Impianti tecnologici Clausole campione

Impianti tecnologici. 1. Il concessionario dovrà adeguare gli impianti tecnologici secondo quanto previsto dalla scheda tecnica allegata al bando di gara e al progetto presentato in sede di gara.
Impianti tecnologici. Impianti meccanici; posa impianto di climatizzazione estiva ed invernale; posa impianto aeraulico; posa circuito pavimento radiante; posa adduzione acqua di rete ed acqua di accumulo idrico; posa impianto raccolta e scarico acque reflue; posa di impianto idrico sanitario e di scarico; posa impianto raccolta, stoccaggio e scarico acque meteoriche; posa impianto di distribuzione F.M. e quadri elettrici; posa impianto di distribuzione secondaria; posa impianto di illuminazione (normale e di sicurezza); posa impianto di messa a terra; predisposizione impianto solare fotovoltaico; posa impianti elevatori.
Impianti tecnologici. Capitolo I 01 17) Sicurezza Capitolo S 05 In calce ad ogni singolo Ordine di lavoro l’operatore economico dovrà indicare il costo complessivo del personale relativo alle lavorazioni. L’importo complessivo dell’Ordine di Lavoro verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale. Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori verificare la corretta applicazione dei contratti dei lavoratori e l’assolvimento degli altri oneri in capo all’esecutore. In mancanza di appropriata voce descrittiva nel Prezziario sopra indicato, per la valutazione dei lavori potrà ricorrersi al Prezziario della Xxxxxxx Xxxxxx 0000 Xxxxxxxxxxxxxx XX.XX. Xxxxxxx Xxxxxxx anno 2013, (scaricabile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxx), applicando il ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria o concordare un nuovo prezzo come previsto all’art.25. • con il sistema dei lavori “in economia” quando la valutazione a misura o a corpo non risulti possibile o adeguata a giudizio della Direzione Lavori, sulla base: - del costo orario della mano d’opera indicata nel prezziario di cui sopra; - del prezzo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 26,50% per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito.
Impianti tecnologici. Impianti elettrici e di sicurezza: in tale sottocapitolo dovranno essere riportate le seguenti verifiche periodiche: verifica linee e dispositivi elettrici e pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri trasparenti, sostituzione di lampade, lampadine, tubi fluorescenti, frutti ed apparecchi di comando, revisione ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttore, interruttore crepuscolare, revisione e verifica citofoni, elettrosaldature, revisione e verifica impianti telefonici, audiofonici, di filodiffusione, automatismi e cancelli elettrici, impianti antifurto ed antincendio, revisione quadri elettrici generali, revisione e controllo di istruttori di sgancio di emergenza, impianti di illuminazione di emergenza, verifica e controllo degli impianti di messa a terra, verifica e controllo impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc.... impianti termici: controllo dell’impianto di riscaldamento e prova annuale a regime prima dell’inizio del periodo di funzionamento, delle reti di distribuzione del fluido termico e dell’aria, delle bocchette di mandata e di ripresa dell’aria, relative serrande e servomotori;
Impianti tecnologici. Linee elettrica – Telecom”. Per la distribuzione delle nuove linee di telefonia fissa è previsto l'estendimento della esistente rete interrata presente su via Genova, con canalizzazioni interrate, secondo quanto prescritto dalla società Telecom S.p.A. . Formazione di pubblica illuminazione rappresentata sull’elaborato “Tav. 8 – Impianti tecnologici: Illuminazione pubblica”, da realizzarsi secondo il progetto illuminotecnico allegato al progetto di Piano Attuativo e redatto ai sensi della Legge regionale n° 17/2000.
Impianti tecnologici. Impianti elettrici e di sicurezza: in tale sottocapitolo dovranno essere riportate le seguenti verifiche periodiche: verifica linee e dispositivi elettrici e pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri trasparenti, sostituzione di lampade, lampadine, tubi fluorescenti, frutti ed apparecchi di comando e aperti di muratura (quando necessita), revisione ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, orologi interruttore, interruttore crepuscolare, revisione e verifica citofoni, elettrosaldature ed eventuali impianti TV, revisione e verifica impianti telefonici, audiofonici, di filodiffusione, automatismi e cancelli elettrici, impianti antifurto ed incendio, revisione quadri elettrici generali, revisione e controllo di istruttori di sgancio di emergenza, impianti di illuminazione di emergenza, verifica e controllo degli impianti di messa a terra, verifica e controllo impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
Impianti tecnologici. Il concessionario dovrà adeguare gli impianti tecnologici secondo quanto previsto dalla scheda tecnica allegata al bando di gara e al progetto presentato in sede di gara. Una volta realizzati gli interventi di adeguamento è fatto obbligo al concessionario di trasmettere al comune concedente i certificati rilasciati di regolare esecuzione degli interventi medesimi. Successivamente all’adeguamento degli impianti, il concessionario ha l’obbligo di affidare le manutenzione a ditte qualificate, e di comunicare il nominativo della ditta prescelta al comune. Il concessionario ha l’obbligo della nomina del Terzo responsabile, intendendo per esso la persona fisica o giuridica indicata al momento della presa in consegna degli Impianti Termici che, in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, è delegata dal gestore ad assumere la responsabilità dell’esercizio, del controllo, della manutenzione degli Impianti Termici e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici del luogo di fornitura. Sono a completo carico del concessionario gli interventi di manutenzione sotto specificati:
Impianti tecnologici. L’allestimento deve, altresì, comprendere i seguenti impianti:
Impianti tecnologici. Art. 83 Impianti elettrici ALLEGATI - Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); - Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); - Decreto legislativo n. 81 del 2008; - Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici); - D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici); - Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); - D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …); - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999); - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett.
Impianti tecnologici. Vengono di seguito elencate le principali norme che possono interessare gli impianti oggetto della presente specifica: Gli impianti saranno realizzati “a regola d’arte”, non solo per quanto riguarda le modalità di installazione, ma anche per la qualità e le caratteristiche dei materiali. Tutte le apparecchiature installate avranno funzionamento silenzioso e saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per impedire la trasmissione di rumori o vibrazioni attraverso le strutture dell’edificio. Gli impianti saranno realizzati in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle seguenti leggi (elenco non esaustivo), decreti, circolari e Norme: • DECRETO 22 febbraio 2006 Regola tecnica di prevenzione incendi di edifici e/o locali destinati ad uffici. • Decreto legislativo 152/2006 Testo unico dell'ambiente e successive integrazioni • Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 rendimento energetico nell'edilizia (limitatamente ai rendimenti dei macchinari) • Decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n.311 rendimento energetico nell'edilizia.(limitatamente ai rendimenti dei macchinari) • Legge Regionale Lombardia del 2 dicembre 2006, n. 24 uso razionale dell’energia.(limitatamente ai rendimenti dei macchinari) • D.M. 09.03.2007 Prestazioni di resistenza al fuoco nelle costruzioni • LEGGE n. 447 del 26/10/95 Inquinamento acustico • DPCM del 14.9.1997 Valori limite sorgenti sonore • D.M. ambiente del 16.03.1998 (tecniche di misura) • X.X.X.X. xxx 00.00.0000 (xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx) • D.P.R. n°459 del 24.07.96 Direttiva Macchine • DLGS 93-2000 PED Apparecchiature a pressione • DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. • allegato XI del decreto legislativo 626 del 1994, e sue modifiche; • decreto 12 novembre 1999 (GU n. 21 del 27.01.2000); • modificazioni all’allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". Decreto Interministeriale di attuazione delle direttive 95/30/CE,97/59CE e 97/65CE di adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679 CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici duran...