COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI BOLOGNA
(Provincia di Bologna)
FONDAZIONE XXXXX XXXXX XXXXXXX
Progettazione definitiva relativa all’intervento di ristrutturazione del coperto e di restauro della facciata di Xxxxxxx Xxxxxxx, xxx X.Xxxxxxx x. 00 xx Xxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
TITOLO I – PARTE GENERALE
Art. 1 – PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A) è redatto in conformità al D.Lgs 18/042016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e relativi Decreti Ministeriali applicativi, con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d’appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali della Fondazione Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, che dell’opera è la Stazione Appaltante.
Il Capitolato Speciale d’Appalto è composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli, Capitoli e Sezioni così come segue:
PARTE I
TITOLO I – PARTE GENERALE
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO III – CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE TITOLO IV – PREZZI
PARTE II
TITOLO I – PARTE GENERALE
TITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI CAPO I – OPERE EDILI
Sezione 1 MATERIALI Sezione 2 OPERE COMPIUTE
CAPO II – OPERE DI RESTAURO CAPO III – OPERE STRADALI
Sezione 1 MATERIALI Sezione 2 OPERE COMPIUTE
CAPO IV – IMPIANTI TECNOLOGICI
Sezione 1 MATERIALI
Sezione 2 OPERE COMPIUTE CAPO V – OPERE A VERDE
CAPO VI – OPERE DI FOGNATURA
e tutti gli articoli componenti il C.S.A. si intendono qui integralmente richiamati ancorché non facenti parte di questa stampa.
Non sono consentite modifiche o utilizzi di questo documento da parte di terzi che non siano autorizzati dalla Fondazione Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx.
Art. 2 – DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto viene indicato col nome di “Appaltatore” l’impresa alla quale sia stato aggiudicato l’appalto; col nome di “Fondazione” la Fondazione Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx; con “D.L.” l’ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante.
Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO
L’appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato anche nel relativo bando, nonché degli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'appaltatore deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, al fine di verificare le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'appaltatore deve infine effettuare una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Tutto quanto sopra dovrà risultare da apposita dichiarazione che deve essere fornita in sede di offerta secondo quanto previsto dal bando di gara.
Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI
L’impresa è tenuta contrattualmente all’esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto:
a) D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni;
c) dal D.M. 19 aprile 2000 n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici”, per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e per quanto non abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
d) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
e) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa ed alle disposizioni attualmente in vigore per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore degli Appalti e Concessioni di Lavori Pubblici
f) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/081 e ss. mm. e ii.; D.P.R. 302/5622 ; D.P.R. 303/56 art. 643; L. 123/074 e successive modifiche; D.Lgs. 17/20105; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);
g) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
h) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili;
i) dalle leggi e dai patti sindacali;
j) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
k) dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento dei Contratti, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Bologna;
l) dagli articoli della Legge 20/3/1865 n.2248 all. F sulle opere pubbliche, non espressamente abrogati dall’art. 358 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;
m) del DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti.
n) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”
o) Decreti attuativi dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016 in materia di “criteri ambientali minimi”
Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’appalto si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni vigenti.
L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Art. 5 – DOMICILIO - RECAPITO FISSO - RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI.
Per tutti gli effetti del contratto, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio in Bologna presso la propria residenza o sede legale in città, oppure presso la Fondazione.
L’Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la D.L.; a tal effetto, deve stabilire in Bologna un luogo centrale di sicuro recapito provvisto di telefono e darne immediata comunicazione alla D.L. stessa.
L’Appaltatore, qualunque sia la forma dell’impresa, potrà assolvere gli adempimenti amministrativi derivanti dall’appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura dovrà essere trasmessa alla Fondazione in originale o in copia autenticata).
1 Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Unico Testo Normativo su salute e sicurezza sul lavoro);
2 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
3 Norme generali per l’igiene del lavoro. Il D.P.R. è stato abrogato dal D.Lgs. n. 81/08 tranne l’art. 4 relativo alle
Ispezioni;
4 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia;
5 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli
ascensori;
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che la tesoreria effettui i pagamenti, indicando le persone autorizzate a riscuotere le somme dovute in acconto e a saldo secondo quanto disposto dall’art. 17.
La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone designate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata alla Fondazione. In difetto di tale notizia, la Fondazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all’appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o al domicilio letto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con magistero di ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.
TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Art. 6 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico.
Art. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara (per offerte al massimo ribasso) o i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore (per offerte a prezzi unitari);
- gli Elaborati Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco è riportato al Titolo III del presente Capitolato;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, i disegni dell’area di cantiere, il computo del costo della sicurezza; completano il PSC le eventuali proposte integrative presentate dall’Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/08, oltre al Piano Operativo di sicurezza predisposto dall’Appaltatore di cui ai medesimi articoli;
- DUVRI (Documento unico valutazione rischi e interferenza), nei casi previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 81/01
- il cronoprogramma del lavoro;
- polizze di garanzia
E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.
Art. 8 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art.48del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti .fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.
La garanzia provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto è regolata nel bando di gara di riferimento.
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Fondazione e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art 93 del D.Lgs 50/2016, cosi' come richiamato dal citato decreto art 103 c. 1 ultimo periodo.
Garanzia adempimenti previdenziali – assistenziali - assicurativi dei dipendenti
Ai sensi art 30 co 5 del D.Lgs 50/2016, su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze alla Fondazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
In caso di inadempienza, la Fondazione procederà nei confronti dell’appaltatore secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.
Garanzia pagamento rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.
Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori .
I massimali sono quelli di cui all'art 32 del presente Capitolato.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Polizza assicurativa per il periodo di garanzia
Come previsto dal comma 7 art 103 D.Lgs 50/2016, qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs 50/2016.
La firma del contratto d’appalto dovrà avvenire, decorso l'eventuale termine dilatorio qualora previsto in applicazione dell'art 32 co 9 e co 10 del D.Lgs 50/2016, entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art 32
c. 8 del D.Lgs 50/201.
Nel contratto sarà dato atto che l’impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nell'offerta tecnica ove presentata.
Per la stipulazione del contratto è necessario che l’impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni della Fondazione stessa:
- Composizione societaria, qualora la natura giuridica dell'aggiudicatario lo richieda, ai sensi del
D.P.C.M. 187/91;
- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all’Art.11 del presente Capitolato;
- Garanzie e coperture assicurative di cui all’Art. 8 del presente Capitolato;
- Ricevute attestanti l'avvenuto versamento delle spese connesse alla stipulazione del contratto, qualora dovute (bollo, registrazione, diritti di segreteria, rimborso spese pubblicazione bando).
Ad avvenuta stipulazione, la Fondazione provvederà alla registrazione dell’atto presso la competente Agenzia delle Entrate di Bologna, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell’Appaltatore.
Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l’Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire alla Fondazione copia dell’avvenuto pagamento.
Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs 50/2016
L’affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione della Fondazione conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, con riferimento alle lavorazioni elencate al Titolo III ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare nel rispetto dei limiti (30% dell'importo complessivo del contratto ) di cui al comma 2 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016;
- che non sussista in capo al subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del citato X.Xxx 50/2016 e che il medesimo risulti qualificato per l'esecuzione dei lavori oggetto del relativo subappalto ai sensi dell'art 84 del D.Lgs 50/2016 ovvero ai sensi dell'art 90 del DPR 207/2010.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l’arresto e l’ammenda ai sensi dell’art.21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all’aggiudicatario del cottimo. E’ data altresì alla Fondazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
L’Appaltatore ha l’obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di mano d'opera.
Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di mano d'opera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
In tali casi l'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall’art.3 comma 2 della L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.
L’Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha l’obbligo, ai sensi del comma 15 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L’Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi del comma 8 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cui al citato X.Xxx 50/2016 art 105 comma 13, lettere a) e c).
Art. 11 – MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs.81 del 9/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall'art. 89 del citato Decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore deve redigere e consegnare alla Fondazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Fondazione;
un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dello specifico cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Fondazione.
Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Fondazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall’Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.
Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d’avanzamento in proporzione percentuale all’avanzamento dei lavori.
Art. 12 – SPESE
1. Sono a carico dell’Appaltatore:
a) Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
b) Per gli affidamenti a seguito di procedura ad evidenza pubblica: i diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n.604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dalla Fondazione, vengono riportati in calce al contratto.
c) Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
d) Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli Artt. 8 e 32.
e) Le spese per l’applicazione del D.Lgs.81/08 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
f) Tutti gli oneri per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi, accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d’uso, mano d’opera, mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e comunque tutte le prove ed analisi ritenute idonee per stabilire l’idoneità dei materiali e di componenti;
g) Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si rendessero necessari.
h) Le spese per gli eventuali sezionamenti delle linee di trasporto pubblico quando i lavori interferiscono con queste.
i) Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell’Appaltatore.
j) Il pagamento del bollettino, qualora necessiti, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all’agibilità da parte dell'AUSL.
k) La corresponsione, qualora necessiti, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
l) Il pagamento all’ ISPESL del bollettino per l’omologazione degli impianti termici, a norma del D.P.R. del 01.12.1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
m) Gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari dalla Direzione Lavori onde consentire il collaudo degli impianti.
n) Le spese, se necessario, per l’accatastamento dell’opera oggetto dell’intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l’introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura Docfa, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve essere predisposto con anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita in pianta, la sagoma dell’edificio e il perimetro costituente il lotto edificato; l’accatastamento deve avvenire comunque entro 30 giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti “ abitabili o servibili all’uso”. Ad accatastamento avvenuto, la consegna alla Fondazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso della Fondazione.
o) Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.. e dal “Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione” Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche.
p) Le spese per la derattizzazione, prima dell’apertura del cantiere (con successivo controllo in corso d’opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifici oggetto d’intervento; la derattizzazione deve essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.
q) Le spese per la bonifica di locali oggetto d’intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
r) Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia più di 10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art.36-bis della L. 4/08/2006 n° 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."). L’obbligo di esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri.
s) Le spese relative a quant’altro previsto dall’Art. 24 del presente capitolato.
t) Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico all’appaltatore.
2. Sono a carico della Fondazione:
a) L’onere fiscale conseguente all’applicazione dell’I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell’appalto.
b) Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti dal capitolato speciale d’appalto, disposti dalla direzione lavori o dall’organo di collaudo, per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali i controlli di accettazione dei materiali da costruzione.
Art. 13 – CONSEGNA-INIZIO-TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI- PROROGHE-PENALI PER I RITARDI-PREMIO DI ACCELERAZIONE
La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, comunque entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.
Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l’Appaltatore, firmato da quest’ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. fisserà una nuova data, rimanendo la decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, la Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.
Nel caso la Fondazione per motivi di urgenza, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., reputi necessario procedere alla consegna dei lavori appena noti i risultati di gara e quindi prima della stipula del regolare contratto, la D.L. provvederà alla stesura di un “Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge”, previa consegna alla Fondazione da parte dell’Appaltatore della polizza assicurativa CAR di cui agli Artt. 8 e 32 del presente capitolato, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l’impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. Prima della consegna dei lavori dovrà inoltre essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore;
In casi particolari, la consegna dei lavori potrà avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l’Appaltatore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. L’Appaltatore è tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle aree o immobili disponibili.
Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Titolo III, si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.
Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.
E’ altresì’ contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell’Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera, i disegni di as built, la domanda e il pagamento dei bollettini all’ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell’appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non espressamente indicate.
La ultimazione dei lavori di appalto è subordinata pertanto alla compiutezza delle opere da realizzare e all’ottenimento da parte dell’impresa di quanto previsto nel rispetto delle norme contrattuali per dare l’opera finita a regola d’arte. La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito dell’accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori secondo quanto disposto dall’art. 199 del D.P.R. 207/2010.
Di conseguenza non sono giustificare richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri dell’appaltatore.
Con la dizione "giorni-consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.
L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche
L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Fondazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all’Appaltatore, è facoltà della Fondazione concedere proroghe al termine utile per l’ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta scritta e motivata dell’impresa, come ammesso dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; situazioni che determinano, per fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art 106 del D.Lgs 50/2016, ecc).
In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate le penali indicate esplicitamente al Titolo III, rimanendo salvo ed impregiudicato il diritto della Fondazione al risarcimento di eventuali danni.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo netto contrattuale, la Fondazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.
Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.
In casi particolari, che rendano particolarmente apprezzabile l’interesse ad anticipare la consegna dei lavori rispetto al termine previsto contrattualmente, la Fondazione può prevedere il riconoscimento di un premio all’Appaltatore per ogni giorno di anticipo, determinato secondo gli stessi criteri e nella stessa misura stabiliti per le penali di cui sopra (vedi Titolo III).
Art. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI
- RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE
L’Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell’opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’Art.11 del presente capitolato, dovrà presentare alla Fondazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresì è tenuto a considerare all’interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto all’interno del Cronoprogramma facente parte integrante del Contratto.
Tale programma, a cui l’Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L.. entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.
L'Appaltatore deve provvedere a fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.
Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all’Appaltatore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l’Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla
D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.
Come ammesso dall'art 107 del D.lgs 50/2016, La D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione o
la loro realizzazione a regola d’arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d’opera. Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art 107 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente ,potrà ordinare la sospensione dei lavori , disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.
Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l’imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell’Appaltatore e da questo sottoscritto. L’Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.
Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l’esecuzione dei lavori o comunque a 6 mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.
Per tutta la durata della sospensione l’impresa è tenuta alla custodia del cantiere; l’organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.
Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.
Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall’Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L’Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.
La sospensione comporta l’automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.
Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in questo articolo, si fa riferimento a quanto riportato all'art 107 del D.Lgs 50/2016 nonché al punto 7.4 dell'Appendice “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” del presente Capitolato d'Appalto.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.
Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte negli atti secondo quanto disposto al punto 7.3.2 dell'Appendice “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” del presente Capitolato d'Appalto.
Art. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall’art.132 del D.Lgs.163/06 comma 1 e successive modificazioni; tali varianti sono disposte dalla D.L. e preventivamente approvate dalla Fondazione.
Per le sole ipotesi sopra richiamate, la Fondazione, durante l’esecuzione dell’appalto, può ordinare all’Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto; l’Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’applicazione dell’art.161 comma 6 e dell’art. 163 (nuovi prezzi) del
D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, senza pretendere alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
La Fondazione potrà ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale e nel limite di un quinto dello stesso importo, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo d’indennizzo
Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall’Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L..
Nei casi d’assoluta urgenza, l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali della D.L.; in questi casi la Fondazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando all'Appaltatore le spese già sostenute all'atto della sospensione.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Tale importo non può superare il 50% del ribasso, ai sensi della L. 106/2011.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Fondazione, e l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirle, le varianti in aumento od in diminuzione ordinate dalla D.L. e finalizzate al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali alla natura dell’opera appaltata e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.
L’Appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione (ai sensi dell’art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs.163/2006) che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 162 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche.
In conseguenza di eventuali varianti o dell’applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell’opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell’opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati alla Fondazione, a cura dell’Appaltatore e con l’approvazione della D.L..
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, si valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l’Appaltatore ed approvati secondo quanto disposto dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Fondazione può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Art. 16 – REVISIONE DEI PREZZI
La Fondazione non procederà ad alcuna revisione dei prezzi
Potranno essere valutate esclusivamente le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento sulla base dei prezziari di cui all'art 23 c. 7 del citato D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della percentuale eccedente.
Art. 17 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE - PAGAMENTO DEL SALDO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e xx.xx. e ii., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l’indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso ter- mine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente, pertanto - qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi - procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Bologna.
Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 all'impresa spetta la corresponsione dell'anticipazione pari al 20(venti)% dell'importo contrattuale che viene erogata entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori e comunque solo dopo la data di stipula del contratto.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori, ; L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante, iai sensi del citato comma 18 dell'art 35 del D.Lgs 50/2016.
La liquidazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla stipula del contratto d'appalto anche nel caso in cui sia stata disposta la consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai
sensi dell'art. ,32 co 8 del D.Lgs 50/2016, il termine per la liquidazione decorre dalla data di stipula del contratto.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto per i lavori regolarmente eseguiti come previsto al Titolo III Art. 33 del presente capitolato.
Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull’importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all’Art. 8 del presente capitolato. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze alla Fondazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
In caso di inadempienza, la Fondazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno fatto richiesta nelle forme di legge, anche deducendone l’importo dalle ritenute di cui sopra.
In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la Fondazione Comunale, fermo restando la possibilità di valersi della garanzia definitiva come previsto dall’art.103 c. 2 del D.Lgs 50/2016, e di valutare se procedere alla risoluzione del contratto, procederà in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 art 30 c. 5 e c. 6. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell’impresa appaltatrice qualora venga accertata un’inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l’Appaltatore deve farsi carico dell’osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato.
Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili od impiantistiche, sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla DL e ultimate a regola d’arte.
Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola lavorazione di cui all’elenco descrittivo dei prezzi unitari, è da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario per dare l’opera compiuta a regola d’arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro subordinato.
Per quanto riguarda il tempo utile e l’accertamento della ultimazione dei lavori si rinvia al dettaglio di cui all’art. 13 del presente capitolato.
Redatto il certificato di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato l’ultimo acconto, tenuto conto del ribasso e delle ritenute stabilite.
Il conto finale sarà accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all’esecuzione dei lavori stessi, con allegata la documentazione prevista dal Punto 9.2 dell'Appendice “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Il Responsabile del procedimento invita l’Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall’invito.
L’Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
all’art. 208 del D.Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 205 dello stesso decreto legislativo.
Nel caso l’Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.
L'emissione dei certificati di pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti avverranno, fermo restando le verifiche previste, ai sensi di quanto disposto dall'art 102 del D.Lgs 50/2016, nonché dal punto 9.2 del dell'Appendice “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” del presente Capitolato Speciale d'Appalto con le seguenti modalità:
- emissione, a cura del RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti: entro 7 giorni dal rilascio dello Stato Avanzamento Lavori;
- emissione, a cura del RUP, del certificato di pagamento relativo al saldo non oltre il 90° giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- emissione, a cura della Stazione Appaltante, del mandato di pagamento, previo verifica della regolarità contributiva , entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 18 – RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro i termini previsti dall'art 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dall'articolo 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i trenta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo
17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i trenta giorni dal termine stesso.
Art. 19 – MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM- PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA
Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.
Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, la Fondazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione.
Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia alla Fondazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
Il collaudo / regolare esecuzione deve avere luogo, fatto salvo quanto previsto dall'art 102 c. 3 del D.Lgs 50/2016, non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all’art. 229 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dall’emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.
Il certificato di collaudo viene trasmesso all’Appaltatore per la sua accettazione; l’Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate.
Si procederà al collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore in corso d’opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell’Appaltatore.
Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d’opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili. Nel caso che l’Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il Collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’Appaltatore.
Finché non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, la Fondazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell’art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
Redatto il certificato di ultimazione dei lavori la Fondazione provvede alla pubblicazione, qualora necessiti, degli “avvisi ad opponendum” per permettere a coloro che vantano crediti verso l’Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dalla Fondazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.
Qualora la Fondazione abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.
Art. 20 – DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l’Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la D.L. redigerà un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l’eventuale negligenza od omissione di cautele. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.
Art. 21 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016 l’Appaltatore può cedere il credito vantato nei confronti della Fondazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91.
La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata alla Fondazione.
La Fondazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Fondazione.
La Fondazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell’Appaltatore di tutti o parte dei crediti che
dovranno giungere a maturazione; in ogni caso la Fondazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 22 – RECESSO-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Fondazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, come stabilito dall'art 109 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.
L’esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all’Appaltatore, con preavviso di almeno 20 giorni.
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art 108 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.
La Fondazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e nei seguenti casi:
− Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;
− Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere;
− Subappalto non autorizzato;
− Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale;
In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati alla Fondazione.
Art. 23 – CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE
In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell’esecuzione dei lavori e fatto salvo quanto previsto dall'art 207 del D.Lgs 50/2016 e conformemente a quanto indicato al punto 7.3.2 dell'Appendice “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” del presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
La D.L. redige in contraddittorio con l’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
In funzione di quanto disposto dall’art. 205 c. 1 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato, procede ai sensi del comma 5 del citato art 205.
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto il foro competente è quello di Bologna.
Art. 24 – DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI
1. Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.
2. Si intendono pertanto di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell’elenco prezzi che dell’offerta presentata:
A) Organizzazione di cantiere
3. L’installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprietà della Fondazione o di altre ditte aggiudicatarie di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;
4. Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all’interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione alla Fondazione a lavori finiti;
5. La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell’impresa o da altra persona idonea e qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.. Il Direttore del cantiere, che dovrà garantire un’assidua presenza in cantiere, assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell’organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Tutte le comunicazioni che la Fondazione trasmetterà al Direttore del Cantiere si intendono come portate a conoscenza dell’Impresa. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, la Fondazione può esigere la sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore;
6. Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose, durante l’esecuzione dell’appalto, nonché l’onere per l’eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
7. L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l’installazione dei ponteggi, l’utilizzo dei mezzi d'opera e di quant’altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti;
8. L’allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. I residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell’appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le “Direttive e specifiche tecniche di attuazione” a corredo dell’Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna ,di cui all’art. 4 del presente capitolato , e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall’avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui al D.Lgs.n.22 del 05.02.1997 art.7 capo 4, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;
9. Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l’attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant’altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
10. L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;
11. La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;
12. L’esecuzione di tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico;
13. L’esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;
14. Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;
15. Gli oneri derivanti all’impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
16. La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L.. per errori o variazioni arbitrarie dell’impresa;
17. La fornitura e l’esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le indicazioni circa l’opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione dalla D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L.., l’eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m.3,00x2,00 rappresentante l’opera finita. In caso di lavori su strade comunali, dovranno essere inoltre apposti gli appositi cartelli del tipo approvato con la Determinazione Dirigenziale Comunale P.G. n.205689/2003. Il modello approvato dal Comune dovrà essere stampato in formato A3 verticale, ossia 297x420 mm, con stampante a colori o comunque su fondo giallo, e dovrà essere applicato con le seguenti modalità: dovrà essere apposto un cartello per ognuna delle testate del cantiere e inoltre almeno un cartello ogni 20 m. lungo il lato longitudinale del cantiere stesso. In alternativa al modello predisposto dal Comune di Bologna, per cantieri di durata superiore a 7 giorni, potrà essere utilizzato il modello di cui all’art. 30 del D.P.R. 495/92 (fig. II.382).I cartelli di cui sopra potranno essere apposti solo in seguito all’ottenimento dell’atto autorizzativo all’effettuazione dei lavori su strada comunale.
18. L’eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L.;
19. L’eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello a quello adottato dal Comune di Bologna, in numero e collocazione a scelta della D.L..Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L.;
20. La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve
avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;
21. La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
22. La consegna alla Fondazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura (indicati per quantità e qualità dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione.
23. La derattizzazione dell’area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d’intervento e la bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfestazione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.
B) Rapporti con la stazione appaltante
1. Predisporre, per i componenti l’ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.);
2. In presenza di impianti, la consegna alla Fondazione della dichiarazione di conformità dell’impianto dopo il collaudo dello stesso;
3. La fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione della D.L., ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori;
4. Qualora la Fondazione abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato prima dell’emissione del certificato di collaudo, la stessa può procedere secondo quanto disposto dall’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e xx.xx. ii.;
5. L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L.. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all’impiego della mano d’opera in cantiere; L’impresa appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno l’obbligo di tenere in cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e aggiornati , riferiti al cantiere in oggetto. L’appaltatore ha l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinchè la Stazione Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche senza preavviso. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa è obbligata a trasmettere al Responsabile Unico del procedimento che riveste altresì il ruolo di Responsabile dei lavori, l’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L’impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel capitolato speciale d’xxxxxxx.Xx personale occupato nel cantiere edile sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall’art.36-bis della Legge n° 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel cantieri. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
6. La comunicazione alla Fondazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere;
7. La fornitura alla Fondazione di tutte le tavole progettuali aggiornate “as built” complete delle destinazioni d’uso dei locali e del sovraccarico accidentale dei solai ecc… ciò con riferimento anche agli impianti;
8. L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti alla Fondazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti alla Fondazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L.;
9. La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane della Fondazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L..;
10. La Fondazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l’esecuzione delle opere, al fine dell’installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l’impresa.
11. La consegna da parte dell’installatore della dichiarazione di conformità - equivalente ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 all’omologazione dell’impianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati necessari per la trasmissione all’ISPESL e all’Azienda USL della dichiarazione di conformità medesima.
12. La presentazione all’ISPESL della pratica per l’omologazione di apparecchi ed impianti a pressione, oneri inclusi, di potenzialità superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori e secondo l’iter vigente all’interno del Settore LL.PP.. Ai sensi del DM. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, è la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell’ottenimento dell’omologazione; pertanto qualora l’Installatore non coincida con l’Appaltatore, quest’ultimo, in qualità di titolare del contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante.
13. In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme elevatrici per disabili, la consegna alla Fondazione della dichiarazione CE dell’installatore di conformità di cui all’art. 6 comma 5 del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di installazione e per l’assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere necessario per consentire l’utilizzo dell’impianto.
14. La consegna alla Fondazione di tutte le documentazioni, certificazioni, conformità previste per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei VV.F. necessari per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto.
15. La consegna alla Fondazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per l’ottenimento del Certificato di Agibilità, ivi compresa la dichiarazione attestante l’esecuzione delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti.
16. La trasmissione alla Fondazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformità edilizia dell’opera realizzata.
17. Consegna alla D.L. di campionatura dei materiale con ampio anticipo sulla posa.
18. Consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di corretta posa.
C) Rapporto con altre Ditte esecutrici
L’Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l’accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto della Fondazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;
2. Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Fondazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.
D) Rapporti con le maestranze
L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1. L’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti della Fondazione, dell’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti della Fondazione;
2. L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;
3. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell’Art.12 del presente capitolato, é stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Titolo IV, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato
TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE
Art. 25 – OGGETTO DELL’APPALTO
Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in conformità agli elaborati progettuali ad esso allegati, l'appalto ha per oggetto l’intervento di ristrutturazione del coperto e di restauro della facciata di Palazzo Melloni
Art. 26 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
1. Per una corretta ed esaustiva descrizione delle opere oggetto dell’Appalto si rimanda a tutti gli elaborati che sono allegati al presente Capitolato ed elencati in calce allo stesso. In via breve si tratta della realizzazione di tutte le opere necessarie per la ristrutturazione completa della copertura e per il restauro della facciata di Palazzo Melloni
2. Per lavori di impiantistica riconducibili al DM 37 del 22/1/2008, l’impresa che eseguirà i lavori dovrà essere in possesso della relativa abilitazione, ai sensi della stessa legge.
Art. 27 – SUPERFICI
Superfici | MQ |
A. Superficie complessiva compresa dall’area di cantiere | 2.000 |
B. Superficie complessiva d’intervento | 1000 |
di cui: | |
B.1-Superficie esterna | 1000 |
B.2-Superficie coperta | 1000 |
Art. 28 – CANTIERABILITA’ E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO
1. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, l’Appaltatore dichiara di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisionali necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, degli impianti da installare sia per la conduzione dei lavori che nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. L’intero intervento sarà realizzato all’interno del lotto di proprietà del Comune, e potrà quindi garantirne la completa autonomia rispetto a vincoli esterni.
3. Particolare attenzione dovrà essere posta all’accessibilità al lotto dalla viabilità di collegamento, che dovrà essere dotata di idonei sistemi di controllo e pulizia dei mezzi.
4. L’area sarà debitamente recintata e chiusa.
Art. 29 – AMMONTARE DELL’APPALTO - RIEPILOGO DEI LAVORI - COSTO DELLA SICUREZZA
Art.29.A – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. Le cifre dei prospetti che seguono, relative agli importi dei lavori a misura ed a corpo, possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantità, fermo restando l’importo
contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel rispetto della normativa di cui all’art.132 de D.Lgs.163/06 e successive modificazioni.
2. In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’Art.11 del presente capitolato, proposte dall’impresa ed accettate dal Coordinatore per l’esecuzione, potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.
3. L'importo complessivo dell’appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito ed ammonta a EURO 715.000 (settecentoquindicimila))
4. Le lavorazioni di cui al riepilogo dell’ammontare dell’appalto sono quelle omogenee ai fini delle varianti di cui all’art. 43 del Regolamento, comma 8 D.P.R. 207/2010; Le categorie delle opere e dei lavori indicate nel riepilogo sono quelle di riferimento indicate nell’All. “A” del Regolamento (D.P.R. 207/2010) necessarie per la qualificazione delle imprese e in ottemperanza all’art.2, comma 1 del citato Regolamento
Art. 29.B – RIEPILOGO DEI LAVORI
Lavori a misura e a corpo
Opere Edili euro 690.000
Costo della sicurezza 35.000
Sommano euro 715.000
Art. 29.C – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI
1. Per “costi della sicurezza” specifici si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.
2. Dai costi della sicurezza specifici sono esclusi i costi generali (oneri) della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell’ambito applicativo del D.Lgs. 81/08, dipendenti da
scelte e valutazione proprie dell’impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.
3. L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.
4. Il costo della sicurezza verrà liquidato nei singoli stati d’avanzamento, unitamente all’ammontare dei lavori a misura, a corpo e in economia, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.
Art. 30 – ELENCO LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI
Ai fini del subappalto, si elencano di seguito le categorie di opere necessarie per l’esecuzione dei lavori, riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all’All. “A” del Regolamento (D.P.R. 207/2010).
Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art 105
c. 2 del D.Lgs 50/2016, la quota max subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo art 105, in
presenza di opere riconducibili alle categorie “superspecializzate” (cd “SIOS”) di cui all'art 89 co 11 del D.Lgs 50/2016 ciascuna di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto
Categoria E08 I/c | Lavorazione Lavori edili | Importo complessivo € 715.000 |
Art. 31 – TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (Art. 13 del presente capitolato) viene stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.
Art. 32 – POLIZZE ASSICURATIVE
1. Polizza CAR
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza “Tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:
Opere ed impianti permanenti e temporanei: EURO 1.000.000 Massimale per sinistro EURO 1.000.000
La polizza CAR dovrà essere preventivamente accettata dalla Fondazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori.
La copertura assicurativa dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non deve comportare l’inefficacia della garanzia (art. 125 comma 5 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni).
L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia alla Fondazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona.
Art. 33 – RATA DI ACCONTO - FATTURAZIONE
I SAL verranno emessi con cadenza bimestrale, dalla data in cui è avvenuta la consegna dei lavori.
Le lavorazioni soggette a certificazione, conformità e omologazione di legge, disegni “as- built”, anche se non espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono liquidate sulla base dell’art. 17 del presente capitolato e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla “Parte II” del presente Capitolato.
Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudo – il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:
− Codice IPA
− CIG
− CUP
− Codice Intervento
− Impegno
− Codice beneficiario
Le fatture, intestate alla FONDAZIONE XXXXX XXXXX XXXXXXX, dovranno necessariamente contenere:
− L’indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale e dedicato come meglio esplicitato nell’art. 17 del presente capitolato;
− Gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura della Fondazione.
Art. 34 – PENALI
La penalità per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato), viene stabilita in:
EURO 500 (cinquecento euro)
Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore. Inoltre rimane salvo ed impregiudicato il diritto della Fondazione al risarcimento di eventuali danni.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’importo netto contrattuale, la Fondazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.
Art. 35 – PREMIO DI ACCELERAZIONE
(non previsto)
Art. 36 – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO/ CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
(vedi art. 19)
Art. 37 – ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL’APPALTATORE
1. Le aliquote per le spese generali e per l’utile dell’Appaltatore vengono fissate nella seguente misura:
Spese generali 13% (tredici per cento)
Utile dell'Appaltatore 10% (dieci per cento)
Art. 38 – ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati progettuali allegati.
DG | DOCUMENTALI GENERALI | |||
01 | Relazione tecnica generale | |||
02 | Documentazione fotografica |
03 | Schema di contratto | |||
04 | Capitolato Speciale di Appalto | |||
05 | Elenco prezzi unitari | |||
06 | Computo metrico | |||
07 | Computo metrico estimativo | |||
08 | Quadro economico riepilogativo | |||
09 | Piano di sicurezza e coordinamento |
TITOLO IV - PREZZI
Art. 39 – PREMESSA
Agli atti della Fondazione è depositato il Capitolato Speciale d’Appalto di cui è parte integrante l’elenco dei prezzi unitari (EPU), così come normato all’art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 da utilizzare quale riferimento per la formulazione di eventuali nuovi prezzi .
Art. 40 – CRITERI MODALITA’ SELEZIONE OFFERTE
PREZZI A BASE D’APPALTO
I prezzi unitari sui quali la ditta appaltatrice offre il proprio ribasso sono contenuti nell’allegato elenco prezzi facente parte del progetto appaltato e il medesimo ribasso viene offerto dall’appaltatore anche in riferimento agli eventuali ulteriori prezzi unitari desunti dall’EPU per la formulazione di nuovi prezzi.
I prezzi unitari delle opere compiute a misura o a corpo, sono da intendersi comprensivi di fornitura dei materiali, di noleggi, di mezzi d'opera, di trasporto, di ponteggi e opere provvisionali, della mano d’opera e di tutti gli oneri e spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e prescrizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto; sono altresì compresi nei prezzi unitari i costi diretti, ovvero gli oneri generali per la salute e sicurezza dei lavoratori insiti in ciascuna lavorazione, nonché l’aliquota del 13% per spese generali e l’aliquota del 10% per gli utili dell’appaltatore, al netto del costo della sicurezza specifico previsto dal PSC (non soggetti a ribasso).
L’offerta al massimo ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara così come esplicitato nel quadro riepilogativo di cui all’art. 29 comma B deve indicare il ribasso percentuale da applicare all’importo complessivo.
L’offerta al massimo ribasso sul prezzo a misura posto a base di gara così come esplicitato nel quadro riepilogativo di cui all’art. 29 comma B deve indicare il ribasso percentuale da applicare alle singole lavorazioni.
Il costo della sicurezza, specifico, stimato separatamente dall’importo a base di gara, è evidenziato nel riepilogo dei lavori di cui all’art. 29 comma B, e il relativo computo metrico viene allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento, cui si rinvia per il dettaglio. Nei casi esclusi dalla predisposizione della stazione appaltante del PSC, l’impresa è tenuta a presentare proprio PSS e POS nei modi già definiti.
Si precisa in merito quanto segue:
- che i prezzi offerti relativamente ai materiali forniti sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera, compresa la loro eventuale consegna temporanea presso il magazzino comunale che verrà indicato dalla D.L. ed il successivo ritrasporto in cantiere, nonché gli oneri relativi al loro carico e scarico;
- che i prezzi offerti relativi ai lavori finiti si intendono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, aggottamenti, indennizzi a terzi, tasse, bonifica da ratti e piccioni degli immobili oggetto d’intervento, ripristini (compreso l’eventuale ripristino delle sistemazioni a verde che si rendesse necessario a fine lavori), pulizie finali, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte, nonché per la loro manutenzione fino al collaudo;
- che il prezzo relativo alle prestazioni di mano d’opera verrà desunto dalle tabelle del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche in vigore al momento dell’erogazione della prestazione, detratto il ribasso complessivo indicato
dall’Appaltatore e risultante in calce alla “lista delle categorie” applicato alle sole quote di spese generali (13%) ed utile dell’impresa (10%);
- che i prezzi per lavori completi a misura si intendono comprensivi di ogni spesa e onere relativo a certificazioni , omologazioni, dichiarazioni di conformita’, dichiarazioni di corretta posa in opera, disegni di “as-built” e di tutto quanto necessario nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente indicato
- che i prezzi relativi ai materiali, noli, attrezzature saranno quelli dell’elenco prezzi comunale EPU ai quali andrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore (criterio xxxxxxx xxxxxxx su elenco prezzi), ovvero il ribasso medio risultante dalla medesima offerta (criterio offerta prezzi unitari).
- che i materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e risultare della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione della D.L., accettazione che si intende definitiva solamente dopo la loro posa in opera, restando xxxxx i diritti della Fondazione in sede di collaudo;
- che per quanto concerne gli articoli che prevedono alternative in merito alle caratteristiche di materiali e apparecchiature, nonché modalità esecutive dei lavori, le scelte verranno effettuate dalla Direzione dei Lavori.
I lavori, le somministrazioni e tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno liquidati esclusivamente in base al ribasso percentuale offerto (criterio massimo ribasso su elenco prezzi), ovvero al valore dei rispettivi prezzi unitari offerti (criterio offerta a prezzi unitari).
PARTE II
TITOLO I – PARTE GENERALE Art. 41 - NOTA INTRODUTTIVA
1. La PARTE II del Capitolato speciale d’appalto della Fondazione è composta dagli articoli facenti parte del Titolo I° - “PARTE GENERALE” oltre agli articoli in cui è suddiviso il Titolo II° - “PRESCRIZIONI TECNICHE” , quest’ultimo suddiviso in Capitoli e Sezioni inerenti le opere finite e materiali afferenti alle diverse tipologie di opere pubbliche qui integralmente richiamate anche se non fisicamente allegate al fascicolo.
2. Per la definizione completa delle prescrizioni tecniche si deve fare riferimento alle schede delle opere compiute e dei materiali che compongono questo CSA, oltreché alle descrizioni offerte nell’Elenco Prezzi Unitari che riferiscono alle lavorazioni di elenco prezzi.
3. Le normative riportate nella presente scheda, come pure nelle schede allegate, costituiscono un elenco indicativo di riferimento non esaustivo delle principali norme di riferimento cui l’appaltatore deve attenersi.
4. Il presente CSA PARTE II rimane subordinato alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia edilizia.
Art. 42 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE
Lavori Pubblici
D.M. 19.04.2000 n.145 e successive modificazioni e integrazioni- Nuovo capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, per quanto non abrogato.
X.Xx.vo 12.04.2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni e integrazioni.
DPR 05.10.2010 n.207 - Regolamento di attuazione Codice dei Contratti e successive modificazioni e integrazioni.
L. 12.07.2011 n.106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
L. 22.12.2011 n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
X.Xxx 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e relativi Decreti Ministeriali applicativi,
Sicurezza e salute nei cantieri
D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni – Testo unico sulla sicurezza
Materia tecnica per l’edilizia e per le costruzioni in zone sismiche.
D.M. 18/12/1975 e successive modificazioni e integrazioni – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica.
DPR 6.06.2001 n.380– Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato da D.L. n.301/2002.
D.M. 14.01.2008– Norme tecniche per le costruzioni
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/02/2009 n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui la DM 14.01.2008.
Sicurezza degli impianti, contenimento del consumo energetico e certificazione energetica degli edifici.
Legge 9 gennaio 1991 n.10-Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e successive modificazioni;
D.P.R. n° 327 del 08/06/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
D.M. Infrastrutture e Trasporti 27 luglio 2005 e DPR n. 412 del 26 agosto 1993- Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici……
D.Lgs 19.08.2005 n.192-Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Barriere architettoniche
D.L. n° 390 del 05/09/1988 – Disposizioni urgenti per l’edilizia scolastica.
D. MIN. LL. PP. n° 236 del 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Legge 9 gennaio 1989 n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
D.P.R. n° 503 del 24/07/1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Beni culturali
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42- Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni e integrazioni
Materia ambientale
D.Lgs.3 aprile 2006 n.152-Norme in materia ambientale e successive modificazioni e integrazioni.
L. n° 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico.
D.P.C.M. 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Antincendio.
DM 26/08/1992 – Regola tecnica di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
D.P.R. 30/06/1995 n. 418 – Regolamento contenente norme di soicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi.
DM 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005.
D.P.R. 01/08/2011 n. 151 – Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi……
REGIONALE
L.R. ER 30 luglio 2013 n.15 – Semplificazione della disciplina edilizia
L.R. ER 21 ottobre 2004 n.23-Vigilanza e controllo dell’attività edilizia
L.R. ER 30 ottobre 2008 n. 19 – Norme per la riduzione del rischio sismico
COMUNALE
Regolamento urbanistico edilizio (RUE) - Norme di principio e di dettaglio
Piano strutturale Comune (PSC)
Regolamento di Igiene per tutela della salute e dell’ambiente (inquinamento acustico, gestione dei rifiuti, ecc.)
Regolamento territorio e urbanistica (fognature, verde, sottosuolo, ecc.)
Regolamento per la gestione dei materiali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione.
Regolamento di fognatura.
Regolamento per l’esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale.
Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone.
NORME UNI
Oltre quanto esplicitamente previsto dalle normative e dai regolamenti sopra riportati i lavori dovranno essere rispondenti alle norme UNI – EN – ISO – CEI nelle versioni più recenti, ove queste siano richieste.
TITOLO II – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI Art. 43 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI EDILIZIA
1. Nel panorama delle norme tecniche, il riferimento è alle direttive europee con valore di prescrizione cogente quando rese obbligatorie da norme nazionali; eventuali norme in conflitto vengono ritirate.
2. Per quanto riguarda approfondimenti sulle norme UNI si rinvia alle schede specifiche delle opere compiute e dei materiali, precisando che, oltre alle norme rese cogenti a livello nazionale, in generale esse costituiscono riferimento di buona norma, per quanto riguarda la terminologia e la classificazione dei materiali e delle lavorazioni.
3. Qualora la DL ritenga di richiedere prove su materiali e opere compiute in assenza di disposizioni di legge nazionali sulle modalità di prova, si fa riferimento a quelle previste dalle norme UNI.
4. I prodotti da costruzione da impiegare, incorporare ed assemblare in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile, debbono essere marcati CE, secondo le modalità previste nelle schede sui materiali del presente capitolato.
5. In base alle Norme tecniche per le costruzioni, il Progettista di concerto con il Committente, avrà dichiarato in sede di progetto la vita utile della struttura da realizzare in funzione delle due classi di importanza; pertanto l’Appaltatore dovrà adempiere al grado di sicurezza e alle condizioni stabilite all’uopo in sede di progetto.
6. Relativamente al richiamo al “Servizio Tecnico Centrale”, per esso ci si riferisce ad un organo della Presidenza Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, cui è garantita l’indipendenza di giudizio e di valutazione, l’autonomia funzionale, organizzativa e tecnico-scientifica.
7. Il Servizio Tecnico Centrale opera nei settori della certificazione dei materiali da costruzione e abilitazione degli organismi di ispezione e vigilanza, certificazione e prova in particolare in merito a:
a) rilascio di benestare tecnico europeo dei prodotti e dei sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, relativamente al requisito essenziale n.1 “Resistenza meccanica e stabilità”.
b) attività di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova;
c) rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali ed ai laboratori di prove geotecniche;
d) qualificazione dei prodotti siderurgici;
e) deposito della documentazione ed autorizzazione di manufatti prefabbricati;
f) certificazione di idoneità tecnica di sistemi costruttivi.
Art. 43.A - NORME PER OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA METALLICA
1. Il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, ciascuno per la parte di sua competenza hanno la responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati , della posa in opera.
Art. 43.B - NORME PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. Le disposizioni circa il superamento delle barriere architettoniche, sono richiamate nella norma, in particolare riguardano le regole negli edifici privati, negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
2. Nel caso in cui sia previsto dalle normative il rispetto delle prescrizioni di legge sull’eliminazione delle barriere architettoniche, l’Appaltatore è tenuto ad osservare quanto previsto da tali normative, come meglio specificato nelle schede delle singole lavorazioni di questo Capitolato.
Art. 43.C - PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE
1. Le prescrizioni per la progettazione in presenza di azioni sismiche, in particolare per le nuove opere.
2. Le norme inerenti l’argomento riguardano anche la valutazione della sicurezza e la progettazione di interventi di consolidamento, riparazione , miglioramento ed adeguamento di strutture esistenti. Le norme hanno per obbiettivo la salvaguardia della vita umana, la limitazione dei danni, il mantenimento della funzionalità delle strutture essenziali agli interventi di protezione civile.
3. Le costruzioni sono dotate di un livello di protezione antisismica differenziato in funzione della loro importanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze più o meno gravi di un loro danneggiamento per effetto di un evento sismico; in sede di progettazione pertanto sarà stata definita la classe di importanza dell’opera e associato il relativo livello di protezione, in relazione all’interesse strategico per funzioni di protezione civile, alla necessità di funzionalità durante gli eventi sismici, alle conseguenze di un eventuale collasso.
4. Il testo unico specifica le norme per le costruzioni sismiche, della vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, della repressione delle violazioni, e delle disposizioni finali.
Art. 43.D - NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
1. L’esecuzione delle opere edili hanno con l’impiantistica un intreccio costante sino dalla fase progettuale;
2. in particolare per quanto di propria competenza, la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, dovranno attenersi alle disposizioni normative e legislative inerenti la installazione degli impianti, il collaudo e le relative verifiche, i successivi adempimenti, quali la corretta compilazione delle dichiarazioni di conformità e del certificato di agibilità.
3. Fanno inoltre parte integrante del presente Capitolato tutte le disposizioni specifiche della Parte II degli impianti cui si rinvia per il dettaglio.
Art. 43.E - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché la manutenzione degli impianti esistenti, sono regolati dalle norme vigenti che comprendono tra l’altro, le disposizioni per la certificazione energetica degli edifici e per l’esercizio e la manutenzione degli impianti.
Art. 44 - CRITERI DI MISURAZIONE
1. La compilazione dei libretti delle misure con l’utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, avviene attraverso la registrazione delle misure effettuate in cantiere in contraddittorio con l’impresa; i brogliacci delle misure, i rilievi, le fotografie, i campioni, le schede dei materiali e quant’altro necessario, unitamente al giornale dei lavori, fanno parte integrante della contabilità delle opere ; pertanto i brogliacci debbono essere redatti in duplice copia e firmati congiuntamente dall’impresa e dalla DL, di cui quest’ultima trattiene la stesura in originale.
Art. 44.A - MATERIALI, SEMILAVORATI, FORNITURE, NOLI E TRASPORTI
1. I materiali in fornitura sono misurati con metodi geometrici, a peso od a corpo, secondo le prescrizioni indicate nell'elenco prezzi e nelle schede specifiche del presente capitolato.
2. Nei prezzi di elenco sono comprese tutte le operazioni atte a rendere possibile la misurazione nel modo stabilito. I materiali da computarsi in ragione del loro peso vengono pesati, a spese dell'Appaltatore, alla pesa pubblica, in cantiere e mediante il DDT(documento di trasposto) comunque sono computati nella misura dell’effettivo impiego; il DDT deve essere emesso dal venditore in due esemplari prima dell'inizio del trasporto o del trasporto; una delle due copie può, o scortare la merce o essere spedita all'acquirente.
3. Tutti i materiali, i semilavorati, i prodotti assemblati da posare in opera, entrano in cantiere accompagnati dalle bolle e dal documento di trasporto, e da ogni altra attestazione richiesta dalle norme onde consentire al DdL di eseguire il controllo di accettazione in cantiere .
4. La misurazione o la pesatura dei materiali non implica l'accettazione dei materiali stessi che possono essere rifiutati dal Direttore dei Lavori, se riscontrati non corrispondenti a quanto prescritto, nel caso devono essere allontanati dall’appaltatore.
5. I materiali si intendono sempre approvvigionati in cantiere, sia per forniture, come di lavori a misura o a corpo, purché accettati dalla D.L., possono essere accreditati all'Appaltatore, fino alla concorrenza della metà del loro valore computato secondo i prezzi di elenco delle forniture o, in mancanza di questi, discrezionalmente dalla DL.
6. Ad avvenuta posa in opera e ad accertamento della regola d’arte, si compensano i materiali nelle quantità effettivamente impiegate.
7. Materiali forniti dalla Fondazione: la Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di fornire qualsiasi genere di materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta posa in opera dei suddetti materiali con le modalità stabilite dal presente capitolato, senza poter pretendere alcun compenso od indennizzo per la fornitura. In tale caso si corrispondono solamente i compensi previsti nell'elenco dei prezzi per gli oneri derivanti dalla posa in opera a regola d’arte e il trasporto a piè d’opera, qualora non compreso nella fornitura.
8. Per i noli e i trasporti si intende il compenso del nolo per il tempo di effettivo impiego, compreso operatore (nolo a caldo), manovratore e mano d’opera per montaggio e smontaggio, salvo diversa esplicita indicazione nella voce di elenco prezzi (ad es. nolo “a freddo” ossia escluso operatore).
Art. 44.B - MANO D’OPERA
1. Per i lavori in economia previsti nei quadri economici, la mano d’opera si compensa sulla base dei bollettini ufficiali della Commissione Regionale per il rilevamento del costo della mano d’opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli del Ministero delle Infrastrutture, in cui si realizza l’opera per le ore effettivamente impiegate.
Art. 44.C - OPERE COMPIUTE
1. Per i lavori a misura le quantità eseguite sono determinate, a seconda delle rispettive indicazioni dell'elenco dei prezzi, a misura, a peso, o a numero, nelle quantità reali effettivamente eseguite (secondo le ordinazioni) e con misure geometriche, escluso qualsiasi altro metodo, se non espressamente indicato nella descrizione dell'articolo d'elenco.
2. Per i lavori a corpo ( o a forfait) la contabilizzazione si effettua sulla base degli elaborati di progetto esecutivo e il prezzo convenuto resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori, salvo l’aggiornamento dei prezzi nei limiti della legge o nel caso si rendessero necessarie varianti durante il corso dei lavori.
3. Gli importi da corrispondere in corso d’opera sono determinati mediante aliquote percentuali sull’ammontare complessivo dell’intervento, distinte nelle componenti principali e relative alle quote effettivamente eseguite, secondo quanto iscritto al capo D, subordinatamente dall'elenco dei prezzi di cui al capo E.
4. Le singole voci di cui alla Parte I, Titolo IV “elenco prezzi”, si intendono in sé compiute e ultimate a regola d’arte e sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori, qualora accettate dalla DL.
5. L'Appaltatore deve in tempo opportuno richiedere alla D. L. di eseguire in contraddittorio la misurazione di quei lavori, noli e forniture che nel prosieguo dei lavori non si potrebbero più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di procedere a demolizioni o collocazioni in opera, rimanendo convenuto che, se per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, talune quantità non fossero esattamente accertate, l'Appaltatore deve accettarne la valutazione fatta dalla D.L. e sottostare a tutte le spese, opere di assaggio, rimozione, ripristino, nonché ai danni che per la tardiva ricognizione possano derivargli.
6. Nei prodotti fra grandezze lineari per ottenere misure di superfici e volumi, si terrà conto rispettivamente di due e tre cifre decimali, sempre salvo diverse indicazioni.
Art. 44.D - DEFINIZIONI COMUNI DEI CRITERI DI MISURAZIONE
1. Misurazione “netta”
Nella misurazione di una parete con la tecnica di computazione netta, si considerano le superfici o i volumi effettivamente realizzati: si deducono tutti i vuoti indistintamente e, per quanto alle sole misure piane, si sommano tutte le superfici delle figure geometriche corrispondenti agli spessori dei vuoti dedotti.
2. Misurazione “vuoto per pieno”
Nella misurazione di una parete con la tecnica di computazione vuoti per pieno, si considerano le superfici o i volumi senza detrazioni degli eventuali vuoti.
3. Le definizioni di cui sopra valgono salvo diversa esplicita indicazione nella voce di elenco prezzi.
Art. 45 - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 45.A - QUALITA’, CAMPIONI, PROVE DEI MATERIALI
1. Tutti i materiali e i componenti da impiegare nell'esecuzione dei lavori devono essere della migliore qualità, e rispondere ai requisiti contrattuali per quanto riguarda tutte le prescritte caratteristiche, quali dimensioni, peso, numero, qualità, specie, colori, tipo di lavorazione, ecc. Il loro approvvigionamento in cantiere deve essere tempestivo in modo da evitare interruzioni o ritardi nei lavori .
2. La provenienza dei materiali non è vincolante - salvo i casi esplicitamente indicati in capitolato o in voci di elenco prezzi e deve essere documentata.
3. Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di finitura, l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente, entro i termini fissati dalla D.L., una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi analoghe caratteristiche ed uguale rispondenza alle prescrizioni di capitolato.
4. I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso la D.L. per il controllo della corrispondenza fra essi e i materiali che saranno successivamente approvvigionati per l'esecuzione dei lavori. Di detta campionatura l’appaltatore non potrà richiedere compenso o indennizzo alcuno.
5. In ogni caso tutti i materiali ed i prodotti utilizzati nelle costruzioni per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nelle Norme tecniche per le costruzioni, per quanto a identificazione, certificazione e accertamento da parte della DL.
6. I materiali, prima della posa in opera devono essere riconosciuti idonei ed essere accettati dalla D.L; l'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere non pregiudica tuttavia il diritto della Direzione Lavori stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali stessi e gli eventuali lavori eseguiti con essi, che non si riscontrino corrispondenti alle condizioni contrattuali o ai campioni accettati; taluni materiali infatti, inizialmente accettati potrebbero essere successivamente danneggiati o anche semplicemente potrebbero deperire a causa di una inadeguata conservazione (ad es. materiali isolanti), oppure gli approfondimenti su alcune schede tecniche potrebbero far emergere caratteristiche non del tutto conformi alle indicazioni contrattuali; l'Appaltatore rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali accettati ed impiegati nella esecuzione dei lavori stessi; l’organo di collaudo , in sede di verifica, può comunque non accettare, sulla base di adeguate motivazioni, materiali o componenti, la cui posa in opera era stata autorizzata dalla Direzione dei Lavori oppure, proporre eventuali riduzioni di prezzo.
7. Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Appaltatore deve subito sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, allontanando immediatamente dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali rifiutati; analogamente l'Appaltatore deve demolire le opere rifiutate dalla D.L. come non corrispondenti alle condizioni contrattuali, ricostruendole a regola d'arte, sempre a sue spese, entro il termine perentorio che viene stabilito di volta in volta dalla Direzione Lavori. Xxx l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
8. Su richiesta della D.L. o dell’organo di collaudo, l'Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i materiali e i componenti, da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari o ad analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali e dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
9. Gli eventuali campioni vengono prelevati, ad esclusivo giudizio della D.L., alla presenza di un rappresentante dell'Appaltatore, che è tenuto a sottoscrivere un regolare "Verbale di prelievo"; detti campioni vengono conservati con le modalità e nei luoghi stabiliti dalla D.L. e successivamente inoltrati ai Laboratori Ufficiali per l'effettuazione delle prove.
10.I risultati accertati dai suddetti Laboratori si intendono sempre validi ed impegnativi a tutti gli effetti dell’appalto.
11.Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l'inoltro dei campioni ai Laboratori Ufficiali, nonché le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori od in cantiere, sono a completo carico dell'Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente, salvo diversa indicazione esplicita in elenco prezzi.
Art. 45.B - NOLEGGI E TRASPORTI
1. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per dare i macchinari perfettamente funzionanti, e i ponteggi a disposizione sul luogo d'impiego. Pertanto, col prezzo orario di noleggio, si intendono compensati, per i macchinari, le spese di trasporto e di successivo allontanamento dal cantiere, i combustibili, carburanti, energia elettrica, gli allacciamenti, e le eventuali trasformazioni ecc. materiali di consumo le eventuali riparazioni, nonché la mano d'opera specializzata necessaria per il funzionamento regolare dei macchinari stessi. Nel prezzo di noleggio dei ponteggi si intendono compresi tutti gli oneri per il progetto del medesimo, il trasporto, il montaggio, il mantenimento, lo smontaggio e l'allontanamento dei materiali del cantiere, il tutto eseguito con mano d'opera specializzata, senza causare danni o intralci al buon andamento del cantiere o a terzi. Il prezzo di noleggio viene corrisposto per il tempo in cui il
macchinario, o il ponteggio, viene effettivamente impiegato in piena efficienza di servizio, intendendosi con tale prezzo compensati gli oneri relativi alla sosta dei mezzi nei tempi di mancato uso, salvo indicazione diversa esplicitamente riportata nella voce di elenco prezzi (Il nolo può essere anche corrisposto a corpo per tutta la durata dei lavori con riferimento al tempo utile di contratto).
Art. 45.C - LAVORI COMPLETI, A MISURA E A CORPO
1. Tutti i lavori, compensati sia a misura sia a corpo, si intendono accettabili solo se eseguiti a regola d'arte e corredati delle certificazioni, omologazioni, conformita’, collaudi, disegni ,ecc. necessari nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente citate nelle voci di elenco prezzi.
2. E' facoltà della D.L. ordinare (a totale cura e spese dell'Appaltatore) o eseguire d'ufficio il rifacimento dei lavori eseguiti in difformità dalle prescrizioni di contratto o dalle indicazioni della D.L.
3. Nel caso che il rifacimento o la rimozione di tali lavori comporti demolizioni o degradi di altri lavori, eseguiti dall'Appaltatore o da altre Ditte, ciò non costituisce titolo per evitare tali rifacimenti o rimozioni, né per chiedere compensi per il risarcimento dei lavori propri o altrui, forzatamente demoliti o rimossi .
4. L'Appaltatore ha l'onere e la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori, in relazione ai disegni di progetto forniti. Eventuali difformità o disuguaglianze, che si riscontrino durante l'esecuzione delle opere scorporate, e che possano comportare aggravi negli oneri che fanno parte alle varie ditte, devono essere tempestivamente rettificate dall'Appaltatore, a tutte sue cure e spese. A semplice titolo esemplificativo si conviene che, fra i difetti oggetto del precedente capoverso, possano considerarsi: la disuguaglianza dimensionale di vani murari predisposti per accogliere infissi dello stesso tipo, l'imperfetto livellamento di sottofondi destinati alla applicazione di pavimenti resilienti, l'errata o imperfetta collocazione in opera di sagome, controtelai, casse matte, scatole, mensole, fornite dalle varie ditte, etc.
5. Resta inoltre stabilito che, in caso di discordanza fra disegni di contratto e disposizioni di capitolato, tale da comportare onere fra loro diversi, l'Appaltatore deve eseguire il lavoro in conformità alle prescrizioni più vantaggiose per la Fondazione, senza che ciò possa dare adito a richiesta di particolari compensi.
6. Ogni prezzo compensa un lavoro in sé completo e finito, e tale per cui ogni successivo lavoro deve intendersi senza soluzione di continuità rispetto al primo, anche se ciò non è specificatamente e dettagliatamente previsto dalle prescrizioni tecniche e dalla descrizione dei singoli prezzi, come pure è compreso quant’altro indicato nel capo B/11, nel rispetto delle leggi in vigore.
7. Di conseguenza non può essere riconosciuto alcun particolare compenso per eventuali omissioni nell'elencazione degli oneri iscritti nei prezzi di lavori che devono essere eseguiti di norma successivamente, per dare le opere completamente finite.
8. A semplice titolo esemplificativo si conviene che, nella successione dei lavori finiti: scavo- getto di fondazione-muratura-intonaco-tinta, non può trovare posto alcun compenso, ad esempio, per la regolarizzazione del piano di appoggio delle fondazioni o per il livellamento dei solai, per le spigolature dei gargami, per i diversi spessori del rinzaffo in relazione a disuguaglianze di muri, per l'esecuzione di intonaco e di tinte in tempi diversi e con ripresa, in relazione alla posa dei vari elementi di finitura, ecc; altrettanto nella demolizione dei pavimenti non può trovare posto alcun compenso per la demolizione del massetto di allettamento e lo smantellamento di eventuali cavi e tubi in esso alloggiati; così pure nella demolizione delle murature non può trovare posto alcun compenso per la demolizione dell’intonaco, del rivestimento o dei cavi o tubi eventualmente presenti.
9. Quanto sopra prescritto vale anche nei confronti di lavori da completarsi in corrispondenza a lavori di competenza di altre Ditte.
00.Xx l'Appaltatore, senza opposizione della D.L., nel proprio interesse o di propria iniziativa, impiega materiali o esegue lavori di dimensioni eccedenti o di caratteristiche superiori a quelle previste in contratto, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi.
00.Xx misurazione e valutazione vengono eseguite come se i lavori o i materiali abbiano le dimensioni, le qualità e il magistero stabiliti nel contratto. Se invece viene ammessa dalla Fondazione una minore dimensione o una inferiore qualità dei materiali e dei lavori, i prezzi convenuti devono essere ridotti, in proporzione delle diminuite dimensioni e della inferiore qualità in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definite dall’organo di collaudo.
12.Oltre alle prescrizioni di cui alle singole voci dell'elenco dei prezzi, i lavori completi devono essere conformi alle prescrizioni di seguito riportate.
13.All'Appaltatore fa carico ogni onere relativo alla posa in opera delle opere comprese nell’appalto, come ad esempio degli infissi, dei solai prefabbricati, dei controsoffitti, degli impianti. L’assistenza muraria si intende pertanto sempre compresa nelle singole voci di elenco prezzi, anche quando non espressamente menzionata, al fine di dare l’opera compiuta. In casi particolari, preventivati espressamente in progetto, può essere compensata con specifici prezzi all’uopo previsti.
14.Nel caso che l'opera debba essere completata con forniture scorporate o lavori scorporati, l'Appaltatore è tenuto a fornire la necessaria assistenza muraria. Tale assistenza viene compensata con i prezzi all'uopo previsti, nei quali sono precisati - sia pure in via indicativa - gli oneri accollati all'Appaltatore per la fornitura della mano d'opera, dei materiali e dei mezzi d'opera necessari per l'assistenza stessa.
15.Nel caso che, durante l'esecuzione dei lavori, si renda necessario provvedere all'assistenza per la posa di opere per le quali non è previsto in elenco il compenso relativo, ciò non dà titolo all'Appaltatore per rifiutarsi di eseguire tale assistenza, per la quale si farà luogo, con nuovo prezzo, a compenso adeguato.
Art. 46 - CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE VIGENTI E AL PROGETTO COMPRESE NEL PREZZO.
1. L’impresa deve realizzare l’opera in conformità al progetto approvato per garantire la qualità del risultato e la rispondenza ai requisiti richiesti, in ogni caso deve realizzare l’opera nel pieno rispetto delle normative vigenti dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; in particolare l’impresa deve realizzare l’opera affinchè sia certificabile la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
2. La documentazione fornita dall’Appaltatore, necessaria a certificare il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di lavori pubblici, di tecniche per le costruzioni, di edilizia, di certificazione energetica, di prevenzione degli incendi, e quant’altro necessario (fra cui conformità, omologazioni, certificazioni, etc.), fanno parte integrante delle voci di elenco prezzi e vanno consegnate (in duplice copia debitamente firmata) al Direttore dei Lavori onde dare titolo al pagamento delle opere eseguite secondo la regola d’arte.
3. L’Appaltatore resta pertanto responsabile delle opere eseguite fino alla consegna di tutto quanto previsto per legge e non può avanzare diritti al pagamento di quelle opere di cui non è accertata la ultimazione nei termini definiti, anche se materialmente completate.
4. Resta convenuto pertanto che ogni prezzo, di cui all'elenco, compensa un lavoro in sé completo e finito a regola d’arte e le singole voci si intendono comprensive di tutti gli oneri, nulla escluso, per dare l’opera completa e finita, compresi gli oneri derivanti dalla fornitura a piè d’opera dei materiali, dal nolo a caldo di macchine, di attrezzature e mezzi d’opera, dalle opere provvisionali quali trabattelli, sottoponti, ponteggi interni ed esterni, puntellamenti, armatura, dagli aggottamenti, dai trasporti, compreso quello a rifiuto alle discariche per qualunque distanza, dalla posa in opera e assistenza muraria eventualmente necessaria, dagli adempimenti circa la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri e dalle spese generali e utili d’impresa. L’opera si intende altresì finita e ultimata a regola d’arte e compensata nelle voci di cui all’elenco prezzi unitari del titolo IV, qualora corredata della documentazione necessaria a comprovare la rispondenza dei requisiti prestazionali di progetto e al rispetto di tutte le leggi in vigore, anche se non espressamente indicate, in particolare per tutto quanto attiene l’ottenimento del certificato di agibilità, ove previsto. L’assenza o l’incompiutezza della documentazione a norma di legge, parte integrante del prezzo, costituisce una inadempienza
della ditta appaltatrice e l’opera sarà da ritenersi incompiuta e compensata per la sola quota di incidenza del materiale in fornitura a piè d’opera e computata secondo i prezzi di elenco delle forniture.
5. Le opere di cui alle singole voci di elenco prezzi, sono ammesse pertanto al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori, qualora accettate dalla DL come ultimate a regola d’arte.
6. La regola d’arte comprende la consegna di tutti gli allegati d’obbligo nel rispetto delle normative vigenti.
7. A titolo esemplificativo e non esaustivo, fanno parte integrante del prezzo di cui al capo E :
a) le dichiarazioni attestanti il rispetto della disciplina del conglomerato cementizio armato, dell'acciaio tondo per ca, dell'acciaio per i profilati e dei componenti delle costruzioni
b) le dichiarazioni attestanti la disciplina per il contenimento del consumo di energia negli edifici
c) le dichiarazioni di conformità alla sicurezza degli impianti
d) le certificazioni sulla prevenzione degli incendi
e) le dichiarazioni di conformità in opera di elementi costruttivi e dei componenti con quelli sottoposti a prove di laboratorio e di conformità alle omologazioni dei prototipi
f) le prove di laboratorio e le omologhe dei prototipi
g) le dichiarazioni di corrispondenza delle opere eseguite ai requisiti prestazionali di progetto
h) le dichiarazioni di corretta posa in opera per elementi costruttivi, per materiali e per prodotti secondo le indicazioni delle case produttrici
i) le schede tecniche dei prodotti
j) i documenti di trasporto (DDT)
k) le certificazioni specifiche, ad esempio di tenuta dei vetri all'aria, all'acqua secondo le prescrizioni di progetto; di tenuta alla spinta per le inferriate o le grandi vetrate a pavimento dei piani, eccetera.
l) i disegni di “as-built”, comprensivi dei particolari costruttivi a cura e firma dell’impresa appaltatrice (da consegnare anche in DWG)
m) quant’altro necessario nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente indicate nella descrizione delle voci di elenco dei prezzi.
Art. 47 - COSTO DELLA SICUREZZA
1. In riferimento a quanto prescritto nel capitolato d’appalto, la voce relativa al costo della sicurezza è stimata separatamente dal computo posto a base di gara e comprende il compenso per tutte le misure specifiche previste dal Piano della Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante.
2. Sono escluse dal costo della sicurezza e compensate con apposite voci di elenco prezzi, quelle disposizioni e opere che costituiscono obbiettivo permanente del progetto (le linee di vita sui tetti, parapetti e passerelle per la manutenzione, ecc.). Quei costi che l’impresa sostiene per scelte autonome legate alla gestione del programma dei lavori (movimentazioni di attrezzature, spostamenti di apprestamenti, ecc.) non vengono compensate, in quanto a carico dell’Appaltatore.
3. Salvo quanto diversamente specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sono riconducibili a opere strumentali alla esecuzione delle opere e alle spese generali dell’impresa compensate nei prezzi d’appalto a base di gara: le opere provvisionali, l’apprestamento e lo smontaggio di cantiere, il ripristino dell’area a fine lavori, la manutenzione e l’ammortamento delle macchine, la recinzione di cantiere e i successivi eventuali spostamenti della stessa necessari a garantire l’impresa da furti e dall’accesso di estranei, la predisposizione dei cancelli, la realizzazione della viabilità principale, l’area di deposito dei materiali, le attrezzature e lo stoccaggio dei rifiuti di cantiere. Il ponteggio di facciata, di norma è compensato con il nolo negli importi a base di gara, salvo diverse prescrizioni di progetto, ad esclusione dei parasassi di
protezione delle persone. I sottoponti realizzati per garantire la incolumità dei lavoratori durante la demolizione dei solai, i passaggi pedonali protetti, le passerelle, ecc., sono invece opere provvisionali computate nel PSC.
4. Sono da intendere compensate nelle spese generali quelle movimentazioni dovute a consequenzialità dei lavori previste nel programma delle opere stabilite in sede progettuale come compatibili fra loro e tutto ciò che dipende da decisione autonoma dell’impresa (pertanto indipendenti dal progetto e dall’allegato PSC).
Art. 48 - ULTIMAZIONE LAVORI
1. Il Direttore dei Lavori procede ad accertare la ultimazione dei lavori non appena ha ricevuto formale comunicazione dall’impresa appaltatrice; il DL accerta in contradditorio con l’Appaltatore, la completezza dei lavori, della documentazione e delle conformità di pertinenza dell’Appaltatore , oltre a quanto altro previsto in contratto; se l’ esito dei sopralluoghi e delle verifiche è positivo, il DL attesta la ultimazione dei lavori rilasciando apposito certificato; in caso contrario non rilascia la certificazione e può procedere, se sussistono le condizioni, come previsto al comma 2 dell’art.199 del DPR 207/2010.
Art. 49 - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. L’organo di controllo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo con carattere provvisorio per due anni; nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera certificazioni e autorizzazioni varie parte del contratto.
2. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera, può procedere alla presa in consegna anticipata, in questo caso debbono essere accertate alcune condizioni , fra cui l’esito favorevole del collaudo statico e la avvenuta richiesta del certificato di agibilità.
Art. 50 - COLLAUDO STATICO
1. Il collaudo statico è una parte del Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione e riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.
2. Le costruzioni che prevedono opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e a struttura metallica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
3. I progetti della Fondazione Comunale che abbiano funzione pubblica, strategica, sociale, sia per nuove costruzioni come per costruzioni esistenti, fanno riferimento alla classe 2 di importanza, per quanto alla vita utile del progetto e ai livelli di sicurezza e rispettano le condizioni conseguenti e per quanto alla normativa riguardante la sismicità, l’attività costruttiva nel territorio del Comune di Bologna ricade nella classificazione con grado in categoria 3, “zone a bassa sismicità”.
4. Il Direttore dei Lavori deve dare corso agli adempimenti necessari allo svolgimento del collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle norme tecniche e pertanto deve richiedere all’Appaltatore la documentazione inerente a:
a) -adempimento delle prescrizioni formali, ivi compreso quelli attinenti le costruzioni in zona di bassa sismicità.
b) -adempimenti specifici per le opere eseguite con materiali diversi da quelli regolamentati dalla legge
c) -certificazioni e documenti di accettazione dei materiali e dei prodotti.
d) -verbali e risultati delle prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori su componenti strutturali dell’opera.
e) -indagini geotecniche eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione, anche se non eseguite dalla ditta Appaltatrice, e delle prove di carico sul terreno e sui pali.
5. L’Appaltatore è tenuto ad agevolare e consentire l’ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti e non più ispezionabili , controllabili o collaudabili a seguito del proseguire della costruzione.
6. Il collaudo statico, infatti, tranne casi particolari, va effettuato in corso d’opera.
7. L’ispezione dell’opera viene eseguita con processo ricognitivo alla presenza del DL e dell’Appaltatore, confrontando in contraddittorio il progettato con il costruito.
8. L’Appaltatore, su richiesta della DL o del Collaudatore, dovrà effettuare, a propria cura e spese, salvo diversa esplicita indicazione di elenco prezzi, tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera come normato dalle Norme tecniche sulle costruzioni:
9. - prove di carico;
10.- prove sui materiali messi in opera, anche mediante prove non distruttive (nel caso delle strutture in conglomerato cementizio armato il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera va effettuato
00.xx conformità a quanto indicato nelle Norme tecniche per le Costruzioni ).
12.- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera, da proseguire anche dopo il collaudo dell’opera stessa.
00.Xx collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste.
14.L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
15.Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
16.Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il Collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
17.Deposito presso C.A. presso Settore OO.PP.
00.Xx Direttore dei Lavori, deve fornire inoltre al Collaudatore il piano di manutenzione dell’opera con riferimento alla vita utile dell’opera e da quella delle sue parti strutturali.
Art. 50.A - DENUNCIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
1. Per quanto alle opere in c.a., ecc., la denuncia di realizzazione dei lavori e la denuncia dei lavori di costruzioni in zone sismiche, sono sostituite dall’atto di approvazione del progetto da parte della A.C. e l’inizio dei lavori è sostituito dal verbale di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice;
Art. 50.B - GIORNALE DEL CEMENTO ARMATO
1. L’impresa è tenuta a conservare in cantiere tutti gli atti allegati alla “denuncia dei lavori” datati e firmati dal costruttore e dalla DL, oltre ad apposito giornale dei lavori.
2. Sul registro del c.a. (cartaceo o informatico), la DL registra i fatti salienti , oltre alla data di ultimazione dei lavori e della relazione a struttura ultimata. Tutte le annotazioni saranno mano a mano firmate in contradditorio dall’ Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.
3. Nel registro del c.a. verrà riportato il nominativo e l'indirizzo del collaudatore, la data di nomina e la data entro cui devono essere portate a termine le operazioni di collaudo, oltre alla data di ricevimento del certificato di collaudo.
4. Art. 50.C - PROVE DI CARICO DELLE STRUTTURE
5. Le prove di carico sono prove che vengono ritenute necessarie dalla DL o dal Collaudatore per verificare il comportamento delle strutture sotto le azioni di esercizio.
6. L’esecuzione in corso d’opera e di collaudo delle prove di carico sulle strutture eseguite (solai, falde, rampe di scale, travi, capriate, ecc.) e che presentino, a insindacabile giudizio della
D.L. o del collaudatore, motivo di controllo, è a totale cura e spese dell’appaltatore, fatte salve diverse specifiche indicazioni di elenco prezzi.
7. Salvo il caso di non corretta esecuzione della prova di carico, per difetto di assistenza o di mezzi da parte dell’appaltatore, (il che comporta la ripetizione della prova stessa) si ritiene sufficiente una prova per ogni tipo di struttura che presenti la opportunità della verifica di cui sopra, a giudizio della D.L. o del Collaudatore. Sono a carico dell’appaltatore anche le prove di carico sui pali di fondazione con le modalità descritte nell’apposito paragrafo.
Art. 50.D - RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA E ALLEGATI MINIMI
1. L’Appaltatore deve fornire alla DL la documentazione necessaria per consentire a quest’ultima di redigere la “relazione a struttura ultimata”, pertanto a ultimazione delle strutture deve fornire:
2. certificati originali delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori ;
3. per le opere in conglomerato cementizio armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
4. esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;
5. dichiarazioni di conformità al progetto approvato del c.a., c.a.p. ed acciaio;
6. Per quanto riguarda le prove sui materiali, fanno fede le prescrizioni ed i controlli obbligatori per legge cui l’impresa nel rispetto delle indicazioni della DL e del Collaudatore , deve sottoporre i materiali utilizzati per le strutture in c.a., c.a.p. e acciaio.
7. La DL si farà carico di consegnare al Collaudatore la documentazione ricevuta dall’Appaltatore, unitamente alla relazione sulla struttura ultimata.
8. Ad avvenuto collaudo statico, l’impresa è tenuta a consegnare alla DL gli elaborati planimetrici firmati, con la indicazione dei massimi sovraccarichi consentiti sui solai, con indicazione anche di eventuali solai preclusi all’uso o accessibili solamente per le manutenzioni.
9. La approvazione della relazione sulla struttura ultimata prevista per legge, si intende tacita e contestuale, anche se non menzionata esplicitamente, alla approvazione del collaudo tecnico amministrativo/ certificato di regolare esecuzione di cui fa parte integrante.
Art. 51 - CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI
1. Con la parola “Edificio” si deve intendere un sistema costituito dalle strutture esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno.
2. Il certificato di agibilità ad ultimazione dei lavori, attesta la corrispondenza al “titolo abilitativo” (approvazione del progetto) rilasciato dalla Fondazione Comunale e pertanto certifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza , igiene e salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, valutabile secondo quanto dispone la normativa e la disciplina generale dell’edilizia.
Art. 51.A - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGIBILITA’
1. La certificazione di agibilità è necessaria per poter utilizzare e/o abitare un immobile, pertanto l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori quanto di propria competenza per consentire alla Stazione Appaltante il raggiungimento dell’obbiettivo per cui è stata progettata l’opera, in particolare tutto quanto necessita in base alle leggi vigenti, a certificare la rispondenza al progetto e al contratto stipulato per l’ottenimento del certificato di agibilità, ovvero la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Si richiamano anche gli obblighi e le spese dovute dall’Appaltatore in base alle prescrizioni di cui all’art. 12 e 19 del presente Capitolato d’Appalto, Parte I.
2. La domanda per il rilascio del “certificato di agibilità”, redatta dalla Stazione Appaltante (per essa dal R.U.P. in quanto titolare dei documenti che sostituiscono nella pubblica amministrazione, il permesso di costruire e/o SCIA), è corredata della documentazione
contenuta nella scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato, della quale l’Appaltatore è tenuto a consegnare quanto di sua competenza:
a) Richiesta di accatastamento dell’edificio, dove necessita, o documentazione aggiornata (le spese sono a carico dell’Appaltatore);
b) Dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato , nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti (a firma del Responsabile del Procedimento);
c) Dichiarazioni di conformità relative ai singoli impianti, qualunque sia la destinazione d’uso dell’edificio;
d) Certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio, armato e/o precompresso, ed a struttura metallica se esistenti e/o collaudo statico e/o collaudo per i fabbricati con struttura in muratura;
e) Per le opere eseguite in zone sismiche qualora l’opera ricada nella classificazione del territorio 1 o 2, si vedano le disposizioni specifiche in materia;
f) Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
g) Richiesta di rilascio certificazione di agibilità sanitaria rilasciata dalla A.S.L.(a cura del Responsabile del Procedimento);
h) Dichiarazione di conformità dell'impianto termico e dell'isolamento termico, ai fini del contenimento dei consumi energetici;
i) Dichiarazione di conformità delle caratteristiche di isolamento acustico;
j) Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), quando dovuto, o copia della richiesta di
C.P.I. ;
k) Dichiarazione di conformità degli impianti di sollevamento quali ascensori e montacarichi/macchine di sollevamento;
l) Dichiarazione di conformità degli allacciamenti fognari o allo smaltimento delle acque in area non servita in rete fognaria comunale e relative autorizzazioni allo scarico;
m) Dichiarazione di conformità e collaudo delle opere di urbanizzazione;
n) Dichiarazione di conformità degli scarichi in atmosfera ed eventuali autorizzazioni;
o) Dichiarazione a cura dell’Appaltatore circa il non utilizzo di materiali passibili di emissioni dannose quali l’amianto e in caso di ritrovamento non prevedibile, circa il corretto smaltimento;
p) Altri certificati, di cui ad accordi di programma specificati in capitolato, o anche di autorità esterne alla Fondazione, eventualmente necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per il rilascio dell'abitabilità o agibilità, ivi compresi gli attestati di rispetto delle norme di sicurezza delle costruzioni (norme ENPI, CEI, ecc.).
Art. 52 - DOCUMENTAZIONE PER MATERIALI E POSA IN OPERA
1. L’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione dei Lavori:
a) per materiali, componenti e prodotti
1) -la descrizione del fabbricante del materiale e dei suoi componenti elementari, comprensiva di relazione tipologica dei materiali e delle caratteristiche tecniche;
2) -le prescrizioni d’uso delle case produttrici dei materiali e modalità di uso corretto;
3) -la certificazione dei materiali, mediante prove sperimentali di laboratorio, circa le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche effettuate da un ente terzo indipendente o autocertificate dal produttore; comprese le conformità ai materiali sottoposti a prova e l’omologa dei materiali impiegati a quelli certificati;
b) relativamente alla posa in opera
1) la dichiarazione in merito alla corretta posa in opera di tutti i materiali, dei componenti e dei prodotti, secondo la regola d’arte;
2) la dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, corredata di dichiarazione di conformità del fornitore e copia dell’atto di omologazione in corso di validità per ogni materiale o prodotto.
3) la dichiarazione in tema di prevenzione incendi , di corrispondenza delle modalità applicative per i materiali che costituiscono protezione passiva contro il fuoco di strutture portanti e/o separanti con quelle fornite dal produttore del rivestimento ed indicazioni delle modalità applicative utilizzate per gli stessi.
4) le dichiarazione in merito alla corretta posa in opera dei prodotti assemblati secondo le indicazioni delle case produttrici e secondo il progetto approvato;
5) le istruzioni circa la modalità di uso corretto in esercizio di quanto posto in opera;
6) il programma di manutenzione per i controlli e le verifiche di quanto posto in opera