Mano d’opera Clausole campione

Mano d’opera. I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'Appaltatore. Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore. I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore in seguito ad ordine della Direzione dei Lavori.
Mano d’opera. Non è consentita alcuna variazione alle voci relative alla mano d’opera previste nelle schede di analisi prezzi ANAS. Qualora venga modificato il costo unitario della manodopera previsto nelle schede di analisi di ANAS, si precisa quanto segue: - il costo della mano d’opera deve essere determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. - il ricorso eventuale alle misure a sostegno dell’occupazione previste dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011, n. 148, e da ogni altra eventuale normativa di favore dovrà essere specificatamente documentato. - qualora necessario, le voci di costo dovranno essere integrate, a cura del Concorrente, con il prospetto di calcolo delle maggiorazioni del costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle eventuali previsioni contrattuali; - nel caso si intenda utilizzare mano d’opera proveniente da altre regioni, rispetto a quella in cui l’opera deve essere realizzata, i costi dovranno essere integrati dalle indennità di trasferta, secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento; - per le valutazioni durante la verifica dell’offerta anomala ANAS prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la provincia di esecuzione dei lavori (xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx sez. Analisi economiche e costo del lavoro), aggiornate all’ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell’offerta.
Mano d’opera. In osservanza ai disposti dell’Art.95 comma 10 del Dlgs.50/16 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di verificare relativamente ai costi della manodopera e prima dell’aggiudicazione, che essi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nella apposite tabelle ministeriali valide per la provincia di Savona e per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione. Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni non potrà essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle suddette tabelle valide in Provincia di Savona per il settore produttio di riferimento (lavori edili). Si precisa che l'Impresa potrà presentare documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni derivanti da norme o leggi speciali,che portino alla riduzione del costo orario della mano d'opera.
Mano d’opera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.
Mano d’opera. Tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d’opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, previdenza sociale INPS, etc.); tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d’opera, con l’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell’appalto. L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
Mano d’opera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori. Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
Mano d’opera. Per l’assunzione della mano d’opera necessaria alla esecuzione del contratto, l’Appaltatore deve osservare le norme vigenti che disciplinano la domanda e l’offerta di lavoro. Qualora l’esecuzione del servizio di cui al contratto preveda l’impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni professionali, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta di Publiacqua S.p.A., i relativi certificati. Su richiesta di Publiacqua S.p.A., l’Appaltatore dovrà esibire i libri paga e assicurativi sui quali sono riportate le certificazioni relative alle avvenute corresponsioni di paghe, indennità e contributi. Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che tramite gli Ispettorati del Lavoro o gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione per accertare che l’Appaltatore abbia osservato le prescrizioni in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, di igiene sul lavoro nonché quanto previsto dall’articolo che precede.
Mano d’opera. Tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, ecc.); tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Seab, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi propri dipendenti.
Mano d’opera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Mano d’opera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: