabili); c) agire conformemente a tutte le procedure e indicazioni fornite dalla Società in relazione al Contratto, con particolare riferimento alla policy Doing Business Ethically del Gruppo Novartis e alle altre prescrizioni collegate a tale policy, disponibili al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-x- compliance, che dichiara di avere letto e compreso. Qualora la Società adottasse delle Linee Guida integrative o aggiuntive o delle procedure operative collegate alla policy sopra menzionata, rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia all’Ente che si impegna sin d’ora al loro rispetto; d) osservare, nello svolgimento della propria attività gli standard di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico; e) fornire alla Società, su esplicita richiesta, informazioni relative alle misure anticorruzione adottate.
Conformità alla normativa vigente. La soluzione proposta dovrà rispettare la normativa vigente, ed in particolare dovrà essere conforme a quanto indicato di seguito: − Regolamento Generale dell’Unione Europea per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), con particolare riferimento alla legislazione attuativa nazionale e a quanto previsto dai Requisiti Minimi di Sicurezza ICT di AGID. − La Ditta partecipante alla RDO dovrà produrre in fase di offerta – all’interno della Offerta Tecnica - una dichiarazione di conformità del sistema fornito al GDPR. In particolare vanno evidenziati i criteri adottati per la raccolta dei consensi, per la cifratura o per la separazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali dell’interessato. − Il Fornitore dovrà inoltre produrre in fase di esecuzione del Contratto una specifica progettazione (privacy by design) di aderenza al GDPR, elencando i trattamenti da inserire nei Registri di Trattamenti delle Aziende Sanitarie interessate, la valutazione del rischio, la valutazione di impatto, le misure di sicurezza adottate e/o suggerite alla Stazione Appaltante.

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.