CONTRATTO
CONTRATTO
tra
FONDIMPRESA – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Roma, Via , P.IVA – C.F. n. 97278470584, in persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Committente”, “Fondimpresa” o “Fondo”
e
con sede in , Via P.IVA – C.F. _ , in persona del
, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario” o “aggiudicatario”.
premesso
▪ che all’esito di gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’affidamento dei i servizi di manutenzione evolutiva e correttiva del sistema di Task Management e fornitura licenze relative al software Atlassian Jira e relativi plugin, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del n.
, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. del giorno , sul sito web di Fondimpresa in data e per estratto sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario;
▪ che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle forme e nella misura richiesta dalla lettera di xxxxxx, a mezzo di che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
▪ che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
▪ che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 9238215031;
▪ che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.
* * *
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Documenti e norme regolatrici del rapporto
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Il rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto nonché dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti atti e documenti:
• il Bando di gara
• il Disciplinare di gara (allegato n. 2 al presente contratto);
• il Capitolato tecnico (allegato n. 3 al presente contratto);
• il DUVRI (allegato n. 4 al presente contratto);
• l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 5 e 6 al presente contratto), nonché le dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara;
• l’atto di designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement (allegato n. 7 al presente contratto);
• le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati;
• il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 di Fondimpresa (disponibili nella sezione Fondo Trasparente del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
3. Nell’esecuzione del contratto l’Affidatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e deve prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, l’esecuzione dei servizi di manutenzione evolutiva e correttiva del sistema Task Management e fornitura licenze relative al software Atlassian Jira e relativi plugin.
2. L’Affidamento oggetto del presente contratto si articola in:
A. Servizi di Sviluppo software, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica specialistica;
B. Servizio di Manutenzione correttiva;
C. Fornitura licenze d’uso per i software in uso presso Fondimpresa e plug-in utili all’estensione delle funzionalità, comprensiva dei servizi di installazione e personalizzazione e le attività per l’aggiornamento degli applicativi e dei plug-in alle ultime versioni stabili disponibili.
3. Per la descrizione dettagliata dei servizi e della fornitura che sono oggetto dell’affidamento si rinvia al Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara.
4. L’Affidatario si obbliga a cedere a Fondimpresa la proprietà piena di tutti i documenti, materiali e i prodotti realizzati nell’ambito dei servizi oggetto di gara senza che ciò comporti alcun riconoscimento aggiuntivo, a nessun titolo, rispetto al corrispettivo pattuito per l’espletamento dei servizi.
5. Il personale utilizzato, del cui operato l’Affidatario è pienamente responsabile, deve essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
ARTICOLO 3
Xxxxxxxx e diritti d’autore
1. Fondimpresa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Affidatario abbia usato, nell’attuazione del servizio, oggetto del presente appalto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa o comunque strumenti di verifica (inclusi i modelli di lista di controllo/check list, verbali e altri modelli funzionali all’esecuzione delle verifiche) di cui non abbia diritto all’uso. L’Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi, soluzioni tecniche o strumenti di verifica che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondimpresa.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.
3. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di Fondimpresa in relazione alle apparecchiature, ai prodotti e agli strumenti di verifica forniti o concessi in uso. L’Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, Fondimpresa contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico di Fondimpresa in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Fondimpresa può svolgere a spese dell’Affidatario tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte di Fondimpresa di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente appalto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, Fondimpresa può chiedere all’Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo:
• la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti o strumenti di verifica in modo da eliminare la violazione;
• di ottenere, per Fondimpresa, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
• di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze di Fondimpresa garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
• di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate da Fondimpresa, salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l’inadempimento da parte dell’appaltatore.
ARTICOLO 4
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 5
Luogo di esecuzione del contratto
1. Tutte le attività, salvo diversa disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto, dovranno essere svolte presso la sede del Fondo in Xxx xxx Xxxxxxx x. 0/X x. 0 xx Xxxx. Qualora nel corso della durata dell’affidamento la sede di Fondimpresa dovesse variare entro il limite territoriale del Comune di Roma, anche più di una volta, l’aggiudicatario si impegnerà ad erogare le prestazioni oggetto del presente documento presso la nuova sede.
ARTICOLO 6
Variazioni del servizio e quinto d’obbligo
1. È in facoltà del Committente apportare, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni nonché le varianti che dovessero rendersi necessarie. Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall’art. 106, D.lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 è, in particolare, in facoltà del Committente imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi xxxxx, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
3. L’Affidatario non può, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ARTICOLO 7
Durata del contratto
1. L’appalto del servizio di cui al precedente art. 2 ha una durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale, fatta salva, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016. Per la sola attività di cui alla precedente lettera C dell’art. 2.1 la durata di 36 mesi si distingue in una prima sottoscrizione con una validità di 24 mesi al termine del quale verrà effettuata una nuova successiva sottoscrizione con una validità di 12 mesi.
2. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso l’Affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni quivi pattuiti ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per il Committente.
ARTICOLO 8
Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo massimo complessivo dell’appalto, determinato in funzione dell’importo posto a base d’asta, depurato del ribasso unico offerto dall’Affidatario in sede di gara, è pari ad € ( / ),al netto di IVA di legge, così suddiviso:
a) € (…………………) al netto di IVA di legge, per i servizi di Sviluppo software, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica specialistica;
b) € (…………………) al netto di IVA di legge, per il servizio di manutenzione correttiva a garanzia di tutti i servizi erogati nell’ambito del contratto;
c) € (… ) al netto di IVA di legge, per la fornitura licenze d’uso per
i software in uso presso Fondimpresa e plug-in utili all’estensione delle funzionalità, comprensiva dei servizi di installazione e personalizzazione e le attività per l’aggiornamento degli applicativi e dei plug-in alle ultime versioni stabili disponibili;
d) € 2.313,59 (duemilatrecentotredici/59) al netto di IVA di legge per oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso.
2. Il corrispettivo presunto del servizio individuato precedentemente con la lettera A si basa sull’utilizzo presuntivo, per tutta la durata del presente affidamento, di 950 ticket, intendendosi per singolo ‘ticket’ il corrispondente di un numero di n. 4 ore, uomo indipendentemente dalla figura impiegata (il costo del ticket rappresenta un costo medio per il mix di figure professionali offerte), nel caso di utilizzo, a richiesta di Fondimpresa di risorse specialistiche, come dettagliato nel Capitolato tecnico, il corrispettivo in ore ai fine della quantificazione in ticket verrà moltiplicato per un fattore 1,2. La fruizione dei ticket sarà frazionabile sulla base delle necessità espresse e della ponderazione delle attività da svolgere. Oltre la misura di 500 ticket nell’arco del periodo contrattuale la fruizione dei ticket non sarà vincolante in quanto soggetta alle effettive necessità di Fondimpresa, ad insindacabile giudizio di Xxxxxxxxxxx.
3. Il corrispettivo complessivo del precedente comma 1 si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari allo svolgimento della prestazione, comprensivi di eventuale spese di trasferta del personale dell’aggiudicatario, nonché della cessione a Fondimpresa della proprietà piena di tutti i documenti, materiali e i prodotti realizzati nell’ambito dei servizi e delle forniture oggetto delle presente procedura, che non comporterà alcun riconoscimento aggiuntivo, a nessun titolo, rispetto al corrispettivo pattuito per l’espletamento dell’affidamento.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, è ammessa la revisione o l’adeguamento dei prezzi collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati – qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni come accertato dall’autorità
indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – nonché dei costi relativi all’esecuzione del contratto, che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, purché l’aumento predetto sia dovuto a circostanze impreviste ed imprevedibili. L’Affidatario, in questi casi, formula espressa richiesta al Direttore dell’Esecuzione che sarà tenuto a relazionare al RUP il quale, previa idonea istruttoria, potrà autorizzare o meno la revisione o l’adeguamento dei prezzi, anche modificando l’importo richiesto dall’Affidatario.
5. Con la firma del presente contratto l’Affidatario riconosce esplicitamente che, nella determinazione del prezzo offerto, ha tenuto conto di tutto quanto potrà occorrere per dare le prestazioni contrattuali compiute a regola d’arte, confermando espressamente che le valutazioni tecniche ed economiche effettuate con la formulazione dell’offerta rappresentano espressione di sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.
ARTICOLO 9
Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 8, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione dei servizi e della fornitura direttamente all’Affidatario:
• per i servizi di Sviluppo software, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica specialistica di cui al precedente art. 2 lett. A, viene pagato in base alla quantificazione in termini di ticket presente nel documento descrittivo approvato da Fondimpresa nella fase di analisi, dopo il positivo collaudo di ciascun blocco funzionale con le modalità previste nel Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara. Il corrispettivo dovuto all’Affidatario per tale servizio viene determinato, per ciascun rilascio definito nella pianificazione approvata dal Committente, moltiplicando i ticket impiegati dall’Affidatario per il corrispettivo unitario per ticket. Tale corrispettivo unitario viene determinato dividendo l’importo previsto per tale voce dall’art. 4.3 del Disciplinare di gara, pari ad € 200.000,00 al netto di IVA di legge, per 950 ticket e applicando al corrispettivo unitario lordo così ottenuto il ribasso unico offerto dall’Affidatario in sede di gara. La fruizione dei ticket sarà frazionabile sulla base delle necessità
espresse e della ponderazione delle attività da svolgere. Oltre la misura di 500 ticket nell’arco del periodo contrattuale, la fruizione dei ticket non sarà vincolante, in quanto soggetta alle effettive necessità di Fondimpresa, a insindacabile giudizio di Xxxxxxxxxxx. Per singolo ‘ticket’ si intende il corrispondente di un numero di n. 4 ore, uomo indipendentemente dalla figura impiegata (il costo del ticket rappresenta un costo medio per il mix di figure professionali offerte), nel caso di utilizzo, a richiesta di Fondimpresa di risorse specialistiche, come dettagliato nel Capitolato tecnico, il corrispettivo in ore al fine della quantificazione in ticket verrà moltiplicato per un fattore 1,2;
• per il servizio di Manutenzione correttiva di cui al precedente art. 2 lett. B, viene pagato mediante canoni semestrali posticipati di pari importo a seguito della attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte di Fondimpresa;
• per la fornitura di cui al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico allegato alla lettera di invito, viene pagato dopo la conclusione delle attività di installazione e personalizzazione delle licenze previste in Capitolato tecnico, a seguito della attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte di Fondimpresa, in due soluzioni, relativamente ad una prima biennalità e successiva restante annualità;
• per gli oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, l’importo viene pagato mediante canoni semestrali posticipati di pari importo.
2. Il Committente riconoscerà all’affidatario, con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016, un’anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo massimo complessivo del contratto di cui al precedente art. 8. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi del citato art. 35, comma 18. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta del 10% (dieci per cento) sull’importo di ogni pagamento. In ogni caso all’ultimazione dell’appalto l’importo dell’anticipazione dovrà essere recuperato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dell’appalto non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
3. I pagamenti verranno disposti dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura dell’Affidatario che potrà essere emessa solo dopo l’esito positivo delle verifiche di Fondimpresa sulle attività svolte e sui relativi verbali di verifica, conformi a tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico. Ogni fattura dovrà contenere la descrizione delle attività effettivamente prestate. È demandato all’Affidatario l’inserimento del CIG 9238215031 nelle proprie fatture.
4. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, il Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l’importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in favore di questi ultimi.
5. I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I. il pagamento avviene effettuato esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento.
7. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che, in assenza di condizioni ostative, verrà svincolata, in sede di liquidazione finale, dopo:
• l’approvazione da parte del Committente della verifica finale di conformità;
• la restituzione e/o il rilascio di dichiarazione da parte dell’Affidatario di aver effettuato la cancellazione/distruzione di tutti i dati personali del Committente acquisiti nel corso della esecuzione contrattuale da parte dell’Affidatario, salvo che la normativa applicabile preveda la conservazione dei dati, così come previsto dall’art. 4 lettera k) dell’atto di Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement, addendum al presente contratto.
ARTICOLO 10
Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Committente nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto, in conformità al Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ha il compito di:
a) predisporre il verbale di inizio e di ultimazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente;
d) attendere agli ulteriori incombenti prescritti dal presente documento, dai Regolamenti interni del Committente e dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.
ARTICOLO 11
Collaudo e attestazione di regolare esecuzione - Verifica e controllo sull’attività - Verifica finale di conformità
1. Le modalità di collaudo delle attività relative ai servizi di Sviluppo software, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica specialistica di cui al precedente art. 2 lett. A sono definite nel Capitolato tecnico al paragrafo 4 ed eseguite da un gruppo di collaudo nominato da Fondimpresa.
2. Per il servizio di Manutenzione correttiva di cui al precedente art. 2 lett. B, il verbale di collaudo è sostituito da un’attestazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Entro sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali il gruppo di collaudo nominato dal Committente procederà ad effettuare la verifica finale di conformità delle prestazioni complessivamente rese dall’Affidatario nel corso del contratto.
4. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l’esecuzione dei servizi e della
fornitura avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali. Fatta salva l’applicazione delle penali, l’attività non eseguita o non correttamente effettuata, sebbene penalizzata, deve essere, comunque, svolta entro i termini stabiliti da Fondimpresa. Qualora l’Affidatario non dovesse eseguire l’attività entro il termine indicato, Fondimpresa farà eseguire le prestazioni a terzi con addebito della spesa all’appaltatore.
5. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.
6. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione dei servizi e della fornitura alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
7. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento dei servizi e della fornitura il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
8. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 20.
ARTICOLO 12
Penali
1. In caso di ritardo rispetto al termine iniziale previsto al precedente art. 7 comma 1 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura del 1‰ (unopermille) del corrispettivo totale del presente contratto per ogni giorno solare di ritardo.
2. Nel caso di ritardo sui livelli di servizio di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico allegato alla lettera di invito:
• relativamente al servizio di Sviluppo software, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica specialistica, Fondimpresa si riserva di applicare:
o una penale pari allo 1% (unopercento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera a) in caso di esito negativo della fase di
collaudo per l’indicatore “COLL: Esito Collaudo” di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico;
o una penale pari a € 100 per tre giorni solari di ritardo al superamento della soglia individuata al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico per l’indicatore “RTC: Rispetto tempi concordati”;
o una penale pari allo 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera a) con un minimo di € 50 per ogni frazione di ritardo pari al 10% del tempo di realizzazione previsto al superamento della soglia individuata al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico per l’indicatore “TRLS: Tempo di rilascio”;
o per ogni ulteriore errore al superamento della soglia individuata al paragrafo
6.1 del Capitolato tecnico per l’indicatore “DIF: Difettosità del Software”: allo 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera a):
• relativamente al servizio di Manutenzione correttiva, Fondimpresa si riserva di applicare le seguenti penali;
o Tempi medi di intervento SW applicativo:
Criterio e valore minimo: tempo medio di intervento minore di 2 ore lavorative, dalla ricezione della chiamata di assistenza, documentata per riscontro dalla struttura preposta dall’affidatario = per ogni ora e/o frazione di 2 ore superiore al minimo verrà applicata una penale pari a € 20;
o Tempi medi ripristino (SW applicativo):
Criterio e valore minimo: tempo medio di ripristino minore di 4 ore lavorative dall'inizio dell'intervento per i "malfunzionamenti bloccanti", minore di 12 ore lavorative dall'inizio dell'intervento per i "malfunzionamenti non bloccanti" = per ogni ora e/o frazione di 2 ore superiore al minimo verrà applicata una penale pari € 20;
3. Tutte le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno
indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Nel caso di applicazione delle penali, Xxxxxxxxxxx potrà provvedere a recuperare l’importo sulla prima fattura in scadenza.
6. L’applicazione della penale non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
ARTICOLO 13
Sospensioni e proroghe
1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che è formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 20 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi, l’ANPAL e il Ministero del Lavoro, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 14
Verifiche e controllo sull’attività
1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, anche senza
preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Appaltatore e delle risorse professionali impiegate alle prescrizioni del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico, dell’Offerta tecnica e del presente contratto, sia presso la sede dei soggetti che ricevono le verifiche sia presso la sede dell’Affidatario medesimo.
2. Fondimpresa può effettuare le suddette attività sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.
3. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate da Fondimpresa al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti da Fondimpresa.
4. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento dei servizi Fondimpresa accertasse che gli stessi non risultino eseguiti a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
5. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, Xxxxxxxxxxx può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 20.
ARTICOLO 15
Subappalto - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
1. Al di fuori delle previsioni contemplate dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si
applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9238215031 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 16
Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 20.
ARTICOLO 17
Riservatezza e protezione dei dati
1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento dei servizi e della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’Affidatario sarà tenuto ad istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza.
3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 20, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. Il contratto comporta l’assunzione, da parte dell’Affidatario, del ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le cui relative obbligazioni sono più in dettaglio regolate nell’apposito atto di Designazione del Responsabile del
Trattamento - Data Protection Agreement (addendum al contratto), da intendersi quale parte integrante del contratto stesso.
ARTICOLO 18
Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario, e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
ARTICOLO 19
Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ARTICOLO 20
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
a) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
b) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
c) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
d) nei casi previsti dai precedenti articoli 11 comma 8, 13 comma 2, 14 comma 5, 16 comma 5;
e) nell’ipotesi previste di successivi artt. 23 e 26;
f) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto troverà applicazione l’art. 108, D.lgs. n. 50/2016. Il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 21
Interpello
1. Nelle ipotesi di cui all’art. 110 D.lgs. n. 50/2016 e in ogni caso di scioglimento, comunque determinato, del presente contratto, il Committente ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Affidatario in sede in offerta.
ARTICOLO 22
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 23
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136
1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che deve attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non può tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: 9238215031.
ARTICOLO 24
Spese contrattuali – Rimborso spese di pubblicazione
1. Sono a carico dell’Affidatario, e qualora anticipate dal Committente devono essere a quest’ultimo rimborsate, le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), sono a carico dell’Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione dell’Avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
L’importo di tali spese ammonta complessivamente ad € (………./00) e dovrà essere rimborsato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva mediante bonifico avente come beneficiario Fondimpresa, da effettuare sul conto corrente codice IBAN
XX00X0000000000000000000000 con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione Gara CIG 9238215031”.
ARTICOLO 25
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679
1. Fondimpresa, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Xxxxxxxxxxx ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxx.xx.
3. Ai sensi della normativa applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le opportune sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.
4. L’informativa completa per i fornitori e l’informativa generale sulla privacy di Fondimpresa sono disponibili nella sezione “Privacy” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 26
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001
1. L’Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità
amministrativa di Fondimpresa. Il Modello e il Codice Etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ sezione “Fondo trasparente”.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Il Committente L’Affidatario
( firma digitale ) ( firma digitale )
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 3 (Brevetti e diritti d’autore);
- art. 5 (Luogo di esecuzione del contratto);
- art. 6 (Variazioni del servizio e quinto d’obbligo);
- art. 7 (Durata del contratto);
- art. 8 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 9 (Modalità di pagamento);
- art. 11 (Collaudo e attestazione di regolare esecuzione - Verifica e controllo sull’attività - Verifica finale di conformità);
- art. 12 (Penali);
- art. 13 (Sospensione e proroghe);
- art. 14 (Verifiche e controllo sull’attività);
- art. 15 (Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito);
- art. 17 (Riservatezza e protezione dei dati);
- art. 18 (Recesso);
- art. 19 (Recesso per giusta causa);
- art. 20 (Risoluzione del contratto);
- art. 22 (Controversie);
- art. 24 (Spese contrattuali – Rimborso spese di pubblicazione);
- art. 25 (Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679);
- art. 26 (Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001).
L’Affidatario
( firma digitale )
Allegato n. 1: Garanzia fideiussoria Allegato n. 2: Disciplinare di gara Allegato n. 3: Capitolato Tecnico Allegato n. 4: DUVRI
Allegato n. 5: Offerta tecnica. Allegato n. 6: Offerta economica
Allegato n. 7: Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement (addendum al contratto)