Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 Clausole campione

Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. 1. L’Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex D.Lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa, del Codice Etico del Fondo. Il Modello e il Codice Etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ sezione “Fondo trasparente”.
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. 35.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Xxxxxx S.p.A.
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. L’Operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CNPADC consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’Operatore economico e la CNPADC . In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la CNPADC e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’Operatore economico, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla CNPADC, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell’Operatore economico medesimo; a tal fine dichiara e di aver provveduto a scaricare il medesimo dal sito internet della CNPADC al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx-xxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx-x-000/00.xxxx . In caso di inadempimento da parte dell’Operatore economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma, lì __/__/____. per il Consulente per la CNPADC
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. Art. 15 Controversie L’Affidatario Firmato digitalmente da: FERRANTI
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto il Consulente dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la CNPADC. A tal fine, prima della stipula del Contratto il Consulente ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito della CNPADC al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx cassa/cnpadc trasparente/codice etico. Il Consulente, per effetto della sottoscrizione della presente Contratto, si impegna ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale adottato dalla CNPADC per le parti di pertinenza della medesima. In caso di inadempimento da parte del Consulente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CNPADC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.